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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/11/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, in funzione di Giudice d'appello, nella persona della dott.ssa Maria Elena
Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 270/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Elvira R. ALTIERI e Antonio PIANESE, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a
Villaricca (NA) al corso Italia n. 29/L;
appellante
contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia della Strada, rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Emidio GUASTADISEGNI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via
Petrarca n. 28;
appellata
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace di Vasto n.
5/2022 (n. 9326/2019 R.G.A.C. G.D.P.) del 9/1/2023 - lesione personale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in
1 data 24/2/2023, ha proposto gravame avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di pace di Vasto n. 5/2022 (n.
9326/2019 R.G.A.C. G.D.P.) del 9/1/2023, notificata in data
27/1/2023, con cui il giudice di prime cure ha rigettato - con condanna dell'attrice alle spese di giudizio e di CTU medico- legale - la domanda proposta da , quale genitore Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sulla allora minore
, onde ottenere dalla odierna appellata, quale Parte_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il risarcimento ex art. 283, I comma, lett. a) D.lgs. n.
209/2005 (Codice delle assicurazioni private) delle lesioni personali patite dalla figlia minore in occasione del sinistro asseritamente occorso sul lungomare di AS (CH) in data 17/8/2016 e provocato da motoveicolo non identificato.
Con unico motivo di gravame - capitolato alle lettere da A ad
I dell'atto introduttivo - l'appellante ha lamentato la erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle prove acquisite nel processo - tra le quali l'inattendibilità della teste - in tal guisa escludendo il Testimone_1 raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza ed alla dinamica del sinistro che ha visto coinvolta l'attrice, minorenne all'epoca del fatto.
Sulla scorta di dette allegazioni, quali di seguito scrutinate nel dettaglio, l'appellante ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «Piaccia all.mo Tribunale di Vasto, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza come innanzi richiesto e per le motivazioni indicate e per l'effetto condannare la convenuta nella qualità, al risarcimento dei danni per le lesioni subite dalla sig.ra Controparte_3 nella misura richiesta in atto di citazione a seguito della quantificazione della invalidità come descritta dal CTU ovvero in quella somma maggiore o minore a determinarsi in via equitativa dal Tribunale, con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado. In via subordinata ove ritenuta la
2 causa non sufficientemente provata, chiede rimettersi la causa sul ruolo per rinnovo della c.t.u o per richiedere chiarimenti relativamente alla ctu svolta, attese le risultanze non conformi alla patologia descritta nei referti e certificati dell'Ospedale di Vasto e nei successivi della Struttura AORN
V. Cardarelli. In via subordinata chiede il rinnovo dei mezzi istruttori come articolati nell'atto di citazione di primo grado e con il teste ivi indicato Ancora in subordinata, chiede ordinarsi a parte appellata il deposito della ctp effettuata da fiduciario della su ove non CP_1 Controparte_3 già depositata in atti di prime cure. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio».
Si è costituita in giudizio al Controparte_1 fine di impugnare e contestare in toto l'avversa domanda, affermando la corretta valutazione degli esiti dell'istruttoria compiuta dal giudice di prime cure, e così concludendo: «1) rigettare l'appello proposto da CP_3
, siccome erroneo ed infondato, in fatto ed in diritto,
[...] confermando per l'effetto la statuizione impugnata: 2) condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio
d'appello».
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
1. L'appello non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
2. In via di premessa, è opportuno rimarcare come, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attrice abbia allegato (circostanze da n. 1 a n. 6) che il giorno 17/8/2016, alle ore 1:30 circa, la minore mentre si Parte_1 trovava presso il lungomare di AS (CH) in compagnia della madre, che la teneva per mano, veniva collisa alla parte
3 destra del corpo da un motociclo che si dava alla fuga senza prestare soccorso;
quindi la minore, a seguito dell'investimento, cadeva al suolo riportando le lesioni lamentate e meglio descritte in atti.
Quale unico mezzo istruttorio a dimostrazione di detta dinamica, l'attrice indicava a teste - per la prima volta a verbale di udienza del 18/11/2021 - che, Testimone_1 escussa all'udienza del 2/2/2022, riferiva sulle circostanze capitolate ai nn. 1, 2, 3, 5 e 6 dell'atto di citazione.
Il giudice di pace ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda sulla scorta di una valutazione di carenza di prova dell'an, nesso eziologico e quantum della stessa, desunta da una valutazione complessiva delle singole evidenze istruttorie e indiziarie che parte appellante impugna e contesta nei termini qui di seguito sinteticamente e didascalicamente riassunti:
a) il giudice di pace avrebbe valutato incongruente l'indicazione del luogo dell'accadimento nel lungomare di
AS in citazione e nel lungomare di Vasto Marina nel referto di pronto soccorso dell'ospedale civile di Vasto senza considerare che l'attrice, residente a [...], potrebbe - anche in ragione dello stato di agitazione derivante dall'occorso - avere confuso le due località: b) il giudice di pace avrebbe valutato concorrente nella valutazione di infondatezza della domanda l'assenza di denuncia o querela del sinistro alle autorità onde consentire l'identificazione del conducente del motoveicolo, senza tenere conto della priorità assegnata, nella immediatezza dell'occorso, dalla madre allo stato di salute della figlia minorenne, e comunque dovendosi escludere ogni automatismo tra mancata presentazione della denuncia di sinistro e rigetto della domanda;
c) il giudice di pace avrebbe evidenziato che la denuncia del sinistro al F.G.V.S. è stata effettuata con notevole ritardo;
d) il giudice di pace avrebbe valutato come indiziante la negligenza dell'attrice (e
4 l'inattendibilità della teste) nel non aver annotato la targa del motoveicolo né averne saputo fornire una descrizione
(modello, colore, etc.); e) il giudice di pace avrebbe ritenuto vaga la dinamica descritta, mettendo in luce: e1)
l'inverosimiglianza di un urto del motociclo con la parte destra della minore in ragione del fatto che la stessa - tenuta per la mano destra dalla mamma - si sarebbe trovata all'interno del marciapiede, coperta dalla madre, laddove, di contro tale circostanza non è oggetto di allegazione e prova, essendosi invece rappresentato che la madre teneva con la propria mano destra la mano sinistra della figlia;
e2) l'inverosimiglianza del fatto che, secondo la dinamica descritta, il motoveicolo si sarebbe trovato contromano, ovvero nella corsia destinata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, senza tenere conto che il detto motoveicolo stesse compiendo una manovra di slalom fra le macchine;
e3) il fatto che un urto della moto
(proveniente da dietro) con la minore ne avrebbe causato una spinta in avanti e non verso destra, contestandosi detta ricostruzione “cinematica” in ragione della allegazione della collisione nella parte destra del corpo della minore;
e4) il fatto che, essendo la coppia madre-figlia sopra il marciapiede, la moto non avrebbe potuto attingere la minore anche se esposta sul lato esterno dello stesso, potendo da ciò inferirsi, eventualmente, che la stessa si trovava sulla sede stradale
(conseguendone la corresponsabilità della madre elidente il nesso causale con il danno lamentato), senza considerare invece che la minore veniva collisa nella parte destra del corpo;
f) il giudice di pace avrebbe autonomamente ritenuto il danno lamentato compatibile anche con una caduta accidentale (così escludendo la riferibilità univoca delle lesioni alla dinamica descritta), dovendo, di contro, valorizzarsi la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'infortunio ed il rapporto di causalità diretta con lo stesso quale attestata dal CTU.
Il giudice di prime cure, inoltre, avrebbe ritenuto “poco
5 attendibile” la teste escussa, , per non avere Testimone_1 saputo fornire descrizione della moto, colore o modello né del punto d'urto e per avere fornito una descrizione della dinamica inattendibile in ragione di quanto sopra rilevato ai punti da e1) a e4).
