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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 930/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
RG LO, GI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 802/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2182/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 18/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180200680061 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina nonché Riscossione Sicilia per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520180020068061000 concernente tasse auto anno 2014, relativo all'autoveicolo TG Targa_1. Il ricorrente eccepiva la nullità per la mancata notifica degli atti presupposti;
nullità per avvenuta prescrizione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto la pretesa erariale era divenuta definitiva per non aver il contribuente impugnato l'avviso di accertamento regolarmente notificato.
Con sentenza n.2182/2020, pronunciata il 18.09.2020 e depositata in segreteria il 18.09.20, la CTP di
Messina accoglieva il ricorso sul presupposto dell'omessa notifica dell'atto presupposto. L'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma in base ai seguenti motivi: nullità della sentenza per errore in procedendo sotto il profilo dell'errata applicazione delle norme che presiedono la notifica per compiuta giacenza. Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito il contribuente che ha contestato punto per punto i motivi formulati con l'atto di appello, in quanto manifestamente infondati in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di appello formulati dall'ufficio, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione suddetta raccomandata informativa» in quanto «solo dall'esame concreto ditale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” spedizione “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), raccomandata medesima da parte del destinatario » (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; cfr. anche Cass., 10 dicembre
2014, n. 25985; Cass., 8 aprile 2016, n. 6887; Cass., 30 settembre 2016, n. 19526; Cass., 18 marzo 2022,
n. 8895). Nel caso in esame, parte appellante non ha fornito alcuna prova circa la notifica ne della CAD ne tanto meno della raccomandata informativa. (Cass. 27261/2022; Cass. 34301/2021. Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo della Sicilia sez.2 cosi provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina al pagamento delle spese di lite a favore dell'appello determinate in euro 300,00 oltre accessori da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
Cosi deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.
NT MA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
RG LO, GI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 802/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2182/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 18/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180200680061 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina nonché Riscossione Sicilia per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520180020068061000 concernente tasse auto anno 2014, relativo all'autoveicolo TG Targa_1. Il ricorrente eccepiva la nullità per la mancata notifica degli atti presupposti;
nullità per avvenuta prescrizione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto la pretesa erariale era divenuta definitiva per non aver il contribuente impugnato l'avviso di accertamento regolarmente notificato.
Con sentenza n.2182/2020, pronunciata il 18.09.2020 e depositata in segreteria il 18.09.20, la CTP di
Messina accoglieva il ricorso sul presupposto dell'omessa notifica dell'atto presupposto. L'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma in base ai seguenti motivi: nullità della sentenza per errore in procedendo sotto il profilo dell'errata applicazione delle norme che presiedono la notifica per compiuta giacenza. Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito il contribuente che ha contestato punto per punto i motivi formulati con l'atto di appello, in quanto manifestamente infondati in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di appello formulati dall'ufficio, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione suddetta raccomandata informativa» in quanto «solo dall'esame concreto ditale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” spedizione “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), raccomandata medesima da parte del destinatario » (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; cfr. anche Cass., 10 dicembre
2014, n. 25985; Cass., 8 aprile 2016, n. 6887; Cass., 30 settembre 2016, n. 19526; Cass., 18 marzo 2022,
n. 8895). Nel caso in esame, parte appellante non ha fornito alcuna prova circa la notifica ne della CAD ne tanto meno della raccomandata informativa. (Cass. 27261/2022; Cass. 34301/2021. Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo della Sicilia sez.2 cosi provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina al pagamento delle spese di lite a favore dell'appello determinate in euro 300,00 oltre accessori da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
Cosi deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.
NT MA