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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2489/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2489/2023
tra
Parte_1
[...]
appellante e
[...]
Controparte_1
appellati
Oggi 20 febbraio 2025, ore 12 e 30 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per Parte_1
ESENA la dott.ssa Ranieri per delega della Avvocatura
[...]
Per DI NI e l'avv. D'Ambrosio del Foro di Teramo CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive ivi inclusa la nota spese e in atti e rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2489/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
[...] P.IVA_1
DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNA
presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
appellante contro
(C.F. ) e , P.I. CP_1 C.F._1 Controparte_1
EE101881348 in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avv. D'AMBROSIO
DANIELE , CF , elettivamente domiciliato in VIA LAZIO, 1 64014 C.F._2
MARTINSICURO presso il difensore avv. D'AMBROSIO DANIELE
appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante: Voglia codesta Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, così provvedere:
1) Accogliere l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigettare le domande formulate dal ricorrente con il ricorso in primo grado, accogliendo le conclusioni rassegnate dall'odierna parte appellante nella memoria di costituzione del primo grado;
2) Con vittoria di spese di lite.
Per parte appellata:
che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, disattesa e respinta ogni avversa, contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia
rigettare l'appello proposto dalla poiché infondato in fatto e diritto per Parte_2 i motivi meglio illustrati in narrativ almente la sentenza di primo grado n. 211/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 03.03.2023 e depositata in cancelleria in data Pt_2 18.04.2023;
in subordine, qualora vengano accolte le doglianze dell'appellante, dichiarare rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46 e dell'art. 46bis Legge 298/1974 e dell'art. 214 CdS per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 Legge 87/1953;
In ogni caso condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio oltre al rimborso forfettario IVA e CPA come per Legge da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
[... La (di seguito anche “l'appellante” o “ Parte_3
”) interponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 211 del 2023 del Parte_4 Pt_2
3.3.2023 con il quale il Giudice di Pace, in accoglimento dell'opposizione presentata da CP_1
e (di seguito anche “gli appellati”), annullava il verbale n. PTR Controparte_1
2364000649 redatto dalla Polizia Stradale di per violazione dell'art. 46bis co. 1 L. Parte_2
298/74.
Con il primo motivo di appello, la deduceva la violazione, da parte del Giudice di Pace, Parte_1
dell'art. 46 della legge 298 del 1974 e dell'art. 214 Codice della Strada, per avere ritenuto ammissibile l'impugnazione, quando invece gli appellati avrebbero dovuto proporre ricorso al Prefetto ex art. 214
comma 4 Codice della Strada. Con il secondo motivo di appello, la deduceva l'erroneità della decisione del Giudice di Parte_1
Pace, in quanto l'art. 8 del Reg. CE n. 1072/2009 e la circolare Ministeriale n.
300/STRAD/1/6311.U/2022 del 25/02/2022 stabiliscono che la documentazione riguardante l'ingresso in Italia del viaggio internazionale debba trovarsi a bordo del veicolo, ovvero i predetti documenti in formato elettronico, in luogo all'esibizione, possono essere anche trasmessi all'organo di Polizia direttamente dal conducente durante l'esecuzione dei controlli: il Giudice di prime cure, ad avviso dell'appellante, contraddicendosi, dapprima riporta correttamente quanto previsto dalla normativa – ovvero che la documentazione debba essere esibita prima del termine del controllo – ma in seguito accoglie il ricorso osservando che la stessa sia avvenuta al termine del controllo. Del pari prive di rilievo sarebbero le osservazioni del Giudice di prime cure in ordine alla offensività della condotta.
Si costituivano tempestivamente nel procedimento di appello gli appellati, concludendo per il rigetto dell'appello e, in subordine, per dichiarare rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46 e dell'art. 46bis Legge 298/1974 e dell'art. 214 CdS, il tutto con vittoria di spese.
