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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2591/2024 (cui è riunito il procedimento per ATP n. 343/2023)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Pasqualina Noviello, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Villa Literno, al corso Umberto I n. 52
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 13.10.2022 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 343/2023 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 15.02.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 12.03.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 09.04.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso evidenziando in questa sede anche un peggioramento delle proprie condizioni psicofisiche.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Osserva il giudicante come il CTU, nominato in sede di ATP, nella sua relazione scritta, integrata dai chiarimenti depositati in data 27.02.2025 - sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione nonché la documentazione, successiva alla data della visita peritale, versata in atti dal ricorrente nel corso del giudizio, tutta compiutamente valutata dal consulente, - abbia diagnosticato in capo all'istante delle patologie, da intendersi qui integralmente trascritte, tali da determinare una situazione di totale inabilità, tuttavia ha anche evidenziato come la ricorrente abbia conservato la capacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi nonché quella di deambulare autonomamente.
Orbene, rileva il giudicante come le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U. in sede di elaborato peritale, anche all'esito dei chiarimenti scritti depositati dal consulente, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
In particolare, con riferimento al periodo di documentata sottoposizione a trattamento chemio – terapico, il consulente ha compiutamente evidenziato che, dalla documentazione medica versata in atti, non si evincevano effetti collaterali di gravità tali da rendere la ricorrente non autosufficiente, non essendovi, pertanto, una ripercussione negativa sulla capacità deambulatoria né sulla capacità di compimento degli atti quotidiani della vita.
Le considerazioni espresse dal consulente non possono condurre al riconoscimento del richiesto beneficio, dovendosi pienamente condividere le conclusioni dell'elaborato peritale anche con riferimento al periodo in cui la ricorrente veniva sottoposta a trattamento chemioterapico, non emergendo dalla documentazione versata in atti, come espressamente chiarito dal Ctu, l'esistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento dell'invoca prestazione.
Va, al riguardo, richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, per l'attribuzione del beneficio invocato, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi
“continua” e “permanente” ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere “assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav.
01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009,
14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999).
Analogamente, è stato chiarito (cfr. Cass. lav. 16.4.2010, n. 9176) che “l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità o compiere gli atti quotidiani della vita riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
tale vita di relazione però non è suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva”.
La Suprema Corte ha, poi, al riguardo, affermato che “le condizioni previste dall'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre
1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…”(in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
In altri termini, la non autosufficienza richiesta per fruire dell'indennità di accompagnamento deve essere caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza.
Quanto, poi, al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i periodi di sottoposizione a trattamenti chemio-terapici, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “in caso di trattamento chemioterapico, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità, occorre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1990 avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia” (in tal senso, Cass., sez.lav., 22 ottobre 2008).
Ebbene, proprio con riferimento a tali aspetti, avuto riguardo a quanto evidenziato dal consulente ed a quanto emergente dalla documentazione in atti, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, ritiene il giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti dalla difesa attorea;
pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2591/2024 (cui è riunito il procedimento per ATP n. 343/2023)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Pasqualina Noviello, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Villa Literno, al corso Umberto I n. 52
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 13.10.2022 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 343/2023 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 15.02.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 12.03.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 09.04.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso evidenziando in questa sede anche un peggioramento delle proprie condizioni psicofisiche.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Osserva il giudicante come il CTU, nominato in sede di ATP, nella sua relazione scritta, integrata dai chiarimenti depositati in data 27.02.2025 - sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione nonché la documentazione, successiva alla data della visita peritale, versata in atti dal ricorrente nel corso del giudizio, tutta compiutamente valutata dal consulente, - abbia diagnosticato in capo all'istante delle patologie, da intendersi qui integralmente trascritte, tali da determinare una situazione di totale inabilità, tuttavia ha anche evidenziato come la ricorrente abbia conservato la capacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi nonché quella di deambulare autonomamente.
Orbene, rileva il giudicante come le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U. in sede di elaborato peritale, anche all'esito dei chiarimenti scritti depositati dal consulente, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
In particolare, con riferimento al periodo di documentata sottoposizione a trattamento chemio – terapico, il consulente ha compiutamente evidenziato che, dalla documentazione medica versata in atti, non si evincevano effetti collaterali di gravità tali da rendere la ricorrente non autosufficiente, non essendovi, pertanto, una ripercussione negativa sulla capacità deambulatoria né sulla capacità di compimento degli atti quotidiani della vita.
Le considerazioni espresse dal consulente non possono condurre al riconoscimento del richiesto beneficio, dovendosi pienamente condividere le conclusioni dell'elaborato peritale anche con riferimento al periodo in cui la ricorrente veniva sottoposta a trattamento chemioterapico, non emergendo dalla documentazione versata in atti, come espressamente chiarito dal Ctu, l'esistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento dell'invoca prestazione.
Va, al riguardo, richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, per l'attribuzione del beneficio invocato, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi
“continua” e “permanente” ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere “assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav.
01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009,
14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999).
Analogamente, è stato chiarito (cfr. Cass. lav. 16.4.2010, n. 9176) che “l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità o compiere gli atti quotidiani della vita riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
tale vita di relazione però non è suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva”.
La Suprema Corte ha, poi, al riguardo, affermato che “le condizioni previste dall'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre
1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…”(in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
In altri termini, la non autosufficienza richiesta per fruire dell'indennità di accompagnamento deve essere caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza.
Quanto, poi, al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i periodi di sottoposizione a trattamenti chemio-terapici, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “in caso di trattamento chemioterapico, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità, occorre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1990 avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia” (in tal senso, Cass., sez.lav., 22 ottobre 2008).
Ebbene, proprio con riferimento a tali aspetti, avuto riguardo a quanto evidenziato dal consulente ed a quanto emergente dalla documentazione in atti, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, ritiene il giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti dalla difesa attorea;
pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni