CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N 102 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Viviana Di Gesu Consigliere rel.est.
dott. Isabella Cumia Componente privato dott. Cesare Garofalo Componente privato con l'intervento del P.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 102/25 V.G.
tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
4/F, ai fini del presente elettivamente domiciliato in Catania alla Via Gustavo
Vagliasindi 51 – 53 Scala “B”, presso lo studio dell'avv. Sandro Mascali giusta procura in atti 1 Appellante
e
Avv. Elisa Bruno, nella qualità di tutore di nato a Parte_2
Catania il 04 marzo 2022, dif. da se medesima
Appellato
E nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1
alla Via dell'Adamello n 17, in atto domiciliata presso la Comunità Alloggio
“Freedom” in Sciacca;
Oggetto : reclamo avverso sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di
Catania di decadenza dalla responsabilità genitoriale
FATTO E DIRITTO
Con decreto emesso in data 16.12.2024, il Tribunale per i minorenni di
Catania ha dichiarato ecaduto dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio minore (nato a [...] il Parte_2
4.3.2022) e, in via provvisoria, in sospensione della responsabilità genitoriale della madre del minore, , ha confermato Controparte_1
l'affidamento del minore al S.S. del Comune di Catania.
Con reclamo depositato in data 12.02.2025 Parte_1
ha impugnato il suddetto decreto del 16.12.2024, chiedendo:
[...]
2 - In via principale revocarsi e/o modificarsi il decreto nella parte riguardante la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del , emanando ogni provvedimento ritenuto equo e/o di Pt_1
giustizia e disporsi l'attivazione concreta di tutti gli interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento, in favore del reclamante, atti a supportare quest'ultimo e favorire la sua capacità di recupero e cambiamento;
- In subordine, regolamentarsi il diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto e collocare il piccolo Parte_2
presso una Comunità più vicina alla città di Catania, così da facilitare il diritto di visita del padre.
L'appellante sosteneva che ha più volte chiesto l'attivazione di tutti i sostegni sociali previsti e di un valido progetto programmato per concorrere a rimuovere le rilevate insufficienze familiari, ma nulla è stato intrapreso o programmato nei suoi confronti. Aggiungeva che dall'indagine di P.G.,
delegata ad effettuare un'ispezione presso l'abitazione sita in viale Grimaldi 15,
ove in passato viveva l'intero nucleo familiare, era emerso che la casa non evidenziava particolari condizioni di disagio e di scarsa pulizia e il bambino,
ivi presente, dormiva in buono stato di salute.
Con atto depositato in data 13.05.2025 si è costituita in giudizio il tutore del minore, avv. ELISA BRUNO, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato. In via preliminare, il tutore eccepiva come non corrisponde al vero quanto dedotto da parte reclamante in merito alla mancata attivazione dei sostegni sociali a sostegno della sua persona;
sottolineava inoltre che, dagli accertamenti istruttori espletati, emerge la non reversibilità
3 delle lacune genitoriali del padre in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore.
Con ordinanza del 14.5.2025 la Corte, rigettata la richiesta di colloqui telefonici con il figlio avanzata dal reclamante, fissava per la decisione l'udienza del
10.12.2025, con termine per note fino a dieci giorni prima.
All'udienza del 10.12.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G. che chiedeva il rigetto dell'appello, la causa è stata posta in decisione.
L'appello proposto da d avviso della Corte, e' Parte_1
infondato.
Il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni trae origine da un ricorso della Procura per i minorenni di Catania, che rappresentava che:
- in data 29.12.2022 perveniva segnalazione del 9.12.2022 da parte dell' della Questura di Catania, la quale dava atto di essere CP_2
intervenuta in via dell'Adamello 17 di Catania e di avere rinvenuto,
all'interno dell'appartamento, tra gli altri, anche l'odierno reclamante, la di lei compagna e il neonato Controparte_1 [...]
