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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1212/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6379/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3679/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 31/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0023494 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7402/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 6379/2025, il Comune di CastelVolturno ha appellato, nei confronti di
Resistente_1, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta n. 3679/2025 con la quale è stato accolto parzialemte il ricorso proposto dal contribuente.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l''avviso di Accertamento IMU 2019
n. 104 del 26 marzo 2024, notificato in data 25 giugno 2024 per l'importo di € 1979,00 relativamente ad immobile per il quale assumeva trattarsi della sua abitazione principale, e lamentando la carenza di motivazione dell'avviso.
Si era costituita la Amministrazione eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso, in quanto la notifica del ricorso era avvenuta in data 04.07.2024, mentre l'iscrizione a ruolo del procedimento risulterebbe eseguita solo in data 13.11.2024, in violazione del termine di cui all'art.22 del d. lgs 546.
Nel merito aveva evidenziato come lo stesso contribuente datasse dal mese di maggio 2019 la propria dimora in loco;
come l'accertamento di riferisse a due distinte unità, sostenendo poi l'assenza di prova sull'esistenza di forniture per i servizi essenziali.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia, giudice monocratico, ha accolto il ricorso dichiarando non dovuta l'imposta dal maggio 2019 sulla base della dedotta residenza/dimora..
Con l'appello in esame il Comune rileva la mancata risposta del primo giudice sulla eccezione di inammissibilità e la carenza di motivazione sulle ragioni dell'accoglimento, sia pure parziale temporalmente, del ricorso.
Non si costituito il Contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia osserva quanto segue.
L'appello va accolto stante la inammissibilità del ricorso di primo grado. .
Il disposto dell'art. 22, comma 1, della legge n. 546 del 1992 stabilisce che il ricorrente deve, “a pena d'inammissibilità”, depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, ”copia del ricorso … spedito per posta, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”, e il citato art 22 stabilisce che detta inammissibilità va rilevata “anche se la parte resistente si costituisce. Osserva il Collegio che, come precisato dalla Suprema Corte – Cass. n.20787.2013- la giurisprudenza, anche sulla scorta delle pronunce 13.6.2000 n. 189, 6.12.2002 n. 520 e 18.3.2004 n. 98 emesse dal Giudice delle Leggi (che hanno ribadito la necessità di una interpretazione di tali norme “in armonia con un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che si intende tutelare”), è pervenuta ad elaborare principi interpretativi restrittivi delle norme riguardanti l'inammissibilità (“in base al canone ermeneutico secondo il quale è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi”: Corte cass V sez.
8.9.2004 n. 18088; Corte cass V sez. 10.3.2006 n. 5356; Corte cass. V sez.
22.3.2006 n. 6391; Corte cass. V sez. 15.6.2010 n. 14389) affermando il principio che il definitivo sacrificio dell'interesse ad agire del contribuente (e comunque, in genere, delle parti del giudizio tributario) può essere giustificato (idest reso compatibile con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.) soltanto nei casi in cui la particolare gravità del vizio che affligge l'atto introduttivo ed il conseguente impedimento alla prosecuzione del giudizio siano giustificati dal preminente interesse pubblico alla soddisfazione di quelle esigenze che la legge persegue, nell'interesse generale, attraverso il regolare svolgimento della funzione giudiziaria (e del processo), e dunque soltanto nei casi in cui il vizio di forma, sanzionato a pena di inammissibilità, corrisponda ad un vizio di sostanza, o perché l'atto viziato viene a pregiudicare altri interessi di natura sostanziale o processuale (ritenuti dalla legge prevalenti), o perché il vizio è tale da non consentire di ricondurre l'atto, come in concreto compiuto, nello schema del modello legale della fattispecie disciplinata dalla norma processuale.
