Sentenza 19 luglio 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2019, n. 32405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32405 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SA AN nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: OR CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/09/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso uditi l'avv. Venco per il ricorrente che insiste per l'accoglimento del ricorso e l'avv. Spadafora per l'imputato, il quale chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, datato 4.9.2017, il Tribunale di Ascoli Piceno, in riforma della sentenza di condanna emessa dal giudice di pace di Ascoli Piceno in data 16.6.2016, ha assolto RG CA dal reato di tentate lesioni personali ai danni di NT TO perché il fatto non costituisce reato.
2. Contro tale sentenza propone ricorso agli effetti civili( NT TO, tramite il suo difensore, deducendo diversi motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017. La sentenza impugnata ha assolto l'imputato sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in violazione della giurisprudenza di legittimità e degli orientamenti della Corte EDU sul tema.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'analisi delle risultanze dell'esame dei testimoni in dibattimento. Si deduce che la prospettata inattendibilità della persona offesa, per l'annosa animosità esistente tra lui e l'imputato, sarebbe frutto di erronea valutazione. Inoltre, si ripercorrono i contenuti delle dichiarazioni dei testimoni (in particolare quelle del teste Lupi, che - secondo la difesa di parte civile - non smentisce affatto la ricostruzione degli altri testi circa la sussistenza della condotta di reato) sottolineandone l'incompatibilità con la ricostruzione sconnessa e parziale fornita dal giudice d'appello e la coerenza delle stesse nel senso della conferma dell'accusa nei confronti dell'imputato.
3. In data 8 marzo 2018 è stata depositata memoria per conto dell'imputato RG CA, da parte del suo difensore di fiducia, con la quale si chiede l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile. Quanto all'invocato art. 603 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, la difesa dell'imputato eccepisce la sua inapplicabilità nel caso di specie, essendosi realizzata una ipotesi di condanna in primo grado riformata in chiave assolutoria in grado d'appello e non viceversa. Le altre deduzioni eccepite in ricorso egualmente sono inammissibili poiché propongono una rivalutazione nel merito della vicenda processuale e in particolare chiedono una rilettura delle dichiarazioni testimoniali, senza, peraltro, prospettarla chiaramente. Le argomentazioni avverse al ricorso sono state nuovamente ribadite dalla difesa dell'imputato con la riproposizione della memoria difensiva in data 19.2.2019, dal contenuto identico a quella precedentemente depositata.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla applicabilità dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, deve rammentarsi che il testo della disposizione di nuovo conio prevede la necessità che il giudice disponga la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di "appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa". E' evidente, dunque, come - a prescindere dalla possibilità, tutta da verificare, data la lettera della nuova disposizione, di estendere il dettato normativo all'appello della parte civile - la fattispecie che vede coinvolto il ricorrente si riferisca all'ipotesi, opposta rispetto a quella disciplinata dalla legge n. 103 del 2017, in cui sia stata emessa in primo grado una sentenza di condanna e il giudice d'appello abbia riformato la decisione in chiave assolutoria. In una simile fattispecie, alcun mutamento norrnativo ha interessato l'art. 603 cod. proc. pen., dovendosi applicare, pertanto, i criteri previsti dai primi tre commi della norma citata e verificare se sussistano le condizioni ivi stabilite per procedere alla eventuale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
tale verifica è presieduta, come ovvio, dal principio del libero convincimento del giudice, ampiamente motivato nel caso di specie quanto alle ragioni (implicite) della inutilità di una ulteriore istruttoria/ in presenza di una quadro probatorio di tale incertezza, negli esiti della prova testimoniale, da non poter essere recuperato attraverso una riassunzione della prova dichiarativa, sui cui contenuti, peraltro, approfonditamente si sofferma il giudice d'appello.
