CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24717 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24717 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha revocato il beneficio dell'indulto, che era stato concesso a IU IC con ordinanza della Corte di appello di Milano dlel 20/12/2007, in relazione alla pena inflittagli dalla medesima Corte di appello il 16/09/2005 (sentenza passata in giudicato in data 11/07/2007). 1.1. Il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta trae origine dall'aver riportato il condannato, entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241, una condanna per delitto non colposo, a pena detentiva non inferiore ad anni due, essendo stato egli condannato, con sentenza della Corte di appello di Palermo del 19/05/2016 (passata in giudicato il 19/10/2018), alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, per il reato di corruzione continuata, commesso in Palermo il 04/03/2009, il 09/03/2009 e il 04/05/2010. 1.2. Ha sottolineato la Corte nissena come la causa preesistente ostativa alla concessione del beneficio, rappresentata dalla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Palermo il 19/05/2016 (pronuncia divenuta irrevocabile il 19/10/2018), sia intervenuta in epoca successiva, rispetto al provvedimento mediante il quale - in data 20/12/2007 - era stato concesso Vindulto. Non si pone, pertanto, il tema della possibilità di revoca in executivis del beneficio dell'indulto, consentita - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - esclusivamente nel caso di mancata conoscenza, da parte del giudice che lo ha concesso, della causa preesistente, atta a svolgere funzione ostativa rispetto al riconoscimento stesso. 2. Ricorre per cassazione IU IC, a mezzo del difensore avv. Flavio Sinatra, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 e 674 cod. proc. pen., nonché 3, legge 31 luglio 2006, n. 241. In ipotesi difensiva, la preesistente condanna avente valenza ostativa, rispetto alla concessione del beneficio delll'indulto, risultava al momento della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Palermo il 19/05/2016 e divenuta irrevocabile il 19/10/2018, dato che il beneficio dell'indulto era stato concesso in data 20/12/2007 e ne era pacificamente verificabile l'esistenza, anche al momento dell'emissione della successiva sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte di appello di Caltanissetta il 06/0.3/2019. La mancata revoca dell'indulto 2 già accordato - ad onta della conoscenza, circa la sussistenza della preesistente condanna ostativa - rappresenta una ipotesi di sostanziale acquiescenza rispetto alla decisione, derivante dal divieto di bis in idem operante anche in sede esecutiva. Si sarebbe praticamente consolidata - in ragione delle plurime condanne intervenute, in epoca posteriore, rispetto al momento della concessione dell'indulto — una situazione di intangibilità della decisione, con conseguente preclusione di legge, rispetto alla revoca in executivis. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza di legge. La Corte di appello ha fatto buon governo del principio di diritto che governa la materia;
tale principio è orientato nel senso che il giudice dell'esecuzione è legittimato a revocare l'indulto, in forza di una causa ostativa preesistente rispetto al riconoscimento di tale beneficio, purché tale fattore impediente non fosse già noto al giudice che ha applicato l'indulto e non vi sia stata sul punto una valutazione, anche implicita, ad opera di quest'ultimo (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Fiv. 264865). Sostiene il Procuratore generale che, nella concreta fattispecie, l'indulto è stato concesso allorquando ancora non sussisteva la causa ostativa al riconoscimento dello stesso, che è intervenuta in epoca successiva. 