CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1439/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MO NA RI, EL
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6963/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4590/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 IMU 2015
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 TARI 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404831210003222409 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0040426 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0043691 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0045837 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0048110 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6428/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto gravame avverso la sentenza della CGT I grado Napoli n4590/23/24 con cui è stato rigettato il ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo n. 0000135127 /2023 (sull'autovettura
RENAULT MEGANE 1.9 DCI Targa_1) emesso dalla OG S.p.A, notificato in data 01.03.2023 a mezzo servizio postale relativo all' IMU anni 2014-2015 e TARI 2016-2017-2018-2019, con il quale si richiede l'importo complessivo di € 6.534,05.
Il contribuente aveva dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato ovvero: ingiunzioni di pagamento nn. 45230 del 09.09.2021 e 122131 del 06.12.2021 e
122135 del 06.12.2021 e 122136 del 06.12.2021 nonché degli accertamenti n. 404831210003384852 del 31.05.2021 e 2020-0050367 dell'11.11.2020 ente creditore il Comune di Castellammare di Stabia.
I primi giudici hanno ritenuto ammissibile l'impugnazione del preavviso di fermo e, affermata la legittimazione di OG, hanno disatteso le eccezioni formali e ritenuti regolarmente notificati gli atti presupposti, esaminati singolarmente.
Ha proposto gravame il contribuente censurando la sentenza per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure consistito nell'omesso rilievo d'ufficio del difetto di jus postulandi del difensore costituto;
in ordine alla affermata legittimazione di OG di cui la stessa non aveva fornito prova avendo allegato atti informi;
in ordine alla ritenuta esistenza delle notifiche, tutte disconosciute, senza che la parte che se ne voleva avvalere avesse fatto istanza di verificazione;
ed infine deducendo l'inidoneità della notifica a mezzo poste private senza prova dell'autorizzazione specificamente concessa;
si è doluto altresì dell'omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 50 co. 2 del d.p.r. 602/73 e della nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituita la OG che ha dedotto la correttezza della sentenza gravata con comparsa sintetica.
Ha presentato memorie il contribuente.
Ha presentato memorie anche la OG ed ha questa volta dedotto nel merito specificamente e diffusamente su vari profili: che erano motivi nuovi quelli relativi a difetto di ius postulandi del difensore costituito";
"inesistenza atti presupposti per nullità (e non omissione) della notifica"; "nullità della notifica degli avvisi durante il divieto di pandemia. violazione dell'art. 68, punto 2, legge n.27/2020. In ordine alla notifica degli atti prodromici ha dedotto di aver allegato già dal primo grado:
Ingiunzione di pagamento N. 45230 del 09.09.2021 notificata il 30/09/2021 - Pratica N. 900.2021.0004205646
IMU 2014; Tale atto veniva preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 1-063024-19-0085325 del
19/09/2019 notificato il 23.10.2019 (che si versa in atti);
-Ingiunzione di pagamento N. 122134 del 06.12.2021 notificata il 06/01/2022 Pratica N.
.
900.2021.0012102356 TARI 2014; Tale atto veniva preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n.404831190003987164 del 02.09.2019 notificato il 23.10.2019;
Ingiunzione di pagamento N. 122135 del 06/12/2021 notificata il 06/01/2022 Pratica N. 900.2021.0012617189 TARI 2018 (che si versa in atti); Tale atto veniva preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 404831200000580923 del 06/11/2019 notificato il 26.10.2020 (che si versa in atti);
-Ingiunzione di pagamento N. 122136 del 06/12/2021 notificata il 11/01/2022 Pratica N.
900.2021.0013198443 TARI 2016-2017 (che si versa in atti); Tale atto veniva preceduto dalla notifica dell' Avviso di accertamento n. 404831190000661408 dell'11.04.2019 notificato il 15.05.2019;
Avviso di accertamento N. 404831210003384852 del 31/05/2021 notificata il 16/07/2021 - Pratica N.
900.2022.0006595830 TARI 2019 ;
Avviso di accertamento n. 1-063024-20-0050367 del 31.05.2021 notificato il 16.07.2021 - Pratica N.
900.2022.0015476118 IMU 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 -, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme
Sez. 5 , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep.
14/03/2019), n. 7307). in altri termini, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass 12002/2014).
