Art. 3.
Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le norme contemplate dalla vigente legislazione in materia di credito agrario.
I rischi di ciascuna operazione sono a carico degli Istituti di credito.
Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le norme contemplate dalla vigente legislazione in materia di credito agrario.
I rischi di ciascuna operazione sono a carico degli Istituti di credito.