Improcedibile
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2026REG.PROV.COLL.
N. 05358/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5358 del 2023, proposto da
Stonehenge S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Romolo, Gabriella Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Romolo in Reggio Calabria, via Niccolò Da Reggio 10;
contro
Comune di Polistena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Il Marchese S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n.746/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Polistena;
Vista la nota del 12 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. MA IA LI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Come riferito nel ricorso in appello, la società STONEHENGE SRLS, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande, giusto contratto registrato in data 30/11/2018, conduceva in locazione dalla Marchese srl due magazzini siti in Polistena e catastalmente identificati: Foglio 1, particella 1482 di mq 23 circa; Foglio 1, particella 2018, di mq 9 circa, entrambi di categoria C2 (sino al 15/11/2018 data di presentazione di SCIA per cambio di destinazione d’uso depositata al SUAP del Comune di Polistena ed assunta al numero di protocollo 387689/2018); nonché una porzione di locale Cat. A/10, identificato al Foglio 1, particella 2014; ed infine un’area, porzione di terreno catastalmente identificato al Comune di Polistena, Foglio 1, particella 2017.
2. Tutti i beni oggetto del citato contratto di locazione sono parte di un maggior fabbricato denominato Palazzo Avati, di proprietà unitaria della società "Il Marchese srl", ricadente in "ZTO A" del PRG.
3. In data 15/11/2018 la società qui appellante presentava una SCIA al SUAP del Comune di Polistena ed assunta al numero di protocollo 387689/2018 per cambio di destinazione d’uso dei due magazzini siti in Polistena e catastalmente identificati: Foglio 1, particella 1482 di mq 23 circa; Foglio 1, particella 2018, di mq 9 circa, entrambi di categoria C2 . Precisamente, chiedeva il mutamento di destinazione d’uso con opere da locale deposito a locale per attività commerciale di entrambe le unità C2 sopra indicate, segnatamente rilevando sia nella relazione di asseverazione, a firma del tecnico abilitato Geometra Cannata, sia illustrando graficamente nelle piante allegate, come in tali locali, date le modeste dimensioni, sarebbero stati allocati soltanto il WC, lo spogliatoio ed il servizio, mentre l’attività di ricezione/offerta al pubblico sarebbe stata realizzata nella corte interna.
4. Al deposito della SCIA, facevano seguito, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia:
- in data 21/12/2018, protocollo numero 21363/2018, una “Richiesta autorizzazione scavo su suolo pubblico per allacci alla fogna comunale”;
- presso il SUAP del Comune di Polistena: in data 04/01/2019, protocollo numero 2991/2019, una CILA – Ristrutturazione - per “Installazione di Gazebo con struttura in legno e copertura leggera su suolo privato in via Croce”;
- in data 15/04/2019, prot. 5423, dichiarazione fine lavori e collaudo finale; in data 30/06/2019, prot. 243822/2019, Segnalazione certificata di agibilità locali; in data 12/07/2019, SCIA Inizio Attività Somministrazione Alimenti e Bevande.
5. Il Comune di Polistena, con ordinanza n. 8 del 06.11.2019, previo sopralluogo, intimava la demolizione e lo sgombero … " dei gazebo temporanei con struttura in legno e copertura leggera nel predetto suolo privato indicato in catasto al foglio 1 part/lla 2017 nonché al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di giorni 90…", … ritenuto che l’opera non può essere considerata temporanea …… e come tale avrebbe dovuto essere assentita con permesso di costruire…..e …..atteso che la fattispecie in questione, a fronte delle risultanze di un’eventuale procedura di accertamento di conformità, non presenta i requisiti atti a conseguire il titolo abilitativo in sanatoria a norma di legge …”.
