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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2024, n. 20008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20008 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ON OV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 03/02/2023 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo la rettifica della somma oggetto di confisca, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/02/2023, la Corte dAppello di Roma ha parzialmente riformato (riducendo l'importo della confisca del danaro, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Roma, in data 08/07/2021, con la quale ON OV era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di illecita detenzione di cocaina. 2. Ricorre per cassazione il ON, a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 20008 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 27/02/2024 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la contraddittorietà della decisione rispetto alla riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, disposizione che non distingue tra l'altro tra droghe leggere e pesanti. Si lamenta comunque la mancanza di una valutazione complessiva della vicenda ai sensi del nuovo testo dell'art. 131-bistoci" V>C11,. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4/ cod. pen. Si lamenta l'erroneo riferimento al quantitativo complessivamente detenuto e non ad eventuali singoli episodi di "piccolo spaccio". 2.3. Errore di calcolo nella determinazione dell'importo da restituire per effetto della revoca parziale della confisca. Si deduce che oggetto di restituzione, dopo la confisca del provento della cessione quantificato in Euro 20, doveva essere l'intera somma residua pari a Euro 195. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita la rettifica dell'importo da restituire nel senso indicato dalla difesa, ed una declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2. Deve invero escludersi, come sottolineato anche nella requisitoria del P.G., la prospettata contraddittorietà delle decisioni dei giudici di merito che avevano, da un lato, applicato l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 e, dall'altro, escluso la possibilità di ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta». (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 2 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.)». In tale condivisibile prospettiva, la motivazione della Corte territoriale che ha valorizzato la cessione di droga "pesante" e il rinvenimento di 20 involucri contenenti principio attivo per 56 dosi, per ritenere su tali basi sussistente un rilevante allarme sociale, con conseguente esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 133, primo comma / n. 1, cod. pen., appare immune da censure deducibili in questa sede (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto al secondo ordine di censure. La motivazione della Corte territoriale, volta a valorizzare l'elevato grado di purezza della sostanza detenuta e il non irrisorio numero di dosi ricavabili, e ad escludere conseguentemente che il ON si ripromettesse di conseguire un lucro di speciale tenuità (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), appare del tutto in linea con l'insegnamento di questa uprema Corte secondo cui «la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità» (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571 - 01, relativa ad una fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa in quanto, a fronte dell'avvenuta cessione di una dose di minimo valore, l'imputato deteneva un numero apprezzabile di dosi già pronte per l'immediata cessione ad altri tossicodipendenti. In senso conforme, tra le altre cfr. da ultimo Sez. 4, n. 45726 del 26/09/2023, Salahdine). 3. E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso. Nel ridurre l'importo della confisca alla sola somma di Euro 20, costituente il provento della cessione direttamente monitorata dagli operanti, la Corte territoriale è incorsa in un evidente errore di calcolo, avendo disposto la revoca della confisca e la conseguente restituzione di (soli) Euro 125. In realtà, ferma la confisca del predetto provento della cessione direttamente osservata, la somma residua di Euro 195 in possesso del ON deve essere integralmente restituita a quest'ultimo. In tal senso, e in tali limiti, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza: alla rideterminazione della somma da confiscare in Euro 20 può procedere direttamente questa uprema Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett. t, cod. proc. pen., con conseguente restituzione al ON della somma residua di Euro 195,00. Nel resto, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile. 3 Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'importo della somma di danaro confiscata, che determina in Euro 20,00 / disponendo la restituzione all'avente diritto della somma residua di Euro 195,00. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. • Così deciso il 27 febbraio 2023 Il Consiglie stensore
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo la rettifica della somma oggetto di confisca, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/02/2023, la Corte dAppello di Roma ha parzialmente riformato (riducendo l'importo della confisca del danaro, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Roma, in data 08/07/2021, con la quale ON OV era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di illecita detenzione di cocaina. 2. Ricorre per cassazione il ON, a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 20008 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 27/02/2024 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la contraddittorietà della decisione rispetto alla riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, disposizione che non distingue tra l'altro tra droghe leggere e pesanti. Si lamenta comunque la mancanza di una valutazione complessiva della vicenda ai sensi del nuovo testo dell'art. 131-bistoci" V>C11,. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4/ cod. pen. Si lamenta l'erroneo riferimento al quantitativo complessivamente detenuto e non ad eventuali singoli episodi di "piccolo spaccio". 2.3. Errore di calcolo nella determinazione dell'importo da restituire per effetto della revoca parziale della confisca. Si deduce che oggetto di restituzione, dopo la confisca del provento della cessione quantificato in Euro 20, doveva essere l'intera somma residua pari a Euro 195. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita la rettifica dell'importo da restituire nel senso indicato dalla difesa, ed una declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2. Deve invero escludersi, come sottolineato anche nella requisitoria del P.G., la prospettata contraddittorietà delle decisioni dei giudici di merito che avevano, da un lato, applicato l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 e, dall'altro, escluso la possibilità di ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta». (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 2 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.)». In tale condivisibile prospettiva, la motivazione della Corte territoriale che ha valorizzato la cessione di droga "pesante" e il rinvenimento di 20 involucri contenenti principio attivo per 56 dosi, per ritenere su tali basi sussistente un rilevante allarme sociale, con conseguente esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 133, primo comma / n. 1, cod. pen., appare immune da censure deducibili in questa sede (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto al secondo ordine di censure. La motivazione della Corte territoriale, volta a valorizzare l'elevato grado di purezza della sostanza detenuta e il non irrisorio numero di dosi ricavabili, e ad escludere conseguentemente che il ON si ripromettesse di conseguire un lucro di speciale tenuità (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), appare del tutto in linea con l'insegnamento di questa uprema Corte secondo cui «la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità» (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571 - 01, relativa ad una fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa in quanto, a fronte dell'avvenuta cessione di una dose di minimo valore, l'imputato deteneva un numero apprezzabile di dosi già pronte per l'immediata cessione ad altri tossicodipendenti. In senso conforme, tra le altre cfr. da ultimo Sez. 4, n. 45726 del 26/09/2023, Salahdine). 3. E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso. Nel ridurre l'importo della confisca alla sola somma di Euro 20, costituente il provento della cessione direttamente monitorata dagli operanti, la Corte territoriale è incorsa in un evidente errore di calcolo, avendo disposto la revoca della confisca e la conseguente restituzione di (soli) Euro 125. In realtà, ferma la confisca del predetto provento della cessione direttamente osservata, la somma residua di Euro 195 in possesso del ON deve essere integralmente restituita a quest'ultimo. In tal senso, e in tali limiti, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza: alla rideterminazione della somma da confiscare in Euro 20 può procedere direttamente questa uprema Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett. t, cod. proc. pen., con conseguente restituzione al ON della somma residua di Euro 195,00. Nel resto, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile. 3 Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'importo della somma di danaro confiscata, che determina in Euro 20,00 / disponendo la restituzione all'avente diritto della somma residua di Euro 195,00. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. • Così deciso il 27 febbraio 2023 Il Consiglie stensore