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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 11/11/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 353/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 353/2024 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sulmona Via Carrese n. 32 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Colaicovo che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
- ATTRICE-
E
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
28 agosto 1952, residente in [...];
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: esecuzione verbale di conciliazione
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo che venisse trasferita a favore di CP_1
la quota pari alla metà, della proprietà di , nata a CP_1 Parte_1
Pacentro il 23 giugno 1958, residente in Sulmona, Piazza Barbara Micarelli, cod fisc sui seguenti terreni nel catasto del Comune C.F._1
di Sulmona: Foglio 11, particella 278, are 13,70, RD 9,55, RA 10,62; Foglio 1 particella 1114 are 21,40, RD 14,93, RA 16,58, dando i provvedimenti per la trascrizione nel Registro tenuto presso l'Ufficio per la Pubblicità
1 2
immobiliare dell'Agenzia del Territorio dell'Aquila e per la voltura catastale, previa dichiarazione, ove necessaria, dello scioglimento della comunione tra le parti e di condannare il a rimborsare la , CP_1 Pt_1
nella misura di euro 800,00, per tutte le spese affrontate in conseguenza del mancato effettivo trasferimento della detta quota, con gli interessi legali dal
20 aprile 2015.
A sostegno della citata azione la ha dedotto che: Pt_1
- La sig.ra è intestataria, insieme a coniuge dal quale ha Pt_1
divorziato, , dei seguenti beni immobili riportati al CP_1
catasto dei terreni di Sulmona: Foglio 11, particella 278, are 13,70,
RD 9,55, RA 10,62; Foglio 1 particella 1114 are 21,40, RD 14,93, RA
16,58;
- con verbale di conciliazione n. cronologico 1406/2015 del 20 aprile
2015, a definizione della causa 198/2013 avanti al Tribunale di
Sulmona, le parti accettarono la proposta formulata all'udienza del 4 marzo 2015 e, in particolare, cedeva a la Parte_1 CP_1
sua quota di proprietà, pari al 50% dei detti beni, al prezzo di euro
3.000,00 che la NO aveva già ricevuto;
- tale verbale, limitato all'accertamento della volontà dei contendenti, non conteneva alcuna disposizione in ordine all'effettivo trasferimento e alla trascrizione, rimandando “ove necessario, dinanzi il notaio per eventuale trasferimento di proprietà con spese a carico del CP_1
- la sig.ra ha invitato più volte il ad adempiere Pt_1 CP_1
all'incombente (da ultimo con raccomandata del 7.5.2023) senza ottenere alcun riscontro.
Nonostante la rituale notifica, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 14.1.2025 parte attrice chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione trattandosi di controversia di natura documentale.
2 3
La causa veniva trattenuta in decisione in esito all'udienza del 18.2.2025 svoltasi mediante trattazione scritta.
IN DIRITTO
Venendo al merito, il presente giudizio veniva azionato da per Parte_1
ottenere, il trasferimento della proprietà del 50% degli immobili indicati in forza del verbale di conciliazione del 20.4.2015.
In particolare, il suddetto verbale prevede: “ cede a Parte_1 CP_1 che accetta, la sua quota di proprietà del 50% dei seguenti beni immobili di cui all'atto di citazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: 1) terreno distinto al Foglio 11, particella 278, del C.T. Sulmona, della superfice are 13 e ca
70, Reddito dominicale 9,55, Reddito agrario 10,62; 2) terreno distinto al Foglio 1 particella 1114 CT Sulmona della superficie di are 21 e ca 40, Red.dom. 14,93,
Red. Agr. 16,58. Il corrispettivo della cessione è stato fissato nella somma di €
3.000 che dichiara di aver ricevuto rilasciandone ampia quietanza Parte_1 liberatoria dichiarando di non aver nulla a pretendere per detto titolo ed impegnandosi sin da ora ad intervenire, ove necessario, dinanzi al Notaio per eventuale trasferimento di proprietà con spese a carico del ” CP_1
Il Giudice dichiarava esecutivo il predetto verbale ai sensi dell'art. 185
c.p.c..
Com'è evidente, il suddetto verbale di conciliazione, dispone un obbligo, in capo a di trasferire la quota del 50% della proprietà dei beni Parte_1 immobili indicati dietro pagamento della somma di € 3.000 già a lei formalmente consegnata.
