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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1070/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG.. n. 1064044250004766 IMU 2019
- SOLLECITO PAG.. n. 1064044250004766 IMU 2020
- SOLLECITO PAG.. n. 1064044250004766 IMU 2021
- SOLLECITO PAG.. n. 1064044250004766 IMU 2022
- SOLLECITO PAG.. n. 1064044250004766 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29 settembre 2025 e depositato in data 29 ottobre Ricorrente_12025 le (di seguito semplicemente “ADI”), ente morale di culto riconosciuto con D.P.R. n. 1349 del 5 dicembre 1959 che ha stipulato intesa con lo Stato italiano con la successiva legge n. 517 del 22 novembre 1988, impugnavano il sollecito di pagamento in epigrafe indicato con il quale Gamma Tributi s.r.l., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Lioni (AV), invitava al pagamento di complessivi euro 2.505,07 a titolo di I.M.U. per gli anni d'imposta dal 2019 al 2022 e di T.A.S.I. per l'anno d'imposta 2019, come da prodromici avvisi di accertamento ivi richiamati. Parte ricorrente chiedeva annullarsi il sollecito di pagamento impugnato, con vittoria delle spese di lite, per i seguenti motivi: quanto all'I.M.U. per il 2021 e il 2022, omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici n. 160/2024 (I.M.U. 2022) e n. 141/2024 (I.M.U. 2021); difetto del presupposto impositivo per essere l'immobile Indirizzo_1oggetto di accertamento (sito alla snc del Comune di Lioni) destinato a luogo di culto e/o casa pastorale, con conseguente diritto all'esenzione; inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di colpevolezza. ADI chiedeva, pertanto, in via principale annullarsi o comunque dichiararsi l'illegittimità totale dell'atto impugnato e, in via subordinata, annullarsi lo stesso limitatamente alle sanzioni e agli interessi. In data 13 novembre 2025 si costituiva in giudizio la resistente concessionaria della riscossione, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Infine, alla fissata udienza del 15 gennaio 2025 la lite era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte osserva come il sollecito di pagamento, nonostante non figuri nell'elenco di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, costituisca atto autonomamente impugnabile, in ossequio all'interpretazione estensiva della richiamata norma fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 19704/2015), le quali hanno ritenuto l'opponibilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa. D'altra parte, l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27000 depositata il 17 ottobre 2024). Va, pertanto, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione, quale atto innominato facoltativamente impugnabile, del sollecito di pagamento in questione, atteso che esso reca la rappresentazione di una pretesa tributaria analiticamente specificata (con l'indicazione dei prodromici avvisi di accertamento), con ciò generando l'interesse del contribuente a contestarne l'an e/o il quantum. Va, tuttavia, chiarito che la astratta impugnabilità del sollecito è giustificata solo nel caso in cui esso sia il primo atto con il quale il contribuente venga a conoscenza della pretesa. Invero, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cassazione civile sez. trib., 29/11/2021, n. 37259; Cassazione, sentenze n. 16641 del 2011 e Cass. n. 8704 del 2013). Ne consegue che l'invito bonario e il sollecito di pagamento, quando facciano seguito ad un atto (avviso di accertamento o cartella esattoriale) divenuto definitivo, si esauriscono in una mera richiesta di pagamento della somma dovuta in base a tale atto e non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo. Pertanto, se l'atto prodromico è stato ritualmente notificato e mai impugnato, con conseguente irretrattabilità della pretesa, l'invito bonario e il sollecito di pagamento possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto dal quale è scaturito il debito. Orbene, dagli atti di causa, e segnatamente dalla documentazione allegata dalla resistente Gamma Tributi s.r.l., emerge che il sollecito di pagamento impugnato nella presente sede è stato preceduto dalla rituale notifica di alcuni degli atti prodromici, ovvero dei seguenti atti:
--- avviso di accertamento n. 708/2023 relativo alla T.A.S.I. per l'anno d'imposta 2019, notificato in data 10 gennaio 2024;
--- avviso di accertamento n. 83/2024 relativo all'I.M.U. per l'anno di imposta 2020, notificato in data 22 maggio 2024;
--- avviso di accertamento n. 9/2024 relativo all'I.M.U. per l'anno d'imposta
2019, notificato in data 22 maggio 2024. Va precisato che gli avvisi di accertamento n. 9/2024 e n. 83/2024 risultano impugnati dalle ADI innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria e che il relativo giudizio di primo grado si è concluso con sentenza di rigetto del ricorso. La regolare notifica e la mancata impugnazione di tali atti rendono il sollecito di pagamento impugnabile, quanto alla T.A.S.I. per il 2019 e all'I.M.U. per il 2019 e il
2020, solo per vizi propri, escludendo l'ammissibilità di ogni possibile doglianza in ordine al difetto del presupposto impositivo e alla legittimità delle sanzioni. Parte ricorrente avrebbe, dunque, potuto eccepire solo vizi propri del sollecito di pagamento, che, tuttavia, non risultano sollevati;
ne consegue l'inammissibilità dei motivi di impugnazione relativi alla T.A.S.I. per il 2019 e all'I.M.U. per il 2019 e il
2020. Il ricorso è, invece, fondato per quanto attiene all'I.M.U. per gli anni d'imposta
2021 e 2022, in quanto parte resistente non ha provato di avere notificato all'odierna parte ricorrente gli avvisi di accertamento prodromici n. 160/2024 (I.M.U. 2022) e n. 141/2024 (I.M.U. 2021). Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto limitatamente all'I.M.U. per gli anni d'imposta 2021 e 2022, atteso che, per giurisprudenza costante, in materia di riscossione delle imposte, dato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Quanto alle spese di lite, ritiene questa Corte che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti, alla luce del solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla il sollecito di pagamento impugnato limitatamente all'I.M.U. per gli anni d'imposta 2021 e 2022; dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1070/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG.. n. 1064044250004766 IMU 2019
- SOLLECITO PAG.. n. 1064044250004766 IMU 2020
- SOLLECITO PAG.. n. 1064044250004766 IMU 2021
- SOLLECITO PAG.. n. 1064044250004766 IMU 2022
- SOLLECITO PAG.. n. 1064044250004766 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29 settembre 2025 e depositato in data 29 ottobre Ricorrente_12025 le (di seguito semplicemente “ADI”), ente morale di culto riconosciuto con D.P.R. n. 1349 del 5 dicembre 1959 che ha stipulato intesa con lo Stato italiano con la successiva legge n. 517 del 22 novembre 1988, impugnavano il sollecito di pagamento in epigrafe indicato con il quale Gamma Tributi s.r.l., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Lioni (AV), invitava al pagamento di complessivi euro 2.505,07 a titolo di I.M.U. per gli anni d'imposta dal 2019 al 2022 e di T.A.S.I. per l'anno d'imposta 2019, come da prodromici avvisi di accertamento ivi richiamati. Parte ricorrente chiedeva annullarsi il sollecito di pagamento impugnato, con vittoria delle spese di lite, per i seguenti motivi: quanto all'I.M.U. per il 2021 e il 2022, omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici n. 160/2024 (I.M.U. 2022) e n. 141/2024 (I.M.U. 2021); difetto del presupposto impositivo per essere l'immobile Indirizzo_1oggetto di accertamento (sito alla snc del Comune di Lioni) destinato a luogo di culto e/o casa pastorale, con conseguente diritto all'esenzione; inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di colpevolezza. ADI chiedeva, pertanto, in via principale annullarsi o comunque dichiararsi l'illegittimità totale dell'atto impugnato e, in via subordinata, annullarsi lo stesso limitatamente alle sanzioni e agli interessi. In data 13 novembre 2025 si costituiva in giudizio la resistente concessionaria della riscossione, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Infine, alla fissata udienza del 15 gennaio 2025 la lite era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte osserva come il sollecito di