Sulla legittimazione soget deve pure evidenziarsi come hanno ritenuto legittimata OG alla luce delle proroghe intervenute - proprio in relazione al Comune di Castellammare di Stabia - plurime pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado, recanti nn. 1897/2024 del 18/03/2024, 11340/24 del 21/02/2024,
27210/2023 del 27/12/2023, 37033/2023 del 19/12/2023, 46108/23 del 3/11/23. Vi è dunque una evidente prevalenza dell'orientamento di questa Corte di Il grado nel senso della legittimità delle proroghe assunte con determina dirigenziale in ordine a OG quanto al Comune di Castellammare di Stabia. Tanto premesso deve evidenziarsi come il contratto di appalto, in atti fin dal primo grado, prevedeva una durata quinquennale, con scadenza al 8.6.2021. Come emerge dalla determina riepilogativa anche in atti, la prima determina - n. 35 di proroga viene assunta il 25 maggio 2021, quindi tempestivamente e prima della scadenza, in ragione del perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt. 165, comma 6 e 175 del dlg n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti. Con la stessa determina veniva affidato alla OG anche altro incarico, quanto al servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale e al servizio di gestione e accertamento della imposta di soggiorno, e per il primo si prevedeva un aggio aggiuntivo connesso alla nuova prestazione. E' di tutta evidenza che rispetto all'oggetto della presente controversia tali incarichi aggiuntivi, se anche fossero illegittimi, non potrebbero inficiare la proroga del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, in origine già assegnato e quindi solo prorogato alle medesima condizioni. Il 31 agosto 2022 veniva indetta la nuova procedura di affidamento quinquennale del servizio di riscossione e nelle more veniva prorogato il servizio con determina n. 82 del 31 agosto 2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a Municipia S.p.a. e la determinazione esecutiva risultava datata 15 marzo '23,, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio 2023. II 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da OG a MUNICIPIAS.p.a. Tale cronistoria palesa la legittimità delle proroghe: in primo luogo non necessitanti di decisione di Giunta o consiliare in quanto consistenti, per la parte qui di interesse, solo nella prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario. In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica ha determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come proprio l'NA (Servizio di gestione e riscossione tributi - concessione - Richiesta parere. Funz. Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del 'caso per caso', ha però richiamato: certamente il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit. che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione». Ha però chiarito che possa trattarsi di una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorchè la proroga scaturisca - ex multis parere AG33/2013, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale» (i 'neretti' sono dell'estensore). La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione dele prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». E bene, nel caso in esame, l'intervenuta emergenza epidemica costituisce certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata dal Comune, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a OG di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario. In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione.
In via preliminare va detto che in merito all' eccezione di non conformità del contratto va detto che, esaminatolo, in alto a destra è stampigliata la conformità agli atti del comune (SETTORE III - AREA FINANZIARIA Prt.G. 0026726/2023 - U - 21/04/2023 12:04:57 PDF conforme al D.P.C.M. del 22 febbraio
2013).
Occorre dunque esaminare il merito.
SULLE NOTIFICHE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
TRATTASI DI TRIBUTI IMU anni 2014-2015 e TARI TARES 2016-2017-2018-2019.
IL preavviso di fermo amministrativo n. 0000135127/2023 emesso dalla OG S.p.A, qui impugnato, è stato notificato in data 01.03.2023 a mezzo servizio postale.
Il contribuente aveva dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa/oggi irregolare notifica degli atti presupposti sottesi all'atto impugnato.
Gli stessi, dagli atti allegati, sono stati notificati come segue:
per IMU e ICI 2014 e 2015 risultano:
atto di accertamento IMU Anno 2014 Atto N° 1-063024-19-0085325 del 19/09/2019 che risulta notificato alla sorella il 23.10.2019; e ingiunzione di pagamento n. 45230 del 09.09.2021 (IMU 2014) risulta notificato il 30.9.2021 a Ricorrente 1;
per il 2014 alcun problema si pone essendo intervenuta la notifica dell'atto qui impugnato (01.03.2023).
Per il 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO 2020-0050367 dell'11.11.2020 Ici 2015 notificato il 12.12.2020 e ricevuto da
Ricorrente 1. Mai impugnato.
Anche per detto tributo è tempestiva la notifica del preavviso di fermo.
TARI TARES 2014
Risulta l'Avviso n. 404831190003987164 del 02/09/2019 per TARI 2014, notificato alla sorella il 23.10.2019.
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N° 0122134 06/12/2021 (TARI 2014), notificata il 6.1.22 a Ricorrente_1.