2.2. Anche le ragioni difensive,che richiamano gli orientamenti di questa Suprema Corte sul tema dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di riforma in appello) sono manifestamente infondate. Invero, le Sezioni Unite, in relazione alla riforma assolutoria in appello di una sentenza di condanna, hanno affermato l'insussistenza dell'obbligo di procedere alla rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa decisiva, salva la facoltà del giudice di provvedervi ove lo ritenga necessario e fermo restando, altresì, l'obbligo di motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). E', dunque, oramai superata l'impostazione della sentenza Sez. 2, n. 41571 del 20/6/2017, Marchetta, Rv. 270750, citata dal ricorrente parte civile, che aveva dato luogo alla rimessione della questione controversa alle Sezioni Unite e secondo cui l'obbligo per il giudice di appello di escutere nuovamente i dichiaranti/ qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, anche alla luce dell'art. 6 CEDU nell'interpretazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, costituisce espressione di un generale principio di immediatezza e trova pertanto applicazione, non solo nel caso di riforma della decisione assolutoria, ma anche quando il giudice d'appello intenda riformare la sentenza di condanna emessa in primo grado. Nel caso di specie, il giudice di appello, coerentemente alla possibilità di scelta che gli hanno riconosciuto;
da ultimo, le Sezioni Unite nella citata sentenza Troise in caso di overturning assolutorio, evidentemente non ha ritenuto la necessità di procedere alla rinnovazione, riscontrando nella prova dichiarativa incongruenze derivanti da deficit irrimediabili di conoscenza da parte dei testi - e non da mancanze istruttorie -/sicchè ha implicitamente ritenuto inutile qualsiasi ulteriore loro esame, analizzando compiutamente le discrasie delle dichiarazioni di costoro e fornendo una motivazione alternativa convincente, puntuale ed adeguata rispetto alla decisione assolutoria assunta in senso difforme dal giudice di primo grado.
3. Il secondo motivo è inammissibile perché chiede una rivalutazione della prova testimoniale nel suo complesso - e, dunque, risulta proposto in fatto - nonché alla luce della sua genericità estrinseca ecRtpecificità. Non si indicano con precisione, infatti, da parte del ricorrente, i punti di decisività delle singole dichiarazioni, delle quali egli si limita a fornire una riallegazione parziale e, pertanto, anche insufficiente dal punto di vista della necessaria autonomia del ricorso, mentre, d'altra parte, si elude l'onere di reale confronto con le argomentazioni del giudice d'appello. Pertanto, il ricorso è inammissibile anche in relazione al secondo motivo addotto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul primo aspetto, della insindacabilità da parte di questa Corte di profili ricostruttivi della prova e della versione dei fatti articolata dai giudici di merito, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione ovvero di profili di travisamento della prova, si citano, ex multis, Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). In relazione al secondo profilo di inammissibilità„ derivante dalla specificità dei motivi difensivi mancanti di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456; Sez. 2, n. 36406 del 27/6/2012, Livrieri, Rv. 253893; nonchè da ultimo, con riferimento all'applicabilità di tale vizio dell'impugnazione non soltanto al ricorso per cassazione ma anche all'atto di appello, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822.tag 4. In conclusione, deve affermarsi che la struttura motivazionale dell'assoluzione del Tribunale di Ascoli Piceno, costruita intorno alla insufficiente prova del dolo della fattispecie di tentate lesioni contestata all'imputato, soddisfa le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità. La vicenda, già di per sé di difficile ricostruzione in relazione alla stessa contestazione, è stata resa ancor più complicata ,dal punto di vista dell'accertamentMi quanto accaduto dagli indubbi e indiscussi rapporti conflittuali tra le parti, che, come ha giustamente messo in risalto il giudice di secondo grado, gettano una luce di incertezza di fondo sulle stesse dichiarazioni della persona offesa, la quale ben poteva essere suggestionata proprio da tali pregressi rapporti nella lettura degli accadimenti oggetto dell'imputazione. I testi non hanno saputo con chiarezza riferire i fatti, ai quali hanno assistito anche solo parzialmente, sicchè il giudice ha ritenuto non sufficientemente provato il dolo del tentativo di lesioni poste in essere dall'imputato, potendo la condotta di costui - pur qualora si ammettesse che essa si sia svolta nelle forme denunciate dalla parte offesa - essere stata frutto di una manovra automatica, finalizzata ad evitare un pericolo di impatto con l'autoveicolo di NT, ovvero strumentale ad attuare il carico di materiali lavorati mediante il cd. "muletto", mezzo meccanico noto per la sua pesantezza e la sua scarsa maneggevolezza.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3000,00 a fav