3. Dette motivazioni - integrate dalle ulteriori valutazioni di cui in seguito - devono essere confermate, ad eccezione delle seguenti:
- la valutazione della circostanza per cui se la madre avesse tenuto la mano destra della bambina, la stessa non avrebbe potuto essere attinta in alcun modo, è da ritenersi inesatta, poiché dall'esame delle deduzioni difensive e dagli atti di causa non è dato ravvisare che parte attrice abbia mai dedotto che la minore fosse tenuta per la sua mano destra dalla mano sinistra della madre;
ciò nondimeno, detta valutazione non assume incidenza preminente nella decisione in quanto evidentemente valutata dal giudice di prime cure solo in via di mera potenziale ricostruzione alternativa dello svolgimento di una dinamica del sinistro non sufficiente chiara e di planare comprensione;
- parimenti, deve escludersi che la mancata richiesta di intervento delle Autorità così come la mancata immediata denuncia e/o querela contro ignoti nelle immediatezze dell'occorso possa comportare, sì come evidenziato da Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021 –
l'improponibilità dell'azione di risarcimento del danno svolta nei confronti del F.G.V.S.; ma, di contro, l'esistenza o inesistenza di tale fatto/atto costituisce - secondo il medesimo principio espresso dalla pronuncia richiamata e dalla pregressa giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di
“condotta diligente” del danneggiato1 nel consentire l'individuazione del responsabile - indizio utile, unitamente ad altri acquisibili dall'istruttoria processuale, a costituire fonte del libero convincimento del giudicante ex art. 116 c.p.c. in ordine alla sussistenza della realtà storica di un accadimento potenzialmente travisabile.
4. Fatte tali premesse, occorre, quindi, osservare - anche in via alternativa a quella percorsa dal giudice di prime cure - come tutti gli elementi indiziari in esame conducano ad una valutazione di mancato raggiungimento di convincente prova relativa all'accadimento del sinistro per le ragioni di seguito esposte.
5. Preliminarmente, va evidenziato come la descrizione dello stesso sinistro, quale fornita nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si riveli caratterizzata da estrema stringatezza perché del tutto scarna e priva dei necessari elementi ricostruttivi di una dinamica palesatasi - in ipotesi
- nella sua peculiarità, soltanto all'esito della escussione dell'unica teste indicata dall'attrice unicamente nel corso del giudizio.
La rappresentazione del fatto ravvisabile nel detto atto introduttivo, infatti, è limitata alla “collisione” da parte di un ciclomotore sconosciuto alla parte destra del corpo della minore, tenuta per mano dalla madre, presso il lungomare di
AS. Descrizione della dinamica che diviene, oltre che stringata, anche contraddittoria, quando, dopo aver parlato di “collisione”, più avanti si parla di “investimento”.
E' soltanto all'esito della escussione della teste che tale dinamica assume la descrizione pretesa dall'appellante, che vede la presenza della coppia madre-figlia, seguite dalla testimone, tutte dirette verso nord, su un punto imprecisato dello stretto marciapiede sinistro della via Bachelet di
AS (la cui estensione, tuttavia, è notoriamente dell'ordine chilometrico), quindi, la peculiare manovra di
7 slalom del motociclo in ragione di una situazione di intenso traffico, l'invasione della carreggiata opposta da parte dello stesso, la traiettoria radente al marciapiede e il fatto che l'impatto tra moto e minore non abbia assunto le caratteristiche del vero e proprio investimento ma di un contatto (tra parti imprecisate del motoveicolo e/o del suo conducente e della minore) tale da determinare la caduta al suolo della bambina sul suo lato destro (diversamente non trovando giustificazione la lesione al polso destro).