pagamento, nonostante non figuri nell'elenco di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, costituisca atto autonomamente impugnabile, in ossequio all'interpretazione estensiva della richiamata norma fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 19704/2015), le quali hanno ritenuto l'opponibilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa. D'altra parte, l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27000 depositata il 17 ottobre 2024). Va, pertanto, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione, quale atto innominato facoltativamente impugnabile, del sollecito di pagamento in questione, atteso che esso reca la rappresentazione di una pretesa tributaria analiticamente specificata (con l'indicazione dei prodromici avvisi di accertamento), con ciò generando l'interesse del contribuente a contestarne l'an e/o il quantum. Va, tuttavia, chiarito che la astratta impugnabilità del sollecito è giustificata solo nel caso in cui esso sia il primo atto con il quale il contribuente venga a conoscenza della pretesa. Invero, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cassazione civile sez. trib., 29/11/2021, n. 37259; Cassazione, sentenze n. 16641 del 2011 e Cass. n. 8704 del 2013). Ne consegue che l'invito bonario e il sollecito di pagamento, quando facciano seguito ad un atto (avviso di accertamento o cartella esattoriale) divenuto definitivo, si esauriscono in una mera richiesta di pagamento della somma dovuta in base a tale atto e non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo. Pertanto, se l'atto prodromico è stato ritualmente notificato e mai impugnato, con conseguente irretrattabilità della pretesa, l'invito bonario e il sollecito di pagamento possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto dal quale è scaturito il debito. Orbene, dagli atti di causa, e segnatamente dalla documentazione allegata dalla resistente Gamma Tributi s.r.l., emerge che il sollecito di pagamento impugnato nella presente sede è stato preceduto dalla rituale notifica di alcuni degli atti prodromici, ovvero dei seguenti atti:
--- avviso di accertamento n. 708/2023 relativo alla T.A.S.I. per l'anno d'imposta 2019, notificato in data 10 gennaio 2024;
--- avviso di accertamento n. 83/2024 relativo all'I.M.U. per l'anno di imposta 2020, notificato in data 22 maggio 2024;
--- avviso di accertamento n. 9/2024 relativo all'I.M.U. per l'anno d'imposta
2019, notificato in data 22 maggio 2024. Va precisato che gli avvisi di accertamento n. 9/2024 e n. 83/2024 risultano impugnati dalle ADI innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria e che il relativo giudizio di primo grado si è concluso con sentenza di rigetto del ricorso. La regolare notifica e la mancata impugnazione di tali atti rendono il sollecito di pagamento impugnabile, quanto alla T.A.S.I. per il 2019 e all'I.M.U. per il 2019 e il
2020, solo per vizi propri, escludendo l'ammissibilità di ogni possibile doglianza in ordine al difetto del presupposto impositivo e alla legittimità delle sanzioni. Parte ricorrente avrebbe, dunque, potuto eccepire solo vizi propri del sollecito di pagamento, che, tuttavia, non risultano sollevati;
ne consegue l'inammissibilità dei motivi di impugnazione relativi alla T.A.S.I. per il 2019 e all'I.M.U. per il 2019 e il
2020. Il ricorso è, invece, fondato per quanto attiene all'I.M.U. per gli anni d'imposta
2021 e 2022, in quanto parte resistente non ha provato di avere notificato all'odierna parte ricorrente gli avvisi di accertamento prodromici n. 160/2024 (I.M.U. 2022) e n. 141/2024 (I.M.U. 2021). Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto limitatamente all'I.M.U. per gli anni d'imposta 2021 e 2022, atteso che, per giurisprudenza costante, in materia di riscossione delle imposte, dato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Quanto alle spese di lite, ritiene questa Corte che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti, alla luce del solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla il sollecito di pagamento impugnato limitatamente all'I.M.U. per gli anni d'imposta 2021 e 2022; dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.