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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 20496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20496 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA' di URBINO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Urbino, quale giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame depositata da CA ON avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari il 28 novembre 2023 con cui era stato disposto il sequestro nei confronti di tre società di importi complessivi superiori a € 600.000,00 disponendo al contempo, in via subordinata, il sequestro per somme corrispettive di beni mobili o immobili nella disponibilità del ricorrente e di altre tre persone. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato formula due motivi deducendo in entrambi violazione di legge ex art.606 lett. b) c.p.p. (rispetto all'art.125.3, 192 e 321 c.p.p. con il primo motivo;
aggiungendo altresì il riferimento all'art.275 del codice di rito nel secondo motivo) e lamentando la carenza di motivazione e la violazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità in ordine al periculum in mora. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso mentre con analogo mezzo il difensore dell'imputato, Avv. Diego DENN ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 20496 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/03/2024 - 1. I motivi su cui si fonda il ricorso sono rispettivamente non consentito e manifestamente T infonda* Essi possono essere trattati unitariamente, per ragioni di economia e logica espositiva, dato che attengono al comune tema del periculum in mora, visto dall'angolo della carenza motivazionale (primo motivo) e della erronea interpretazione (secondo motivo). 2. Non consentito è il primo motivo che, pur deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale (in realtà di procedura: art.125, 192 e 321 c.p.p.), tuttavia 'attacca' la motivazione denunciandone la carenza ovvero la mera apparenza sul tema del periculum. Va infatti ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro (preventivo o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 49739 del 10/10/2023 Cc. Mannolo Rv. 285608 - 01). Si tratta di vizi estremi (ad. es, oltre all'assenza, si enumerano la redazione di motivazione 'a stampone' o per relationem 'integrale') all'evidenza esclusi nel caso di specie laddove si fa riferimento, al fine di dar giustificazione del periculum, proprio al meccanismo elusivo posto in essere in maniera sistematica dagli indagati nel corso degli anni per deprivare i soggetti giuridici (ONLUS o società commerciali) di volta in volta utilizzati, dei rispettivi asset patrimoniali. In sostanza, in presenza di una attività callidamente orientata allo Svuotamento' di meri 'vettori temporanei' delle operazioni fraudolente o comunque dolose, indica un immanente pericolo di dispersione del patrimonio. E questo porta al secondo motivo, che si presenta come manifestamente infondato. Esso si incentra sul tema della proporzionalità della misura cautelare. È ben vero che il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari - operante anche con riferimento alle cautele reali - deve costituire oggetto di valutazione preventiva e non è eludibile da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito di istanza di riesame (il principio, inizialmente riconosciuto con la sentenza Sez. 1, n. 2264 del 05/04/1996 Imp. Baldassar Rv. 204819 - 01 ha trovato numerose successive conferme). Tuttavia, esso viene adeguatamente affrontato a pg.10 del provvedimento, ove si constata che la sussistenza di oneri (in forma di pignoramenti ed ipoteche) sui cespiti colpiti riduce in via prospettica le possibilità di assicurare, con la futura confisca, il recupero degli importi sistematicamente evasi, rendendo così quanto mai evidente la necessità del mantenimento del vicolo. Né si ignora che il rapporto di proporzione tra quanto sequestrato e quanto dovuto possa essere soggetto a mutamenti a seconda degli sviluppi processuali (a seguito di condanna risarcitoria inferiore al valore dell'immobile, ad esempio) ovvero, come nel caso di specie, risultare fin dall'inizio incrinato da una differente (e contestata) lettura dei dati patrimoniali;
tuttavia il mezzo per far valere tali situazioni non è quello individuato dal ricorrente. In tal 2_ Il Presid senso va menzionato, seppure riferentesi a fattispecie parzialmente differente da quella oggi in esame, il precedente di questa stessa Sezione n. 26340 del 28 febbraio 2018 Rv. 272882 - 01 secondo cui «In tema di sequestro preventivo.., il tribunale del riesame, tranne nei casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare». 3. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 marzo 2024 Il Con igliere latore
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Urbino, quale giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame depositata da CA ON avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari il 28 novembre 2023 con cui era stato disposto il sequestro nei confronti di tre società di importi complessivi superiori a € 600.000,00 disponendo al contempo, in via subordinata, il sequestro per somme corrispettive di beni mobili o immobili nella disponibilità del ricorrente e di altre tre persone. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato formula due motivi deducendo in entrambi violazione di legge ex art.606 lett. b) c.p.p. (rispetto all'art.125.3, 192 e 321 c.p.p. con il primo motivo;
aggiungendo altresì il riferimento all'art.275 del codice di rito nel secondo motivo) e lamentando la carenza di motivazione e la violazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità in ordine al periculum in mora. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso mentre con analogo mezzo il difensore dell'imputato, Avv. Diego DENN ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 20496 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/03/2024 - 1. I motivi su cui si fonda il ricorso sono rispettivamente non consentito e manifestamente T infonda* Essi possono essere trattati unitariamente, per ragioni di economia e logica espositiva, dato che attengono al comune tema del periculum in mora, visto dall'angolo della carenza motivazionale (primo motivo) e della erronea interpretazione (secondo motivo). 2. Non consentito è il primo motivo che, pur deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale (in realtà di procedura: art.125, 192 e 321 c.p.p.), tuttavia 'attacca' la motivazione denunciandone la carenza ovvero la mera apparenza sul tema del periculum. Va infatti ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro (preventivo o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 49739 del 10/10/2023 Cc. Mannolo Rv. 285608 - 01). Si tratta di vizi estremi (ad. es, oltre all'assenza, si enumerano la redazione di motivazione 'a stampone' o per relationem 'integrale') all'evidenza esclusi nel caso di specie laddove si fa riferimento, al fine di dar giustificazione del periculum, proprio al meccanismo elusivo posto in essere in maniera sistematica dagli indagati nel corso degli anni per deprivare i soggetti giuridici (ONLUS o società commerciali) di volta in volta utilizzati, dei rispettivi asset patrimoniali. In sostanza, in presenza di una attività callidamente orientata allo Svuotamento' di meri 'vettori temporanei' delle operazioni fraudolente o comunque dolose, indica un immanente pericolo di dispersione del patrimonio. E questo porta al secondo motivo, che si presenta come manifestamente infondato. Esso si incentra sul tema della proporzionalità della misura cautelare. È ben vero che il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari - operante anche con riferimento alle cautele reali - deve costituire oggetto di valutazione preventiva e non è eludibile da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito di istanza di riesame (il principio, inizialmente riconosciuto con la sentenza Sez. 1, n. 2264 del 05/04/1996 Imp. Baldassar Rv. 204819 - 01 ha trovato numerose successive conferme). Tuttavia, esso viene adeguatamente affrontato a pg.10 del provvedimento, ove si constata che la sussistenza di oneri (in forma di pignoramenti ed ipoteche) sui cespiti colpiti riduce in via prospettica le possibilità di assicurare, con la futura confisca, il recupero degli importi sistematicamente evasi, rendendo così quanto mai evidente la necessità del mantenimento del vicolo. Né si ignora che il rapporto di proporzione tra quanto sequestrato e quanto dovuto possa essere soggetto a mutamenti a seconda degli sviluppi processuali (a seguito di condanna risarcitoria inferiore al valore dell'immobile, ad esempio) ovvero, come nel caso di specie, risultare fin dall'inizio incrinato da una differente (e contestata) lettura dei dati patrimoniali;
tuttavia il mezzo per far valere tali situazioni non è quello individuato dal ricorrente. In tal 2_ Il Presid senso va menzionato, seppure riferentesi a fattispecie parzialmente differente da quella oggi in esame, il precedente di questa stessa Sezione n. 26340 del 28 febbraio 2018 Rv. 272882 - 01 secondo cui «In tema di sequestro preventivo.., il tribunale del riesame, tranne nei casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare». 3. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 marzo 2024 Il Con igliere latore