; Pt_2
- dalla segnalazione emergeva che l'abitazione versava in condizioni igienico – sanitarie pessime, assolutamente inidonee ad ospitare un bambino neonato;
- a seguito del richiesto immediato intervento alla Questura di Catania e al SS di Catania, con nota del 31.12.2022, l rappresentava che in CP_2
via dell'Adamello viveva, in totale degrado, la nonna materna,
, e il di lei convivente, mentre il nucleo familiare si Persona_1
4 trovava presso l'abitazione del nonno paterno del minore, Per_2
, sita in viale Grimaldi n. 15;
[...]
- dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Catania, emergeva che,
era già conosciuto dal servizio sociale per Persona_2
procedimenti civili aperti a tutela di tutti i suoi figli minorenni e che,
nonostante il medesimo si fosse dichiarato disponibile ad accogliere il nucleo familiare del figlio , tale situazione appariva Pt_1
“accomodata e precaria”;
- dall'istruttoria svolta dal P.M emergeva inoltre una situazione di precarietà sociale e culturale;
entrambi i genitori, disoccupati, hanno il titolo di licenza media e il loro percorso di studi è stato supportato dall'insegnante di sostegno. Il padre, , è Persona_3
riconosciuto invalido civile per delle malformazioni congenite, anche il piccolo presenta una malformazione osteo articolare, non solo Pt_2
agli arti inferiori come il padre, ma anche alle dita delle mani.
Il P.M. minorile, pertanto, ritenuta provata l'estrema precarietà sociale,
economica e culturale dei genitori e le condizioni di estremo disagio sociale ed abitativo in cui viveva il piccolo chiedeva l'apertura del Parte_2
procedimento volto alla declaratoria dello stato di adottabilità del minore previa sospensione della responsabilità genitoriale di Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Con decreto inaudita altera parte emesso in data 27.2.2023 il Tribunale per i
Minorenni sospendeva e Parte_1 [...]
dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore CP_1
e disponeva l'affidamento del neonato al SS di Parte_2
5 Catania ed il collocamento comunitario della diade madre-figlio presso struttura di tipo comunitario, e, in ipotesi di rifiuto, il collocamento etero-
familiare dello stesso.
A seguito dell'avvenuto collocamento del minore insieme con la madre presso la struttura di accoglienza “Freedom” di Sciacca, con decreto istruttorio del
Tribunale per i minorenni emesso in data 23.05.2023 veniva disposta la presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI della signora a CP_1
parte del servizio di psicologia territorialmente competente.
Con decreto emesso in data 26.02.2024 il T.M., dato atto del buon andamento del percorso comunitario portato avanti dalla diade madre-figlio e del forte legame affettivo intercorrente tra i due, pur riscontrando importanti limiti nelle caratteristiche personologiche materne e nelle more degli ulteriori accertamenti istruttori specialistici e sociali volti a verificare la progettualità di medio-lungo periodo, confermava l'affidamento del minore al SS Catania ed il suo collocamento unitamente alla madre presso la comunità “Freedom” di
Sciacca, disponendo l'avvio da parte del SS di interventi socio-assistenziali di supporto e la presa in carico di a parte del DSM Parte_1
territorialmente competente.
Con il decreto impugnato, emesso in data 16.12.2024, il Tribunale per i minorenni, viste le relazioni del SS di Catania e la relazione del Consultorio
Familiare presso l'ASP di Agrigento, e preso atto di non di aver ricevuto la relazione specialistica richiesta alla NPI di Agrigento riguardo il minore e la relazione richiesta al DSM di Catania riguardo l'osservazione di
[...]
ha dichiarato ecaduto Parte_1 Parte_1
dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore in Parte_2
6 via provvisoria, in sospensione della responsabilità genitoriale di
[...]