6. Quindi, considerato che a dimostrazione del sinistro e della (scarna) dinamica descritta nell'atto introduttivo parte attrice ha inteso indicare unicamente (ovvero in assenza di altri elementi documentali) la teste le Testimone_1 dichiarazioni della stessa e la valutazione della sua attendibilità assumono incidenza determinante ai fini della decisione, per tale motivo inducendo il giudicante - di primo grado così come nel presente grado di appello - ad un vaglio critico di particolare pregnanza, in dipendenza del quale si formulano i seguenti rilievi:
- benché l'art. 135 cod. ass. (secondo cui la tempestiva identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione) si applichi unicamente ai sinistri con soli danni a cose, la mancata indicazione della teste in fase stragiudiziale - in quanto unica fonte di prova del fatto potenzialmente utile alla più rapida definizione del sinistro in detta fase - è elemento indiziario che, a monte, incide negativamente sulla valutazione di genuinità della prova;
- il dichiarato legame di amicizia tra la teste e la madre dell'appellante è elemento soggettivo qualificante il rapporto personale con la parte che - pur non determinando l'incapacità
a testimoniare - può essere valutato discrezionalmente dal
8 giudice - unitamente ad altri elementi di natura oggettiva
(quali la precisione e completezza della dichiarazione, eventuali possibili contraddizioni, etc.) - ai fini della verifica di attendibilità, fino a poter assurgere ad unico elemento di esclusione della stessa poiché «anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità» (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 7623 del 18/04/2016; Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Corte appello Palermo sez. III, 11/07/2022,
n.1197);
- rileva, ai fini della valutazione di inattendibilità, il fatto che la teste abbia saputo e potuto riferire dettagli chiarificatori della dinamica del sinistro (quali la percorrenza del marciapiede di sinistra, la larghezza del marciapiede, la provenienza della direzione della moto, la traiettoria a zigzag della stessa, l'urto ma non investimento della minore) ma non altri di pari se non più rilevante importanza (se non proprio modello e marca del motoveicolo, quantomeno tipologia o colore dello stesso;
modalità del contatto tra moto/conducente della stessa e minore) tanto più osservabili in ragione del fatto che, secondo la dichiarazione della stessa teste (e in discordanza da quanto allegato in atto introduttivo riguardo il mancato rispetto dei limiti di velocità) detto mezzo non procedeva ad alta velocità;
- la stessa motivazione addotta dalla teste a ragione della percorrenza del marciapiede di sinistra (di larghezza particolarmente esigua, e tale, in taluni punti, da non consentire il camminamento di due persone affiancate), ovverosia la presenza di bancarelle sul lato destro del lungomare, non appare convincente, atteso che il suddetto lato destro consta - giusta riproduzioni fotografiche in atti - di una superficie di ampiezza tale da consentire la presenza di bancarelle ed il contestuale passaggio di pedoni, ai quali -
9 d'altro canto - è rivolta l'offerta delle stesse;
- è da valutarsi anomalo, sia pure sul medesimo piano indiziario, che, in una - seppur tarda - serata di metà agosto, sul lungomare di una frequentata località balneare interessato da intenso traffico veicolare (motivo dello slalom della moto non identificata) e dalla contingente presenza di attività di richiamo turistico (le bancarelle), non abbiano assistito al sinistro altri testimoni diversi dalla concittadina dell'attrice e del tutto scevri da qualsiasi legame di conoscenza con la stessa.