4. Con tempestivi motivi aggiunti e memoria di replica, il ricorrente ha rappresentato come la causa ostativa fosse nota a diversi altri giudici, che hanno proceduto successivamente all'intervento del provvedimento che ha accordato l'indulto; ha menzionato, nello specifico, le sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di Appello di Palermo il 19/05/2016 e dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 06/03/2019. Tale situazione sarebbe da equiparare — in ipotesi difensiva - a quella della conoscenza, quantomeno implicita, in ordine all'esistenza della causa preesistente, ostativa al riconoscimento del beneficio. Sostiene il ricorrente, quindi, che il provvedimento applicativo del beneficio, accordato dalla Corte di Appello di Milano il 20/12/2007 in ordine alla pena irrogata con sentenza del 16/09/2005, non avrebbe potuto esser revocato dopo quindici anni, successivamente all'emissione di ulteriori due condanne passate in giudicato, nonché dopo l'emissione dei relativi ordini di esecuzione delle pene, poi interamente espiate. Dato che il giudicato copriva il dedoti:o ed il deducibile, la revoca dell'indulto avrebbe dovuto esser chiesta - a suo tempo - dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 19/05/2016. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate, ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. In primo luogo, questa Corte ha ripetutamenl:e chiarito come sia pienamente legittimo procedere, in executivis, alla revoca del provvedimento che abbia erroneamente concesso l'indulto, pur in presenza di una condanna ostativa alla fruizione del beneficio;
tale revoca è subordinata al fatto che la sussistenza della causa ostativa pregressa non fosse nota al giudice della cognizione, di tal che questi non possa - neppure per implicito - averla presa in considerazione (Sez. 1, n. 11647 del 30/01/2008, Calabrò, Rv. 239712 -01; Sez. 1, n. 33528 del 07/07/2010, Di Mauro, Rv. 247975-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358; Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865). 2.1. Nemmeno può invocarsi - quale fattore preclusivo, per il giudice dell'esecuzione, in ordine alla possibilità di revoca connessa alla sussistenza di una causa preesistente ostativa - la natura ormai definitiva dell'ordinanza che abbia applicato il beneficio, ad onta della condizione impeditiva al tempo già sussistente. E infatti, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo, conseguente alla regola generale del ne bis in idem e afferente - a differenza di quanto accade in relazione alla preclusione c.d. forte della res iudicata - esclusivamente al "dedotto" e non anche al "deducibile" - è inoperante nel caso in cui vengano addotti elementi nuovi, siano essi di fatto o di diritto, che siano cronologicamente sopravvenuti rispetto alla decisione, ovvero laddove siano prospettati elementi pregressi o coesistenti, che non abbiano purtuttavia formato oggetto di valutazione, neanche implicita, ad opera del giudice (Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358; Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015 Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542; si riporta anche il dictum di Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, F'rostamo, Rv. 271453 - 01, a mente della quale: «In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un "novum" suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione»). 4 3. La concreta fattispecie presenta, peraltro, profili del tutto diversi. Il beneficio, infatti, non rappresenta l'esito di una erronea valutazione, essendo stato esso accordato in un tempo nel quale ancora non esisteva una condanna ostativa, rispetto al riconoscimento dell'indulto stesso. Secondo quanto correttamente esposto dalla Corte di appello di Caltanissetta nella parte motiva dell'ordinanza impugnata, il beneficio dell'indulto è stato accordato al IC, dalla Corte di appello di Milano, con provvedimento del 20/12/2007. Tale beneficio è stato concesso, quindi, in un tempo di gran lunga antecedente, rispetto all'emissione della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19/05/2016 (per fatti sopravvenuti rispetto alla concessione dell'indulto, in quanto commessi negli anni 2009 e 2010). Si tratta di elemento sopravvenuto, insomma, rispetto alla valutazione compiuta dal giudice, al tempo della concessione del beneficio e che non può che rappresentare un novum, sulla base del quale del tutto legittimamente è stata disposta la revoca dell'indulto. 4. L'ulteriore questione processuale, posta dalla difesa a mezzo del presente ricorso, è incentrata sulla tesi secondo la quale la revoca del beneficio avrebbe dovuto esser domandata dal Pubblico ministero, al momento dell'emissione delle due sentenze di condanna, rispettivamente pronunciate dalla Corte di appello di Palermo il 19/05/2016 e dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 06/03/2019. Non essendo ciò avvenuto, si sarebbe consolidata la preclusione derivante dal giudicato, tale da inibire la possibilità di successiva revoca. In ipotesi difensiva, concesso l'indulto nell'anno 2007, sarebbe stato riservato ai soli giudici della cognizione che - successivamente a tale data - si sono trovati a vagliare determinati altri fatti delittuosi, commessi ad opera del IC, il potere di procedere alla revoca dell'indulto stesso. Il mancato esercizio di tale potere - si ripete, asseritamente di competenza esclusiva del giudice della cognizione - avrebbe determinato secondo la difesa una acquiescenza rispetto al beneficio (pur in presenza di fattori idonei a determinarne la revoca) e, quindi, l'intangibilità del beneficio. 4.1. Si tratta, però, di una tesi che non trova agganci normativi e che, del resto, non è coerente con la linea interpretativa costantemente seguita dalla giurisprudenza di legittimità. Deve infatti rilevarsi, sul piano sostanziale, che l'indulto - laddove concesso, come nella concreta fattispecie, da parte del giudice della cognizione - può essere rimosso dal giudice dell'esecuzione al sopraggiungere di una causa prevista dalla norma. In tale caso, contrariamente a quanto accade nel diverso caso dell'indulto che sia stato erroneamente concesso ad opera del giudice della cognizione (perché in presenza di causa ostativa, non fatta poi valere mediante impugnazione), non 5 viene in rilievo un mero ripensamento, circa la correttezza dell'applicazione (ripensamento che, effettivamente, è possibile solo mediante l'utilizzo dello strumento dell'impugnazione, ovvero nel caso di esistenza di causa ostativa pregressa, non nota al giudice della cognizione che applichi l'indulto). 4.2. In quest'ultimo caso, invece, il beneficio risulta correttamente applicato dal giudice della cognizione, in virtù dell'assenza di fattori antecedenti ostativi;
il giudice dell'esecuzione si limita a rilevare l'esistenza di una causa sopravvenuta, atta a vanificare il beneficio precedentemente accordato. Il mancato esercizio di analogo potere - da parte del giudice della cognizione, che emetta la sentenza che costituisca titolo utile per la revoca dell'indulto - in alcun modo può precludere l'esercizio dell'analogo potere, espressamente previsto in executivis. Sarà sufficiente, sul punto specifico, richiamare il dettato dell'art. 674, comma 3, cod. proc. pen., che espressamente prevede il potere del giudice dell'esecuzione di procedere alla revoca dell'indulto. 5. A fini esclusivamente riassuntivi, quanto sin qui esposto può essere brevemente schematizzato, chiarendo come sussistano due ipotesi fra loro del tutto divergenti, relativamente all'istituto della revoca dell'indulto: - il primo caso sopra analizzato ricorre allorquando il condono di pena sia stato concesso in maniera errata dal giudice della cognizione, al ricorrere di cause ostative;
in tal caso, al giudice dell'esecuzione non è consentito procedere ad una mera correzione dell'errore precedentemente commesso in fase di cognizione, essendo il rimedio ordinariamente previsto dall'ordinamento quello dell'impugnazione; il giudice dell'esecuzione può esercitare il potere di emenda, rispetto alla concessione dell'indulto erroneamente accordato in fase di cognizione, soltanto nel caso in cui la preesistente causa ostativa non fosse nota al giudice della cognizione che ha accordato il beneficio;
- la seconda fattispecie prospettata dal ricorrente, invece, è quella in cui sia stato concesso l'indulto e, nel periodo di tempo successivo, intervenga una condanna in grado di determinare la revoca di tale beneficio;
viene così a concretizzarsi - in capo al giudice dell'esecuzione - una autonoma legittimazione a disporre la revoca del beneficio, che concorre con l'analogo potere demanclato al giudice della cognizione (tanto vero, che il giudice dell'esecuzione può provvedere alla revoca «qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato>>, a mente dell'art. 674 cod. proc. pen.) Nulla autorizza, al ricorrere di tale fattispecie, a ritenere che la mancata revoca da parte del giudice della cognizione valga ad elidere il potere similare che è previsto in executivis. I 6 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
