Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 1439
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutti gli atti presupposti, seppur con diverse modalità di notifica, siano stati regolarmente notificati o che comunque le doglianze sull'irregolarità delle notifiche dovessero essere sollevate in sede di impugnazione degli atti presupposti stessi e non del preavviso di fermo.

  • Rigettato
    Difetto di jus postulandi del difensore

    La Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione della So.g.e.t. S.p.a. sulla base di plurime pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e ha ritenuto che la questione del difetto di jus postulandi fosse un motivo nuovo introdotto in appello.

  • Rigettato
    Nullità della notifica degli avvisi durante il divieto di pandemia

    La Corte ha ritenuto che l'emergenza epidemiologica, pur avendo comportato proroghe dei termini di sospensione della riscossione, non inficiava la validità delle notifiche degli atti presupposti, soprattutto in considerazione della necessità di garantire la continuità del servizio di riscossione.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 50 co. 2 del d.p.r. 602/73 e nullità della sentenza per omessa pronuncia sul difetto di motivazione

    La Corte ha esaminato nel merito le questioni relative alla notifica degli atti presupposti, ritenendole infondate, e ha implicitamente rigettato tale doglianza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 1439
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1439
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo