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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13571/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13571/2022
Oggi 25 novembre 2025 ad ore 9:00 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Ginardi,
l'avv. Grillo, l'avv. Scarpulla su delega dell'avv. Spagnolo.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Ginardi precisa le conclusioni come da citazione.
L'avv. Grillo precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
L'avv. Scarpulla precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo preliminarmente nel richiamo del c.t.u. sulla base delle osservazioni formulate alla relazione peritale in atti.
L'avv. Ginardi si oppone al richiamo del c.t.u. in quanto il perito ha già risposto anche alle osservazioni della compagnia assicurativa.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
Pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 13571/2022 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 presso l'avv. DELIA VINCENZA GINARDI, in VIALE XX SETTEMBRE 45, CATANIA
contro
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso l'avv. SEBASTIANO GRILLO e l'avv. ALESSANDRO MUNZONE in VIA AOSTA 6, CATANIA
e con la chiamata in causa di
) - già - rappresentato, difeso ed Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domiciliato presso l'avv. SANTO SPAGNOLO in CORSO ITALIA 244, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti della società per le motivazioni di seguito esposte. Controparte_1
L'attore ha allegato che in data 24 ottobre 2018, alle ore 08:30 circa, si trovava all'interno dei locali mercatali del (sito in Catania Strada Statale Passo del Fico s.n.c.), innanzi al box 18 CP_4 quando questi, nel trasportare un carrello per gli acquisti di frutta e verdura, veniva improvvisamente urtato da un trans pallet di proprietà della società convenuta, condotto da Controparte_5
Pagina 2 di 7 dipendente di detta società conduttrice del box 18, riportando le lesioni meglio descritte in citazione: da qui, la richiesta di condanna della società convenuta al risarcimento del danno sofferto dall'attore per effetto del sinistro, in ragione dell'incauta manovra posta in essere dal dipendente della stessa.
La fattispecie de qua rientra nel paradigma normativo dell'art. 2049 c. c. (responsabilità dei padroni e dei committenti) che prevede la responsabilità oggettiva del datore di lavoro (preponente) per il fatto illecito posto in essere dal dipendente (preposto) nell'esercizio delle mansioni affidatagli anche nel caso di inserimento nell'organizzazione aziendale temporanea od occasionale.
Ciò premesso, osserva questa corte che il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno cagionato dal preposto è tenuto alla dimostrazione del fatto illecito (dunque la condotta posta in essere dal preposto nell'ambito delle incombenze affidate) e del suo rapporto di causalità con l'evento dannoso, ma non anche della condotta omissiva o commissiva del danneggiante, né della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro, e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cass. 22058/2017).
Venendo al merito della vicenda sottoposta all'attenzione del tribunale, è incontroverso che subì un infortunio nei locali del a cagione del carrello movimentazione merce Parte_1 CP_4 guidato da (dipendente della società convenuta), sì per come ammesso e Controparte_5 provato dalla produzione della stessa società datrice di lavoro (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione di parte convenuta e doc. 2 in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c.), e dimostrato dalle dichiarazioni del testimone (nipote dell'attore e dipendente di Testimone_1 CP_4 disinteressato all'esito del giudizio), il quale, escusso all'udienza dell'8 novembre 2024, ha riferito di trovarsi presso i locali del quando subì il sinistro in oggetto a causa del CP_4 Parte_1 trans pallet guidato dal dipendente (cfr. verbale d'udienza dell'8 novembre Controparte_5 2024).
Il testimone può essere ritenuto pienamente attendibile, in quanto la narrazione dei fatti è coerente con le risultanze della documentazione medica prodotta da parte attrice a riprova delle lesioni subite (cfr. docc.
5-7 di parte attrice), nonché con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (di cui si dirà nel prosieguo del provvedimento) disposta dal tribunale al fine di valutare l'eziologia delle suddette lesioni ed i periodi d'inabilità patiti dall'attore, oltre che il grado dell'eventuale riduzione permanente dell'integrità psico-fisica verificatosi in conseguenza del sinistro;
del resto, nessuna ricostruzione alternativa dei fatti di causa è stata offerta da parte convenuta.
L'attore ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra il fatto illecito (cioè, la condotta del dipendente della società convenuta) ed il danno sofferto da per effetto Parte_1 dell'impatto.
In particolare, secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal tribunale, a seguito del descritto impatto l'attore riportò un “[…] “trauma contusivo facciale con fratture delle pareti superiore, posteriore e anteriore del seno mascellare sinistro con massivo emoseno, frattura scomposta del pavimento dell'orbita sx, frattura della parete laterale dell'orbita sx e frattura dell'arco zigomatico sx. (frattura di COMZ). […]” - lesioni da considerarsi in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro come provato dall'attore all'esito dell'istruttoria processuale (cfr. pag. 7 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Pagina 3 di 7 Accertata la responsabilità della società convenuta, si procede ora alla liquidazione del risarcimento del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' CP_6 per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, il perito Parte_1 d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla
Pagina 4 di 7 persona del danneggiato, ha rilevato che l'attore, in conseguenza dell'incidente, riportò un “[…] trauma contusivo facciale con fratture delle pareti superiore, posteriore e anteriore del seno mascellare sinistro con massivo emoseno, frattura scomposta del pavimento dell'orbita sx, frattura della parete laterale dell'orbita sx e frattura dell'arco zigomatico sx. (frattura di COMZ). […]”, dal quale derivarono postumi invalidanti rappresentati da “[…] edema al volto in regione infraorbitaria di sn,dolore alla compressione della base dell'orbita di sn,della regione zigomatica di sn. Iperestesia. Deviazione sn convessa della piramide nasale […]”, il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 10% (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale risarcibile in € 23.041,00;
• l'invalidità temporanea totale per cinque giorni in € 575,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per trenta giorni in € 2.587,50;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per trenta giorni in € 1.725,00; il tutto per complessivi € 27.928,50, somma già liquidata secondo i valori monetari attuali. A tal fine, si deve considerare il danno non patrimoniale senza personalizzazione ulteriore, essendo in presenza di postumi invalidanti non peculiari ed avuto riguardo alle allegazioni genericamente formulate sul punto dal richiedente.
Non può poi riconoscersi alcun importo ulteriore a titolo di danno patrimoniale sofferto da non risultando ritualmente prodotta in atti documentazione comprovante Parte_1 l'ammontare delle spese mediche sostenute o da sostenersi per il futuro, come acclarato dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da , deve dichiararsi Parte_1 la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso all'attore in data 24 Controparte_1 ottobre 2018 e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta al risarcimento, a favore di parte attrice, del danno sofferto da quest'ultima a seguito della caduta, liquidato in € 27.928,50, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
2. Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo il criterio del decisum, come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico della società convenuta.
3. È infine provato come la società convenuta avesse stipulato con (già Controparte_2
un contratto di assicurazione della responsabilità civile nei confronti Controparte_3 di terzi (cfr. doc. 3 in allegato comparsa di costituzione e risposta del convenuto); la garanzia, in particolare, era del tutto efficace alla data del sinistro, come da polizza e relativa quietanza di pagamento del premio prodotte da parte convenuta agli atti del procedimento.
Si aggiunga inoltre che l'istruttoria processuale ha consentito di accertare che (a) il mezzo che cagionò il danno sofferto dal era condotto da un dipendente della società convenuta Pt_1
Pagina 5 di 7 nell'esercizio delle proprie mansioni, il che rende inoperante nel caso in esame la clausola di esclusione della garanzia di cui all'art. 52, C) e J) menzionata dal terzo chiamato nelle proprie difese, e che (b) il sinistro venne denunciato per tempo dall'assicurato all'agente tramite il quale era stato stipulato il suddetto contratto assicurativo (cfr. doc. 1 in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ne consegue che, in accoglimento della relativa domanda formulata dalla Controparte_1
deve dichiararsi obbligata a tenere indenne la società convenuta di ogni
[...] Controparte_2 somma che detta parte, in conseguenza del sinistro, dovrà pagare all'attore in forza della presente sentenza – ivi incluse le spese di consulenza tecnica d'ufficio e le spese giudiziali liquidate in parte dispositiva, le quali costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (Cass. 10595/2018).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1917, co. III c.c., l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore anche delle spese sostenute per resistere alla pretesa del danneggiato, quand'anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dal cit. co. III, primo periodo dell'art. 1917 c.c. (c.d. spese di resistenza, cioè quelle sostenute dall'assicurato per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa dell'attore, le quali costituiscono un effetto naturale del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1374 c.c. - Cass. 18076/2020).
Sono infine dovute alla parte convenuta le spese processuali di chiamata in causa del terzo, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendo di essere tenuto alla manleva in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato – spese che non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato, né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. 18076/2020): sono risultate infatti infondate, per le ragioni sopra esposte, le eccezioni della compagnia assicurativa di inoperatività della garanzia azionata dal convenuto, al quale sono pertanto dovuti i relativi oneri di causa, liquidati come da parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo alla natura documentale della controversia tra assicurato ed assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara responsabile nella causazione del danno sofferto da Controparte_1 Parte_1 e meglio descritto in parte motiva, e, per l'effetto, condanna la società convenuta al
[...] risarcimento, in favore di parte attrice, del danno che si liquida in € 27.928,50, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 7.616,00 per compenso, oltre anticipazioni di legge, rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e disponendosi il versamento delle suddette spese a favore dello Stato;
Pagina 6 di 7 3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Controparte_1
[...]
4. dichiara obbligata a tenere indenne Controparte_2 Controparte_1
a. di ogni somma che detta parte, in conseguenza del sinistro meglio descritto in parte motiva, dovrà pagare a in forza della presente sentenza, anche a titolo Parte_1 di spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio;
b. di ogni somma che parte convenuta ha sostenuto per resistere all'azione del danneggiato, entro il limite stabilito dall'art. 1917, co. III, primo periodo c.c.;
5. condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_2 Controparte_1 liquidano in € 759,00 per anticipazioni ed € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a e con distrazione delle suddette spese a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 25 novembre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
Pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13571/2022
Oggi 25 novembre 2025 ad ore 9:00 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Ginardi,
l'avv. Grillo, l'avv. Scarpulla su delega dell'avv. Spagnolo.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Ginardi precisa le conclusioni come da citazione.
L'avv. Grillo precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
L'avv. Scarpulla precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo preliminarmente nel richiamo del c.t.u. sulla base delle osservazioni formulate alla relazione peritale in atti.
L'avv. Ginardi si oppone al richiamo del c.t.u. in quanto il perito ha già risposto anche alle osservazioni della compagnia assicurativa.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
Pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 13571/2022 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 presso l'avv. DELIA VINCENZA GINARDI, in VIALE XX SETTEMBRE 45, CATANIA
contro
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso l'avv. SEBASTIANO GRILLO e l'avv. ALESSANDRO MUNZONE in VIA AOSTA 6, CATANIA
e con la chiamata in causa di
) - già - rappresentato, difeso ed Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domiciliato presso l'avv. SANTO SPAGNOLO in CORSO ITALIA 244, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti della società per le motivazioni di seguito esposte. Controparte_1
L'attore ha allegato che in data 24 ottobre 2018, alle ore 08:30 circa, si trovava all'interno dei locali mercatali del (sito in Catania Strada Statale Passo del Fico s.n.c.), innanzi al box 18 CP_4 quando questi, nel trasportare un carrello per gli acquisti di frutta e verdura, veniva improvvisamente urtato da un trans pallet di proprietà della società convenuta, condotto da Controparte_5
Pagina 2 di 7 dipendente di detta società conduttrice del box 18, riportando le lesioni meglio descritte in citazione: da qui, la richiesta di condanna della società convenuta al risarcimento del danno sofferto dall'attore per effetto del sinistro, in ragione dell'incauta manovra posta in essere dal dipendente della stessa.
