Articolo 3 della Legge 11 aprile 1953, n. 315
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 maggio 1953
Art. 3.
Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le norme contemplate dalla vigente legislazione in materia di credito agrario.
I rischi di ciascuna operazione sono a carico degli Istituti di credito.
Entrata in vigore il 23 maggio 1953