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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/10/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3007/2024 promossa da:
in liquidazione (P.IVA , con sede legale in ST Arsizio (VA) alla Via Parte_1 P.IVA_1 Cuneo n. 1, in persona del liquidatore pro tempore (C.F. ) Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pantaleo (C.F. ) del Foro di Bari, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Bari alla Via San Tommaso D'Aquino n. 8/B. Attrice Opponente contro
Controparte_1 con sede in ST GA (MI), via Manzoni n. 50, C.F. e P. VA , iscritta
[...] P.IVA_2 all'Albo delle Società Cooperative n. A161598, aderente al Fondo di Garanzia dei CP_1 Cont Depositanti (FGD) e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ( ) del , Controparte_1 Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3758 – Codice ABI 8404 – REA Milano n. 269776, Iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi bancari con Capogruppo , che ne esercita la direzione e il coordinamento, in persona Controparte_3 del proprio Presidente legale rappresentante (C.F. ), Controparte_4 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Zanzi (C.F. ) del Foro di Varese, ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Varese, piazza XXVI Maggio n. 14. Convenuta Opposta OGGETTO: Vendita di cose mobili. Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza dell'1.10.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.
Con decreto ingiuntivo n. 741/2024 emesso nella procedura monitoria recante n.r.g. 900/2024, su ricorso ex art. 633 c.p.c. di Controparte_1
pagina 1 di 11 Contr cooperativa (d'ora innanzi, per brevità, ), in data 21.5.2024, pubblicato in pari data e ritualmente notificato, il Tribunale di ST Arsizio ingiungeva a e, solidalmente, a Parte_3
in qualità di cedente d'azienda, il pagamento entro quaranta giorni dalla Parte_4 notifica della somma di Euro 194.367,41, oltre interessi, come da domanda, e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2.600,00 per compensi e in Euro 406,50 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di saldo debitore residuo del contratto di mutuo chirografario n. 13/941408 del 09.01.2018 per l'importo di Euro 191.594,97, nonché, relativamente alla somma di Euro 2.772,41, per esposizione derivante dal c/c di corrispondenza n. 13/32723 acceso presso la filiale di ST Contr Arsizio, entrambi stipulati tra e (cfr. docc. da 1 a 6 fascicolo monitorio). Parte_3 Avverso il predetto decreto, proponeva tempestiva opposizione , ritenendo le Parte_3 somme ingiunte non dovute e chiedendo pertanto la revoca dello stesso. In particolare, l'attrice opponente censurava il provvedimento emesso in forza dei seguenti presupposti:
1. carenza di prova in ordine alla pretesa creditoria avanzata dall'opposta: inidoneità dell'estratto prodotto ex art. 50 TUB, in quanto non indicante tutte le transazioni in entrata e in uscita;
2. nullità del contratto di apertura di credito per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB e art. 1418 c.c. Più nel dettaglio, l'opponente eccepiva il difetto de quo, in forza dell'assenza nel predetto contratto delle condizioni economiche di apertura.
3. Nullità della pattuizione di interessi convenzionali di mora superiori al tasso di usura, di cui alla L. n. 108/96, in ordine al c/c n. 13/3272. In proposito, l'opponente evidenziava la previsione di un tasso per interessi di mora pari al 15,2000%, superiore pertanto al tasso soglia su base annua relativo alle aperture di credito in conto corrente superiore ad Euro 5.000,00, fissato per il periodo di riferimento nella misura del 14,6750%.
4. Violazione del principio di buona fede in senso oggettivo ex artt. 1375 e 1337 c.c. e del principio di tutela dell'equilibrio economico. In particolare, l'opponente riconduceva lo squilibrio contrattuale ai fatti generatori di seguito indicati.
4.1. In seno al contratto di mutuo chirografario n. 13/941408 del 9.1.2018: a) previsione del vincolo di solidarietà ed indivisibilità passiva per gli eredi e gli aventi causa della parte mutuataria in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato (cfr. art. 2 condizioni generali). Siffatta clausola non solo non consentiva un'adeguata attenzione al cliente e non soddisfaceva le esigenze richieste dall'art. 1341, comma 2 c.c., ma generava altresì una doppia garanzia per la Banca, aggravando pesantemente la posizione del mutuatario;
b) variazione unilaterale da parte della banca delle condizioni economiche del contratto anche in senso sfavorevole al mutuatario (art. 4); c) previsione del TAEG in misura variabile a seconda delle variazioni del tasso di interesse, spese ed oneri (art. 2), la cui modifica viene consentita ai sensi dell'art. 4; d) previsione del foro ai sensi dell'art. 9; e) l'impossibilità di adire l'autorità giudiziaria e il necessario ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (art. 10); f) previsione a favore della della possibilità di risolvere il contratto anche in caso di CP_1 mancato pagamento di una sola rata (art. 5); g) applicazione del tasso di mora di cui all'art. 2 sull'intera rata, ovvero sia sulla quota capitale che sulla quota interessi, con la conseguente generazione di interesse anatocistico relativamente alla parte della rata costituita da interessi.
4.2. In seno al contratto di c/c n. 13/3272 del 9.10.2018:
pagina 2 di 11 a) previsione del vincolo di solidarietà passiva degli eredi e aventi causa in ordine alle obbligazioni scaturenti dal medesimo contratto tra il correntista e la banca (art. 12); b) omessa indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Alla luce delle superiori censure, in disparte la revoca del d.i. opposto, chiedeva di accertare la nullità del contratto di apertura di credito ai sensi dell'art. 1418 c.c. per mancanza di forma scritta ad substantiam e condannare la banca convenuta alla refusione degli interessi indebitamente corrisposti sulle somme a fido, nonché di accertare la violazione da parte della stessa delle regole di correttezza e buona fede nella conclusione ed esecuzione del contratto e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme corrisposte dall'opponente a titolo di interessi di mora in misura ultra-legale, nonché ancora di accertare la violazione da parte della stessa delle regole di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto e, per l'effetto, dichiarare risolti i contratti e/o inefficaci e/o invalidi, ovvero, in via subordinata rispetto a quest'ultima domanda, di accertare la nullità parziale delle singole clausole generanti un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi e, per l'effetto, dichiararle inefficaci e/o invalide. Instava, da ultimo e in forza delle predette violazioni, per la condanna della convenuta opposta al pagamento di una somma da quantificarsi secondo equità. Regolarmente evocata, si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta opposta, la quale, nel chiedere l'integrale rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, – e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo emesso, previa altresì concessione della sua provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. – deduceva quanto segue:
• con riferimento alla carenza di prova, risultava puntualmente documentata in atti la propria pretesa creditoria, essendo stati prodotti tutti i documenti giustificativi della stessa sia in fase monitoria sia nella presente sede;
• per quanto concerne la nullità per difetto di forma scritta del contratto di apertura di c/c, aveva sottoposto all'opponente, in fase di sottoscrizione della lettera di apertura di c/c, ulteriori contratti descriventi le condizioni economiche dell'operazione (in particolare, il riferimento corre qui ai seguenti documenti: documento di sintesi per il servizio di incasso portafoglio commerciale, lettera-contratto per il servizio di incasso portafoglio commerciale, lettera- contratto per il servizio di incasso portafoglio commerciale, documento di sintesi del contratto quadro di anticipo export, lettera-contratto quadro di anticipo export, addendum alla lettera- contratto di anticipazioni su fatture o altri documenti, lettera-contratto di anticipazione su fatture o altri documenti, documento di sintesi relativo al contratto di anticipazioni su crediti e/o fatture, lettera-contratto di affidamento utilizzabile mediante anticipazione s.b.f. a partita- proposta, documento di sintesi relativo al contratto di anticipazione s.b.f. a partita, lettera- contratto di fido promiscuo), soddisfacendo così ogni requisito di forma scritta. Asseriva, in ogni caso e in via subordinata, che il contratto di apertura di credito bancario non necessita di forma scritta, potendo perfezionarsi, oltre che verbalmente, anche per facta concludentia;
• in merito alla nullità della pattuizione di un interesse convenzionale di mora superiore al tasso soglia, anzitutto il tasso si doveva calcolare con riferimento alla data 9.10.2018 (i.e. alla data di stipula del contratto di c/c) e non a quella dell'apertura di credito, nonché a mente del tasso- soglia previsto per i contratti di apertura di conto corrente non affidati inferiori a Euro 5.000,00. Adoperando gli anzidetti parametri, il tasso pattuito, pari al 15,2000%, risultava inferiore di oltre due punti percentuale rispetto al tasso-soglia (17,55%), e pertanto non usuraio. Peraltro, asseriva ancora l'opposta, anche volendo utilizzare i criteri indicati dall'opponente, gli interessi pagina 3 di 11 moratori non entravano nel calcolo del TEGM e pertanto non risulta travalicato alcun tasso- soglia;
• relativamente alla violazione del principio di buona fede sancito dagli artt. 1375 e 1337 c.c., non si configurava alcuno squilibrio contrattuale, essendo tutte le clausole contrattate in ossequio alla libertà contrattuale delle parti, tenuto conto peraltro della qualifica di imprenditrice dell'attrice opponente, e non contrastando con norme imperative. Rilevava, in particolare, avuto riguardo all'assenza dell'indicatore sintetico di costo, che lo stesso fosse adeguatamente riportato dal foglio informativo e dal documento di sintesi.