In via preliminare, gli appellati eccepivano la tardività dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto sollevata in primo grado solo all'udienza di discussione del 03.03.2023 mediante la comparsa di costituzione depositata dalla in data 22.02.2023. Il corrispondente motivo di appello Parte_1
sollevato dalla sarebbe dunque radicalmente inammissibile. In ogni caso, nel merito della Parte_1
questione, eccepiva la fondatezza del convincimento espresso dal Giudice di Pace in quanto l'impugnazione dinanzi al Giudice di Pace sarebbe pienamente ammissibile come da giurisprudenza di legittimità e di merito. In caso contrario, gli appellati eccepivano l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 e 46bis Legge 298/1974 e dell'art. 214 CdS per violazione dell'art. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilità di impugnare il verbale di contestazione della sanzione principale innanzi al Giudice di Pace a differenza del verbale di fermo amministrativo per il quale è
pacifica l'ammissibilità del ricorso innanzi al Giudice di Pace. Nel merito della sentenza appellata, gli appellati eccepivano che la motivazione fornita dal Giudice di prime cure sarebbe pienamente condivisibile in quanto gli appellati sono stati sanzionati, sic et sempliciter, per l'assenza momentanea, a bordo del veicolo, della “CMR” ossia la lettera di vettura che attesta il trasporto internazionale e la relativa data di ingresso nello Stato Membro. Invero, il conducente non era stato informato, nell'occorso, della possibilità di esibire la “CMR” anche in modalità elettronica, costringendo la legale rappresentante della a recarsi Controparte_1
personalmente presso il Distaccamento di Polizia di Bagno di Romagna nello stesso giorno del controllo. In subordine, gli appellati eccepivano l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 bis Legge
298/1974 nella parte in cui sanziona nella medesima misura (sanzione amministrativa pecuniaria di €
5.000,00, nonché della sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 3), fattispecie tra loro diverse e, poiché, viola il principio di proporzionalità sancito dall'art. 16 del Regolamento CE
1072/2009.
La causa è stata istruita documentalmente.
La causa ha ad oggetto il verbale di contestazione dell'illecito di cui all'art. 46 bis della legge 293 del
1974.
La prima questione oggetto di contestazione concerne l'ammissibilità (anche ed in alternativa al ricorso prefettizio) del ricorso diretto al Giudice di Pace avverso il verbale di contestazione della sanzione di cui all'art. 46 bis sopra citato. La questione deve essere risolta positivamente.
Nella recente giurisprudenza di merito, infatti, si è evidenziato quanto segue: “Si tratta invece di stabilire se, ove venga contestata la violazione dell'art. 46 o dell'art. 46-bis, l. 6 giugno 1974, n. 298, il verbale di accertamento della violazione con applicazione della sanzione pecuniaria e il conseguente verbale di applicazione del fermo amministrativo possano essere direttamente impugnati davanti al giudice di pace, come avviene nel caso di violazioni di disposizioni del codice della strada in base alla regola dell'alternatività tra ricorso al prefetto (art. 203, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e ricorso giurisdizionale (v. ora l'art. 204-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che richiama, quanto ai profili processuali, l'art. 7, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) o se invece l'unica via sia quella del ricorso al prefetto…L'art. 46-
bis, comma 1, l. n. 298/1974, richiama direttamente l'art. 214 c.d.s. («le procedure di cui all'articolo
214 del codice della strada») e aggiunge che «si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice». L'art. 214 c.d.s. in tema di fermo amministrativo del veicolo così dispone al comma 4: <
prefetto a norma dell'articolo 203.>>. In altri termini, gli artt. 46 (nel testo successivo alla depenalizzazione del 1999) e 46-bis, l. n. 298/1974 non rinviano alle previsioni generali di cui alla l. n.
689/1981 né alla generale disposizione di cui all'art. 6, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ma si collegano ad una disposizione speciale contenuta nel codice della strada, ossia al citato art. 214. A sua volta, il rinvio operato dall'art. 214, comma 4, c.d.s.
(non alle generali disposizioni in tema di ricorso al prefetto e di opposizione all'ordinanza-
ingiunzione, ma) all'art. 203, c.d.s. implica logicamente, in assenza di espressa previsione contraria e in linea con l'obiettivo di garantire una tutela effettiva dei diritti, l'ammissibilità anche della via alternativa a quella del ricorso al prefetto, e dunque l'applicabilità (un tempo dell'art. 205 c.d.s. ed oggi) dell'art. 204-bis c.d.s. (<
proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo
196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.>>).E' vero che l'art. 214, comma 4,
c.d.s. non fa espresso riferimento alla possibilità di proporre immediato ricorso in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di fermo amministrativo, ma neppure la esclude: non è
prevista, in altri termini, la sola via del ricorso al prefetto. Per contro, lo stretto collegamento tra l'art. 203 e l'art. 204-bis c.d.s. porta a ritenere ammissibile anche il ricorso immediato al giudice
«alternativamente» alla proposizione del ricorso al prefetto a norma dell'art. 203 c.d.s. Dal combinato disposto di cui agli articoli ora in esame si desume infatti che laddove è ammesso il ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203 c.d.s. è altresì ammessa, «alternativamente», l'opposizione immediata davanti all'autorità giurisdizionale ai sensi dell'art. 204-bis c.d.s., salvo il solo caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ove consentito”
(SENTENZA_TRIBUNALE_DI_BOLOGNA_N._1201_2023, Banca Dati Merito); del pari,
sempre nella recente giurisprudenza di merito, si è affermato che “Una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in esame comporta pertanto l'impugnabilità davanti al Giudice di Pace, in alternativa al Prefetto, di entrambe le sanzioni contestate col verbale (sia il fermo che la sanzione amministrativa), in quanto – come detto - per poter decidere sulla legittimità del fermo il Giudice di
Pace deve necessariamente entrare nel merito della violazione ed accertare la legittimità o meno della sanzione principale irrogata dai verbalizzanti (Giudice di Pace Milano 10.4.2014, in Foro it. 2014, 9,
I, 2631; Giudice di Pace Bari 12.4.2010, n. 3149; Giudice di Pace Bari 3.1.2011, n. 643)”
(SENTENZA_TRIBUNALE_DI_PORDENONE_N._207_2021; Banca Dati Merito).
