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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1774/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1774/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AF LO, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Napoli n. 36;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Controparte_2 C.F._1
Guerriero, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla via Garibaldi n. 23;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 213/2023 (r.g. Controparte_2
n. 11958/2021) depositata il 17.01.2023 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di Controparte_2 pagamento n. 10020190021889689000 (anno di riferimento 2015) di euro 1.086,50 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate dalla , eccependo l'omessa notifica Controparte_3 della stessa e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
1 Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che l'a.d.e.r. non avesse dato prova né della notifica della cartella né di successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non avere il giudice a quo rigettato la domanda per l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo esattoriale in carenza di interesse ad agire.
Con comparsa depositata il 06.04.2023 si è costituita , ribadendo Controparte_2
l'ammissibilità dell'azione proposta in primo grado in forza della pronuncia sella Suprema Corte n.
19704/2015 ed insistendo per il rigetto dell'impugnazione.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., risultando sufficiente osservare che ex art. 7 co. 10 del d. lgs. n. 150/2011 alle sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto un'opposizione a verbale derivante da violazioni del codice della strada non si applica l'art. 113 co. 2 c.p.c. e che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione trova applicazione anche nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento emessa per il pagamento di sanzioni amministrative relativa a violazioni del codice della strada, “trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 17212/2017).
Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c., trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati (cfr. Cass. civ. n. 13535/2018, n.
15274/2019 etc).
L'eccezione inerente all'errata indicazione dei “termini per la costituzione del convenuto ai sensi dell art. 347 c.pc. comma I che richiama l'art.163 comma VII c.p.c e cioè 70 gg. al posto di 20gg così come indicato nell'atto di appello” risulta sanata dalla costituzione del convenuto (Cassazione, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17691: anche in appello, la costituzione del convenuto sana la nullità della citazione per mancanza degli elementi della vocatio in ius).
Priva di fondamento risulta l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la stessa risulta pubblicata in data 17.01.2023 e non notificata ai fini della decorrenza del c.d. termine breve per l'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c., sicché nel caso di specie opera il termine c.d. lungo di sei mesi per la proposizione del gravame, con la conseguenza che l'appello è tempestivo (la notifica della citazione dell'atto d'appello risulta perfezionatasi in data 09.03.2023).
2 Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello va accolto
Invero, in merito alla annosa questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato
(impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n.
3 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della
4 novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr. Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
Peraltro, non appare superfluo aggiungere che la decisione delle Sezioni Unite è stata più volte confermata in successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 2617/2023, n.
743/2023, n. 6857/2023, etc.)
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da . Controparte_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a CP_2
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
[...]
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
Controparte_2
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 25.11.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1774/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AF LO, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Napoli n. 36;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Controparte_2 C.F._1
Guerriero, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla via Garibaldi n. 23;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 213/2023 (r.g. Controparte_2
n. 11958/2021) depositata il 17.01.2023 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di Controparte_2 pagamento n. 10020190021889689000 (anno di riferimento 2015) di euro 1.086,50 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate dalla , eccependo l'omessa notifica Controparte_3 della stessa e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
1 Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che l'a.d.e.r. non avesse dato prova né della notifica della cartella né di successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non avere il giudice a quo rigettato la domanda per l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo esattoriale in carenza di interesse ad agire.
Con comparsa depositata il 06.04.2023 si è costituita , ribadendo Controparte_2
l'ammissibilità dell'azione proposta in primo grado in forza della pronuncia sella Suprema Corte n.
19704/2015 ed insistendo per il rigetto dell'impugnazione.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., risultando sufficiente osservare che ex art. 7 co. 10 del d. lgs. n. 150/2011 alle sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto un'opposizione a verbale derivante da violazioni del codice della strada non si applica l'art. 113 co. 2 c.p.c. e che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione trova applicazione anche nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento emessa per il pagamento di sanzioni amministrative relativa a violazioni del codice della strada, “trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 17212/2017).
Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c., trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati (cfr. Cass. civ. n. 13535/2018, n.
15274/2019 etc).
L'eccezione inerente all'errata indicazione dei “termini per la costituzione del convenuto ai sensi dell art. 347 c.pc. comma I che richiama l'art.163 comma VII c.p.c e cioè 70 gg. al posto di 20gg così come indicato nell'atto di appello” risulta sanata dalla costituzione del convenuto (Cassazione, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17691: anche in appello, la costituzione del convenuto sana la nullità della citazione per mancanza degli elementi della vocatio in ius).
Priva di fondamento risulta l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la stessa risulta pubblicata in data 17.01.2023 e non notificata ai fini della decorrenza del c.d. termine breve per l'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c., sicché nel caso di specie opera il termine c.d. lungo di sei mesi per la proposizione del gravame, con la conseguenza che l'appello è tempestivo (la notifica della citazione dell'atto d'appello risulta perfezionatasi in data 09.03.2023).
2 Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello va accolto
Invero, in merito alla annosa questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato
(impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n.
3 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della
4 novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr. Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
Peraltro, non appare superfluo aggiungere che la decisione delle Sezioni Unite è stata più volte confermata in successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 2617/2023, n.
743/2023, n. 6857/2023, etc.)
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da . Controparte_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a CP_2
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
[...]
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
Controparte_2
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 25.11.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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