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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1678/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1678/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. SOLITO FRIDA
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. SOLITO FRIDA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/08/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 23/09/2000 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 02/12/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
- la signora continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua CP_1 proprietà esclusiva, sita in Collecorvino alla via Fonte di Fico n.17, int. 2;
- il Sig. dovrà lasciare l'abitazione coniugale entro il 31.01.2026; Parte_1
- il sig. corrisponderà alla sig. a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 suo mantenimento, la somma mensile di Euro 250 ed Euro 100 per il figlio a Per_1 decorrere dal mese di Ottobre 2025;
-il padre verserà anche per il figlio (maggiorenne e non ancora Per_2 autosufficiente) la somma di Euro 150,00;
- le spese straordinarie per i figli saranno poste integralmente a carico del padre.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1678/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. SOLITO FRIDA
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. SOLITO FRIDA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/08/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 23/09/2000 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 02/12/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
- la signora continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua CP_1 proprietà esclusiva, sita in Collecorvino alla via Fonte di Fico n.17, int. 2;
- il Sig. dovrà lasciare l'abitazione coniugale entro il 31.01.2026; Parte_1
- il sig. corrisponderà alla sig. a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 suo mantenimento, la somma mensile di Euro 250 ed Euro 100 per il figlio a Per_1 decorrere dal mese di Ottobre 2025;
-il padre verserà anche per il figlio (maggiorenne e non ancora Per_2 autosufficiente) la somma di Euro 150,00;
- le spese straordinarie per i figli saranno poste integralmente a carico del padre.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3