Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Antonella Francesca Paola Micheli, Ilario Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della missiva pec, prot. -OMISSIS-, notificata il 16 dicembre 2021, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Chieti, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 14 dicembre 2021, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis, D.l. n. 387/1987 e dell'art. 21, l. n. 232 del 1990;
nonchè per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis , d.l. n. 387 del 1987 e dell’art. 21, l. n. 232 del 1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematica, il dott. OL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente ha svolto la propria carriera nell’Esercito Italiano dal 6 settembre 1983 al 30 marzo 2021, periodo in cui ha prestato servizio con le mansioni di Primo Maresciallo Luogotenente, sino al pensionamento, intervenuto il 31 marzo 2021. In particolare, il ricorrente è andato in quiescenza a domanda, maturando il diritto alla pensione dal 31 marzo 2021.
Asserendo di aver maturato ai fini pensionistici 41 anni di servizio utile e 55 anni di età, ha presentato, in data 14 dicembre 2021, alla competente direzione provinciale I.N.P.S. apposita istanza di ricalcolo della propria indennità di buonuscita ai fini del computo dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis, D.L. n. 387 del 1987.
L’istanza è stata respinta, con missiva pec inoltrata al ricorrente in data 16 dicembre 2021, in quanto « Al personale militare, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell’art.21, della legge 232/1990 (mod. art.6-bis del decreto legge 21.9.1987, n.387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n.472) sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o poiché deceduto. Viceversa, i citati benefici, non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell’art.2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza Ex INPDAP) con Informativa n.280 del 15.3.2001 ».
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2022, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego che precede, nonché l’accertamento e la declaratoria del diritto al ricalcolo del TFS in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 bis, D.L. n. 387 del 1987 con condanna dell’Amministrazione alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, o alla diversa somma risultante di giustizia.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha dedotto la seguente censura, in sintesi: 1. l’Amministrazione avrebbe errato nel non riconoscere al ricorrente il beneficio richiesto in quanto il militare risulta essere andato in congedo “a domanda”, trovando comunque applicazione l’art. 6-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387 ss.mm.ii..
Si è costituito in giudizio l’INPS per resistere al ricorso.
L’Amministrazione ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che, nel caso di specie, si verte in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva in cui oggetto della controversia è, in sostanza, l’asserito diritto del ricorrente al riconoscimento dei sei scatti stipendiali, ex art. 6-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387 ss.mm.ii..
Ciò significa che, a prescindere dalla natura provvedimentale del diniego frapposto dall’Inps, e, quindi, a prescindere anche dalla specifica motivazione addotta dall’Amministrazione, al fine di accogliere la domanda di accertamento e condanna proposta dal ricorrente, occorre che sussistano i presupposti previsti dalla normativa per il riconoscimento del suddetto beneficio.
Nel caso di specie, in particolare, tale beneficio non può essere attribuito al ricorrente, in quanto lo stesso era un militare dell’Esercito Italiano, come tale non appartenente alle c.d. forze di polizia.
A tal proposito, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale seguito anche dall’epigrafato Tribunale secondo il quale « l’art 16 della legge n. 121/1981, a cui l’art. 6 del decreto legge n. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia, anche ai fini dell’applicazione del successivo art. 6-bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze armate, che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 (CGARS, 29 dicembre 2022, n. 1329). Né a diversa conclusione può condurre l’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010. Infatti, il primo comma dell’articolo appena prevede l’attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio agli ufficiali in servizio permanente, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, quale alternativa alla promozione alla vigilia del collocamento a riposo disciplinata dall’art. 1082, che è stato abrogato dall’art. 1, co. 258, della legge n. 190/2014, a decorrere dal primo gennaio, con la conseguenza che, non essendo più contemplata la promozione, detti militari neppure possono chiedere una prestazione alternativa a quella, configurandosi un’ipotesi di obbligazione facoltativa e non di obbligazione alternativa, con conseguente estinzione dell’obbligazione per impossibilità della prestazione principale ex art. 1256 cod. civ. Il secondo comma dell’art. 1911 prevede che il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli artt. 1076, co. 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»: anche gli artt. 1076 e 1077 sono stati abrogati dall’art. 1, co. 258, della legge n. 190/2014, con la conseguenza che il venir meno della condizione legittimante non consente di attribuire il beneficio controverso, salvo che per gli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione», condizioni non comprovate nel caso di specie (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2023, n. 2762; TAR Lazio, Roma, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 18591). Il terzo comma dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, infine, espressamente stabilisce che l’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 continua ad applicarsi al solo «personale delle Forze di polizia a ordinamento militare», e dunque non riguarda il personale militare appartenente a corpi che non costituiscono forze di polizia » (Tar Toscana, sez. I, 4 marzo 2025, n. 351).
Come recentemente ricordato anche dal Giudice d’Appello, «…. circa la latitudine applicativa dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, si registra un preciso ed ormai consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, dal quale non è dato decampare in questa sede, che esclude l’applicazione della citata disciplina quando si tratti, come nel caso di specie, di soggetti appartenenti alle Forze Armate.
Segnatamente, con la sentenza n. 2762 del 16 marzo 2023, valorizzata da parte appellante, questa sezione si è espressa nei termini che seguono: “Il CGARS ha, infatti, chiarito che l’art 16 l. 121/1981, sopra richiamato e a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 l. 121/1981. Il Codice dell’ordinamento militare, come detto, si è quindi limitato a non innovare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329/2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare)”. Trattasi di orientamento che trova conferma nella sentenza n. 2831 del 20 marzo 2023, con cui questa Sezione, pronunciandosi nei riguardi di un appartenente alla Guardia di Finanza, si è espressa evidenziando quanto segue: “Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010.
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 i soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo).
Il Codice dell’ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia”. Il Collegio ha, così, ribadito i confini dell’alveo applicativo di tale norma di legge nel senso che involgono le forze di polizia, ma non anche le Forze Armate. Conviene peraltro ripercorrere il tratto testuale del menzionato art. 6 bis che così dispone: “ Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.)). 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.”. Invero il tenore di tale norma denota lo specifico riferimento alle forze di polizia in maniera da tracciare i confini del suo alveo applicativo .» (Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2026, n. 2532).
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
OL NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NI | DO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.