consegue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma - che si stima equo indicare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24717 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha revocato il beneficio dell'indulto, che era stato concesso a IU IC con ordinanza della Corte di appello di Milano dlel 20/12/2007, in relazione alla pena inflittagli dalla medesima Corte di appello il 16/09/2005 (sentenza passata in giudicato in data 11/07/2007). 1.1. Il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta trae origine dall'aver riportato il condannato, entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241, una condanna per delitto non colposo, a pena detentiva non inferiore ad anni due, essendo stato egli condannato, con sentenza della Corte di appello di Palermo del 19/05/2016 (passata in giudicato il 19/10/2018), alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, per il reato di corruzione continuata, commesso in Palermo il 04/03/2009, il 09/03/2009 e il 04/05/2010. 1.2. Ha sottolineato la Corte nissena come la causa preesistente ostativa alla concessione del beneficio, rappresentata dalla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Palermo il 19/05/2016 (pronuncia divenuta irrevocabile il 19/10/2018), sia intervenuta in epoca successiva, rispetto al provvedimento mediante il quale - in data 20/12/2007 - era stato concesso Vindulto. Non si pone, pertanto, il tema della possibilità di revoca in executivis del beneficio dell'indulto, consentita - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - esclusivamente nel caso di mancata conoscenza, da parte del giudice che lo ha concesso, della causa preesistente, atta a svolgere funzione ostativa rispetto al riconoscimento stesso. 2. Ricorre per cassazione IU IC, a mezzo del difensore avv. Flavio Sinatra, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 e 674 cod. proc. pen., nonché 3, legge 31 luglio 2006, n. 241. In ipotesi difensiva, la preesistente condanna avente valenza ostativa, rispetto alla concessione del beneficio delll'indulto, risultava al momento della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Palermo il 19/05/2016 e divenuta irrevocabile il 19/10/2018, dato che il beneficio dell'indulto era stato concesso in data 20/12/2007 e ne era pacificamente verificabile l'esistenza, anche al momento dell'emissione della successiva sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte di appello di Caltanissetta il 06/0.3/2019. La mancata revoca dell'indulto 2 già accordato - ad onta della conoscenza, circa la sussistenza della preesistente condanna ostativa - rappresenta una ipotesi di sostanziale acquiescenza rispetto alla decisione, derivante dal divieto di bis in idem operante anche in sede esecutiva. Si sarebbe praticamente consolidata - in ragione delle plurime condanne intervenute, in epoca posteriore, rispetto al momento della concessione dell'indulto — una situazione di intangibilità della decisione, con conseguente preclusione di legge, rispetto alla revoca in executivis. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza di legge. La Corte di appello ha fatto buon governo del principio di diritto che governa la materia;
tale principio è orientato nel senso che il giudice dell'esecuzione è legittimato a revocare l'indulto, in forza di una causa ostativa preesistente rispetto al riconoscimento di tale beneficio, purché tale fattore impediente non fosse già noto al giudice che ha applicato l'indulto e non vi sia stata sul punto una valutazione, anche implicita, ad opera di quest'ultimo (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Fiv. 264865). Sostiene il Procuratore generale che, nella concreta fattispecie, l'indulto è stato concesso allorquando ancora non sussisteva la causa ostativa al riconoscimento dello stesso, che è intervenuta in epoca successiva. 