Tanto premesso, il deposito presso la segreteria del Giudice tributario adito, non solo della copia del ricorso in primo grado o in appello, ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata dell'atto introduttivo o di impugnazione, assolve alla duplice funzione di consentire la verifica:
a) della osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso introduttivo (del giudizio dì primo grado) ex art. 21 Dlgs n. 546/92, impeditiva dell'eventuale consolidamento del rapporto tributario come definito dal provvedimento della Amministrazione finanziaria opposto, ovvero del termine di decadenza dalla impugnazione, previsto ai sensi degli artt. 51 e 62 Dlgs n. 546/92 (con riferimento al giudizio di secondo grado e dì legittimità), e dunque la verifica della idoneità del ricorso in appello (od in cassazione) ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
b) della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante, in quanto, con specifico riguardo ai gradi di merito, la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla “spedizione”, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 a tenore del quale “i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”
(cfr. Corte cass. n. 20262/04, n. 14246/07; Sez. 5, Sentenza n. 7373 del 31/03/2011; Sez. 5, Sentenza n.
8664 del 15/04/2011).
Entrambe le predette verifiche -in quanto attinenti alla osservanza di norme di ordine pubblico processuale- debbono essere compiute “ex officio” dal Giudice e sono sottratte al potere dispositivo delle parti, rispondendo a preminenti esigenze di natura pubblica afferenti al controllo della regolarità dello svolgimento del processo,
e conseguendo, in caso di esito negativo dell'accertamento officioso, la pronuncia di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, quale constatazione da parte del Giudice della esistenza di condizioni ostative all'accesso della domanda all'esame del merito e quindi impeditive dello sviluppo del giudizio verso il suo naturale esito che è volto a fornire la “regula juris” del caso concreto e quindi una decisione sui diritto controverso. La funzione assolta dalla indicata prescrizione normativa la sottrae, pertanto, al sospetto di illegittimità costituzionale (per irragionevolezza ex art. 3 Cost. o per violazione dell'art. 24 Cost.), non essendo ravvisabile nella specie l'adempimento di una mera formalità non essenziale -in quanto surrogabile mediante la ricerca di altri idonei atti o documenti ovvero mediante la condotta processuale concludente della parte appellata- per la ragione che, nel caso di specie, la ricevuta della spedizione della raccomandata l'unico atto pubblico attestante la data di spedizione dell'atto di appello, difettando altri parametri di verifica dell'osservanza dei predetti termini perentori (di notificazione del ricorso e di costituzione in giudizio). Risulta pertanto giustificata la gravità della sanzione della inammissibilità comminata in caso di omesso deposito, nel termine previsto, della ricevuta della spedizione della raccomandata postale, in quanto l'atto di appello (in copia od in originale), in assenza della ricevuta della spedizione per raccomandata, non soltanto non risponde allo schema legale previsto, ma è inidoneo al raggiungimento dello scopo: a) della tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, b) dell'impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La fattispecie legale della costituzione in giudizio dell'appellante è disciplinata dalla norma processuale (art. 22 comma 1) come fattispecie complessa che si perfeziona con il deposito, nel termine previsto, di entrambi gli atti indicati, indipendentemente dalla diversa funzione, rispettivamente introduttiva del giudizio e probatoria della tempestività, cui ciascuno di essi è preordinato;
inoltre l'adempimento imposto all'appellante risponde ad esigenze che non sono nella disponibilità di quest'ultimo (come è, invece, il diritto di allegazione e deduzione probatoria -con esclusione, ovviamente, delle forme di esercizio di tale diritto nel processo-), essendo rivolti i termini previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione giudiziaria a garanzia della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche, nonché a conformare i tempi del processo in funzione del principio costituzionale della “ragionevole durata” previsto dall'art, lllco2 Cost. (esigenza alla quale, nel processo tributario, rispondono degli artt. 27c.1 e 55 Dlgs n. 546/92 che attribuisco al presidente del collegio di verificare
“in limine” – alla scadenza del termine previsto per la costituzione della parti- se sussistano i requisiti di ammissibilità del ricorso pronunciando, in caso di manifesta carenza, decreto di inammissibilità “inaudita altera parte”).
Deve essere, pertanto, escluso che il mancato deposito, nel termine di gg. 30 dalla spedizione a mezzo posta del ricorso, dell'atto introduttivo, possa essere “sanato ex post” con la -tardiva- produzione alla udienza di trattazione del documento mancante, e del pari irrilevante deve essere ritenuto -attese le evidenziate ragioni di ordine pubblico- l'eventuale comportamento processuale della controparte che, che si costituisca in giudizio senza formulare eccezione, avverso il ricorso inammissibile (stante la rilevabilità “ex officio” della inammissibilità in ogni stato e grado “anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”).
Nel caso in esame va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché incontestabilmente depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla data di “spedizione”, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente previsto,
a pena d'inammissibilità, dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Peraltro il ricorso risulta infondato nel merito, non condividendosi la motivazione del primo giudice.
Infatti l'IMU (Imposta municipale unica), introdotta dal d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dal d.l. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214), si pone in ideale linea di continuità con l'ICI sicché ad essa trovano applicazione i principi già consolidati sul precedente tributo, salvo casi di esplicita incompatibilità.
Secondo un orientamento consolidato della S.C:“ In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.” (Vedi Cass. n. 26431 del 08/11/2017).
In applicazione di tali principi si ritiene che l'atto impugnato sia ampiamente motivato, in quanto in esso risultano riportati i riferimenti normativi, i dati catastali analitici e specifici degli immobili di riferimento, il mancato riconoscimento della esenzione per abitazione principale. Tale esposizione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento dell'accertamento ha consentito al ricorrente di evincere agevolmente che gli accertamenti avevano ad oggetto l'assenza di dimora abituale nell'immobile dichiarato come abitazione principale e di articolare adeguatamente le proprie difese, cosa che risulta puntualmente avvenuta come si evince dalla compiutezza delle argomentazioni contrarie sviluppate in ricorso.
Assolto in tale modo l'onere motivazionale, l'esame si sposta sul tema della prova, e spetta alla sede contenziosa la verifica della fondatezza o meno dell'accertamento, tenuto conto che in tema di esenzioni spetta al contribuente, e non viceversa all'ente impositore, provare le condizioni di fatto che ne legittimano il riconoscimento.
Ciò trova conferma dell'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “ In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.” (Cass. n. 29845 del 2024; n. 1694 del 2018).
Quanto poi all'onere di allegazione degli atti richiamati si evidenzia che “ Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova” (Cass. n. 8016 del 2024), non potendosi ritenere “nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente.” ( Cass. n. 16625 del 2025).
In materia è intervenuta la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, che ha così deciso:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma
2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma
707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge
17 dicembre 2021, n. 215;
Va in proposito ricordato che nel periodo di applicabilità dell'ICI, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del
1992, anche a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006, per “abitazione principale” non dovesse necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduceva una presunzione relativa che poteva essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Con la entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, risulta previsto, ex art. 13, che l'imposta municipale propria non si applicasse al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali doveva continuare ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Lo stesso articolo precisava che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
In relazione a quanto sopra è stato ritenuto che non fosse più possibile da parte del contribuente fornire la prova contraria alle risultanze anagrafiche, dimostrando, con elementi sottoposti alla valutazione del giudice, il diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale, atteso che questa era, ex lege, quella nella quale il nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
Valutazioni confermate dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva infatti ritenuto che (Cass. n. 21873/2020) in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - fosse necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare “non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.” Ciò in conformità all'orientamento costante espresso dalla Corte di legittimità, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n.
23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242).
Più di recente in tal senso si era ulteriormente pronunciato il giudice di legittimità affermando che “In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l.
n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi.” (Cass n. 11 99 del 11 gennaio
2022).
L'unico spazio residuale veniva individuato nella possibilità di dimostrare documentalmente che la mancata registrazione anagrafica della residenza fosse imputabile esclusivamente ad un disservizio e/o a inefficienze della pubblica amministrazione, della quale il cittadino non dovesse subire gli effetti negativi.
Per completezza va osservato come, mentre la prassi applicativa in materia di IMU aveva previsto che se i coniugi avessero stabilito dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale,
l'esenzione per l'abitazione principale sarebbe spettata per un solo immobile, permaneva il problema interpretativo nel caso dei coniugi con dimore e residenze situate in due Comuni distinti.
Su questa particolare casistica il MEF era intervenuto a suo tempo nella Circolare 3/2012, affermando che si sarebbe potuta riconoscere addirittura una doppia esenzione. Di parere diametralmente opposto si è dimostrata, come riportato, la Corte di Cassazione, che in diverse sentenze aveva avuto modo di ribadire che nel caso di residenze e dimore in due Comuni distinti, nessuno dei fabbricati avrebbe potuto essere considerato abitazione principale (e, quindi, nessuno dei due meritevole di esenzione IMU).
Sul punto è poi intervenuto il legislatore nel collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2022, (decreto 141/2021, convertito con legge 215/2021) con un nuovo assetto normativo, a valere dal 2022, che esclude a priori la distinzione delle due casistiche eliminando il dubbio alla radice, e al tempo stesso mirando a disincentivare quei coniugi che avessero voluto eludere il Fisco stabilendo fittiziamente le due residenze in Comuni diversi, ottenendo così la duplice esenzione;
disponendo di conseguenza che se i coniugi avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, a prescindere da quale sia il Comune, l'esenzione ai fini IMU sull'abitazione principale sarebbe scattata soltanto su uno solo dei due immobili.
Ovviamente al fine di ottenere la agevolazione in un dato Comune il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di avere sottoposto a pagamento l'immobile in altro Comune ove il coniuge risieda;
in mancanza l'agevolazione andava legittimamente rifiutata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale risolve la questione sulla base della principale considerazione che “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.” La Corte osserva che “tale è invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perché, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.”
Nella decisione si aggiunge che “In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale. In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile
(cioè un dato facilmente accertabile attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.” , Non va peraltro disattesa la seconda parte della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, allorchè si sottolinea che “a difesa della struttura della norma censurata nemmeno può essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano iscritte come abitazioni principali. In disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.”
A fronte di ciò va rilevato come, a fronte delle contestazioni di merito da parte del Comune, nessuna elemento probatorio a sostegno di una effettività della dimora, che in riferimento alle utenze per servizi appariva non esistente, sia stata fornito dal contribuente.
In definitiva l'appello va accolto con dichiarazione di inammissibilità dell'originario ricorso..
La natura delle decisione in ragione altresì della novità della materia determinano la compensazione fra le parti delle spese e competenze dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune dichiarando inammissibile l'originario ricorso del contribuente. Dichiara compensate le spese e competenze dell'intero giudizio
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6379/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3679/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 31/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0023494 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7402/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 6379/2025, il Comune di CastelVolturno ha appellato, nei confronti di
Resistente_1, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta n. 3679/2025 con la quale è stato accolto parzialemte il ricorso proposto dal contribuente.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l''avviso di Accertamento IMU 2019
n. 104 del 26 marzo 2024, notificato in data 25 giugno 2024 per l'importo di € 1979,00 relativamente ad immobile per il quale assumeva trattarsi della sua abitazione principale, e lamentando la carenza di motivazione dell'avviso.
Si era costituita la Amministrazione eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso, in quanto la notifica del ricorso era avvenuta in data 04.07.2024, mentre l'iscrizione a ruolo del procedimento risulterebbe eseguita solo in data 13.11.2024, in violazione del termine di cui all'art.22 del d. lgs 546.
Nel merito aveva evidenziato come lo stesso contribuente datasse dal mese di maggio 2019 la propria dimora in loco;
come l'accertamento di riferisse a due distinte unità, sostenendo poi l'assenza di prova sull'esistenza di forniture per i servizi essenziali.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia, giudice monocratico, ha accolto il ricorso dichiarando non dovuta l'imposta dal maggio 2019 sulla base della dedotta residenza/dimora..
Con l'appello in esame il Comune rileva la mancata risposta del primo giudice sulla eccezione di inammissibilità e la carenza di motivazione sulle ragioni dell'accoglimento, sia pure parziale temporalmente, del ricorso.
Non si costituito il Contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia osserva quanto segue.
L'appello va accolto stante la inammissibilità del ricorso di primo grado. .
Il disposto dell'art. 22, comma 1, della legge n. 546 del 1992 stabilisce che il ricorrente deve, “a pena d'inammissibilità”, depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, ”copia del ricorso … spedito per posta, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”, e il citato art 22 stabilisce che detta inammissibilità va rilevata “anche se la parte resistente si costituisce. Osserva il Collegio che, come precisato dalla Suprema Corte – Cass. n.20787.2013- la giurisprudenza, anche sulla scorta delle pronunce 13.6.2000 n. 189, 6.12.2002 n. 520 e 18.3.2004 n. 98 emesse dal Giudice delle Leggi (che hanno ribadito la necessità di una interpretazione di tali norme “in armonia con un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che si intende tutelare”), è pervenuta ad elaborare principi interpretativi restrittivi delle norme riguardanti l'inammissibilità (“in base al canone ermeneutico secondo il quale è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi”: Corte cass V sez.