TARI 2016-2017
Avviso n. 404831190000661408 (TARI TARES 2016-2017) del 11/04/2019 risulta notificata al destinatario il 15.5.2019.
ingiunzione di pagamento 122136 (TARI TARES 2016,2017 E 2019) del 06.12.2021, risulta notificata al destinatario L'11.1.2022.
TARI 2018 risulta avviso di accertamento n. 404831200000580923 del 06/11/2019 per tari 2018 notificato però da mail express senza che vi sia prova dell'autorizzazione per il servizio di posta privata;
esso è ricevuto da persona la cui qualità non è specificata e con sigla illeggibile e diversa da tutte le altre.
La notifica è nulla.
Tuttavia, risulta notificata anche ingiunzione di pagamento n 122135 del 06.12.2021 ( tari 2018 e 2019), notificata al destinatario -o comunque con presunzione 1335 cc.- il 6.1 2022.
Sicchè è con quell'atto che il contribuente avrebbe dovuto far valere le sue doglianze.
TARI 2019
avviso di accertamento n. 404831210003384852 del 31.05.2021 ( TARI 2019) notificato il 16.7.21 a Ricorrente 1.
ingiunzione di pagamento 122136 ( TARI TARES 2016,2017 E 2019) del 06.12.2021 risulta notificata al destinatario L'11.1.2022.
Si rammenta che la veridicità dei fatti attestati dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso, nella specie non proposta dal contribuente. E tale profilo riguarda anche la relazione tra il destinatario e la persona a cui è stato consegnato l'atto. La qualità e la relazione con il destinatario deve ritenersi oggetto di un preliminare accertamento che viene svolto dall'ufficiale postale, quale pubblico ufficiale, che attesta di aver svolto tale verifica nell'avviso di ricevimento che, ha natura di atto pubblico, ed è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. e confutabile solo con la querela di falso.
E' pacifico il principio suddetto nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui "La notificazione a mezzo del servizio postale, delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode della stessa fede privilegiata dell'attività svolta direttamente dall'ufficiale giudiziario. La relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni riguardanti l'attività svolta, compresa l'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere l'atto, in quanto frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale. "(Cassazione civile sez. II, 10/02/2025, n.3367).
Tutti i citati atti prodromici non sono mai stati impugnati.
L'appello perciò va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che si liquidano in € 470,00, oltre accessori.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MO NA RI, EL
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6963/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4590/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 IMU 2015
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 TARI 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 135127-2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404831210003222409 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0040426 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0043691 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0045837 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0048110 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6428/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto gravame avverso la sentenza della CGT I grado Napoli n4590/23/24 con cui è stato rigettato il ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo n. 0000135127 /2023 (sull'autovettura
RENAULT MEGANE 1.9 DCI Targa_1) emesso dalla OG S.p.A, notificato in data 01.03.2023 a mezzo servizio postale relativo all' IMU anni 2014-2015 e TARI 2016-2017-2018-2019, con il quale si richiede l'importo complessivo di € 6.534,05.
Il contribuente aveva dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato ovvero: ingiunzioni di pagamento nn. 45230 del 09.09.2021 e 122131 del 06.12.2021 e
122135 del 06.12.2021 e 122136 del 06.12.2021 nonché degli accertamenti n. 404831210003384852 del 31.05.2021 e 2020-0050367 dell'11.11.2020 ente creditore il Comune di Castellammare di Stabia.
I primi giudici hanno ritenuto ammissibile l'impugnazione del preavviso di fermo e, affermata la legittimazione di OG, hanno disatteso le eccezioni formali e ritenuti regolarmente notificati gli atti presupposti, esaminati singolarmente.
Ha proposto gravame il contribuente censurando la sentenza per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure consistito nell'omesso rilievo d'ufficio del difetto di jus postulandi del difensore costituto;
in ordine alla affermata legittimazione di OG di cui la stessa non aveva fornito prova avendo allegato atti informi;
in ordine alla ritenuta esistenza delle notifiche, tutte disconosciute, senza che la parte che se ne voleva avvalere avesse fatto istanza di verificazione;
ed infine deducendo l'inidoneità della notifica a mezzo poste private senza prova dell'autorizzazione specificamente concessa;
si è doluto altresì dell'omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 50 co. 2 del d.p.r. 602/73 e della nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituita la OG che ha dedotto la correttezza della sentenza gravata con comparsa sintetica.
Ha presentato memorie il contribuente.