7. Benché, all'esito della prova orale, la complessiva dinamica del sinistro sia divenuta più definita rispetto a quanto lapidariamente rappresentato nell'atto introduttivo, la stessa non elide le perplessità manifestate dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, giacché deve condividersi la valutazione per cui - supposto un urto della moto con la minore alla destra della stessa (ovvero dalla parte non tenuta per mano dalla madre) - la minore avrebbe dovuto essere proiettata in avanti o, al limite, a sinistra (verso la madre)
e non sul proprio lato destro (a protezione del quale si giustificherebbe la lesione del polso destro); a tale valutazione deve aggiungersi che - atteso l'asserito stazionamento o presenza della minore entro il margine destro del marciapiede (e non sulla sede stradale) e non essendo stata allegata o riferita una invasione dello stesso da parte del motoveicolo - la minore (rectius, le parti del corpo della stessa sporgenti dalla proiezione verticale di detto margine) non avrebbero potuto essere attinte o urtate che in caso di traiettoria del motoveicolo parallela e radente al margine destro del marciapiede;
il tutto senza considerare la compatibilità di un urto tra l'altezza della minore all'epoca del sinistro e quella della ipotizzabile sporgenza della moto o del conducente della stessa.
Dette valutazioni, lungi dal costituire una grossolana
10 ricostruzione “cinematica” del sinistro, costituiscono - al contrario – motivo (tra gli altri) per cui la dinamica del sinistro, già dedotta in giudizio in maniera generica e contraddittoria, a dispetto della sua singolarità, deve essere ritenuta poco convincente.
8. In addizione a quanto poc'anzi motivato in ordine alla valutazione di inattendibilità del teste e di inverosimiglianza della dinamica dedotta, va ulteriormente osservato che se, come precisato, può ritenersi plausibile il fatto che nella immediatezza del sinistro la principale preoccupazione della madre sia stata quella di attendere alle condizioni di salute della figlia minorenne, così omettendo una richiesta di intervento immediato delle Autorità, la medesima omissione anche nei giorni successivi al fatto
(eventualmente anche presso le Autorità del luogo di residenza dell'attrice) è motivo indiziante in senso negativo poiché, alla luce dell'accertamento delle conseguenze fisiche patite dalla minore, la mancanza di iniziativa onde perseguire almeno il tentativo di identificazione (e punizione) del responsabile, non trova evidente giustificazione né nei termini della diligenza del danneggiato di cui alla richiamata giurisprudenza di legittimità né tantomeno in prospettiva della iniziativa risarcitoria quale poi effettivamente svolta nei confronti del F.G.V.S.
9. Ancora e in tema di scrutinio del nesso eziologico tra fatto e danno, deve osservarsi che - una volta esclusa l'ipotesi tipica dell'investimento - la corretta interpretazione della valutazione compiuta dal CTU nei termini testuali di lesioni «compatibili con la dinamica dell'infortunio medesimo ed in rapporto di causalità diretta con esso» deve essere condotta - sì come condivisibilmente compiuto dal giudice di prime cure - alla luce della progressione causale inversa generatrice delle lesioni, essendo del tutto evidente che - se la causa diretta ed
11 immediata dei danni al polso destro è derivante dall'impatto al suolo dell'arto destro - le cause della caduta stessa possono essere riconducibili ad una variegata gamma di ipotesi astratte, tra le quali quella della forza impressa dal motoveicolo si pone in termini di mera compatibilità ma non anche di univocità ovvero di riconducibilità del danno al fatto allegato e solo a quello;
di conseguenza, assumendo la conclusione del CTU valenza di mera non escludibilità del fatto dedotto quale causa dell'evento, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non appare suscettibile di critica e riforma, essendo fondata sia dal punto di vista logico che giuridico.
10. In via di riassuntiva considerazione finale, precisato che l'onere di allegazione e prova sotteso all'azione (in questo caso risarcitoria) si fa via via più intenso in ragione della rappresentazione di circostanze generative del danno costituenti una deviazione più o meno significativa dalla regolarità causale, deve affermarsi come, nel caso in esame, tale onere non sia stato soddisfatto per le ragioni dianzi specificate ed illustrate, dovendosi pervenire alla medesima statuizione di rigetto della domanda assunta nella sentenza impugnata.
11. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, derivandone che al rigetto dell'impugnazione segue la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto
2022, n. 147 - avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta) sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore della domanda.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. R.G.
270/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Vasto, 14/11/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13/01/2015;
Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 9939 del 18/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014); 6