La fattispecie de qua rientra nel paradigma normativo dell'art. 2049 c. c. (responsabilità dei padroni e dei committenti) che prevede la responsabilità oggettiva del datore di lavoro (preponente) per il fatto illecito posto in essere dal dipendente (preposto) nell'esercizio delle mansioni affidatagli anche nel caso di inserimento nell'organizzazione aziendale temporanea od occasionale.
Ciò premesso, osserva questa corte che il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno cagionato dal preposto è tenuto alla dimostrazione del fatto illecito (dunque la condotta posta in essere dal preposto nell'ambito delle incombenze affidate) e del suo rapporto di causalità con l'evento dannoso, ma non anche della condotta omissiva o commissiva del danneggiante, né della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro, e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cass. 22058/2017).
Venendo al merito della vicenda sottoposta all'attenzione del tribunale, è incontroverso che subì un infortunio nei locali del a cagione del carrello movimentazione merce Parte_1 CP_4 guidato da (dipendente della società convenuta), sì per come ammesso e Controparte_5 provato dalla produzione della stessa società datrice di lavoro (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione di parte convenuta e doc. 2 in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c.), e dimostrato dalle dichiarazioni del testimone (nipote dell'attore e dipendente di Testimone_1 CP_4 disinteressato all'esito del giudizio), il quale, escusso all'udienza dell'8 novembre 2024, ha riferito di trovarsi presso i locali del quando subì il sinistro in oggetto a causa del CP_4 Parte_1 trans pallet guidato dal dipendente (cfr. verbale d'udienza dell'8 novembre Controparte_5 2024).
Il testimone può essere ritenuto pienamente attendibile, in quanto la narrazione dei fatti è coerente con le risultanze della documentazione medica prodotta da parte attrice a riprova delle lesioni subite (cfr. docc.
5-7 di parte attrice), nonché con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (di cui si dirà nel prosieguo del provvedimento) disposta dal tribunale al fine di valutare l'eziologia delle suddette lesioni ed i periodi d'inabilità patiti dall'attore, oltre che il grado dell'eventuale riduzione permanente dell'integrità psico-fisica verificatosi in conseguenza del sinistro;
del resto, nessuna ricostruzione alternativa dei fatti di causa è stata offerta da parte convenuta.
L'attore ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra il fatto illecito (cioè, la condotta del dipendente della società convenuta) ed il danno sofferto da per effetto Parte_1 dell'impatto.
In particolare, secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal tribunale, a seguito del descritto impatto l'attore riportò un “[…] “trauma contusivo facciale con fratture delle pareti superiore, posteriore e anteriore del seno mascellare sinistro con massivo emoseno, frattura scomposta del pavimento dell'orbita sx, frattura della parete laterale dell'orbita sx e frattura dell'arco zigomatico sx. (frattura di COMZ). […]” - lesioni da considerarsi in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro come provato dall'attore all'esito dell'istruttoria processuale (cfr. pag. 7 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Pagina 3 di 7 Accertata la responsabilità della società convenuta, si procede ora alla liquidazione del risarcimento del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' CP_6 per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, il perito Parte_1 d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla
Pagina 4 di 7 persona del danneggiato, ha rilevato che l'attore, in conseguenza dell'incidente, riportò un “[…] trauma contusivo facciale con fratture delle pareti superiore, posteriore e anteriore del seno mascellare sinistro con massivo emoseno, frattura scomposta del pavimento dell'orbita sx, frattura della parete laterale dell'orbita sx e frattura dell'arco zigomatico sx. (frattura di COMZ). […]”, dal quale derivarono postumi invalidanti rappresentati da “[…] edema al volto in regione infraorbitaria di sn,dolore alla compressione della base dell'orbita di sn,della regione zigomatica di sn. Iperestesia. Deviazione sn convessa della piramide nasale […]”, il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 10% (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale risarcibile in € 23.041,00;
• l'invalidità temporanea totale per cinque giorni in € 575,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per trenta giorni in € 2.587,50;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per trenta giorni in € 1.725,00; il tutto per complessivi € 27.928,50, somma già liquidata secondo i valori monetari attuali. A tal fine, si deve considerare il danno non patrimoniale senza personalizzazione ulteriore, essendo in presenza di postumi invalidanti non peculiari ed avuto riguardo alle allegazioni genericamente formulate sul punto dal richiedente.