Pertanto, deve confermarsi la piena ammissibilità dell'opposizione a suo tempo proposta dagli appellati, sussistendone le ragioni di logica interpretativa (evidenziate nella giurisprudenza del
Tribunale di Bologna sopra menzionata) oltre che di coerenza sistematica anche con i principi costituzionali (evidenziate nella sentenza del Tribunale di Pordenone di cui sopra), che depongono a favore di tale conclusione.
Conseguentemente, appare priva di rilevanza l'eccezione, sollevata dagli appellati invero in via subordinata, di illegittimità costituzionale dell'art. 46 e 46bis Legge 298/1974 e dell'art. 214 CdS per violazione dell'art. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilità di impugnare il verbale di contestazione della sanzione principale innanzi al Giudice di Pace a differenza del verbale di fermo amministrativo per il quale è pacifica l'ammissibilità del ricorso innanzi al Giudice di
Pace.
Per quanto concerne il merito della violazione contestata, occorre in primo luogo occorre evidenziare che risulta pacifico che “Per quanto attiene al documento attestante l'inizio del viaggio internazionale, premesso che non è contestato che l'opponente abbia esibito, a mezzo della propria titolare,
successivamente all'accertamento detto documento” (pag. 2 sentenza appellata, passaggio riportato nello stesso atto di appello dell'appellante); ad avviso dell'appellante, tuttavia, il conducente sarebbe esonerato dalla sanzione solo laddove riesca ad esibire detta documentazione prima della fine del controllo, e non al termine del controllo stesso.
L'argomentazione dell'appellante è fondata, per i motivi di cui in seguito.
Dalla lettura del verbale di contestazione, si evince che al conducente fu contestata la violazione dell'art. 8 del Regolamento 1072 del 2009, non avendo al seguito la necessaria documentazione riguardante l'ingresso in Italia del trasporto internazionale.
Quanto alla violazione dell'art. 8 del Regolamento, deve precisarsi che le prove ivi prescritte, che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente, devono risultare dai documenti tenuti a bordo del mezzo (art. 46
bis comma 1 bis legge 298 del 1974, introdotto con DL n. 133/2014, art. 32 bis, comma 1, lett. b),
convertito con modificazioni dalla legge 164 del 2014) (cfr. sentenza Tribunale di Pordenone n.
707/2021, da Banca Dati Merito): ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del Regolamento, “Le prove di cui al paragrafo 3 sono esibite o trasmesse agli agenti autorizzati dello Stato membro ospitante preposti al controllo su richiesta e durante un controllo su strada. Possono essere esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR)
ai sensi del protocollo addizionale di Ginevra della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) per quanto riguarda la lettera di vettura elettronica del 20
febbraio 2008. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove di cui al paragrafo 3”. Ad avviso dell'appellante, dunque, la violazione sussisterebbe in ogni caso, non essendo stata prodotta la documentazione prima del termine dei controlli;
secondo gli appellati, invece, la violazione non sarebbe sussistente, concernendo la stessa solo una assenza “momentanea” e non radicale della documentazione di trasporto “CMR”.
La questione è stata affrontata nella giurisprudenza di merito.
In particolare, il Tribunale di Rimini, richiamando espressamente la normativa di cui al citato art. 8,
ha rilevato che “Come si comprende dalla lettura dell'articolo, i trasporti di cabotaggio sono legittimi se limitati nel tempo e nel numero. Essenziale per determinare il rispetto della normativa è la compilazione corretta della documentazione di trasporto (CMR), secondo quanto esplicitamente disposto dal regolamento. La documentazione, inoltre, deve essere esibita durante il controllo e non successivamente. Tale indicazione è esplicitata nel regolamento al comma 4 bis dell'art.8 che precisa come tutta la documentazione debba essere fornita prima della conclusione del controllo su strada.