Tale obbligo può senz'altro trovare esecuzione specifica attraverso la disposizione di cui all'art. 2932 c.c. (anche se non espressamente menzionato dalla difesa attrice che si limitava a chiedere di “trasferire”).
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il verbale di conciliazione giudiziale, pur essendo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 185 c.p.c., è idoneo
3 4
all'esecuzione per le obbligazioni pecuniarie, alla esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., alla esecuzione per consegna e rilascio e per gli obblighi di fare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/10/2022, (ud.
08/06/2022, dep. 05/10/2022), n.28871).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2932 c.c. se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie all'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Nel merito, giova richiamare i principi salienti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azione costitutiva ex art. 2932 c.c.
A tal riguardo, vale innanzitutto evidenziare che il presupposto per l'accoglimento della richiesta di adempimento in forma specifica, ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di contrarre è l'adempimento ex parte actoris, delle proprie obbligazioni, ovvero l'offerta di adempimento entro un determinato tempo.
Milita, in tal senso, l'art. 2932, 2 co., ove stabilisce che l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica è subordinata all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore, od alla sua offerta nei modi di legge.
Trattasi, in particolare, di una specifica applicazione della generale regola inadimplenti non est adimplendum, con la particolarità che il legislatore ha elevato, nella materia che ci occupa, a maggiore garanzia del convenuto e in considerazione della vicenda circolatoria dei diritti reali sottesa, la ordinaria exceptio al rango di vera e propria condizione di ammissibilità dell'azione, come tale rilevabile d'ufficio.
In secondo luogo, proprio in virtù dell'effetto costitutivo traslativo sotteso alle azioni ex art. 2932 c.c. relative a contratti preliminari di vendita immobiliare, merita richiamare il consolidato e condivisibile principio per cui "In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
4 5
preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio"(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II,
27/08/2019, n.21721; in senso conforme Cass., Sez. 6 - 2, n. 8489 del
29/04/2016; analogamente, Cass., Sez. 6 - 2, n. 1505 del 22/01/2018; cfr.
Cass. Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009).
Tale orientamento, del resto, costituisce espressione della regola già consacrata nell'ordinamento all'interno delle disposizioni di cui all'art. 17 co. I (in relazione ad atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici) e dell'art. 18 co. II della L. n. 47 del 1985, (in relazione ad atti aventi ad oggetto il trasferimento deì diritti reali su terreni) e successive modificazioni e integrazioni (ad opera del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 136 e 30) oltreché - sotto il profilo epistemologico - riflesso della ratio di repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e della lottizzazione abusiva.
Venendo alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, dalla documentazione versata in atti può desumersi, anzitutto, l'esistenza dei requisiti di ammissibilità chiesti ai sensi dell'art. 18 co. II L. n. 47 del 1985.
Inoltre, il pagamento del corrispettivo del trasferimento è già avvenuto come espressamente indicato nel verbale di conciliazione.
Pertanto, la domanda principale può senz'altro essere accolta con conseguente trascrizione presso i registri immobiliari della sentenza.
Non possono trovare accoglimento, invece, le restanti domande di condanna del a rimborsare la , nella misura di euro 800,00, CP_1 Pt_1 per tutte le spese affrontate in conseguenza del mancato effettivo trasferimento della detta quota, con gli interessi legali dal 20 aprile 2015.
5 6
Non si comprende né dal tenore dell'atto né dai documenti allegati quali sarebbero le spese effettivamente affrontate dalla in conseguenza Pt_1 del mancato adempimento dell'obbligo di stipula del trasferimento da parte del CP_1
Stante la mancata costituzione del convenuto e il parziale rigetto della domanda attrice, le spese di lite possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di , ex art. 2932 Parte_1
c.c., trasferisce da a , la piena proprietà per Parte_1 CP_1
la quota di 1/2 degli immobili: 1) terreno distinto al Foglio 11, particella 278, del C.T. Sulmona, della superfice are 13 e ca 70,
Reddito dominicale 9,55, Reddito agrario 10,62; 2) terreno distinto al
Foglio 1 particella 1114 CT Sulmona della superficie di are 21 e ca 40,
Red.dom. 14,93, Red. Agr. 16,58, ordinando la trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- rigetta le restanti domande proposte da;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Sulmona l'11.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
6
R.G. 353/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 353/2024 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sulmona Via Carrese n. 32 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Colaicovo che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
- ATTRICE-
E
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
28 agosto 1952, residente in [...];
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: esecuzione verbale di conciliazione
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo che venisse trasferita a favore di CP_1
la quota pari alla metà, della proprietà di , nata a CP_1 Parte_1
Pacentro il 23 giugno 1958, residente in Sulmona, Piazza Barbara Micarelli, cod fisc sui seguenti terreni nel catasto del Comune C.F._1
di Sulmona: Foglio 11, particella 278, are 13,70, RD 9,55, RA 10,62; Foglio 1 particella 1114 are 21,40, RD 14,93, RA 16,58, dando i provvedimenti per la trascrizione nel Registro tenuto presso l'Ufficio per la Pubblicità
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immobiliare dell'Agenzia del Territorio dell'Aquila e per la voltura catastale, previa dichiarazione, ove necessaria, dello scioglimento della comunione tra le parti e di condannare il a rimborsare la , CP_1 Pt_1
nella misura di euro 800,00, per tutte le spese affrontate in conseguenza del mancato effettivo trasferimento della detta quota, con gli interessi legali dal
20 aprile 2015.
A sostegno della citata azione la ha dedotto che: Pt_1
- La sig.ra è intestataria, insieme a coniuge dal quale ha Pt_1
divorziato, , dei seguenti beni immobili riportati al CP_1
catasto dei terreni di Sulmona: Foglio 11, particella 278, are 13,70,
RD 9,55, RA 10,62; Foglio 1 particella 1114 are 21,40, RD 14,93, RA
16,58;
- con verbale di conciliazione n. cronologico 1406/2015 del 20 aprile
2015, a definizione della causa 198/2013 avanti al Tribunale di
Sulmona, le parti accettarono la proposta formulata all'udienza del 4 marzo 2015 e, in particolare, cedeva a la Parte_1 CP_1
sua quota di proprietà, pari al 50% dei detti beni, al prezzo di euro
3.000,00 che la NO aveva già ricevuto;
- tale verbale, limitato all'accertamento della volontà dei contendenti, non conteneva alcuna disposizione in ordine all'effettivo trasferimento e alla trascrizione, rimandando “ove necessario, dinanzi il notaio per eventuale trasferimento di proprietà con spese a carico del CP_1
- la sig.ra ha invitato più volte il ad adempiere Pt_1 CP_1
all'incombente (da ultimo con raccomandata del 7.5.2023) senza ottenere alcun riscontro.
Nonostante la rituale notifica, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 14.1.2025 parte attrice chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione trattandosi di controversia di natura documentale.
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La causa veniva trattenuta in decisione in esito all'udienza del 18.2.2025 svoltasi mediante trattazione scritta.
IN DIRITTO
Venendo al merito, il presente giudizio veniva azionato da per Parte_1
ottenere, il trasferimento della proprietà del 50% degli immobili indicati in forza del verbale di conciliazione del 20.4.2015.
In particolare, il suddetto verbale prevede: “ cede a Parte_1 CP_1 che accetta, la sua quota di proprietà del 50% dei seguenti beni immobili di cui all'atto di citazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: 1) terreno distinto al Foglio 11, particella 278, del C.T. Sulmona, della superfice are 13 e ca
70, Reddito dominicale 9,55, Reddito agrario 10,62; 2) terreno distinto al Foglio 1 particella 1114 CT Sulmona della superficie di are 21 e ca 40, Red.dom. 14,93,
Red. Agr. 16,58. Il corrispettivo della cessione è stato fissato nella somma di €
3.000 che dichiara di aver ricevuto rilasciandone ampia quietanza Parte_1 liberatoria dichiarando di non aver nulla a pretendere per detto titolo ed impegnandosi sin da ora ad intervenire, ove necessario, dinanzi al Notaio per eventuale trasferimento di proprietà con spese a carico del ” CP_1
Il Giudice dichiarava esecutivo il predetto verbale ai sensi dell'art. 185
c.p.c..
Com'è evidente, il suddetto verbale di conciliazione, dispone un obbligo, in capo a di trasferire la quota del 50% della proprietà dei beni Parte_1 immobili indicati dietro pagamento della somma di € 3.000 già a lei formalmente consegnata.