5.1. Accertava, infatti, che erano stati realizzati 6 gazebo costituiti da moduli strutturalmente indipendenti, la cui superficie unitaria risultava inferiore a mq 30,00, collegati tramite una pavimentazione omogenea, tale da rendere funzionale e continua una superficie utilizzabile di mq 100,00 circa. L’intero manufatto era stato inoltre verandato con pannelli scorrevoli in vetro e copertura leggera. Alla luce di tale descrizione delle opere, l’amministrazione comunale riteneva che il realizzato non potesse essere considerato temporaneo, precario né tantomeno irrilevante, ma bensì destinato a soddisfare esigenze perduranti nel tempo e come tale avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire, determinando lo stesso, dal punto di vista edilizio, un aumento della volumetria dell’edificio.
5.2. Ha, inoltre, puntualizzato che l’area sulla quale insistono le opere nel vigente P.R.G., ricade in Z.T.O. A1 – Ambito storico di conservazione e trasformazione conservativa, per la quale le N.T.A. prescrivono, tra l’altro, che tutti gli interventi edilizi possono essere effettuati nel rispetto degli ingombri planimetrici dei fabbricati esistenti e nel mantenimento delle aree destinate a verde privato, escludendo a monte la possibilità di conseguire, a fronte di eventuale richiesta, il titolo abilitativo in sanatoria.
6. La Stonehenge srl in data 05/02/2020 depositava istanza di accertamento di conformità dei manufatti in oggetto, ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001, sul presupposto che gli stessi, a completamento di un articolato intervento di ristrutturazione edilizia avviata in data 15/11/2018 con la SCIA per cambio di destinazione sopra citata, rientrassero nella fattispecie indicata dalla norma da ultimo citata, che testualmente richiama l’ipotesi prevista dall’art. 33 comma 1 del citato DPR 380/01.
7. Tuttavia il Comune nulla riscontrava sull’istanza predetta.
8. Con ricorso notificato in data 08.10.2020, la società STONEHENGE S.R.L. impugnava il provvedimento prot. n. 8 del 06 novembre 2019. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 luglio 2020, l’appellante impugnava, altresì, il silenzio formatosi sull’istanza ex art 36 DPR n. 380/2001 presentata, nelle more del giudizio, in data 5 febbraio 2020.
9. Il Tribunale Amministrativo della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria con sentenza n. 746/2022, qui gravata, dichiarava improcedibile il ricorso principale e respingeva quello per motivi aggiunti, con conseguenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite per E. 1.000,00.
10. Insorgeva la società soccombente con ricorso in appello notificato il 22 maggio 2023 con cui chiedeva l’annullamento e/o la riforma della sentenza n. 746/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria- Sez. distaccata di Reggio Calabria.
11. Si è costituito nel grado il Comune resistente depositando memoria con cui chiede il rigetto dell’appello con vittoria di spese di lite.
12. Nell’udienza tenutasi da remoto del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appellante ripropone i medesimi motivi articolati nel ricorso principale in primo grado e segnatamente: i.- violazione di legge: l. 241/1990, violazione del dovere di lealtà e correttezza dell’azione amministrativa; lesione del legittimo affidamento del privato.- ii.- intervento di ristrutturazione edilizia - violazione di legge art. 10 comma 1 lett c dpr 380/2001 ; cambio destinazione d’uso in ZTO A - ristrutturazione edilizia art. 32 delle NTA del comune di Polistena; art. 8 reg. edilizio del comune di Polistena; vista la mera irregolarità formale contestata dovrebbe ritenersi possibile ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria iii.- violazione di legge art. 33 comma 4 dpr 380/2001 illegittimità del provvedimento impugnato per la mancanza del previo parere dell’Amministrazione statale competente a decidere se debba applicarsi la sanzione pecuniaria in luogo della rimozione dell’intervento.
2. In data 12 gennaio 2026 l’appellante depositava memoria con cui manifestava il sopraggiunto difetto d’interesse al ricorso depositando due fotografie ritraenti lo stato dei luoghi a riprova della compiuta esecuzione dell’ingiunzione di demolizione n. 8 del 06.11.2019 emessa dal Comune di Polistena.
3. Conseguentemente, va dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB FR, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
MA IA LI, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IA LI | AB FR |
IL SEGRETARIO