, ha confermato l'affidamento del minore al SS del Comune CP_1
di Catania, mantenendo il collocamento dello stesso unitamente alla madre presso la comunità “Freedom” di Sciacca (AG) con richiesta di proseguire gli interventi di sostegno avviati in supporto della diade madre-figlio; ha reiterato al Servizio di NPI presso l'ASP territorialmente competente la richiesta di presa in carico del minore ha nominato c.t.u. al fine di Parte_2
valutare la struttura di personalità e le attuali capacità e competenze genitoriali di e di , nonna materna Controparte_1 Persona_1
del minore;
ha incaricato il SS di Catania di svolgere approfondita indagine socio-familiare sulla sig.ra e opportuno sopralluogo Persona_1
domiciliare non preannunciato presso la sua abitazione al fine di verificare le effettive condizioni del nucleo.
Il primo Giudice, a fondamento della decisione, evidenzia che la madre del minore, , che ha definitamente interrotto la Controparte_1
relazione con il padre del bambino, risulta aver gestito in via esclusiva il minore con il sostegno degli operatori della comunità ospitante mostrando un adeguato investimento affettivo e una buona motivazione a volersi prendere cura del figlio. Ciò nonostante, sono emerse delle rilevanti criticità nella capacità di accudimento materno e appare necessario individuare una figura in grado di vicariare la sua figura genitoriale. Quanto al padre,
[...]
invece, il Tribunale ha evidenziato che questi presenta Parte_1
precarietà nelle condizioni di vita e personologiche, ha tenuto sporadici contatti con il minore e il suo interessamento è definito “alquanto deficitario”, sia sotto il profilo morale che materiale. Appare evidente, dunque, per il Giudice
7 di primo grado “la mancanza dei presupposti minimi per l'esercizio di una adeguata
funzione genitoriale a causa di evidenti deficit personologici (disabilità intellettiva di
grado moderato-grave) non suscettibili di recupero (cfr. relazione Servizio di Psicologia
dell' in data 05.09.2023)”. CP_3
Ritiene la Corte pienamente condivisibili le considerazioni del primo Giudice.
Invero, come evidenziato al tutore del minore, le capacità genitoriali del sono state oggetto di plurimi approfondimenti nell'ambito Pt_2
dell'attività istruttoria svolta in primo grado, i cui esiti hanno confermato la non reversibilità delle lacune genitoriali del padre in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore.
È in atti la relazione di del 12.6.2023, ove si riferisce che l'odierno reclamante dopo essersi presentato al primo appuntamento ha disdetto i due successivi appuntamenti;
nella relazione si dà atto che <
colloquio è stato possibile osservare abilità cognitive deficitarie, meritevoli di approfondimento. all'esame psichico l'atteggiamento è pacato ma disorientato,
l'espressione mite ma dissintona, l'eloquio logorroico e a tratti sconnesso,
l'azione discontinua, il pensiero e l'ideazione appaiono disorganizzati in presenza di deragliamenti, contenuti ripetitivi e incoerenza di nessi logici. Si
attestano ridotte capacità di orientamento spazio temporale. Le capacità
critiche appaiono deficitarie>>.
Nella successiva relazione del 5.9.2023, l' iferisce la presenza, in capo al reclamante, di un deficit cognitivo del funzionamento sia intellettivo che adattativo negli ambiti concettuali, sociali e pratici, inquadrabile all'interno di una “disabilità intellettiva di grado moderato-grave, in soggetto che presenta immaturità affettiva carente integrazione delle reazioni emotive, caratterizzate
8 anche da sentimenti di angoscia e reattività ansiosa”. Si dà atto che il disturbo clinico inficia le capacità progettuali del , il quale appare capace di una Pt_1
progettualità esclusivamente idealizzata e poco concreta, ed interferisce notevolmente anche con le capacità di accudimento, educazione, protezione e cura del minore, nonostante sia presente un sincero attaccamento al figlio.
Nella relazione della comunità che accoglie il figlio minore con la madre, datata
9.10.2023 si legge che <<È di fondamentale importanza sottolineare che dal mese di giugno volontariamente con mille scuse non credibili si è sottratto al diritto di visita nei confronti del piccolo . Le uniche telefonate in modo Pt_2
spasmodico sono dirette alla compagna con parole offensive come “ponchia sei
brutta grossa non servi a niente… io ti tolgo il bambino” e all'educatrice non per informarsi sul bambino, infatti non chiede mai del piccolo se non con episodica frase rituale: “ il papero”>>. Inoltre nella relazione si riferisce che l'appellante mostra un atteggiamento poco rispettoso e al di sopra delle righe nei confronti delle operatrici, nei cui confronti ha rivolto delle avances di carattere sessuale.
È in atti la relazione dei S.S. del comune di Catania, in cui si riferisce che il rispondeva in maniera confusionaria e incerta, fornendo spesso delle Pt_1
risposte per nulla attinenti alle domande postegli e mantenendo un atteggiamento poco consono rispetto al ruolo istituzionale ricoperto.
Da ultimo, appare altresì significativa la relazione della comunità che accoglie la diade atata 12.5.2025, in cui si legge: Parte_3
<< Per quanto riguarda il signor , nonché padre del minore in Pt_1
questione, inserito in comunità unitamente alla madre , Controparte_1
come già trasmesso in tutte le relazioni al T.M., il padre del minore presenta limiti forti che ne rendono difficile il coinvolgimento attivo e idoneo nel
9 percorso di cura e supporto del bambino. La sua presenza in comunità è stata molto limitata, con poche visite di persona e incontri via video chiamate che si sono rivelati mediocri e privi di significato per il bambino. Il signor ha Pt_1
mostrato un maggiore interesse al dialogo con le operatrici piuttosto che interessarsi alla salute del figlio. Spesso non risponde alle due videochiamate settimanali concordate con lui o richiama quando è disponibile. Più volte è
stato invitato e sollecitato a recarsi in comunità per uno spazio neutro ma,
puntualmente, accadeva qualcosa che gli negava tale possibilità. I rapporti con la si sono interrotti da tempo, anch'essi, erano scontanti e talvolta CP_1
aggressivi, minacciosi ed irrispettosi nei toni e nelle parole. Pertanto, il signor
, affetto da un evidente ritardo mentale, evidenzia una difficoltà Pt_1
significativa nel prendersi cura della sua persona, di conseguenza impensabile capacità anche “basic” a prendersi cura del bambino in tutte le sue fasi di sviluppo psico-fisico-sociale.
Per questi motivi
, il padre non risulta idoneo a svolgere un ruolo di supporto diretto nel percorso di crescita del minore. In
conclusione, il signor può essere aiutato per il suo benessere personale, Pt_1
ma non è idoneo a svolgere il ruolo genitoriale, neanche qualunque altro ruolo di supporto o coinvolgimento nel percorso del figlio minore, a causa delle sue condizioni e limiti>>.
A ciò si aggiunga che il è stato convocato più volte convocato Pt_2
dinnanzi ai S.S., ma non risulta che abbia aderito alle indicazioni ricevute.
Alla luce di tali elementi, le motivazioni poste a base del provvedimento impugnato vanno integralmente condivise e depongono per una grave incapacità del padre di prendersi normalmente cura del figlio minore.
10 In tale situazione, - fermo restando che la decadenza dalla responsabilità
genitoriale ex art. 330 c.c. è un provvedimento che si adotta non a scopo sanzionatorio ma per proteggere il minore quando dalla condotta dei genitori gliene derivi pregiudizio- il provvedimento impugnato deve esser pienamente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'appellato costituito, Avv. Elisa Bruno nella qualità di tutore di Parte_2
come in dispositivo. Nulla a provvedere quanto alla posizione di
[...]
, che non si è costituita in questo grado di giudizio. Controparte_1
Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 102/25 V.G.:
Rigetta l'appello proposto da e Parte_1
conferma integralmente il provvedimento impugnato.
Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute dall' avv. Elisa Bruno, nella qualità di tutore di Parte_2
che si liquidano, in euro 2604,75, oltre spese forfettarie in ragione del
[...]
11 15%, IVA e CPA come per legge e dispone che il pagamento venga effettuato a favore dell'erario ex art. 133 DPR 115/2002.
Attesta la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr Viviana Di Gesu Dr Massimo Escher
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Viviana Di Gesu Consigliere rel.est.
dott. Isabella Cumia Componente privato dott. Cesare Garofalo Componente privato con l'intervento del P.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 102/25 V.G.
tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
4/F, ai fini del presente elettivamente domiciliato in Catania alla Via Gustavo
Vagliasindi 51 – 53 Scala “B”, presso lo studio dell'avv. Sandro Mascali giusta procura in atti 1 Appellante
e
Avv. Elisa Bruno, nella qualità di tutore di nato a Parte_2
Catania il 04 marzo 2022, dif. da se medesima
Appellato
E nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1
alla Via dell'Adamello n 17, in atto domiciliata presso la Comunità Alloggio
“Freedom” in Sciacca;
Oggetto : reclamo avverso sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di
Catania di decadenza dalla responsabilità genitoriale
FATTO E DIRITTO
Con decreto emesso in data 16.12.2024, il Tribunale per i minorenni di
Catania ha dichiarato ecaduto dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio minore (nato a [...] il Parte_2
4.3.2022) e, in via provvisoria, in sospensione della responsabilità genitoriale della madre del minore, , ha confermato Controparte_1
l'affidamento del minore al S.S. del Comune di Catania.
Con reclamo depositato in data 12.02.2025 Parte_1
ha impugnato il suddetto decreto del 16.12.2024, chiedendo:
[...]
2 - In via principale revocarsi e/o modificarsi il decreto nella parte riguardante la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del , emanando ogni provvedimento ritenuto equo e/o di Pt_1
giustizia e disporsi l'attivazione concreta di tutti gli interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento, in favore del reclamante, atti a supportare quest'ultimo e favorire la sua capacità di recupero e cambiamento;
- In subordine, regolamentarsi il diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto e collocare il piccolo Parte_2
presso una Comunità più vicina alla città di Catania, così da facilitare il diritto di visita del padre.
L'appellante sosteneva che ha più volte chiesto l'attivazione di tutti i sostegni sociali previsti e di un valido progetto programmato per concorrere a rimuovere le rilevate insufficienze familiari, ma nulla è stato intrapreso o programmato nei suoi confronti. Aggiungeva che dall'indagine di P.G.,
delegata ad effettuare un'ispezione presso l'abitazione sita in viale Grimaldi 15,
ove in passato viveva l'intero nucleo familiare, era emerso che la casa non evidenziava particolari condizioni di disagio e di scarsa pulizia e il bambino,
ivi presente, dormiva in buono stato di salute.
Con atto depositato in data 13.05.2025 si è costituita in giudizio il tutore del minore, avv. ELISA BRUNO, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato. In via preliminare, il tutore eccepiva come non corrisponde al vero quanto dedotto da parte reclamante in merito alla mancata attivazione dei sostegni sociali a sostegno della sua persona;
sottolineava inoltre che, dagli accertamenti istruttori espletati, emerge la non reversibilità
3 delle lacune genitoriali del padre in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore.
Con ordinanza del 14.5.2025 la Corte, rigettata la richiesta di colloqui telefonici con il figlio avanzata dal reclamante, fissava per la decisione l'udienza del
10.12.2025, con termine per note fino a dieci giorni prima.
All'udienza del 10.12.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G. che chiedeva il rigetto dell'appello, la causa è stata posta in decisione.
L'appello proposto da d avviso della Corte, e' Parte_1
infondato.
Il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni trae origine da un ricorso della Procura per i minorenni di Catania, che rappresentava che:
- in data 29.12.2022 perveniva segnalazione del 9.12.2022 da parte dell' della Questura di Catania, la quale dava atto di essere CP_2
intervenuta in via dell'Adamello 17 di Catania e di avere rinvenuto,
all'interno dell'appartamento, tra gli altri, anche l'odierno reclamante, la di lei compagna e il neonato Controparte_1 [...]
; Pt_2
- dalla segnalazione emergeva che l'abitazione versava in condizioni igienico – sanitarie pessime, assolutamente inidonee ad ospitare un bambino neonato;
- a seguito del richiesto immediato intervento alla Questura di Catania e al SS di Catania, con nota del 31.12.2022, l rappresentava che in CP_2
via dell'Adamello viveva, in totale degrado, la nonna materna,
, e il di lei convivente, mentre il nucleo familiare si Persona_1
4 trovava presso l'abitazione del nonno paterno del minore, Per_2
, sita in viale Grimaldi n. 15;
[...]
- dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Catania, emergeva che,
era già conosciuto dal servizio sociale per Persona_2
procedimenti civili aperti a tutela di tutti i suoi figli minorenni e che,
nonostante il medesimo si fosse dichiarato disponibile ad accogliere il nucleo familiare del figlio , tale situazione appariva Pt_1
“accomodata e precaria”;
- dall'istruttoria svolta dal P.M emergeva inoltre una situazione di precarietà sociale e culturale;
entrambi i genitori, disoccupati, hanno il titolo di licenza media e il loro percorso di studi è stato supportato dall'insegnante di sostegno. Il padre, , è Persona_3
riconosciuto invalido civile per delle malformazioni congenite, anche il piccolo presenta una malformazione osteo articolare, non solo Pt_2
agli arti inferiori come il padre, ma anche alle dita delle mani.
Il P.M. minorile, pertanto, ritenuta provata l'estrema precarietà sociale,
economica e culturale dei genitori e le condizioni di estremo disagio sociale ed abitativo in cui viveva il piccolo chiedeva l'apertura del Parte_2
procedimento volto alla declaratoria dello stato di adottabilità del minore previa sospensione della responsabilità genitoriale di Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Con decreto inaudita altera parte emesso in data 27.2.2023 il Tribunale per i
Minorenni sospendeva e Parte_1 [...]
dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore CP_1
e disponeva l'affidamento del neonato al SS di Parte_2
5 Catania ed il collocamento comunitario della diade madre-figlio presso struttura di tipo comunitario, e, in ipotesi di rifiuto, il collocamento etero-
familiare dello stesso.
A seguito dell'avvenuto collocamento del minore insieme con la madre presso la struttura di accoglienza “Freedom” di Sciacca, con decreto istruttorio del
Tribunale per i minorenni emesso in data 23.05.2023 veniva disposta la presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI della signora a CP_1
parte del servizio di psicologia territorialmente competente.
Con decreto emesso in data 26.02.2024 il T.M., dato atto del buon andamento del percorso comunitario portato avanti dalla diade madre-figlio e del forte legame affettivo intercorrente tra i due, pur riscontrando importanti limiti nelle caratteristiche personologiche materne e nelle more degli ulteriori accertamenti istruttori specialistici e sociali volti a verificare la progettualità di medio-lungo periodo, confermava l'affidamento del minore al SS Catania ed il suo collocamento unitamente alla madre presso la comunità “Freedom” di
Sciacca, disponendo l'avvio da parte del SS di interventi socio-assistenziali di supporto e la presa in carico di a parte del DSM Parte_1
territorialmente competente.
Con il decreto impugnato, emesso in data 16.12.2024, il Tribunale per i minorenni, viste le relazioni del SS di Catania e la relazione del Consultorio
Familiare presso l'ASP di Agrigento, e preso atto di non di aver ricevuto la relazione specialistica richiesta alla NPI di Agrigento riguardo il minore e la relazione richiesta al DSM di Catania riguardo l'osservazione di
[...]
ha dichiarato ecaduto Parte_1 Parte_1
dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore in Parte_2
6 via provvisoria, in sospensione della responsabilità genitoriale di
[...]
, ha confermato l'affidamento del minore al SS del Comune CP_1
di Catania, mantenendo il collocamento dello stesso unitamente alla madre presso la comunità “Freedom” di Sciacca (AG) con richiesta di proseguire gli interventi di sostegno avviati in supporto della diade madre-figlio; ha reiterato al Servizio di NPI presso l'ASP territorialmente competente la richiesta di presa in carico del minore ha nominato c.t.u. al fine di Parte_2
valutare la struttura di personalità e le attuali capacità e competenze genitoriali di e di , nonna materna Controparte_1 Persona_1
del minore;
ha incaricato il SS di Catania di svolgere approfondita indagine socio-familiare sulla sig.ra e opportuno sopralluogo Persona_1
domiciliare non preannunciato presso la sua abitazione al fine di verificare le effettive condizioni del nucleo.
Il primo Giudice, a fondamento della decisione, evidenzia che la madre del minore, , che ha definitamente interrotto la Controparte_1
relazione con il padre del bambino, risulta aver gestito in via esclusiva il minore con il sostegno degli operatori della comunità ospitante mostrando un adeguato investimento affettivo e una buona motivazione a volersi prendere cura del figlio. Ciò nonostante, sono emerse delle rilevanti criticità nella capacità di accudimento materno e appare necessario individuare una figura in grado di vicariare la sua figura genitoriale. Quanto al padre,
[...]
invece, il Tribunale ha evidenziato che questi presenta Parte_1
precarietà nelle condizioni di vita e personologiche, ha tenuto sporadici contatti con il minore e il suo interessamento è definito “alquanto deficitario”, sia sotto il profilo morale che materiale. Appare evidente, dunque, per il Giudice
7 di primo grado “la mancanza dei presupposti minimi per l'esercizio di una adeguata
funzione genitoriale a causa di evidenti deficit personologici (disabilità intellettiva di
grado moderato-grave) non suscettibili di recupero (cfr. relazione Servizio di Psicologia
dell' in data 05.09.2023)”. CP_3
Ritiene la Corte pienamente condivisibili le considerazioni del primo Giudice.
Invero, come evidenziato al tutore del minore, le capacità genitoriali del sono state oggetto di plurimi approfondimenti nell'ambito Pt_2
dell'attività istruttoria svolta in primo grado, i cui esiti hanno confermato la non reversibilità delle lacune genitoriali del padre in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore.
È in atti la relazione di del 12.6.2023, ove si riferisce che l'odierno reclamante dopo essersi presentato al primo appuntamento ha disdetto i due successivi appuntamenti;
nella relazione si dà atto che <
colloquio è stato possibile osservare abilità cognitive deficitarie, meritevoli di approfondimento. all'esame psichico l'atteggiamento è pacato ma disorientato,
l'espressione mite ma dissintona, l'eloquio logorroico e a tratti sconnesso,
l'azione discontinua, il pensiero e l'ideazione appaiono disorganizzati in presenza di deragliamenti, contenuti ripetitivi e incoerenza di nessi logici. Si
attestano ridotte capacità di orientamento spazio temporale. Le capacità
critiche appaiono deficitarie>>.
Nella successiva relazione del 5.9.2023, l' iferisce la presenza, in capo al reclamante, di un deficit cognitivo del funzionamento sia intellettivo che adattativo negli ambiti concettuali, sociali e pratici, inquadrabile all'interno di una “disabilità intellettiva di grado moderato-grave, in soggetto che presenta immaturità affettiva carente integrazione delle reazioni emotive, caratterizzate
8 anche da sentimenti di angoscia e reattività ansiosa”. Si dà atto che il disturbo clinico inficia le capacità progettuali del , il quale appare capace di una Pt_1
progettualità esclusivamente idealizzata e poco concreta, ed interferisce notevolmente anche con le capacità di accudimento, educazione, protezione e cura del minore, nonostante sia presente un sincero attaccamento al figlio.
Nella relazione della comunità che accoglie il figlio minore con la madre, datata
9.10.2023 si legge che <<È di fondamentale importanza sottolineare che dal mese di giugno volontariamente con mille scuse non credibili si è sottratto al diritto di visita nei confronti del piccolo . Le uniche telefonate in modo Pt_2
spasmodico sono dirette alla compagna con parole offensive come “ponchia sei
brutta grossa non servi a niente… io ti tolgo il bambino” e all'educatrice non per informarsi sul bambino, infatti non chiede mai del piccolo se non con episodica frase rituale: “ il papero”>>. Inoltre nella relazione si riferisce che l'appellante mostra un atteggiamento poco rispettoso e al di sopra delle righe nei confronti delle operatrici, nei cui confronti ha rivolto delle avances di carattere sessuale.