4. Con tempestivi motivi aggiunti e memoria di replica, il ricorrente ha rappresentato come la causa ostativa fosse nota a diversi altri giudici, che hanno proceduto successivamente all'intervento del provvedimento che ha accordato l'indulto; ha menzionato, nello specifico, le sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di Appello di Palermo il 19/05/2016 e dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 06/03/2019. Tale situazione sarebbe da equiparare — in ipotesi difensiva - a quella della conoscenza, quantomeno implicita, in ordine all'esistenza della causa preesistente, ostativa al riconoscimento del beneficio. Sostiene il ricorrente, quindi, che il provvedimento applicativo del beneficio, accordato dalla Corte di Appello di Milano il 20/12/2007 in ordine alla pena irrogata con sentenza del 16/09/2005, non avrebbe potuto esser revocato dopo quindici anni, successivamente all'emissione di ulteriori due condanne passate in giudicato, nonché dopo l'emissione dei relativi ordini di esecuzione delle pene, poi interamente espiate. Dato che il giudicato copriva il dedoti:o ed il deducibile, la revoca dell'indulto avrebbe dovuto esser chiesta - a suo tempo - dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 19/05/2016. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate, ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. In primo luogo, questa Corte ha ripetutamenl:e chiarito come sia pienamente legittimo procedere, in executivis, alla revoca del provvedimento che abbia erroneamente concesso l'indulto, pur in presenza di una condanna ostativa alla fruizione del beneficio;
tale revoca è subordinata al fatto che la sussistenza della causa ostativa pregressa non fosse nota al giudice della cognizione, di tal che questi non possa - neppure per implicito - averla presa in considerazione (Sez. 1, n. 11647 del 30/01/2008, Calabrò, Rv. 239712 -01; Sez. 1, n. 33528 del 07/07/2010, Di Mauro, Rv. 247975-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358; Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865). 2.1. Nemmeno può invocarsi - quale fattore preclusivo, per il giudice dell'esecuzione, in ordine alla possibilità di revoca connessa alla sussistenza di una causa preesistente ostativa - la natura ormai definitiva dell'ordinanza che abbia applicato il beneficio, ad onta della condizione impeditiva al tempo già sussistente. E infatti, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo, conseguente alla regola generale del ne bis in idem e afferente - a differenza di quanto accade in relazione alla preclusione c.d. forte della res iudicata - esclusivamente al "dedotto" e non anche al "deducibile" - è inoperante nel caso in cui vengano addotti elementi nuovi, siano essi di fatto o di diritto, che siano cronologicamente sopravvenuti rispetto alla decisione, ovvero laddove siano prospettati elementi pregressi o coesistenti, che non abbiano purtuttavia formato oggetto di valutazione, neanche implicita, ad opera del giudice (Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358; Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015 Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542; si riporta anche il dictum di Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, F'rostamo, Rv. 271453 - 01, a mente della quale: «In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un "novum" suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione»). 4 3. La concreta fattispecie presenta, peraltro, profili del tutto diversi. Il beneficio, infatti, non rappresenta l'esito di una erronea valutazione, essendo stato esso accordato in un tempo nel quale ancora non esisteva una condanna ostativa, rispetto al riconoscimento dell'indulto stesso. Secondo quanto correttamente esposto dalla Corte di appello di Caltanissetta nella parte motiva dell'ordinanza impugnata, il beneficio dell'indulto è stato accordato al IC, dalla Corte di appello di Milano, con provvedimento del 20/12/2007. Tale beneficio è stato concesso, quindi, in un tempo di gran lunga antecedente, rispetto all'emissione della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19/05/2016 (per fatti sopravvenuti rispetto alla concessione dell'indulto, in quanto commessi negli anni 2009 e 2010). Si tratta di elemento sopravvenuto, insomma, rispetto alla valutazione compiuta dal giudice, al tempo della concessione del beneficio e che non può che rappresentare un novum, sulla base del quale del tutto legittimamente è stata disposta la revoca dell'indulto. 