Art. 3.
Le operazioni di cambio, semplice o con riunione, di cui all'articolo precedente, sono esenti dal pagamento del bollo sui nuovi titoli previsto dall'art. 16 della tariffa-allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 .
Le operazioni di cambio, semplice o con riunione, di cui all'articolo precedente, sono esenti dal pagamento del bollo sui nuovi titoli previsto dall'art. 16 della tariffa-allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 .