La ragione di tale assetto normativo è quella di evitare le elusioni della disciplina comunitaria documentando puntualmente i viaggi effettuati e la loro tempistica”. (Sentenza del Tribunale di
Rimini n. 923 del 2024; cfr. anche Sentenza del Tribunale di Ferrara n. 649 del 2022, Banca Dati
Merito). Deve pertanto concludersi come assuma rilievo, ai fini dell'applicazione della normativa sanzionatoria, non solo l'omessa esibizione della documentazione in questione, ma anche la sua esibizione tardiva, rectius eseguita al termine del controllo e non durante il controllo stesso, da parte del trasportatore (in modalità cartacea o telematica).
Per quanto concerne l'aspetto soggettivo, latamente prospettato dal Giudice di Pace in termini di
“scusabilità” della condotta “priva in concreto di offensività”, basti osservare che, in tema di illecito amministrativo, la colpa si presume, gravando sul trasgressore l'onere di dimostrare di avere agito senza colpa (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020): nel caso di specie, gli appellati si sono limitati tempestivamente a dedurre che il conducente, anche per difficoltà di comprensione della lingua, non sarebbe stato messo nelle condizioni di esibire la documentazione richiesta;
l'assunto, tuttavia, non è dimostrato;
sul punto, vale la pena evidenziare che il Giudice di
Pace sembra effettuare un'inversione dell'onere della prova, ponendo l'onere di provare la
“responsabilità” a carico dell'amministrazione, quando invero la prova di tali circostanze concerne precipuamente l'elemento soggettivo, e deve essere dunque fornita dalla parte, in termini di assenza di colpa, in virtù della presunzione di cui sopra.
Quanto alla questione dell'attestato del conducente, sul quale in effetti non sembrano in essere particolari contestazioni, basti osservare che tale aspetto non sottrae materialità alla condotta in quanto riferita in primis alla documentazione relativa al trasporto internazionale.
Gli appellati, da ultimo, sollevano eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 46 bis Legge
298/1974 nella parte in cui sanziona nella medesima misura (sanzione amministrativa pecuniaria di €
5.000,00, nonché della sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 3), fattispecie tra loro diverse in violazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 16 del Regolamento CE
1072/2009 secondo cui “gli stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.”.
In particolare, la norma sarebbe illegittima in quanto essa sanziona allo stesso modo la condotta di chi
è momentaneamente privo del documento di trasporto con chi il predetto documento non l'ha mai avuto. Ciò si porrebbe in contrapposizione ai principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della sanzione amministrativa.
La ricostruzione degli appellati non appare convincente. Si è infatti evidenziato, richiamando la giurisprudenza di merito di cui sopra (Tribunale di Rimini, Tribunale di Ferrara, cit.) che la ratio dell'assetto normativo in discussione è quello di evitare elusioni della disciplina comunitaria e che la presentazione della documentazione durante il controllo e non dopo è essenziale ai fini del rispetto della normativa comunitaria, posto che nel Regolamento al comma 4 bis dell'art.8 si precisa come tutta la documentazione debba essere fornita prima della conclusione del controllo su strada;
non si rinviene dunque alcuna irragionevolezza, alcuna sproporzione nell'assetto sanzionatorio disegnato dall'art. 46 bis che invero appare strumentale alla evidenziazione, presente nello stesso Regolamento,
per cui la documentazione deve essere presente al momento del controllo.
Conclusivamente, l'appello appare fondato e la sentenza del Giudice di Pace deve essere riformata con integrale conferma del verbale oggetto di opposizione che deve essere dichiarato esecutivo e definitivo.
Le spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado devono compensarsi integralmente attesa la complessità della vertenza e l'esistenza di molteplici orientamenti giurisprudenziali aventi ad oggetto profili essenziali nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara priva di rilevanza la questione, sollevata dagli appellati, di illegittimità costituzionale dell'art. 46, dell'art. 46bis Legge 298/1974 e dell'art. 214 CdS per violazione dell'art. 3 e 24
della Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilità di impugnare il verbale di contestazione della sanzione principale innanzi al Giudice di Pace, per i motivi di cui in narrativa;
2) Dichiara manifestamente infondata, per i motivi di cui in narrativa, la questione, sollevata dagli appellati, di illegittimità costituzionale dell'art. 46 bis Legge 298/1974 nella parte in cui sanziona nella medesima misura (sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00, nonché
della sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 3), fattispecie tra loro diverse;
3) Accoglie l'appello interposto da , Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 211 del 2023 depositata il 18.04.2023, RG Pt_2
6038 del 2022, e pertanto
4) In riforma della predetta sentenza, rigetta il ricorso a suo tempo presentato dinanzi al Giudice di Pace da , in persona del legale rappresentante, e da Controparte_1 CP_1
avverso il verbale n. PTR 2364000649 redatto dalla Polizia Stradale di che Parte_2
conferma e dichiara esecutivo e definitivo;
5) Compensa integralmente le spese di lite di primo e secondo grado di giudizio.
Forlì, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina