TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 5354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5354 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/12/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa UD GE, chiamato il procedimento iscritto al n. 18938/2024 RGL, promosso da e Parte_1 Parte_2 contro
CP_1 alle ore 8.40 è presente l'avv. MANNINO LORENZO per parte ricorrente il quale contesta ogni assunto avversario ed in particolare contesta la sussistenza di dolo in capo al de cuius per non aver comunicato i redditi del 2010 e il decesso della moglie in quanto, in entrambi i casi, l'ente previdenziale dalle banche dati in proprio possesso poteva attingere agevolmente a tali informazioni;
oltretutto le prestazioni riconosciute al de cuius (l'assegno sociale in un primo momento e successivamente la pensione di vecchiaia) erano erogate dall' ; in ogni caso la
CP_1 circostanza che non sia stata comunicato il decesso della moglie (la comunicazione è intervenuta circa si mesi dopo) non rileva ai fini del presente giudizio in quanto il decesso poteva tutt'al più incidere sulla maggiorazione sociale di cui il de cuius non godeva come emerge dal provvedimento dell' . Chiede, pertanto, che la
CP_1 causa venga decisa. E' pure presente per l' l'avv. ROSARIA CIANCIMINO che contesta quanto
CP_1 sopra dedotto e insiste nelle difese, domande ed eccezioni di cui alla memoria di costituzione
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa Il Giudice Onorario Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio Il verbale chiuso alle ore 8.55
********************
Successivamente, alle ore 15.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD GE, nella causa iscritta al n° 18938/2024 RGL, promossa
D A
- CF: - e - Parte_2 C.F._1 Parte_1
CF: - rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mannino ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via Giovanni
Bonanno n. 61, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
NO e RI OV IZ che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: Controparte_2
All'udienza del 5 dicembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso
2 ❖ Dichiara non dovuta da e la quota a Parte_2 Parte_1
questi addebitabile quali coeredi di , relativa all'indebito Parte_3
contestato con provvedimento del 14 marzo 2024.
❖ Compensa per metà le spese di lite e condanna l' a rifondere ai ricorrenti la CP_1
restante parte che liquida complessivamente in euro 650,00 oltre spese generali IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Lorenzo
Mannino dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.12.2024 i ricorrenti come in epigrafi indicati, dopo aver premesso:
- di aver ricevuto, in data 14.03.2024, quali coeredi di (già Parte_3
titolare di pensione categoria AS n. 04020752), provvedimento dell' con il quale CP_1
veniva loro richiesto il pagamento della complessiva somma di € 8.915,23 indebitamente erogata al de cuius nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2014;
- d'aver proposto ricorso amministrativo avverso il superiore provvedimento ritenendolo del tutto infondato in fatto e in diritto;
convenivano in giudizio l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande:
“dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento del 14.03.2024 e conseguentemente annullare l'indebito di € 8.915,23 contestato al , [..] e al Parte_2
signor [..]in qualità di eredi del signor Parte_1 Parte_3 titolare della pensione categoria AS n. 04020752.”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deducevano l'illegittimità della richiesta restitutoria all'uopo invocando i principi in materia di indebito assistenziale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale che contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e, in particolare, rilevava:
1. in ordine alla legittimazione attiva, che i ricorrenti potevano agire solo limitatamente alla quota agli stessi spettante (“[..] L'azione per il pagamento di un debito ereditario non determina, laddove al "de cuius" succeda una pluralità di eredi, una situazione di litisconsorzio necessario fra costoro, non versandosi in ipotesi di rapporto unico ed inscindibile, giacché ciascun erede è tenuto a soddisfare i debiti ereditari "pro quota".
(Cassa con rinvio, App. Milano, 18/01/2011) (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
3 4199 del 3 marzo 2016) ne consegue che i ricorrenti possano agire per l'accertamento negativo dell'indebito nei limiti della quota a loro carico e non per l'intero indebito[..]”);
2. nel merito, che “l'indebito attiene la pensione numero 04020752 categoria AS, percepita da ed è stato contestato a questi con nota di debito Parte_3
del 27 febbraio 2015, (della quale è stato richiesto l'avviso di ricevimento all'archivio dell' ) a seguito rideterminazione dell'importo della pensione, a decorrere dal 1 CP_3
gennaio 2011, sulla base delle informazioni acquisite dalla sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del
Casellario dei pensionati. In particolare, dal ricalcolo si era determinato un debito sull'assegno sociale pari a complessivi € 13.027,18, relativo a due segmenti debitori: il primo segmento, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011, derivante dalla circostanza che il titolare della prestazione non avesse dichiarato in alcun modo i redditi del 2010, talché la prestazione assistenziale per il 2011 (collegata ai redditi omessi) veniva azzerata, con conseguente onere dell' di agire per il recupero;
il CP_1 secondo segmento debitorio, invece, relativo al periodo dal 01/06/2013 al 31/12/2014, derivante dalla perdita del diritto all'assegno sociale, per superamento limiti reddituali conseguenti al mutamento di stato civile (da coniugato a vedovo) [..] nonostante il sig. fosse stato destinatario di sollecito (raccomandata A/R Parte_1
n. 65010315314-7 del 13/12/2012, nella quale l' comunicava che a seguito di CP_1 omissione dei redditi 2010, l'Istituto avrebbe reso operativa la sospensione della prestazione collegata ai redditi e, successivamente, la revoca della stessa, ai sensi dell'art. 13 co. 6 lett. c) l.n. 122 del 2010) e, pure, destinatario di preavviso di sospensione (raccomandata A/R n. 61347471469-5 del 17/12/2014), i redditi del 2010 non venivano comunicati. Inoltre, tra le domande presentate da parte del de cuius, in procedura, non è stata rinvenuta alcuna comunicazione dei redditi 2010; di talché,
l'indebito relativo al 2011 (prestazione collegata ai redditi omessi) deve ritenersi ripetibile. Con riferimento al secondo segmento debitorio, poiché da 06/2013 il dante causa ha mutato stato civile, l' – con la nota di debito del 27/02/2015 – ha anche CP_1 azzerato la prestazione assistenziale a decorrere da 06/2013, per superamento dei limiti di reddito che si applicano all'assegno sociale. Infatti, per gli anni 2013 e 2014,
4 il limite reddituale dell'assegno sociale è così individuato: anno 2013: € 5.749,80
(limite personale); € 11.499,80 (limite coniugale); anno 2014: € 5.813,21 (limite personale); € 11.626,42 (limite coniugale). Poiché, in base ai redditi del de cuius per gli anni 2013 e 2014 è emerso che lo stesso avesse percepito redditi derivanti da prestazione CAT. IO superiori al limite personale sopracitato, è venuto meno il diritto alla percezione dell'assegno sociale a decorrere da 06/2013 (data del mutato stato civile e, dunque, dell'applicazione di un diverso limite di reddito), con conseguente onere dell' di agire per il recupero del debito. Parte del debito è stata CP_1 recuperata. In data successiva al decesso del dante causa ed entro i termini di prescrizione, l' ha inoltrato la nota del debito residuo agli eredi del sig. CP_1 [...]
, odierni ricorrenti.[..]”. Pt_1
La causa, all' udienza del 5 dicembre 2025, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto solo parzialmente.
Invero, va condivisa l'eccezione preliminare sollevata dall'ente previdenziale in quanto, in caso di pluralità di eredi, la responsabilità per i debiti è proporzionale alla CP_1
quota ereditaria spettante a ciascuno.
Com'è ben noto l'art. 754 cod. civ. (che disciplina i rapporti tra eredi e creditori) prevede che «gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria».
Da ciò emerge che in materia successoria vige la regola della parziarietà e si assiste ad una eccezione rispetto ai principi generali posti in tema di obbligazioni (ove vige la regola della solidarietà passiva ex art. 1294 cod. civ.).
Diretta conseguenza di tale carattere parziario dell'obbligazione nei rapporti esterni è che il creditore, qualora uno dei coeredi debitori non paghi la propria parte di debito, non potrà rivolgersi agli altri coeredi per recuperare la parte di credito non soddisfatta.
Conseguentemente, ragionando inversamente, nel caso in esame la legittimazione attiva spetta ai coeredi limitatamente alla quota ad essi attribuita.
Ciò premesso, al fine di perimetrare adeguatamente la questione oggetto di scrutinio, è opportuno premettere che, come è noto, l'assegno sociale (che dall'1° gennaio 1996 ha
5 sostituito la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
L'art. 3 comma 6 della L. n. 335/1995 dispone, infatti, che: «Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito
è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione».
Pertanto, dalla normativa richiamata, emerge che:
- il diritto all'assegno sociale è accertato in base al reddito del richiedente: personale se soggettivo, familiare se il soggetto è coniugato;
- hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno;
6 - l'assegno sociale ha natura provvisoria ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Orbene, inquadrata la normativa di riferimento, conformemente all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. anche ex multis Cass. civ. Sez. VI - Lavoro
Ord. del 30/06/2020, n. 13223; Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez.
VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n.
13915), confermato anche dalla locale Corte d'appello (cfr. ex multis Corte d'Appello di
Palermo, sentenza n. 685/2023 del 14 luglio 2023) – ritiene questo giudice che l'indebito in materia di assegno sociale abbia natura assistenziale con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad esso la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti.
Tuttavia, l'inapplicabilità dell'art.52 non determina l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c. in quanto vale il principio (proprio dell'indebito assistenziale, secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
E, ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca/modifica della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca/rideterminazione della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza” di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione Finanziaria.
7 Ne consegue che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione Finanziaria.
A fortiori, (come nel caso in esame) in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' CP_1
e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_3 erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_3
Orbene, va puntualizzato anzitutto che emerge ex actis che il de cuius fosse esclusivamente titolare di prestazioni erogate dallo stesso ente previdenziale
Ciò detto, a questo punto, va valutata la sussistenza o meno dei presupposti ai fini della ripetibilità dell'indebito.
A tal proposito va ricordato l'arresto della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord. del 07/02/2024, n. 3522) che ha delineato tutti i passaggi del meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale, inquadrando normativamente le varie fasi del procedimento amministrativo scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s'inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Puntualizza la Corte: «E' immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall'interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge. L'art. 3, comma
6, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 dispone, infatti, che l'assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Nell'assetto vigente, pertanto, a differenza di quanto era
8 previsto per la pensione sociale dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non dev'essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d'indigenza dell'assistito (Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n.
23529). E' l'interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognostico sulle proprie condizioni di bisogno. La presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti si colloca in un momento successivo
e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell'ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti. [..]
l'azione di recupero s'innesta nella fase successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, allorché devono essere espletate le necessarie verifiche sulla congruenza tra i dati racchiusi nella domanda dell'interessato e i redditi effettivamente percepiti, così come comprovati dalla dichiarazione presentata. In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell'assegno sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell'Istituto. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha valorizzato la scansione cronologica dell'azione di recupero intrapresa, che non si risolve in un mero conguaglio ed è comunque inidonea, per i tempi in cui è stata attuata, a ledere un affidamento legittimo nell'intangibilità di un'erogazione che la legge stessa qualifica come provvisoria e perciò per sua natura passibile di successive verifiche».
Dunque, in fattispecie - come quella che ci occupa - riguardanti prestazioni CP_ sostanzialmente “anticipate” dall previdenziale sulla base della domanda proposta dal beneficiario, la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente rinviata ad un momento successivo.
In altre parole, è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico (cioè, non riconducibile né al
9 dolo del beneficiario, né ad un errore da parte dell' , la cui ripetibilità non può CP_1 evidentemente essere esclusa de plano.
E d'altronde, l'assenza di dolo non necessariamente coincide con la sussistenza di un legittimo affidamento del beneficiario (come avviene, per l'appunto, nel caso dell'indebito fisiologico sopra evidenziato).
Chiariti i termini della questione occorre a questo punto verificare se nella fattispecie in esame, l'ente previdenziale abbia rispettato la sequenza procedimentale sopra delineata e se, pertanto, l'azione di recupero avviata sia o meno tempestiva, atteso che i ricorrenti non contestano la sussistenza in sé dell'indebito ma la ripetibilità delle somme richieste.
Va anzitutto precisato che inconferente è la circostanza dedotta dall'ente previdenziale
(e cioè l'omesso invio della comunicazione dei dati reddituali relativi al 2010) in quanto il
“sollecito” all'invio della dichiarazione RED (cfr. fascicolo telematico ) non può CP_1
essere considerato ex post atto utile ai fini della dilatazione dei tempi di controllo, non essendo venuto alla luce alcun reddito altro non conosciuto e non comunicato incidente sull'erogazione della prestazione.
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che l'indebito può essere recuperato dall' allorquando siano stati rispettati i termini di verifica previsti dalla legge e, CP_3
quindi, l'eccezione di irripetibilità sollevata dai ricorrenti.
Nel caso scrutinato l'ente previdenziale, pur avendo depositato il provvedimento di contestazione dell'indebito al de cuius del 27.2.2015 (cfr. all.n.6) non ha fornito la prova della sua notifica non dimostrando pertanto, di aver rispettato la sequenza procedimentale sopra indicata, essendo irrilevante la circostanza, con riferimento agli eredi, che l'indebito fosse stato parzialmente compensato sulla pensione erogata al de cuius.
L'art. 38 della Legge n. 448/2001 al comma 10 7-10 (norma posta espressamente a tutela degli eredi che non possono essere ritenuti responsabili per comportamenti a loro estranei), infatti, espressamente stabilisce che il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi solo se si accerta il dolo del pensionato.
E tale onere probatorio gravava sull' che era tenuto a dimostrare il dolo del CP_1
defunto per poter chiedere la restituzione del debito agli eredi, non essendo sufficiente né provare che la somma non fosse dovuta né desumere la condotta fraudolenta dalla
10 circostanza d'aver già provveduto al recupero parziale del debito contestato sulla pensione del de cuius.
Le considerazioni che precedono conducono, dunque, al parziale accoglimento del ricorso, dichiarandosi l'irripetibilità dell'indebito contestato limitatamente, tuttavia, alla quota ereditaria spettante ai signori e Parte_2 Parte_1
In ordine alle spese di lite, visto l'esito complessivo del giudizio (parziale soccombenza reciproca) e le ragioni della decisione, appare opportuno compensarle per metà condannando l' a rifondere i ricorrenti della restante parte liquidata come in CP_1 dispositivo (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta) disponendone la distrazione all'avv. Lorenzo Mannino dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza del 5.12.2025
Il Giudice
UD GE
11