Attese le predette deduzioni, conclusivamente, l'opposta instava per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, ovvero, in ogni caso, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di Euro 194.367,41, oltre interessi come da domanda, e ciò anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c. La causa veniva istruita documentalmente, successivamente, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza dell'1.10.2025 e, in esito, trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ai sensi del co. 3 della citata disposizione.
2. Decisione. Ad avviso di questo Giudice l'opposizione svolta da parte attrice opponente è integralmente infondata e merita di essere respinta alla luce dei motivi che seguono. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dei documenti depositati dalla convenuta opposta in data 26.5.2025, in quanto tardivi e non osservanti la preclusione sancita dall'art. 171-ter, n. 2 c.p.c. Peraltro non risulta formulata in atti richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., al fine di ottenere l'autorizzazione al deposito della suddetta produzione. Ne deriva che questo Giudice non ne terrà conto ai fini della decisione.
2.1. Inquadramento giuridico della controversia: pretesa creditoria e presupposti costitutivi. Anzitutto, prima di vagliare specificamente le eccezioni e difese prospettate dall'opponente, vale la pena chiarire che, come si evince dalla piana lettura del ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'opposta, la controversia trae origine dalla conclusione tra le parti in data 9.10.2018 di due rapporti contrattuali: i.e. un contratto di mutuo chirografario, identificato al n. 13/941408, e un contratto di conto corrente, indicato al n. 13/32723. In particolare, a mente dei predetti rapporti, l'opposta ha agito in sede monitoria al fine di ottenere il saldo dell'esposizione debitoria maturata da Parte_3
, complessivamente pari ad Euro 194.367,41, di cui Euro 191.594,97, a titolo di saldo
[...] debitore residuo del contratto di mutuo chirografario, ed Euro 2.772,41, a titolo di saldo di chiusura del conto corrente. I titoli giustificativi dell'azione di esatto adempimento svolta dall'opposta trovano conforto nel compendio probatorio versato in atti. Più nel dettaglio, il contratto di mutuo risulta consacrato nella documentazione prodotta in questa sede sub all. 1 dall'opposta, corredato da relativo piano di ammortamento e documento di sintesi, tutti debitamente sottoscritti dalle parti. Di contro, il contratto di conto corrente è adeguatamente comprovato dalle produzioni offerte dall'opposta sub doc. 5, in seno al quale si rinvengono sia la lettera di apertura di conto corrente, munita di pedisseque proposta e accettazione, sia i vari moduli informativi per il cliente, lo specimen di firme e il documento di sintesi. Ancora, per quanto concerne quest'ultimo rapporto contrattuale, oggetto di prova specifica è l'andatura del rapporto, dalla sua apertura sino alla sua chiusura, senza interruzioni, descritta dagli estratti conto integrali e analitici dal 31.10.2018 al 31.10.2023 (cfr. docc. 12-14 fascicolo convenuta opposta).
pagina 4 di 11 Peraltro, puntualmente documentati risultano, con riferimento al contratto di mutuo, la distinta di erogazione, le variazioni del tasso di interesse dal 2019 al 2023 e il debito residuo alla data del 16.11.2023 (cfr. docc. 2-3-4 fascicolo convenuta opposta). A ciò deve aggiungersi che, in disparte le produzioni documentali summenzionate, la conclusione tra le parti dei rapporti contrattuali in parola deve ritenersi fatto pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non specificamente contestata dall'opponente. All'applicazione dello stesso principio soggiacciono l'inadempimento e l'esposizione debitoria di cui al contratto di mutuo, anch'essi rimasti sostanzialmente incontestati.
2.2. Sull'eccezione di inidoneità dei documenti posti a fondamento del decreto ingiuntivo. Ciò premesso circa l'inquadramento giuridico della controversia, può adesso compiutamente vagliarsi l'opposizione e contestualmente le eccezioni dall'opponente sollevate con riferimento alla pretesa creditoria di parte opposta. A tal proposito, in primo luogo, l'opponente ha eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria a fondare la pretesa stessa e, pertanto, a costituire titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, difettando in atti gli estratti analitici dall'apertura alla chiusura del conto corrente. Ebbene, l'eccezione in parola deve reputarsi priva di pregio. A tal proposito, difatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel ritenere che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui la valutazione del Giudice non si limita alla verifica delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma si estende altresì sino ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. Ne deriva che, ove acclarata la fondatezza della pretesa spiegata in sede monitoria, la domanda merita di essere accolta, e ciò, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria non concernenti l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 419/2006; Cass. n. 16034/2007). Tali considerazioni inducono a precisare che, anche laddove si riscontrasse effettivamente la mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, ovvero l'esistenza di eventuali vizi della procedura, ciò non potrebbe inficiare la domanda nel merito, potendo tuttalpiù le anzidette carenze spiegare rilevanza sotto il profilo del regolamento delle spese della fase monitoria (cfr. Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911). A mente delle superiori considerazioni, in questa sede l'opposta, come si è già chiarito al capo 2.1. della presente pronuncia, ha prodotto tutta la documentazione afferente al credito ingiunto sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, inclusi gli estratti conto analitici dall'apertura del rapporto di conto corrente sino alla sua chiusura (cfr. docc. da 1 a 5, 12,14 cit.). La produzione de qua smentisce in radice l'eccezione mossa dall'opponente. Né consente di addivenire ad un diverso giudizio, l'ulteriore contestazione prospettata in seno alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., dall'opponente, secondo cui, anche alla luce della produzione avversaria sopra menzionata, non sussisterebbe prova del debito residuo di Euro 2.777,41 (rectius Euro 2.772,41) discendente dal contratto di conto corrente. E difatti, il predetto importo si ricava agevolmente attraverso la somma algebrica delle poste di dare e avere presenti nella documentazione prodotta dall'opposta sub all. 12-14. Analogo riscontro si rinviene peraltro nella lista movimenti depositata sub doc. 15, dalla quale emerge pacificamente la somma residua a debito e la sua causale (i.e. int. a comp. per gestione c/c fino alla chiusura). Anche con riferimento a siffatto profilo, l'eccezione deve dunque ritenersi destituita di fondamento.
2.3. Nullità del contratto di apertura credito per carenza di forma scritta ex art. 117 TUB.
pagina 5 di 11 L'attrice opponente ha altresì eccepito la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. del contratto di apertura credito in conto corrente, difettando il requisito della forma scritta. Tale contestazione prende le mosse dal disposto di cui all'art. 117 TUB, il quale, in relazione ai contratti bancari, testualmente prescrive quanto in appresso.
«1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia».
In particolare, sulla scorta delle deduzioni offerte dall'opponente, la carenza di forma scritta sarebbe ravvisabile a mente del comma 4 della citata disposizione, mancando nel contratto apposita pattuizione delle condizioni economiche dell'apertura di credito.
Tale eccezione si rivela infondata.
Invero, il rapporto oggetto di contestazione risulta puntualmente regolato, avuto riguardo in ossequio all'art. 117 TUB alle sue condizioni generali, normative ed economiche, sub doc. 5 di produzione dell'opposta.
Più nel dettaglio, dall'approfondita disamina della documentazione citata si ravvisano agevolmente sia le spese (fisse e variabili), i costi e le commissioni da pagare per il servizio optato, sia i tassi applicati su sconfinamenti e di mora, sia ancora la disponibilità delle somme e i relativi termini, nonché le valute su versamenti e prelievi (cfr. doc. 5, pagg. da 3 a 14 fascicolo convenuta opposta). Le suindicate pagina 6 di 11 condizioni, come si legge agevolmente nella proposta contrattuale (cfr. doc. 5, pag. 21, fascicolo convenuta opposta), si applicano anche ai servizi connessi (incluse pertanto le aperture di credito).
Ulteriore conferma circa l'applicazione delle suesposte condizioni economiche anche al servizio di apertura credito si rinviene nella citata documentazione contrattuale sub art. 12, pag. 26, ove si legge testualmente che le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere al cliente sono subordinate a tutte le condizioni generali e particolari previsti dal contratto di conto corrente.
Alla luce dell'esaustività della documentazione contrattuale esaminata, l'eccezione di nullità sollevata da merita di essere respinta. Peraltro, a mente della completezza di tale Parte_3 documentazione, nel formulare l'eccezione in parola, l'opponente, onde ottenere una valutazione di fondatezza, avrebbe dovuto indicare specificamente le voci e i parametri mancanti, nell'alveo delle numerose condizioni economiche. Tale specificazione non è stata tuttavia fornita dall'opponente, il quale si è per vero limitato a dedurre il difetto delle condizioni economiche, quale categoria astratta e generale.
Ad abundatiam, va in ogni caso rilevato come, ove si fosse riscontrata l'assenza delle suindicate condizioni, ciò non avrebbe condotto alla nullità dell'intero contratto, ma esclusivamente all'applicazione dei prezzi e delle condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso, in ottemperanza del comma 7, lett b) dell'art. 117 TUB.
2.4. Nullità della pattuizione di un interesse convenzionale di mora superiore al tasso soglia determinato ex L. n. 108/1996.
L'opponente ha eccepito ancora la previsione di un interesse di mora elevato, tale da integrare un'ipotesi di usura. In particolare, secondo le prospettazioni offerte dalla stessa, il tasso optato dalla banca, pari al 15,2000%, sarebbe superiore al tasso-soglia previsto nel trimestre di riferimento per le aperture di conto corrente superiori ad Euro 5.000,00, indicato nel 14,67%. La doglianza de qua si fonda, nello specifico, sul presupposto che tutti i contratti afferenti al conto corrente non affidato siano collegati. Proprio tale collegamento funzionale farebbe lievitare il loro valore, fino a ricondurre l'intera operazione negoziale nell'alveo dei contratti di conto corrente superiori ad Euro 5.000,00. A sostegno, l'opponente ha infatti rilevato come già solo il contratto di fido promiscuo riporti un valore massimo accordato pari ad Euro 100.000,00.
Peraltro, in forza delle deduzioni di parte opponente, la conclusione circa l'usurarietà del tasso di mora pattuito, sempre nell'ottica del collegamento funzionale, è conseguibile anche usando quale parametro di riferimento la categoria dei contratti di anticipazione (più nel dettaglio, gli anticipi su crediti e documenti per una classe di importo da Euro 50.000,00 a 200.000,00), piuttosto che quella delle aperture di credito in conto corrente, per i quali è previsto un tasso di mora pari nel trimestre di stipula al 10,38%.
Ebbene, la tesi suesposta è priva di fondamento alla luce degli approfondimenti fatti nel corso del giudizio.
Come si è detto, le predette considerazioni presuppongono la sussistenza di un collegamento funzionale, a scopo di finanziamento, tra i seguenti contratti: contratto di apertura di credito in c/c n. 13/3272, contratto per il servizio di incasso portafoglio commerciale, contratto quadro di anticipo export, contratto di anticipazione su fatture o altri documenti, contratto di affidamento utilizzabile pagina 7 di 11 mediante anticipazione s.b.f. a partita, contratto di fido promiscuo. Tuttavia sul piano probatorio siffatta unitarietà non risulta dimostrata, ma meramente dedotta. Risulta invece documentato come ogni singolo rapporto abbia vita propria, presentando caratteristiche particolari, condizioni economiche peculiari e tassi annuali specifici (a titolo esemplificativo, nel contratto quadro di anticipo export è contenuta una apposita disciplina dei tassi di interessi indicizzati applicati alle singole operazioni di anticipo;
nel contratto di anticipazioni su fatture sono previste in maniera differenziata una disciplina dei tassi debitori annui per utilizzo nel fido e per utilizzi oltre il fido e mora).
Le osservazioni testè evidenziate si giustificano ove si considera che il tasso di interesse, anche moratorio, remunera l'istituto di credito della mancata disponibilità del denaro dovuto dal correntista, che assume valenza e valore differenti a seconda delle finalità con cui lo stesso viene impiegato (ad esempio, che sia destinato a un finanziamento o ad un'apertura di credito). E difatti, coerentemente con tale premessa, le circolari della Banca D'Italia individuano e distinguono il tasso di interesse con riferimento alle singole categorie economiche e negoziali di riferimento (cfr. Trib. ST Arsizio, sent. n. 752/2025 del 18.6.2025).
A ciò deve aggiungersi che anche ove tale collegamento negoziale fosse stato comprovato (circostanza per vero non verificatasi), l'opponente non ha chiarito perché utilizzi come parametro di riferimento per l'intera operazione il tasso soglia previsto per il contratto di conto corrente non affidato e non gli altri previsti dagli altri rapporti contrattuali, dotati di affidamento, ovvero ancora la soglia relativa all'operazione di finanziamento unitariamente considerata;
soglia che l'opponente avrebbe potuto agevolmente calcolare, individuando il TEGM applicabile all'operazione tra i dati trimestralmente pubblicati dalla Banca di Italia, maggiorandolo dell'2,1% e in seguito moltiplicandolo per 1,5.
Le considerazioni sin qui espresse conducono pertanto al rigetto dell'eccezione sollevata, nonché delle domande connesse relative alla ripetizione delle somme versate in ragione del rapporto contrattuale oggetto di contesa.
2.5. Sulla violazione dei canoni di buona fede e correttezza ex artt.1375 e 1337 c.c. Ancora oggetto di eccezione, nonché di specifica domanda di nullità, da parte dell'opponente è la violazione da parte dell'opposta dei canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1337 c.c., sia nella fase delle trattative pre-negoziali che della predisposizione ed esecuzione dei contratti stessi. In particolare, secondo quanto asserito dall'opponente, sia il contratto di mutuo che di apertura di credito in conto corrente sarebbero affetti da un grave squilibrio contrattuale, in forza di alcune clausole negli stessi inserite. Più nel dettaglio, l'opponente ha indicato quali cause generatrici dello squilibrio, oltreché vessatorie, le seguenti condizioni. In seno al contratto di mutuo chirografario n. 13/941408 del 9.1.2018: a) previsione del vincolo di solidarietà ed indivisibilità passiva per gli eredi e gli aventi causa della parte mutuataria in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato (cfr. art. 2 condizioni generali). Siffatta clausola non solo non consentiva un'adeguata attenzione al cliente e non soddisfaceva le esigenze richieste dall'art. 1341, comma 2 c.c., ma generava altresì una doppia garanzia per la Banca, aggravando pesantemente la posizione del mutuatario;
b) variazione unilaterale da parte della banca delle condizioni economiche del contratto anche in senso sfavorevole al mutuatario (art. 4); c) previsione del TAEG in misura variabile a seconda delle variazioni del tasso di interesse, spese ed oneri (art. 2), la cui modifica viene consentita ai sensi dell'art. 4; d) previsione del foro ai sensi dell'art. 9; e) l'impossibilità di adire l'autorità giudiziaria e il necessario ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (art. 10); pagina 8 di 11 f) previsione a favore della della possibilità di risolvere il contratto anche in caso di mancato CP_1 pagamento di una sola rata (art. 5); g) applicazione del tasso di mora di cui all'art. 2 sull'intera rata, ovvero sia sulla quota capitale che sulla quota interessi, con la conseguente generazione di interesse anatocistico relativamente alla parte della rata costituita da interessi.
In seno al contratto di c/c n. 13/3272 del 9.10.2018: a) previsione del vincolo di solidarietà passiva degli eredi e aventi causa in ordine alle obbligazioni scaturenti dal medesimo contratto tra il correntista e la banca (art. 12); b) omessa indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Peraltro, con riferimento a quest'ultimo contratto, a mente della tesi prospettata dello squilibrio contrattuale, l'opponente ha obiettato la violazione dell'art. 1342, co. 2, non avendo le predette clausole ricevuto una specifica approvazione per iscritto. Ebbene tutte le doglianze testè riportate sono destituite di fondamento. Anzitutto, vale la pena rilevare che, trattandosi nel caso di specie, come è pacifico tra le parti (anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), di contratti conclusi tra due parti non consumatrici, ai fini della risoluzione delle controversie dagli stessi discendenti in punto di squilibrio contrattuale e vessatorietà, deve applicarsi la disciplina generale di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. Ciò premesso, il giudizio di infondatezza sopra espresso poggia le basi su tre ordini di ragioni, le quali vanno distinte a seconda della clausola di cui di volta in volta è stata censurata l'abusività. Al riguardo, va osservato, per quanto concerne le clausole di cui ai punti b), d), e), f) e g) del contratto di mutuo, che l'eccezione merita di essere respinta, in quanto generica. In proposito, l'opponente si è limitata infatti a menzionare le stesse e ad addurre un eccessivo sacrificio da parte sua, senza tuttavia indicare quale sia e in cosa consista lo squilibrio nascente dal loro inserimento, sia sul piano astratto che concreto. Con riferimento alle clausole di cui ai punti a) e c) del mutuo e a) del c/c, l'eccezione, pur non essendo generica sul piano astratto, si rivela infondata sul piano concreto, non essendo stato dimostrato il pregiudizio concretamente subito per opera delle presenti pattuizioni. In particolare, per quanto riguarda la clausola circa la solidarietà e indivisibilità passiva degli eredi ed aventi causa (insita sia nel contratto di mutuo che nel contratto di conto corrente), l'opponente ha addotto un'inadeguata attenzione al cliente e la creazione di una doppia garanzia per la Tali contestazioni non risultano CP_1 verificatesi né tantomeno appare ictu oculi essersi realizzato un pregiudizio-conseguenza per la debitrice. Difatti, non sussiste prova in atti che il cliente non sia stato adeguatamente considerato nella redazione del contratto (il quale risulta, di contro, tutelato con norme ad hoc e regolanti ogni fase dei rapporti) né che la Banca abbia escusso la garanzia per due volte (dal debitore e dagli eredi). Peraltro, vale la pena rilevare come, anche ove si fosse verificato un abuso in tal senso, l'ordinamento appresta due forme di tutela per gli eredi, a fronte di tali tipologie di clausole, ben potendo gli stessi sia rinunciare all'eredità sia accettarla con beneficio d'inventario. Parimenti, non risulta concretamente dimostrato il pregiudizio derivante dalla clausola di cui al punto c). Invero, quest'ultima deve ritenersi quale logica conseguenza del tasso di interesse variabile dell'operazione negoziale, optato dal cliente stesso. Peraltro, nemmeno un concreto pregiudizio è ravvisabile, estendendo tale pattuizione alle spese. È invero di documentale evidenza come nessuna spesa (in disparte le spese iniziali di apertura pratica e di istruttoria) sia stata fatta gravare sul debitore (cfr. docc. 1-2-3 fascicolo convenuta opposta). Alla luce della carenza riscontrata, anche con riferimento alle clausole sopra esaminate, l'eccezione merita di essere respinta.
pagina 9 di 11 Analogo esito, come si è detto, deve riscontrarsi relativamente alla pattuizione sub lett. b) del contratto di conto corrente. Tale eccezione difatti risulta del tutto sconfessata dalle produzioni versate in atti dall'opposta sub doc. 13, dalla cui mera lettura è possibile estrapolare il TAEG di ogni operazione di finanziamento stipulata dalle parti. Da ultimo, priva di fondamento deve ritenersi l'eccezione concernente la violazione dell'art. 1342, co. 2, tesa ancora all'accertamento dello squilibrio contrattuale discendente dal contratto di conto corrente. Invero, le clausole aventi carattere vessatorio risultano specificamente approvate per iscritto con doppia sottoscrizione (cfr. doc. 5, pagg. 64-65 fascicolo convenuta opposta). Per le ragioni innanzi chiarite l'eccezione in parola merita di essere respinta. Tale statuizione importa come conseguenza la reiezione delle domande alla stessa collegate, volte ad ottenere la dichiarazione di nullità degli interi contratti, ovvero di nullità e inefficacia delle singole clausole negli stessi contenute, e per l'effetto, la risoluzione dei rapporti contrattuali e la ripetizione delle somme ingiustamente versate.
2.6. Conclusioni. Conclusivamente, per le ragioni tutte innanzi indicate l'opposizione svolta da Parte_3 nei confronti di deve Controparte_1 essere integralmente respinta. Ne discende che il decreto ingiuntivo n. 741/2024 deve essere confermato. Dalla conferma del decreto ingiuntivo emesso deriva quale inevitabile conseguenza l'assorbimento delle domande ed eccezioni svolte in via subordinata dalla parte convenuta opposta.
2.7. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in una somma omnicomprensiva di tutte le fasi concretamente celebrate. Segnatamente le spese che la parte attrice opponente (in quanto soccombente) deve rifondere in favore di parte convenuta opposta si liquidano come segue: Euro 7.015,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST Arsizio, Sezione Terza Civile, letto l'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita e disattesa, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione spiegata da nei confronti di Parte_3 [...]
e, per l'effetto, Controparte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto, che diviene pertanto definitivamente esecutivo;
2. rigetta tutte le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dall'attrice opponente nei confronti della convenuta opposta;
3. dichiara assorbita la domanda svolta in via subordinata dalla convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente;
4. condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta, che si liquidano come segue: Euro 7.015,00 per compenso professionale, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza pagina 10 di 11 ST Arsizio, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3007/2024 promossa da:
in liquidazione (P.IVA , con sede legale in ST Arsizio (VA) alla Via Parte_1 P.IVA_1 Cuneo n. 1, in persona del liquidatore pro tempore (C.F. ) Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pantaleo (C.F. ) del Foro di Bari, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Bari alla Via San Tommaso D'Aquino n. 8/B. Attrice Opponente contro
Controparte_1 con sede in ST GA (MI), via Manzoni n. 50, C.F. e P. VA , iscritta
[...] P.IVA_2 all'Albo delle Società Cooperative n. A161598, aderente al Fondo di Garanzia dei CP_1 Cont Depositanti (FGD) e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ( ) del , Controparte_1 Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3758 – Codice ABI 8404 – REA Milano n. 269776, Iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi bancari con Capogruppo , che ne esercita la direzione e il coordinamento, in persona Controparte_3 del proprio Presidente legale rappresentante (C.F. ), Controparte_4 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Zanzi (C.F. ) del Foro di Varese, ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Varese, piazza XXVI Maggio n. 14. Convenuta Opposta OGGETTO: Vendita di cose mobili. Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza dell'1.10.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.
Con decreto ingiuntivo n. 741/2024 emesso nella procedura monitoria recante n.r.g. 900/2024, su ricorso ex art. 633 c.p.c. di Controparte_1
pagina 1 di 11 Contr cooperativa (d'ora innanzi, per brevità, ), in data 21.5.2024, pubblicato in pari data e ritualmente notificato, il Tribunale di ST Arsizio ingiungeva a e, solidalmente, a Parte_3
in qualità di cedente d'azienda, il pagamento entro quaranta giorni dalla Parte_4 notifica della somma di Euro 194.367,41, oltre interessi, come da domanda, e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2.600,00 per compensi e in Euro 406,50 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di saldo debitore residuo del contratto di mutuo chirografario n. 13/941408 del 09.01.2018 per l'importo di Euro 191.594,97, nonché, relativamente alla somma di Euro 2.772,41, per esposizione derivante dal c/c di corrispondenza n. 13/32723 acceso presso la filiale di ST Contr Arsizio, entrambi stipulati tra e (cfr. docc. da 1 a 6 fascicolo monitorio). Parte_3 Avverso il predetto decreto, proponeva tempestiva opposizione , ritenendo le Parte_3 somme ingiunte non dovute e chiedendo pertanto la revoca dello stesso. In particolare, l'attrice opponente censurava il provvedimento emesso in forza dei seguenti presupposti:
1. carenza di prova in ordine alla pretesa creditoria avanzata dall'opposta: inidoneità dell'estratto prodotto ex art. 50 TUB, in quanto non indicante tutte le transazioni in entrata e in uscita;
2. nullità del contratto di apertura di credito per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB e art. 1418 c.c. Più nel dettaglio, l'opponente eccepiva il difetto de quo, in forza dell'assenza nel predetto contratto delle condizioni economiche di apertura.
3. Nullità della pattuizione di interessi convenzionali di mora superiori al tasso di usura, di cui alla L. n. 108/96, in ordine al c/c n. 13/3272. In proposito, l'opponente evidenziava la previsione di un tasso per interessi di mora pari al 15,2000%, superiore pertanto al tasso soglia su base annua relativo alle aperture di credito in conto corrente superiore ad Euro 5.000,00, fissato per il periodo di riferimento nella misura del 14,6750%.
4. Violazione del principio di buona fede in senso oggettivo ex artt. 1375 e 1337 c.c. e del principio di tutela dell'equilibrio economico. In particolare, l'opponente riconduceva lo squilibrio contrattuale ai fatti generatori di seguito indicati.
4.1. In seno al contratto di mutuo chirografario n. 13/941408 del 9.1.2018: a) previsione del vincolo di solidarietà ed indivisibilità passiva per gli eredi e gli aventi causa della parte mutuataria in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato (cfr. art. 2 condizioni generali). Siffatta clausola non solo non consentiva un'adeguata attenzione al cliente e non soddisfaceva le esigenze richieste dall'art. 1341, comma 2 c.c., ma generava altresì una doppia garanzia per la Banca, aggravando pesantemente la posizione del mutuatario;
b) variazione unilaterale da parte della banca delle condizioni economiche del contratto anche in senso sfavorevole al mutuatario (art. 4); c) previsione del TAEG in misura variabile a seconda delle variazioni del tasso di interesse, spese ed oneri (art. 2), la cui modifica viene consentita ai sensi dell'art. 4; d) previsione del foro ai sensi dell'art. 9; e) l'impossibilità di adire l'autorità giudiziaria e il necessario ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (art. 10); f) previsione a favore della della possibilità di risolvere il contratto anche in caso di CP_1 mancato pagamento di una sola rata (art. 5); g) applicazione del tasso di mora di cui all'art. 2 sull'intera rata, ovvero sia sulla quota capitale che sulla quota interessi, con la conseguente generazione di interesse anatocistico relativamente alla parte della rata costituita da interessi.
4.2. In seno al contratto di c/c n. 13/3272 del 9.10.2018:
pagina 2 di 11 a) previsione del vincolo di solidarietà passiva degli eredi e aventi causa in ordine alle obbligazioni scaturenti dal medesimo contratto tra il correntista e la banca (art. 12); b) omessa indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Alla luce delle superiori censure, in disparte la revoca del d.i. opposto, chiedeva di accertare la nullità del contratto di apertura di credito ai sensi dell'art. 1418 c.c. per mancanza di forma scritta ad substantiam e condannare la banca convenuta alla refusione degli interessi indebitamente corrisposti sulle somme a fido, nonché di accertare la violazione da parte della stessa delle regole di correttezza e buona fede nella conclusione ed esecuzione del contratto e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme corrisposte dall'opponente a titolo di interessi di mora in misura ultra-legale, nonché ancora di accertare la violazione da parte della stessa delle regole di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto e, per l'effetto, dichiarare risolti i contratti e/o inefficaci e/o invalidi, ovvero, in via subordinata rispetto a quest'ultima domanda, di accertare la nullità parziale delle singole clausole generanti un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi e, per l'effetto, dichiararle inefficaci e/o invalide. Instava, da ultimo e in forza delle predette violazioni, per la condanna della convenuta opposta al pagamento di una somma da quantificarsi secondo equità. Regolarmente evocata, si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta opposta, la quale, nel chiedere l'integrale rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, – e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo emesso, previa altresì concessione della sua provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. – deduceva quanto segue:
• con riferimento alla carenza di prova, risultava puntualmente documentata in atti la propria pretesa creditoria, essendo stati prodotti tutti i documenti giustificativi della stessa sia in fase monitoria sia nella presente sede;
• per quanto concerne la nullità per difetto di forma scritta del contratto di apertura di c/c, aveva sottoposto all'opponente, in fase di sottoscrizione della lettera di apertura di c/c, ulteriori contratti descriventi le condizioni economiche dell'operazione (in particolare, il riferimento corre qui ai seguenti documenti: documento di sintesi per il servizio di incasso portafoglio commerciale, lettera-contratto per il servizio di incasso portafoglio commerciale, lettera- contratto per il servizio di incasso portafoglio commerciale, documento di sintesi del contratto quadro di anticipo export, lettera-contratto quadro di anticipo export, addendum alla lettera- contratto di anticipazioni su fatture o altri documenti, lettera-contratto di anticipazione su fatture o altri documenti, documento di sintesi relativo al contratto di anticipazioni su crediti e/o fatture, lettera-contratto di affidamento utilizzabile mediante anticipazione s.b.f. a partita- proposta, documento di sintesi relativo al contratto di anticipazione s.b.f. a partita, lettera- contratto di fido promiscuo), soddisfacendo così ogni requisito di forma scritta. Asseriva, in ogni caso e in via subordinata, che il contratto di apertura di credito bancario non necessita di forma scritta, potendo perfezionarsi, oltre che verbalmente, anche per facta concludentia;
• in merito alla nullità della pattuizione di un interesse convenzionale di mora superiore al tasso soglia, anzitutto il tasso si doveva calcolare con riferimento alla data 9.10.2018 (i.e. alla data di stipula del contratto di c/c) e non a quella dell'apertura di credito, nonché a mente del tasso- soglia previsto per i contratti di apertura di conto corrente non affidati inferiori a Euro 5.000,00. Adoperando gli anzidetti parametri, il tasso pattuito, pari al 15,2000%, risultava inferiore di oltre due punti percentuale rispetto al tasso-soglia (17,55%), e pertanto non usuraio. Peraltro, asseriva ancora l'opposta, anche volendo utilizzare i criteri indicati dall'opponente, gli interessi pagina 3 di 11 moratori non entravano nel calcolo del TEGM e pertanto non risulta travalicato alcun tasso- soglia;
• relativamente alla violazione del principio di buona fede sancito dagli artt. 1375 e 1337 c.c., non si configurava alcuno squilibrio contrattuale, essendo tutte le clausole contrattate in ossequio alla libertà contrattuale delle parti, tenuto conto peraltro della qualifica di imprenditrice dell'attrice opponente, e non contrastando con norme imperative. Rilevava, in particolare, avuto riguardo all'assenza dell'indicatore sintetico di costo, che lo stesso fosse adeguatamente riportato dal foglio informativo e dal documento di sintesi.