Non può poi riconoscersi alcun importo ulteriore a titolo di danno patrimoniale sofferto da non risultando ritualmente prodotta in atti documentazione comprovante Parte_1 l'ammontare delle spese mediche sostenute o da sostenersi per il futuro, come acclarato dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da , deve dichiararsi Parte_1 la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso all'attore in data 24 Controparte_1 ottobre 2018 e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta al risarcimento, a favore di parte attrice, del danno sofferto da quest'ultima a seguito della caduta, liquidato in € 27.928,50, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
2. Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo il criterio del decisum, come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico della società convenuta.
3. È infine provato come la società convenuta avesse stipulato con (già Controparte_2
un contratto di assicurazione della responsabilità civile nei confronti Controparte_3 di terzi (cfr. doc. 3 in allegato comparsa di costituzione e risposta del convenuto); la garanzia, in particolare, era del tutto efficace alla data del sinistro, come da polizza e relativa quietanza di pagamento del premio prodotte da parte convenuta agli atti del procedimento.
Si aggiunga inoltre che l'istruttoria processuale ha consentito di accertare che (a) il mezzo che cagionò il danno sofferto dal era condotto da un dipendente della società convenuta Pt_1
Pagina 5 di 7 nell'esercizio delle proprie mansioni, il che rende inoperante nel caso in esame la clausola di esclusione della garanzia di cui all'art. 52, C) e J) menzionata dal terzo chiamato nelle proprie difese, e che (b) il sinistro venne denunciato per tempo dall'assicurato all'agente tramite il quale era stato stipulato il suddetto contratto assicurativo (cfr. doc. 1 in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ne consegue che, in accoglimento della relativa domanda formulata dalla Controparte_1
deve dichiararsi obbligata a tenere indenne la società convenuta di ogni
[...] Controparte_2 somma che detta parte, in conseguenza del sinistro, dovrà pagare all'attore in forza della presente sentenza – ivi incluse le spese di consulenza tecnica d'ufficio e le spese giudiziali liquidate in parte dispositiva, le quali costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (Cass. 10595/2018).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1917, co. III c.c., l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore anche delle spese sostenute per resistere alla pretesa del danneggiato, quand'anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dal cit. co. III, primo periodo dell'art. 1917 c.c. (c.d. spese di resistenza, cioè quelle sostenute dall'assicurato per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa dell'attore, le quali costituiscono un effetto naturale del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1374 c.c. - Cass. 18076/2020).
Sono infine dovute alla parte convenuta le spese processuali di chiamata in causa del terzo, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendo di essere tenuto alla manleva in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato – spese che non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato, né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. 18076/2020): sono risultate infatti infondate, per le ragioni sopra esposte, le eccezioni della compagnia assicurativa di inoperatività della garanzia azionata dal convenuto, al quale sono pertanto dovuti i relativi oneri di causa, liquidati come da parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo alla natura documentale della controversia tra assicurato ed assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara responsabile nella causazione del danno sofferto da Controparte_1 Parte_1 e meglio descritto in parte motiva, e, per l'effetto, condanna la società convenuta al
[...] risarcimento, in favore di parte attrice, del danno che si liquida in € 27.928,50, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 7.616,00 per compenso, oltre anticipazioni di legge, rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e disponendosi il versamento delle suddette spese a favore dello Stato;
Pagina 6 di 7 3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Controparte_1
[...]
4. dichiara obbligata a tenere indenne Controparte_2 Controparte_1
a. di ogni somma che detta parte, in conseguenza del sinistro meglio descritto in parte motiva, dovrà pagare a in forza della presente sentenza, anche a titolo Parte_1 di spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio;
b. di ogni somma che parte convenuta ha sostenuto per resistere all'azione del danneggiato, entro il limite stabilito dall'art. 1917, co. III, primo periodo c.c.;
5. condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_2 Controparte_1 liquidano in € 759,00 per anticipazioni ed € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a e con distrazione delle suddette spese a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 25 novembre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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