Tale obbligo può senz'altro trovare esecuzione specifica attraverso la disposizione di cui all'art. 2932 c.c. (anche se non espressamente menzionato dalla difesa attrice che si limitava a chiedere di “trasferire”).
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il verbale di conciliazione giudiziale, pur essendo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 185 c.p.c., è idoneo
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all'esecuzione per le obbligazioni pecuniarie, alla esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., alla esecuzione per consegna e rilascio e per gli obblighi di fare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/10/2022, (ud.
08/06/2022, dep. 05/10/2022), n.28871).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2932 c.c. se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie all'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Nel merito, giova richiamare i principi salienti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azione costitutiva ex art. 2932 c.c.
A tal riguardo, vale innanzitutto evidenziare che il presupposto per l'accoglimento della richiesta di adempimento in forma specifica, ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di contrarre è l'adempimento ex parte actoris, delle proprie obbligazioni, ovvero l'offerta di adempimento entro un determinato tempo.
Milita, in tal senso, l'art. 2932, 2 co., ove stabilisce che l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica è subordinata all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore, od alla sua offerta nei modi di legge.
Trattasi, in particolare, di una specifica applicazione della generale regola inadimplenti non est adimplendum, con la particolarità che il legislatore ha elevato, nella materia che ci occupa, a maggiore garanzia del convenuto e in considerazione della vicenda circolatoria dei diritti reali sottesa, la ordinaria exceptio al rango di vera e propria condizione di ammissibilità dell'azione, come tale rilevabile d'ufficio.
In secondo luogo, proprio in virtù dell'effetto costitutivo traslativo sotteso alle azioni ex art. 2932 c.c. relative a contratti preliminari di vendita immobiliare, merita richiamare il consolidato e condivisibile principio per cui "In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
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preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio"(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II,
27/08/2019, n.21721; in senso conforme Cass., Sez. 6 - 2, n. 8489 del
29/04/2016; analogamente, Cass., Sez. 6 - 2, n. 1505 del 22/01/2018; cfr.
Cass. Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009).
Tale orientamento, del resto, costituisce espressione della regola già consacrata nell'ordinamento all'interno delle disposizioni di cui all'art. 17 co. I (in relazione ad atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici) e dell'art. 18 co. II della L. n. 47 del 1985, (in relazione ad atti aventi ad oggetto il trasferimento deì diritti reali su terreni) e successive modificazioni e integrazioni (ad opera del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 136 e 30) oltreché - sotto il profilo epistemologico - riflesso della ratio di repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e della lottizzazione abusiva.
Venendo alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, dalla documentazione versata in atti può desumersi, anzitutto, l'esistenza dei requisiti di ammissibilità chiesti ai sensi dell'art. 18 co. II L. n. 47 del 1985.
Inoltre, il pagamento del corrispettivo del trasferimento è già avvenuto come espressamente indicato nel verbale di conciliazione.
Pertanto, la domanda principale può senz'altro essere accolta con conseguente trascrizione presso i registri immobiliari della sentenza.
Non possono trovare accoglimento, invece, le restanti domande di condanna del a rimborsare la , nella misura di euro 800,00, CP_1 Pt_1 per tutte le spese affrontate in conseguenza del mancato effettivo trasferimento della detta quota, con gli interessi legali dal 20 aprile 2015.
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Non si comprende né dal tenore dell'atto né dai documenti allegati quali sarebbero le spese effettivamente affrontate dalla in conseguenza Pt_1 del mancato adempimento dell'obbligo di stipula del trasferimento da parte del CP_1
Stante la mancata costituzione del convenuto e il parziale rigetto della domanda attrice, le spese di lite possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di , ex art. 2932 Parte_1
c.c., trasferisce da a , la piena proprietà per Parte_1 CP_1
la quota di 1/2 degli immobili: 1) terreno distinto al Foglio 11, particella 278, del C.T. Sulmona, della superfice are 13 e ca 70,
Reddito dominicale 9,55, Reddito agrario 10,62; 2) terreno distinto al
Foglio 1 particella 1114 CT Sulmona della superficie di are 21 e ca 40,
Red.dom. 14,93, Red. Agr. 16,58, ordinando la trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- rigetta le restanti domande proposte da;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Sulmona l'11.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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