Ha presentato memorie anche la OG ed ha questa volta dedotto nel merito specificamente e diffusamente su vari profili: che erano motivi nuovi quelli relativi a difetto di ius postulandi del difensore costituito";
"inesistenza atti presupposti per nullità (e non omissione) della notifica"; "nullità della notifica degli avvisi durante il divieto di pandemia. violazione dell'art. 68, punto 2, legge n.27/2020. In ordine alla notifica degli atti prodromici ha dedotto di aver allegato già dal primo grado:
Ingiunzione di pagamento N. 45230 del 09.09.2021 notificata il 30/09/2021 - Pratica N. 900.2021.0004205646
IMU 2014; Tale atto veniva preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 1-063024-19-0085325 del
19/09/2019 notificato il 23.10.2019 (che si versa in atti);
-Ingiunzione di pagamento N. 122134 del 06.12.2021 notificata il 06/01/2022 Pratica N.
.
900.2021.0012102356 TARI 2014; Tale atto veniva preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n.404831190003987164 del 02.09.2019 notificato il 23.10.2019;
Ingiunzione di pagamento N. 122135 del 06/12/2021 notificata il 06/01/2022 Pratica N. 900.2021.0012617189 TARI 2018 (che si versa in atti); Tale atto veniva preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 404831200000580923 del 06/11/2019 notificato il 26.10.2020 (che si versa in atti);
-Ingiunzione di pagamento N. 122136 del 06/12/2021 notificata il 11/01/2022 Pratica N.
900.2021.0013198443 TARI 2016-2017 (che si versa in atti); Tale atto veniva preceduto dalla notifica dell' Avviso di accertamento n. 404831190000661408 dell'11.04.2019 notificato il 15.05.2019;
Avviso di accertamento N. 404831210003384852 del 31/05/2021 notificata il 16/07/2021 - Pratica N.
900.2022.0006595830 TARI 2019 ;
Avviso di accertamento n. 1-063024-20-0050367 del 31.05.2021 notificato il 16.07.2021 - Pratica N.
900.2022.0015476118 IMU 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 -, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme
Sez. 5 , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep.
14/03/2019), n. 7307). in altri termini, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass 12002/2014).
Sulla legittimazione soget deve pure evidenziarsi come hanno ritenuto legittimata OG alla luce delle proroghe intervenute - proprio in relazione al Comune di Castellammare di Stabia - plurime pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado, recanti nn. 1897/2024 del 18/03/2024, 11340/24 del 21/02/2024,
27210/2023 del 27/12/2023, 37033/2023 del 19/12/2023, 46108/23 del 3/11/23. Vi è dunque una evidente prevalenza dell'orientamento di questa Corte di Il grado nel senso della legittimità delle proroghe assunte con determina dirigenziale in ordine a OG quanto al Comune di Castellammare di Stabia. Tanto premesso deve evidenziarsi come il contratto di appalto, in atti fin dal primo grado, prevedeva una durata quinquennale, con scadenza al 8.6.2021. Come emerge dalla determina riepilogativa anche in atti, la prima determina - n. 35 di proroga viene assunta il 25 maggio 2021, quindi tempestivamente e prima della scadenza, in ragione del perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt. 165, comma 6 e 175 del dlg n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti. Con la stessa determina veniva affidato alla OG anche altro incarico, quanto al servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale e al servizio di gestione e accertamento della imposta di soggiorno, e per il primo si prevedeva un aggio aggiuntivo connesso alla nuova prestazione. E' di tutta evidenza che rispetto all'oggetto della presente controversia tali incarichi aggiuntivi, se anche fossero illegittimi, non potrebbero inficiare la proroga del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, in origine già assegnato e quindi solo prorogato alle medesima condizioni. Il 31 agosto 2022 veniva indetta la nuova procedura di affidamento quinquennale del servizio di riscossione e nelle more veniva prorogato il servizio con determina n. 82 del 31 agosto 2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a Municipia S.p.a. e la determinazione esecutiva risultava datata 15 marzo '23,, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio 2023. II 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da OG a MUNICIPIAS.p.a. Tale cronistoria palesa la legittimità delle proroghe: in primo luogo non necessitanti di decisione di Giunta o consiliare in quanto consistenti, per la parte qui di interesse, solo nella prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario. In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica ha determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come proprio l'NA (Servizio di gestione e riscossione tributi - concessione - Richiesta parere. Funz. Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del 'caso per caso', ha però richiamato: certamente il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit. che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione». Ha però chiarito che possa trattarsi di una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorchè la proroga scaturisca - ex multis parere AG33/2013, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale» (i 'neretti' sono dell'estensore). La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione dele prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». E bene, nel caso in esame, l'intervenuta emergenza epidemica costituisce certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata dal Comune, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a OG di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario. In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione.