8.9.2004 n. 18088; Corte cass V sez. 10.3.2006 n. 5356; Corte cass. V sez.
22.3.2006 n. 6391; Corte cass. V sez. 15.6.2010 n. 14389) affermando il principio che il definitivo sacrificio dell'interesse ad agire del contribuente (e comunque, in genere, delle parti del giudizio tributario) può essere giustificato (idest reso compatibile con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.) soltanto nei casi in cui la particolare gravità del vizio che affligge l'atto introduttivo ed il conseguente impedimento alla prosecuzione del giudizio siano giustificati dal preminente interesse pubblico alla soddisfazione di quelle esigenze che la legge persegue, nell'interesse generale, attraverso il regolare svolgimento della funzione giudiziaria (e del processo), e dunque soltanto nei casi in cui il vizio di forma, sanzionato a pena di inammissibilità, corrisponda ad un vizio di sostanza, o perché l'atto viziato viene a pregiudicare altri interessi di natura sostanziale o processuale (ritenuti dalla legge prevalenti), o perché il vizio è tale da non consentire di ricondurre l'atto, come in concreto compiuto, nello schema del modello legale della fattispecie disciplinata dalla norma processuale.
Tanto premesso, il deposito presso la segreteria del Giudice tributario adito, non solo della copia del ricorso in primo grado o in appello, ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata dell'atto introduttivo o di impugnazione, assolve alla duplice funzione di consentire la verifica:
a) della osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso introduttivo (del giudizio dì primo grado) ex art. 21 Dlgs n. 546/92, impeditiva dell'eventuale consolidamento del rapporto tributario come definito dal provvedimento della Amministrazione finanziaria opposto, ovvero del termine di decadenza dalla impugnazione, previsto ai sensi degli artt. 51 e 62 Dlgs n. 546/92 (con riferimento al giudizio di secondo grado e dì legittimità), e dunque la verifica della idoneità del ricorso in appello (od in cassazione) ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
b) della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante, in quanto, con specifico riguardo ai gradi di merito, la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla “spedizione”, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 a tenore del quale “i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”
(cfr. Corte cass. n. 20262/04, n. 14246/07; Sez. 5, Sentenza n. 7373 del 31/03/2011; Sez. 5, Sentenza n.
8664 del 15/04/2011).
Entrambe le predette verifiche -in quanto attinenti alla osservanza di norme di ordine pubblico processuale- debbono essere compiute “ex officio” dal Giudice e sono sottratte al potere dispositivo delle parti, rispondendo a preminenti esigenze di natura pubblica afferenti al controllo della regolarità dello svolgimento del processo,
e conseguendo, in caso di esito negativo dell'accertamento officioso, la pronuncia di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, quale constatazione da parte del Giudice della esistenza di condizioni ostative all'accesso della domanda all'esame del merito e quindi impeditive dello sviluppo del giudizio verso il suo naturale esito che è volto a fornire la “regula juris” del caso concreto e quindi una decisione sui diritto controverso. La funzione assolta dalla indicata prescrizione normativa la sottrae, pertanto, al sospetto di illegittimità costituzionale (per irragionevolezza ex art. 3 Cost. o per violazione dell'art. 24 Cost.), non essendo ravvisabile nella specie l'adempimento di una mera formalità non essenziale -in quanto surrogabile mediante la ricerca di altri idonei atti o documenti ovvero mediante la condotta processuale concludente della parte appellata- per la ragione che, nel caso di specie, la ricevuta della spedizione della raccomandata l'unico atto pubblico attestante la data di spedizione dell'atto di appello, difettando altri parametri di verifica dell'osservanza dei predetti termini perentori (di notificazione del ricorso e di costituzione in giudizio). Risulta pertanto giustificata la gravità della sanzione della inammissibilità comminata in caso di omesso deposito, nel termine previsto, della ricevuta della spedizione della raccomandata postale, in quanto l'atto di appello (in copia od in originale), in assenza della ricevuta della spedizione per raccomandata, non soltanto non risponde allo schema legale previsto, ma è inidoneo al raggiungimento dello scopo: a) della tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, b) dell'impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La fattispecie legale della costituzione in giudizio dell'appellante è disciplinata dalla norma processuale (art. 22 comma 1) come fattispecie complessa che si perfeziona con il deposito, nel termine previsto, di entrambi gli atti indicati, indipendentemente dalla diversa funzione, rispettivamente introduttiva del giudizio e probatoria della tempestività, cui ciascuno di essi è preordinato;