Attese le predette deduzioni, conclusivamente, l'opposta instava per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, ovvero, in ogni caso, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di Euro 194.367,41, oltre interessi come da domanda, e ciò anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c. La causa veniva istruita documentalmente, successivamente, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza dell'1.10.2025 e, in esito, trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ai sensi del co. 3 della citata disposizione.
2. Decisione. Ad avviso di questo Giudice l'opposizione svolta da parte attrice opponente è integralmente infondata e merita di essere respinta alla luce dei motivi che seguono. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dei documenti depositati dalla convenuta opposta in data 26.5.2025, in quanto tardivi e non osservanti la preclusione sancita dall'art. 171-ter, n. 2 c.p.c. Peraltro non risulta formulata in atti richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., al fine di ottenere l'autorizzazione al deposito della suddetta produzione. Ne deriva che questo Giudice non ne terrà conto ai fini della decisione.
2.1. Inquadramento giuridico della controversia: pretesa creditoria e presupposti costitutivi. Anzitutto, prima di vagliare specificamente le eccezioni e difese prospettate dall'opponente, vale la pena chiarire che, come si evince dalla piana lettura del ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'opposta, la controversia trae origine dalla conclusione tra le parti in data 9.10.2018 di due rapporti contrattuali: i.e. un contratto di mutuo chirografario, identificato al n. 13/941408, e un contratto di conto corrente, indicato al n. 13/32723. In particolare, a mente dei predetti rapporti, l'opposta ha agito in sede monitoria al fine di ottenere il saldo dell'esposizione debitoria maturata da Parte_3
, complessivamente pari ad Euro 194.367,41, di cui Euro 191.594,97, a titolo di saldo
[...] debitore residuo del contratto di mutuo chirografario, ed Euro 2.772,41, a titolo di saldo di chiusura del conto corrente. I titoli giustificativi dell'azione di esatto adempimento svolta dall'opposta trovano conforto nel compendio probatorio versato in atti. Più nel dettaglio, il contratto di mutuo risulta consacrato nella documentazione prodotta in questa sede sub all. 1 dall'opposta, corredato da relativo piano di ammortamento e documento di sintesi, tutti debitamente sottoscritti dalle parti. Di contro, il contratto di conto corrente è adeguatamente comprovato dalle produzioni offerte dall'opposta sub doc. 5, in seno al quale si rinvengono sia la lettera di apertura di conto corrente, munita di pedisseque proposta e accettazione, sia i vari moduli informativi per il cliente, lo specimen di firme e il documento di sintesi. Ancora, per quanto concerne quest'ultimo rapporto contrattuale, oggetto di prova specifica è l'andatura del rapporto, dalla sua apertura sino alla sua chiusura, senza interruzioni, descritta dagli estratti conto integrali e analitici dal 31.10.2018 al 31.10.2023 (cfr. docc. 12-14 fascicolo convenuta opposta).
pagina 4 di 11 Peraltro, puntualmente documentati risultano, con riferimento al contratto di mutuo, la distinta di erogazione, le variazioni del tasso di interesse dal 2019 al 2023 e il debito residuo alla data del 16.11.2023 (cfr. docc. 2-3-4 fascicolo convenuta opposta). A ciò deve aggiungersi che, in disparte le produzioni documentali summenzionate, la conclusione tra le parti dei rapporti contrattuali in parola deve ritenersi fatto pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non specificamente contestata dall'opponente. All'applicazione dello stesso principio soggiacciono l'inadempimento e l'esposizione debitoria di cui al contratto di mutuo, anch'essi rimasti sostanzialmente incontestati.
2.2. Sull'eccezione di inidoneità dei documenti posti a fondamento del decreto ingiuntivo. Ciò premesso circa l'inquadramento giuridico della controversia, può adesso compiutamente vagliarsi l'opposizione e contestualmente le eccezioni dall'opponente sollevate con riferimento alla pretesa creditoria di parte opposta. A tal proposito, in primo luogo, l'opponente ha eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria a fondare la pretesa stessa e, pertanto, a costituire titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, difettando in atti gli estratti analitici dall'apertura alla chiusura del conto corrente. Ebbene, l'eccezione in parola deve reputarsi priva di pregio. A tal proposito, difatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel ritenere che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui la valutazione del Giudice non si limita alla verifica delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma si estende altresì sino ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. Ne deriva che, ove acclarata la fondatezza della pretesa spiegata in sede monitoria, la domanda merita di essere accolta, e ciò, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria non concernenti l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 419/2006; Cass. n. 16034/2007). Tali considerazioni inducono a precisare che, anche laddove si riscontrasse effettivamente la mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, ovvero l'esistenza di eventuali vizi della procedura, ciò non potrebbe inficiare la domanda nel merito, potendo tuttalpiù le anzidette carenze spiegare rilevanza sotto il profilo del regolamento delle spese della fase monitoria (cfr. Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911). A mente delle superiori considerazioni, in questa sede l'opposta, come si è già chiarito al capo 2.1. della presente pronuncia, ha prodotto tutta la documentazione afferente al credito ingiunto sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, inclusi gli estratti conto analitici dall'apertura del rapporto di conto corrente sino alla sua chiusura (cfr. docc. da 1 a 5, 12,14 cit.). La produzione de qua smentisce in radice l'eccezione mossa dall'opponente. Né consente di addivenire ad un diverso giudizio, l'ulteriore contestazione prospettata in seno alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., dall'opponente, secondo cui, anche alla luce della produzione avversaria sopra menzionata, non sussisterebbe prova del debito residuo di Euro 2.777,41 (rectius Euro 2.772,41) discendente dal contratto di conto corrente. E difatti, il predetto importo si ricava agevolmente attraverso la somma algebrica delle poste di dare e avere presenti nella documentazione prodotta dall'opposta sub all. 12-14. Analogo riscontro si rinviene peraltro nella lista movimenti depositata sub doc. 15, dalla quale emerge pacificamente la somma residua a debito e la sua causale (i.e. int. a comp. per gestione c/c fino alla chiusura). Anche con riferimento a siffatto profilo, l'eccezione deve dunque ritenersi destituita di fondamento.
2.3. Nullità del contratto di apertura credito per carenza di forma scritta ex art. 117 TUB.
pagina 5 di 11 L'attrice opponente ha altresì eccepito la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. del contratto di apertura credito in conto corrente, difettando il requisito della forma scritta. Tale contestazione prende le mosse dal disposto di cui all'art. 117 TUB, il quale, in relazione ai contratti bancari, testualmente prescrive quanto in appresso.
«1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia».
In particolare, sulla scorta delle deduzioni offerte dall'opponente, la carenza di forma scritta sarebbe ravvisabile a mente del comma 4 della citata disposizione, mancando nel contratto apposita pattuizione delle condizioni economiche dell'apertura di credito.
Tale eccezione si rivela infondata.
Invero, il rapporto oggetto di contestazione risulta puntualmente regolato, avuto riguardo in ossequio all'art. 117 TUB alle sue condizioni generali, normative ed economiche, sub doc. 5 di produzione dell'opposta.
Più nel dettaglio, dall'approfondita disamina della documentazione citata si ravvisano agevolmente sia le spese (fisse e variabili), i costi e le commissioni da pagare per il servizio optato, sia i tassi applicati su sconfinamenti e di mora, sia ancora la disponibilità delle somme e i relativi termini, nonché le valute su versamenti e prelievi (cfr. doc. 5, pagg. da 3 a 14 fascicolo convenuta opposta). Le suindicate pagina 6 di 11 condizioni, come si legge agevolmente nella proposta contrattuale (cfr. doc. 5, pag. 21, fascicolo convenuta opposta), si applicano anche ai servizi connessi (incluse pertanto le aperture di credito).
Ulteriore conferma circa l'applicazione delle suesposte condizioni economiche anche al servizio di apertura credito si rinviene nella citata documentazione contrattuale sub art. 12, pag. 26, ove si legge testualmente che le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere al cliente sono subordinate a tutte le condizioni generali e particolari previsti dal contratto di conto corrente.
Alla luce dell'esaustività della documentazione contrattuale esaminata, l'eccezione di nullità sollevata da merita di essere respinta. Peraltro, a mente della completezza di tale Parte_3 documentazione, nel formulare l'eccezione in parola, l'opponente, onde ottenere una valutazione di fondatezza, avrebbe dovuto indicare specificamente le voci e i parametri mancanti, nell'alveo delle numerose condizioni economiche. Tale specificazione non è stata tuttavia fornita dall'opponente, il quale si è per vero limitato a dedurre il difetto delle condizioni economiche, quale categoria astratta e generale.
Ad abundatiam, va in ogni caso rilevato come, ove si fosse riscontrata l'assenza delle suindicate condizioni, ciò non avrebbe condotto alla nullità dell'intero contratto, ma esclusivamente all'applicazione dei prezzi e delle condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso, in ottemperanza del comma 7, lett b) dell'art. 117 TUB.
2.4. Nullità della pattuizione di un interesse convenzionale di mora superiore al tasso soglia determinato ex L. n. 108/1996.
L'opponente ha eccepito ancora la previsione di un interesse di mora elevato, tale da integrare un'ipotesi di usura. In particolare, secondo le prospettazioni offerte dalla stessa, il tasso optato dalla banca, pari al 15,2000%, sarebbe superiore al tasso-soglia previsto nel trimestre di riferimento per le aperture di conto corrente superiori ad Euro 5.000,00, indicato nel 14,67%. La doglianza de qua si fonda, nello specifico, sul presupposto che tutti i contratti afferenti al conto corrente non affidato siano collegati. Proprio tale collegamento funzionale farebbe lievitare il loro valore, fino a ricondurre l'intera operazione negoziale nell'alveo dei contratti di conto corrente superiori ad Euro 5.000,00. A sostegno, l'opponente ha infatti rilevato come già solo il contratto di fido promiscuo riporti un valore massimo accordato pari ad Euro 100.000,00.
Peraltro, in forza delle deduzioni di parte opponente, la conclusione circa l'usurarietà del tasso di mora pattuito, sempre nell'ottica del collegamento funzionale, è conseguibile anche usando quale parametro di riferimento la categoria dei contratti di anticipazione (più nel dettaglio, gli anticipi su crediti e documenti per una classe di importo da Euro 50.000,00 a 200.000,00), piuttosto che quella delle aperture di credito in conto corrente, per i quali è previsto un tasso di mora pari nel trimestre di stipula al 10,38%.
Ebbene, la tesi suesposta è priva di fondamento alla luce degli approfondimenti fatti nel corso del giudizio.
Come si è detto, le predette considerazioni presuppongono la sussistenza di un collegamento funzionale, a scopo di finanziamento, tra i seguenti contratti: contratto di apertura di credito in c/c n. 13/3272, contratto per il servizio di incasso portafoglio commerciale, contratto quadro di anticipo export, contratto di anticipazione su fatture o altri documenti, contratto di affidamento utilizzabile pagina 7 di 11 mediante anticipazione s.b.f. a partita, contratto di fido promiscuo. Tuttavia sul piano probatorio siffatta unitarietà non risulta dimostrata, ma meramente dedotta. Risulta invece documentato come ogni singolo rapporto abbia vita propria, presentando caratteristiche particolari, condizioni economiche peculiari e tassi annuali specifici (a titolo esemplificativo, nel contratto quadro di anticipo export è contenuta una apposita disciplina dei tassi di interessi indicizzati applicati alle singole operazioni di anticipo;
nel contratto di anticipazioni su fatture sono previste in maniera differenziata una disciplina dei tassi debitori annui per utilizzo nel fido e per utilizzi oltre il fido e mora).
Le osservazioni testè evidenziate si giustificano ove si considera che il tasso di interesse, anche moratorio, remunera l'istituto di credito della mancata disponibilità del denaro dovuto dal correntista, che assume valenza e valore differenti a seconda delle finalità con cui lo stesso viene impiegato (ad esempio, che sia destinato a un finanziamento o ad un'apertura di credito). E difatti, coerentemente con tale premessa, le circolari della Banca D'Italia individuano e distinguono il tasso di interesse con riferimento alle singole categorie economiche e negoziali di riferimento (cfr. Trib. ST Arsizio, sent. n. 752/2025 del 18.6.2025).
A ciò deve aggiungersi che anche ove tale collegamento negoziale fosse stato comprovato (circostanza per vero non verificatasi), l'opponente non ha chiarito perché utilizzi come parametro di riferimento per l'intera operazione il tasso soglia previsto per il contratto di conto corrente non affidato e non gli altri previsti dagli altri rapporti contrattuali, dotati di affidamento, ovvero ancora la soglia relativa all'operazione di finanziamento unitariamente considerata;
soglia che l'opponente avrebbe potuto agevolmente calcolare, individuando il TEGM applicabile all'operazione tra i dati trimestralmente pubblicati dalla Banca di Italia, maggiorandolo dell'2,1% e in seguito moltiplicandolo per 1,5.
Le considerazioni sin qui espresse conducono pertanto al rigetto dell'eccezione sollevata, nonché delle domande connesse relative alla ripetizione delle somme versate in ragione del rapporto contrattuale oggetto di contesa.
