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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 09/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FRANCESCO, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4193/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210242432873000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 s.r.l.: “si chiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di liti di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Ag.entrate – Riscossione: “ Ricorrente_1Rigettare l'appello proposto dalla Srl, in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto;
per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVAZIONE
Ricorrente_1 Ricor_11.- s.r.l. (di seguito: ) propone appello alla sentenza n. 567/2024, depositata il 15.1.2024, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma-sez. VI – nel contraddittorio del solo agente della riscossione (Agenzia delle entrate-Riscossione, di seguito: DE)
– respinse il suo ricorso, con istanza di reclamo-mediazione ex art. 17-bis, d. lgs. n. 546 del 1992, contro la cartella di pagamento n. 09720210242432873000, notificata a mezzo pec il 19.7.2022, per mancato pagamento del bollo auto nell'anno 2019.
Con il primo motivo, ribadito nelle memorie ex art. 32 d. lgs. n. 546 del 1992, l'appellante deduce l'erroneità del rigetto (implicito) della richiesta di dichiarare estinto il giudizio a seguito della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 235 e 236, della legge n. 197 del 2022. Nonostante avesse depositato, con memoria illustrativa, la copia dell'istanza di adesione, l'accettazione della stessa e la prova del pagamento della prima rata delle somme dovute, la Corte di primo grado ha disatteso l'istanza e pronunciato la sentenza impugnata che ha respinto il ricorso.
Ricor_1Con i successivi cinque motivi di appello ripropone le doglianze formulate nel giudizio di primo grado: (i) inesistenza della notifica della cartella di pagamento proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registro;
(ii) omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella, cioè dell'avviso di accertamento;
(iii) mancata indicazione dei criteri relativi al calcolo degli interessi richiesti;
(iv) illegittimità della notifica tramite pec di un documento in formato .pdf (la cartella di pagamento); (v) vizio di motivazione della cartella, in relazione al quale l'appellante censura anche l'omessa pronuncia della sentenza di primo grado.
Con il settimo e ultimo motivo, anch'esso ribadito nelle memorie ex art. 32 d. lgs. n. 546 del 1992,
Ricor_1 si duole della condanna al pagamento delle spese processuali, che avrebbero invece dovuto essere compensate in ragione della definizione agevolata.
2.- DE resiste all'appello, del quale confuta specificamente tutti i motivi. 3.- L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 3.1.- Con riguardo al primo motivo, risulta dalla documentazione in atti che: la società ricorrente in data 20.4.2023 presentò, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022, istanza di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'agente della riscossione dal 1°.
1.2000 al
30.6.2022 (cd. rottamazione-quater) in relazione a numerosi avvisi e/o cartelle di pagamento, fra cui la cartella oggetto del presente giudizio;
l'istanza fu accolta in data 26.7.2023 da DE, che comunicò
Ricor_1gli importi dovuti e le scadenze per il loro pagamento (dal 31.10.2023 al 30.11.2027); effettuò il pagamento della prima rata, pari a € 3.048,06, in data 31.10.2023.
Nelle more del giudizio è intervenuto l'art. 12-bis del decreto-legge 17.6.2025, n. 84, introdotto dalla legge 30.7.2025, n. 108 di conversione in legge con modificazioni, rubricato “norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata”. La norma, adottata per dirimere i dubbi interpretativi emersi nella giurisprudenza di legittimità a proposito del momento perfezionativo dell'estinzione del giudizio ex art. 1, commi 232 e ss., della legge n. 197 del 2022 (su cui v. Cass. 29.10.2024, n. 28657, con cui la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite), stabilisce al comma 1 che «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.
197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo
1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.
197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.» (comma 1).
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, avendo la società appellante prodotto – sin dal primo grado – la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e la documentazione che attesta il pagamento della prima rata.
3.2.- Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello restano assorbiti dall'accoglimento del primo.
4.- Le spese processuali, oggetto del settimo motivo, restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
la Corte tributaria di secondo grado del Lazio – sezione XIV, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio della XIV sezione il 10 dicembre 2025 e l'8 gennaio
2026.
Il Presidente est. Francesco Oddi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FRANCESCO, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4193/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210242432873000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 s.r.l.: “si chiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di liti di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Ag.entrate – Riscossione: “ Ricorrente_1Rigettare l'appello proposto dalla Srl, in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto;
per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVAZIONE
Ricorrente_1 Ricor_11.- s.r.l. (di seguito: ) propone appello alla sentenza n. 567/2024, depositata il 15.1.2024, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma-sez. VI – nel contraddittorio del solo agente della riscossione (Agenzia delle entrate-Riscossione, di seguito: DE)
– respinse il suo ricorso, con istanza di reclamo-mediazione ex art. 17-bis, d. lgs. n. 546 del 1992, contro la cartella di pagamento n. 09720210242432873000, notificata a mezzo pec il 19.7.2022, per mancato pagamento del bollo auto nell'anno 2019.
Con il primo motivo, ribadito nelle memorie ex art. 32 d. lgs. n. 546 del 1992, l'appellante deduce l'erroneità del rigetto (implicito) della richiesta di dichiarare estinto il giudizio a seguito della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 235 e 236, della legge n. 197 del 2022. Nonostante avesse depositato, con memoria illustrativa, la copia dell'istanza di adesione, l'accettazione della stessa e la prova del pagamento della prima rata delle somme dovute, la Corte di primo grado ha disatteso l'istanza e pronunciato la sentenza impugnata che ha respinto il ricorso.
Ricor_1Con i successivi cinque motivi di appello ripropone le doglianze formulate nel giudizio di primo grado: (i) inesistenza della notifica della cartella di pagamento proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registro;
(ii) omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella, cioè dell'avviso di accertamento;
(iii) mancata indicazione dei criteri relativi al calcolo degli interessi richiesti;
(iv) illegittimità della notifica tramite pec di un documento in formato .pdf (la cartella di pagamento); (v) vizio di motivazione della cartella, in relazione al quale l'appellante censura anche l'omessa pronuncia della sentenza di primo grado.
Con il settimo e ultimo motivo, anch'esso ribadito nelle memorie ex art. 32 d. lgs. n. 546 del 1992,
Ricor_1 si duole della condanna al pagamento delle spese processuali, che avrebbero invece dovuto essere compensate in ragione della definizione agevolata.
2.- DE resiste all'appello, del quale confuta specificamente tutti i motivi. 3.- L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 3.1.- Con riguardo al primo motivo, risulta dalla documentazione in atti che: la società ricorrente in data 20.4.2023 presentò, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022, istanza di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'agente della riscossione dal 1°.
1.2000 al
30.6.2022 (cd. rottamazione-quater) in relazione a numerosi avvisi e/o cartelle di pagamento, fra cui la cartella oggetto del presente giudizio;
l'istanza fu accolta in data 26.7.2023 da DE, che comunicò
Ricor_1gli importi dovuti e le scadenze per il loro pagamento (dal 31.10.2023 al 30.11.2027); effettuò il pagamento della prima rata, pari a € 3.048,06, in data 31.10.2023.
Nelle more del giudizio è intervenuto l'art. 12-bis del decreto-legge 17.6.2025, n. 84, introdotto dalla legge 30.7.2025, n. 108 di conversione in legge con modificazioni, rubricato “norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata”. La norma, adottata per dirimere i dubbi interpretativi emersi nella giurisprudenza di legittimità a proposito del momento perfezionativo dell'estinzione del giudizio ex art. 1, commi 232 e ss., della legge n. 197 del 2022 (su cui v. Cass. 29.10.2024, n. 28657, con cui la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite), stabilisce al comma 1 che «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.
197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo
1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.
197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.» (comma 1).
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, avendo la società appellante prodotto – sin dal primo grado – la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e la documentazione che attesta il pagamento della prima rata.
3.2.- Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello restano assorbiti dall'accoglimento del primo.
4.- Le spese processuali, oggetto del settimo motivo, restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
la Corte tributaria di secondo grado del Lazio – sezione XIV, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio della XIV sezione il 10 dicembre 2025 e l'8 gennaio
2026.
Il Presidente est. Francesco Oddi