In via preliminare va detto che in merito all' eccezione di non conformità del contratto va detto che, esaminatolo, in alto a destra è stampigliata la conformità agli atti del comune (SETTORE III - AREA FINANZIARIA Prt.G. 0026726/2023 - U - 21/04/2023 12:04:57 PDF conforme al D.P.C.M. del 22 febbraio
2013).
Occorre dunque esaminare il merito.
SULLE NOTIFICHE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
TRATTASI DI TRIBUTI IMU anni 2014-2015 e TARI TARES 2016-2017-2018-2019.
IL preavviso di fermo amministrativo n. 0000135127/2023 emesso dalla OG S.p.A, qui impugnato, è stato notificato in data 01.03.2023 a mezzo servizio postale.
Il contribuente aveva dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa/oggi irregolare notifica degli atti presupposti sottesi all'atto impugnato.
Gli stessi, dagli atti allegati, sono stati notificati come segue:
per IMU e ICI 2014 e 2015 risultano:
atto di accertamento IMU Anno 2014 Atto N° 1-063024-19-0085325 del 19/09/2019 che risulta notificato alla sorella il 23.10.2019; e ingiunzione di pagamento n. 45230 del 09.09.2021 (IMU 2014) risulta notificato il 30.9.2021 a Ricorrente 1;
per il 2014 alcun problema si pone essendo intervenuta la notifica dell'atto qui impugnato (01.03.2023).
Per il 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO 2020-0050367 dell'11.11.2020 Ici 2015 notificato il 12.12.2020 e ricevuto da
Ricorrente 1. Mai impugnato.
Anche per detto tributo è tempestiva la notifica del preavviso di fermo.
TARI TARES 2014
Risulta l'Avviso n. 404831190003987164 del 02/09/2019 per TARI 2014, notificato alla sorella il 23.10.2019.
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N° 0122134 06/12/2021 (TARI 2014), notificata il 6.1.22 a Ricorrente_1.
TARI 2016-2017
Avviso n. 404831190000661408 (TARI TARES 2016-2017) del 11/04/2019 risulta notificata al destinatario il 15.5.2019.
ingiunzione di pagamento 122136 (TARI TARES 2016,2017 E 2019) del 06.12.2021, risulta notificata al destinatario L'11.1.2022.
TARI 2018 risulta avviso di accertamento n. 404831200000580923 del 06/11/2019 per tari 2018 notificato però da mail express senza che vi sia prova dell'autorizzazione per il servizio di posta privata;
esso è ricevuto da persona la cui qualità non è specificata e con sigla illeggibile e diversa da tutte le altre.
La notifica è nulla.
Tuttavia, risulta notificata anche ingiunzione di pagamento n 122135 del 06.12.2021 ( tari 2018 e 2019), notificata al destinatario -o comunque con presunzione 1335 cc.- il 6.1 2022.
Sicchè è con quell'atto che il contribuente avrebbe dovuto far valere le sue doglianze.
TARI 2019
avviso di accertamento n. 404831210003384852 del 31.05.2021 ( TARI 2019) notificato il 16.7.21 a Ricorrente 1.
ingiunzione di pagamento 122136 ( TARI TARES 2016,2017 E 2019) del 06.12.2021 risulta notificata al destinatario L'11.1.2022.
Si rammenta che la veridicità dei fatti attestati dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso, nella specie non proposta dal contribuente. E tale profilo riguarda anche la relazione tra il destinatario e la persona a cui è stato consegnato l'atto. La qualità e la relazione con il destinatario deve ritenersi oggetto di un preliminare accertamento che viene svolto dall'ufficiale postale, quale pubblico ufficiale, che attesta di aver svolto tale verifica nell'avviso di ricevimento che, ha natura di atto pubblico, ed è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. e confutabile solo con la querela di falso.
E' pacifico il principio suddetto nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui "La notificazione a mezzo del servizio postale, delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode della stessa fede privilegiata dell'attività svolta direttamente dall'ufficiale giudiziario. La relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni riguardanti l'attività svolta, compresa l'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere l'atto, in quanto frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale. "(Cassazione civile sez. II, 10/02/2025, n.3367).
Tutti i citati atti prodromici non sono mai stati impugnati.
L'appello perciò va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che si liquidano in € 470,00, oltre accessori.