2.5. Sulla violazione dei canoni di buona fede e correttezza ex artt.1375 e 1337 c.c. Ancora oggetto di eccezione, nonché di specifica domanda di nullità, da parte dell'opponente è la violazione da parte dell'opposta dei canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1337 c.c., sia nella fase delle trattative pre-negoziali che della predisposizione ed esecuzione dei contratti stessi. In particolare, secondo quanto asserito dall'opponente, sia il contratto di mutuo che di apertura di credito in conto corrente sarebbero affetti da un grave squilibrio contrattuale, in forza di alcune clausole negli stessi inserite. Più nel dettaglio, l'opponente ha indicato quali cause generatrici dello squilibrio, oltreché vessatorie, le seguenti condizioni. In seno al contratto di mutuo chirografario n. 13/941408 del 9.1.2018: a) previsione del vincolo di solidarietà ed indivisibilità passiva per gli eredi e gli aventi causa della parte mutuataria in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato (cfr. art. 2 condizioni generali). Siffatta clausola non solo non consentiva un'adeguata attenzione al cliente e non soddisfaceva le esigenze richieste dall'art. 1341, comma 2 c.c., ma generava altresì una doppia garanzia per la Banca, aggravando pesantemente la posizione del mutuatario;
b) variazione unilaterale da parte della banca delle condizioni economiche del contratto anche in senso sfavorevole al mutuatario (art. 4); c) previsione del TAEG in misura variabile a seconda delle variazioni del tasso di interesse, spese ed oneri (art. 2), la cui modifica viene consentita ai sensi dell'art. 4; d) previsione del foro ai sensi dell'art. 9; e) l'impossibilità di adire l'autorità giudiziaria e il necessario ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (art. 10); pagina 8 di 11 f) previsione a favore della della possibilità di risolvere il contratto anche in caso di mancato CP_1 pagamento di una sola rata (art. 5); g) applicazione del tasso di mora di cui all'art. 2 sull'intera rata, ovvero sia sulla quota capitale che sulla quota interessi, con la conseguente generazione di interesse anatocistico relativamente alla parte della rata costituita da interessi.
In seno al contratto di c/c n. 13/3272 del 9.10.2018: a) previsione del vincolo di solidarietà passiva degli eredi e aventi causa in ordine alle obbligazioni scaturenti dal medesimo contratto tra il correntista e la banca (art. 12); b) omessa indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Peraltro, con riferimento a quest'ultimo contratto, a mente della tesi prospettata dello squilibrio contrattuale, l'opponente ha obiettato la violazione dell'art. 1342, co. 2, non avendo le predette clausole ricevuto una specifica approvazione per iscritto. Ebbene tutte le doglianze testè riportate sono destituite di fondamento. Anzitutto, vale la pena rilevare che, trattandosi nel caso di specie, come è pacifico tra le parti (anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), di contratti conclusi tra due parti non consumatrici, ai fini della risoluzione delle controversie dagli stessi discendenti in punto di squilibrio contrattuale e vessatorietà, deve applicarsi la disciplina generale di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. Ciò premesso, il giudizio di infondatezza sopra espresso poggia le basi su tre ordini di ragioni, le quali vanno distinte a seconda della clausola di cui di volta in volta è stata censurata l'abusività. Al riguardo, va osservato, per quanto concerne le clausole di cui ai punti b), d), e), f) e g) del contratto di mutuo, che l'eccezione merita di essere respinta, in quanto generica. In proposito, l'opponente si è limitata infatti a menzionare le stesse e ad addurre un eccessivo sacrificio da parte sua, senza tuttavia indicare quale sia e in cosa consista lo squilibrio nascente dal loro inserimento, sia sul piano astratto che concreto. Con riferimento alle clausole di cui ai punti a) e c) del mutuo e a) del c/c, l'eccezione, pur non essendo generica sul piano astratto, si rivela infondata sul piano concreto, non essendo stato dimostrato il pregiudizio concretamente subito per opera delle presenti pattuizioni. In particolare, per quanto riguarda la clausola circa la solidarietà e indivisibilità passiva degli eredi ed aventi causa (insita sia nel contratto di mutuo che nel contratto di conto corrente), l'opponente ha addotto un'inadeguata attenzione al cliente e la creazione di una doppia garanzia per la Tali contestazioni non risultano CP_1 verificatesi né tantomeno appare ictu oculi essersi realizzato un pregiudizio-conseguenza per la debitrice. Difatti, non sussiste prova in atti che il cliente non sia stato adeguatamente considerato nella redazione del contratto (il quale risulta, di contro, tutelato con norme ad hoc e regolanti ogni fase dei rapporti) né che la Banca abbia escusso la garanzia per due volte (dal debitore e dagli eredi). Peraltro, vale la pena rilevare come, anche ove si fosse verificato un abuso in tal senso, l'ordinamento appresta due forme di tutela per gli eredi, a fronte di tali tipologie di clausole, ben potendo gli stessi sia rinunciare all'eredità sia accettarla con beneficio d'inventario. Parimenti, non risulta concretamente dimostrato il pregiudizio derivante dalla clausola di cui al punto c). Invero, quest'ultima deve ritenersi quale logica conseguenza del tasso di interesse variabile dell'operazione negoziale, optato dal cliente stesso. Peraltro, nemmeno un concreto pregiudizio è ravvisabile, estendendo tale pattuizione alle spese. È invero di documentale evidenza come nessuna spesa (in disparte le spese iniziali di apertura pratica e di istruttoria) sia stata fatta gravare sul debitore (cfr. docc. 1-2-3 fascicolo convenuta opposta). Alla luce della carenza riscontrata, anche con riferimento alle clausole sopra esaminate, l'eccezione merita di essere respinta.
pagina 9 di 11 Analogo esito, come si è detto, deve riscontrarsi relativamente alla pattuizione sub lett. b) del contratto di conto corrente. Tale eccezione difatti risulta del tutto sconfessata dalle produzioni versate in atti dall'opposta sub doc. 13, dalla cui mera lettura è possibile estrapolare il TAEG di ogni operazione di finanziamento stipulata dalle parti. Da ultimo, priva di fondamento deve ritenersi l'eccezione concernente la violazione dell'art. 1342, co. 2, tesa ancora all'accertamento dello squilibrio contrattuale discendente dal contratto di conto corrente. Invero, le clausole aventi carattere vessatorio risultano specificamente approvate per iscritto con doppia sottoscrizione (cfr. doc. 5, pagg. 64-65 fascicolo convenuta opposta). Per le ragioni innanzi chiarite l'eccezione in parola merita di essere respinta. Tale statuizione importa come conseguenza la reiezione delle domande alla stessa collegate, volte ad ottenere la dichiarazione di nullità degli interi contratti, ovvero di nullità e inefficacia delle singole clausole negli stessi contenute, e per l'effetto, la risoluzione dei rapporti contrattuali e la ripetizione delle somme ingiustamente versate.
2.6. Conclusioni. Conclusivamente, per le ragioni tutte innanzi indicate l'opposizione svolta da Parte_3 nei confronti di deve Controparte_1 essere integralmente respinta. Ne discende che il decreto ingiuntivo n. 741/2024 deve essere confermato. Dalla conferma del decreto ingiuntivo emesso deriva quale inevitabile conseguenza l'assorbimento delle domande ed eccezioni svolte in via subordinata dalla parte convenuta opposta.
2.7. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in una somma omnicomprensiva di tutte le fasi concretamente celebrate. Segnatamente le spese che la parte attrice opponente (in quanto soccombente) deve rifondere in favore di parte convenuta opposta si liquidano come segue: Euro 7.015,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST Arsizio, Sezione Terza Civile, letto l'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita e disattesa, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione spiegata da nei confronti di Parte_3 [...]
e, per l'effetto, Controparte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto, che diviene pertanto definitivamente esecutivo;
2. rigetta tutte le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dall'attrice opponente nei confronti della convenuta opposta;
3. dichiara assorbita la domanda svolta in via subordinata dalla convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente;
4. condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta, che si liquidano come segue: Euro 7.015,00 per compenso professionale, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza pagina 10 di 11 ST Arsizio, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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