È in atti la relazione dei S.S. del comune di Catania, in cui si riferisce che il rispondeva in maniera confusionaria e incerta, fornendo spesso delle Pt_1
risposte per nulla attinenti alle domande postegli e mantenendo un atteggiamento poco consono rispetto al ruolo istituzionale ricoperto.
Da ultimo, appare altresì significativa la relazione della comunità che accoglie la diade atata 12.5.2025, in cui si legge: Parte_3
<< Per quanto riguarda il signor , nonché padre del minore in Pt_1
questione, inserito in comunità unitamente alla madre , Controparte_1
come già trasmesso in tutte le relazioni al T.M., il padre del minore presenta limiti forti che ne rendono difficile il coinvolgimento attivo e idoneo nel
9 percorso di cura e supporto del bambino. La sua presenza in comunità è stata molto limitata, con poche visite di persona e incontri via video chiamate che si sono rivelati mediocri e privi di significato per il bambino. Il signor ha Pt_1
mostrato un maggiore interesse al dialogo con le operatrici piuttosto che interessarsi alla salute del figlio. Spesso non risponde alle due videochiamate settimanali concordate con lui o richiama quando è disponibile. Più volte è
stato invitato e sollecitato a recarsi in comunità per uno spazio neutro ma,
puntualmente, accadeva qualcosa che gli negava tale possibilità. I rapporti con la si sono interrotti da tempo, anch'essi, erano scontanti e talvolta CP_1
aggressivi, minacciosi ed irrispettosi nei toni e nelle parole. Pertanto, il signor
, affetto da un evidente ritardo mentale, evidenzia una difficoltà Pt_1
significativa nel prendersi cura della sua persona, di conseguenza impensabile capacità anche “basic” a prendersi cura del bambino in tutte le sue fasi di sviluppo psico-fisico-sociale.
Per questi motivi
, il padre non risulta idoneo a svolgere un ruolo di supporto diretto nel percorso di crescita del minore. In
conclusione, il signor può essere aiutato per il suo benessere personale, Pt_1
ma non è idoneo a svolgere il ruolo genitoriale, neanche qualunque altro ruolo di supporto o coinvolgimento nel percorso del figlio minore, a causa delle sue condizioni e limiti>>.
A ciò si aggiunga che il è stato convocato più volte convocato Pt_2
dinnanzi ai S.S., ma non risulta che abbia aderito alle indicazioni ricevute.
Alla luce di tali elementi, le motivazioni poste a base del provvedimento impugnato vanno integralmente condivise e depongono per una grave incapacità del padre di prendersi normalmente cura del figlio minore.
10 In tale situazione, - fermo restando che la decadenza dalla responsabilità
genitoriale ex art. 330 c.c. è un provvedimento che si adotta non a scopo sanzionatorio ma per proteggere il minore quando dalla condotta dei genitori gliene derivi pregiudizio- il provvedimento impugnato deve esser pienamente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'appellato costituito, Avv. Elisa Bruno nella qualità di tutore di Parte_2
come in dispositivo. Nulla a provvedere quanto alla posizione di
[...]
, che non si è costituita in questo grado di giudizio. Controparte_1
Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 102/25 V.G.:
Rigetta l'appello proposto da e Parte_1
conferma integralmente il provvedimento impugnato.
Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute dall' avv. Elisa Bruno, nella qualità di tutore di Parte_2
che si liquidano, in euro 2604,75, oltre spese forfettarie in ragione del
[...]
11 15%, IVA e CPA come per legge e dispone che il pagamento venga effettuato a favore dell'erario ex art. 133 DPR 115/2002.
Attesta la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr Viviana Di Gesu Dr Massimo Escher
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