Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2017, proposto da
SAN VINCENZO ACQUEE, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Giovanni Malinconico e Andrea Barbesin che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
AZIENDA USL LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rachele Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia
per l'annullamento
del provvedimento iscritto al prot. n. asl_lt/AOO10/2016 del reg. gen. in data 22.10.2016, successivamente comunicato con pec del 22.11.2016, con il quale la ASL di Latina ha comunicato di "sospendere l'attività di somministrazione al pubblico, a titolo oneroso o gratuito, di bevande nell'area di cui alla concessione mineraria stabilito dalla Determinazione n. C0542 del 2009 trasferita alla Soc. San Vincenzo Acquee Srl in data 6.04.2016 con determinazione n. C03378".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. IC LL;
Considerato che:
- con atto depositato in data 17/03/26 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;
- deve, pertanto, essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- sussistono, poi, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AL, Presidente
IC LL, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IC LL | ON AL |
IL SEGRETARIO