4. L'ulteriore questione processuale, posta dalla difesa a mezzo del presente ricorso, è incentrata sulla tesi secondo la quale la revoca del beneficio avrebbe dovuto esser domandata dal Pubblico ministero, al momento dell'emissione delle due sentenze di condanna, rispettivamente pronunciate dalla Corte di appello di Palermo il 19/05/2016 e dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 06/03/2019. Non essendo ciò avvenuto, si sarebbe consolidata la preclusione derivante dal giudicato, tale da inibire la possibilità di successiva revoca. In ipotesi difensiva, concesso l'indulto nell'anno 2007, sarebbe stato riservato ai soli giudici della cognizione che - successivamente a tale data - si sono trovati a vagliare determinati altri fatti delittuosi, commessi ad opera del IC, il potere di procedere alla revoca dell'indulto stesso. Il mancato esercizio di tale potere - si ripete, asseritamente di competenza esclusiva del giudice della cognizione - avrebbe determinato secondo la difesa una acquiescenza rispetto al beneficio (pur in presenza di fattori idonei a determinarne la revoca) e, quindi, l'intangibilità del beneficio. 4.1. Si tratta, però, di una tesi che non trova agganci normativi e che, del resto, non è coerente con la linea interpretativa costantemente seguita dalla giurisprudenza di legittimità. Deve infatti rilevarsi, sul piano sostanziale, che l'indulto - laddove concesso, come nella concreta fattispecie, da parte del giudice della cognizione - può essere rimosso dal giudice dell'esecuzione al sopraggiungere di una causa prevista dalla norma. In tale caso, contrariamente a quanto accade nel diverso caso dell'indulto che sia stato erroneamente concesso ad opera del giudice della cognizione (perché in presenza di causa ostativa, non fatta poi valere mediante impugnazione), non 5 viene in rilievo un mero ripensamento, circa la correttezza dell'applicazione (ripensamento che, effettivamente, è possibile solo mediante l'utilizzo dello strumento dell'impugnazione, ovvero nel caso di esistenza di causa ostativa pregressa, non nota al giudice della cognizione che applichi l'indulto). 4.2. In quest'ultimo caso, invece, il beneficio risulta correttamente applicato dal giudice della cognizione, in virtù dell'assenza di fattori antecedenti ostativi;
il giudice dell'esecuzione si limita a rilevare l'esistenza di una causa sopravvenuta, atta a vanificare il beneficio precedentemente accordato. Il mancato esercizio di analogo potere - da parte del giudice della cognizione, che emetta la sentenza che costituisca titolo utile per la revoca dell'indulto - in alcun modo può precludere l'esercizio dell'analogo potere, espressamente previsto in executivis. Sarà sufficiente, sul punto specifico, richiamare il dettato dell'art. 674, comma 3, cod. proc. pen., che espressamente prevede il potere del giudice dell'esecuzione di procedere alla revoca dell'indulto. 5. A fini esclusivamente riassuntivi, quanto sin qui esposto può essere brevemente schematizzato, chiarendo come sussistano due ipotesi fra loro del tutto divergenti, relativamente all'istituto della revoca dell'indulto: - il primo caso sopra analizzato ricorre allorquando il condono di pena sia stato concesso in maniera errata dal giudice della cognizione, al ricorrere di cause ostative;
in tal caso, al giudice dell'esecuzione non è consentito procedere ad una mera correzione dell'errore precedentemente commesso in fase di cognizione, essendo il rimedio ordinariamente previsto dall'ordinamento quello dell'impugnazione; il giudice dell'esecuzione può esercitare il potere di emenda, rispetto alla concessione dell'indulto erroneamente accordato in fase di cognizione, soltanto nel caso in cui la preesistente causa ostativa non fosse nota al giudice della cognizione che ha accordato il beneficio;
- la seconda fattispecie prospettata dal ricorrente, invece, è quella in cui sia stato concesso l'indulto e, nel periodo di tempo successivo, intervenga una condanna in grado di determinare la revoca di tale beneficio;
viene così a concretizzarsi - in capo al giudice dell'esecuzione - una autonoma legittimazione a disporre la revoca del beneficio, che concorre con l'analogo potere demanclato al giudice della cognizione (tanto vero, che il giudice dell'esecuzione può provvedere alla revoca «qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato>>, a mente dell'art. 674 cod. proc. pen.) Nulla autorizza, al ricorrere di tale fattispecie, a ritenere che la mancata revoca da parte del giudice della cognizione valga ad elidere il potere similare che è previsto in executivis. I 6 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
consegue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma - che si stima equo indicare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2023.