Art. 8.
La liquidazione ed il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dal Ministero della marina mercantile.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio
La liquidazione ed il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dal Ministero della marina mercantile.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio