Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 09/01/2026, n. 210
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Estinzione del giudizio per definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, dichiarando l'estinzione del giudizio sulla base della documentazione prodotta dalla società appellante attestante l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata, in applicazione dell'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025.

  • Altro
    Inesistenza notifica cartella

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello relativo all'estinzione del giudizio.

  • Altro
    Omessa notifica atto prodromico

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello relativo all'estinzione del giudizio.

  • Altro
    Mancata indicazione criteri calcolo interessi

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello relativo all'estinzione del giudizio.

  • Altro
    Illegittimità notifica PEC documento PDF

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello relativo all'estinzione del giudizio.

  • Altro
    Vizio di motivazione cartella e omessa pronuncia

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello relativo all'estinzione del giudizio.

  • Rigettato
    Compensazione spese processuali

    Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. n. 546/1992, in conseguenza dell'estinzione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 09/01/2026, n. 210
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 210
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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