inoltre l'adempimento imposto all'appellante risponde ad esigenze che non sono nella disponibilità di quest'ultimo (come è, invece, il diritto di allegazione e deduzione probatoria -con esclusione, ovviamente, delle forme di esercizio di tale diritto nel processo-), essendo rivolti i termini previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione giudiziaria a garanzia della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche, nonché a conformare i tempi del processo in funzione del principio costituzionale della “ragionevole durata” previsto dall'art, lllco2 Cost. (esigenza alla quale, nel processo tributario, rispondono degli artt. 27c.1 e 55 Dlgs n. 546/92 che attribuisco al presidente del collegio di verificare
“in limine” – alla scadenza del termine previsto per la costituzione della parti- se sussistano i requisiti di ammissibilità del ricorso pronunciando, in caso di manifesta carenza, decreto di inammissibilità “inaudita altera parte”).
Deve essere, pertanto, escluso che il mancato deposito, nel termine di gg. 30 dalla spedizione a mezzo posta del ricorso, dell'atto introduttivo, possa essere “sanato ex post” con la -tardiva- produzione alla udienza di trattazione del documento mancante, e del pari irrilevante deve essere ritenuto -attese le evidenziate ragioni di ordine pubblico- l'eventuale comportamento processuale della controparte che, che si costituisca in giudizio senza formulare eccezione, avverso il ricorso inammissibile (stante la rilevabilità “ex officio” della inammissibilità in ogni stato e grado “anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”).
Nel caso in esame va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché incontestabilmente depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla data di “spedizione”, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente previsto,
a pena d'inammissibilità, dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Peraltro il ricorso risulta infondato nel merito, non condividendosi la motivazione del primo giudice.
Infatti l'IMU (Imposta municipale unica), introdotta dal d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dal d.l. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214), si pone in ideale linea di continuità con l'ICI sicché ad essa trovano applicazione i principi già consolidati sul precedente tributo, salvo casi di esplicita incompatibilità.
Secondo un orientamento consolidato della S.C:“ In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.” (Vedi Cass. n. 26431 del 08/11/2017).
In applicazione di tali principi si ritiene che l'atto impugnato sia ampiamente motivato, in quanto in esso risultano riportati i riferimenti normativi, i dati catastali analitici e specifici degli immobili di riferimento, il mancato riconoscimento della esenzione per abitazione principale. Tale esposizione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento dell'accertamento ha consentito al ricorrente di evincere agevolmente che gli accertamenti avevano ad oggetto l'assenza di dimora abituale nell'immobile dichiarato come abitazione principale e di articolare adeguatamente le proprie difese, cosa che risulta puntualmente avvenuta come si evince dalla compiutezza delle argomentazioni contrarie sviluppate in ricorso.
Assolto in tale modo l'onere motivazionale, l'esame si sposta sul tema della prova, e spetta alla sede contenziosa la verifica della fondatezza o meno dell'accertamento, tenuto conto che in tema di esenzioni spetta al contribuente, e non viceversa all'ente impositore, provare le condizioni di fatto che ne legittimano il riconoscimento.
Ciò trova conferma dell'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “ In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.” (Cass. n. 29845 del 2024; n. 1694 del 2018).
Quanto poi all'onere di allegazione degli atti richiamati si evidenzia che “ Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova” (Cass. n. 8016 del 2024), non potendosi ritenere “nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente.” ( Cass. n. 16625 del 2025).
In materia è intervenuta la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, che ha così deciso:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma
2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma
707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge
17 dicembre 2021, n. 215;
Va in proposito ricordato che nel periodo di applicabilità dell'ICI, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del
1992, anche a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006, per “abitazione principale” non dovesse necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduceva una presunzione relativa che poteva essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Con la entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, risulta previsto, ex art. 13, che l'imposta municipale propria non si applicasse al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali doveva continuare ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Lo stesso articolo precisava che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
In relazione a quanto sopra è stato ritenuto che non fosse più possibile da parte del contribuente fornire la prova contraria alle risultanze anagrafiche, dimostrando, con elementi sottoposti alla valutazione del giudice, il diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale, atteso che questa era, ex lege, quella nella quale il nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
Valutazioni confermate dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva infatti ritenuto che (Cass. n. 21873/2020) in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - fosse necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare “non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.” Ciò in conformità all'orientamento costante espresso dalla Corte di legittimità, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n.
23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242).
Più di recente in tal senso si era ulteriormente pronunciato il giudice di legittimità affermando che “In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l.
n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi.” (Cass n. 11 99 del 11 gennaio
2022).
L'unico spazio residuale veniva individuato nella possibilità di dimostrare documentalmente che la mancata registrazione anagrafica della residenza fosse imputabile esclusivamente ad un disservizio e/o a inefficienze della pubblica amministrazione, della quale il cittadino non dovesse subire gli effetti negativi.
Per completezza va osservato come, mentre la prassi applicativa in materia di IMU aveva previsto che se i coniugi avessero stabilito dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale,
l'esenzione per l'abitazione principale sarebbe spettata per un solo immobile, permaneva il problema interpretativo nel caso dei coniugi con dimore e residenze situate in due Comuni distinti.
Su questa particolare casistica il MEF era intervenuto a suo tempo nella Circolare 3/2012, affermando che si sarebbe potuta riconoscere addirittura una doppia esenzione. Di parere diametralmente opposto si è dimostrata, come riportato, la Corte di Cassazione, che in diverse sentenze aveva avuto modo di ribadire che nel caso di residenze e dimore in due Comuni distinti, nessuno dei fabbricati avrebbe potuto essere considerato abitazione principale (e, quindi, nessuno dei due meritevole di esenzione IMU).
Sul punto è poi intervenuto il legislatore nel collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2022, (decreto 141/2021, convertito con legge 215/2021) con un nuovo assetto normativo, a valere dal 2022, che esclude a priori la distinzione delle due casistiche eliminando il dubbio alla radice, e al tempo stesso mirando a disincentivare quei coniugi che avessero voluto eludere il Fisco stabilendo fittiziamente le due residenze in Comuni diversi, ottenendo così la duplice esenzione;
disponendo di conseguenza che se i coniugi avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, a prescindere da quale sia il Comune, l'esenzione ai fini IMU sull'abitazione principale sarebbe scattata soltanto su uno solo dei due immobili.
Ovviamente al fine di ottenere la agevolazione in un dato Comune il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di avere sottoposto a pagamento l'immobile in altro Comune ove il coniuge risieda;
in mancanza l'agevolazione andava legittimamente rifiutata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale risolve la questione sulla base della principale considerazione che “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.” La Corte osserva che “tale è invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perché, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.”
Nella decisione si aggiunge che “In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale. In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile
(cioè un dato facilmente accertabile attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.” , Non va peraltro disattesa la seconda parte della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, allorchè si sottolinea che “a difesa della struttura della norma censurata nemmeno può essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano iscritte come abitazioni principali. In disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.”
A fronte di ciò va rilevato come, a fronte delle contestazioni di merito da parte del Comune, nessuna elemento probatorio a sostegno di una effettività della dimora, che in riferimento alle utenze per servizi appariva non esistente, sia stata fornito dal contribuente.
In definitiva l'appello va accolto con dichiarazione di inammissibilità dell'originario ricorso..
La natura delle decisione in ragione altresì della novità della materia determinano la compensazione fra le parti delle spese e competenze dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune dichiarando inammissibile l'originario ricorso del contribuente. Dichiara compensate le spese e competenze dell'intero giudizio