Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7720 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15082 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Greco, Francesca Piergentili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- Istituto Tecnico Aeronautico di Stato, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
1) degli atti e provvedimenti di non ammissione alla classe superiore dell'alunno e, in particolare, la pagella scolastica e il verbale dello scrutinio finale attraverso cui l'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “-OMISSIS-” non ha ammesso il minore alla classe successiva, portato a conoscenza dei genitori del ricorrente con comunicazione relativa al risultato finale degli esami di recupero tramite colloquio avvenuto in data 7.9.2022;
2) nei limiti di interesse del ricorrente, dei verbali del Consiglio di classe e la valutazione delle prove di recupero;
3) degli elenchi degli ammessi alla classe successiva nella parte in cui non è compreso l'alunno;
nonché, per quanto occorrer possa,
- del provvedimento (prot. n. -OMISSIS- del 12.9.2022) di nulla osta per trasferimento all'I.I.S.S. Cine-Tv “R. Rossellini” (RMIS08900B), nella parte in cui contiene la comunicazione di non ammissione alla classe successiva;
- della comunicazione del Consiglio della Classe 3E Conduzione del mezzo aereo sullo scrutinio finale del 10.6.2022;
e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in quanto lesivo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.3.2023 :
del giudizio di non ammissione alla classe successiva del minore, e, in particolare, dei seguenti atti:
Verbale Consiglio di classe 3E scrutinio primo quadrimestre a.s. 2021/2022 del 4.2.2022;
“Tabellone” scrutinio 3E primo periodo dell'a.s. 2021/2022;
comunicazione e-mail ai genitori con invito a consultare registro elettronico per prendere visione delle insufficienze del 24.3.2022 prot. N. -OMISSIS-;
Verbale consiglio di Classe scrutinio finale del 10.6.2022;
“Tabellone” scrutinio finale;
Registri delle attività extracurriculari;
Verbale esame di recupero del giudizio sospeso prova di “meccanica e macchine”;
Griglia correzione prova scritta pratica “logistica”;
Verbale esame di recupero del giudizio sospeso prova di “logistica”;
Verbale esame per il recupero del giudizio sospeso prova di “scienze della navigazione”; “Tabellone” consiglio di classe valutazione finale, Pagelle scolastiche;
comunicazione alla famiglia risultato esami di recupero;
la prova di recupero scritta di “Logistica”, la prova di recupero di Meccanica e macchine e la prova di recupero di Scienze della navigazione;
Nota inviata all'Avvocatura di Stato dal dirigente scolastico in ordine al ricorso al tar ex art. 25 legge 241 del 1990 accesso ai documenti amministrativi affare legale -OMISSIS-;
Assegnazione compito di meccanica e macchine per recupero debiti formativi a.s. 2021-2022;
Assegnazione compito di meccanica e macchine per recupero debiti formativi a.s. 2021-2022; Assegnazione compito di meccanica e macchine per recupero debiti formativi a.s. 2021-2022;
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- Istituto Tecnico Aeronautico di Stato e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Nell'anno scolastico 2021/2022 il ricorrente è stato iscritto al terzo anno dell’Istituto tecnico trasporti e logistica “-OMISSIS-”, frequentando la classe 3E - “Conduzione del mezzo aereo”.
2. Nel primo quadrimestre il ricorrente ha riportato quattro insufficienze (due – votazione di 5 – in “Meccanica e Macchine” e “Diritto ed Economia”, una con votazione 4 in “Scienza della navigazione strutt. cond. del mezzo” e una con votazione 3 in “Logistica”).
3. Durante tutto l’anno scolastico i docenti delle due materie di indirizzo, “Logistica” e “SNAV”, avrebbero utilizzato con poca diligenza e trasparenza gli strumenti informatici, il Registro Elettronico e di Classroom, creando problemi alla maggior parte degli studenti della classe: i docenti, infatti, non avrebbero inserito i compiti, le pagine da studiare e gli esercizi da svolgere a casa. Tale circostanza avrebbe messo in grande difficoltà, durante tutto l’anno scolastico, gli studenti, e in particolare il ricorrente, nello svolgimento delle esercitazioni e, successivamente, nello studio per il “recupero” della materia.
4. Peraltro, a seguito delle iniziative adottate dal padre, tese alla risoluzione della problematica della classe rispetto al caricamento dei compiti nel Registro elettronico e/o di Classroom, i docenti si sarebbero mostrati eccessivamente severi con l’odierno ricorrente, come sarebbe dimostrato dalle valutazioni e dai voti riportati dallo stesso in seguito a tale incontro. Né, tantomeno, sarebbe stato avviato alcun corso di recupero o altra attività avente tale finalità durante l’anno scolastico.
5. In data 10.6.2022 il ricorrente ha ricevuto comunicazione del Consiglio della Classe 3E con oggetto “carenze rilevate nello scrutinio finale”, in merito alla decisione di sospendere lo scrutinio e di riesaminare la situazione dello studente a fine dell’anno scolastico. Le carenze rilevate riguardavano tre materie: “Logistica”, “Meccanica e macchine” e “SNAV”, nelle quali lo studente otteneva la votazione di 4. Per “Logistica” veniva richiesto di studiare tutto il programma dell’anno scolastico, mentre per le altre due materie venivano indicati nello specifico gli argomenti del programma nei quali si erano riscontrate carenze. L’Istituto non avrebbe, però, curato in alcun modo la preparazione per gli esami di recupero, non provvedendo ad attivare, in concreto, delle attività utili per il recupero dello studente, il che avrebbe impedito al medesimo di porre rimedio alle carenze evidenziatesi. I corsi di recupero attivati, infatti, non sarebbero stati tenuti secondo quanto previsto dalla normativa e in ogni caso non sarebbero stati svolti in misura adeguata e sufficiente. Per la materia “SNAV” e per la materia “Meccanica e Macchine”, in particolare, gli unici corsi di recupero organizzati avrebbero, invero, riguardato altri argomenti e non quelli indicati nella Comunicazione del 10.6.2022 da recuperare e richiesti in sede di valutazione finale all’odierno ricorrente. Per “logistica” non sarebbe stato avviato alcun corso, lasciando allo studente l’onere di “recuperare” attraverso lo “studio personale”. Solo successivamente alla richiesta dei genitori del ricorrente sarebbe stato attivato un corso di recupero.
6. In seguito all’esperimento dell’esame di recupero, l’esito dello stesso (non ammissione alla classe successiva) è stato informalmente comunicato in data 7.9.2022 ai genitori del ricorrente tramite colloquio on line. Durante il colloquio, sarebbe stato comunicato che la ammissione era stata decisa a maggioranza, mentre successivamente veniva precisato che il giudizio era stato adottato all’unanimità.
7. Ciò premesso, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con il presente ricorso, affidato a sei motivi, con i quali si deduce:
I) “ Violazione degli articoli 2, 3, 4, 5 6 7 e 8 dell'Ordinanza n. 92, del 5 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifeste ”: le attività di recupero organizzate dall’Istituto sarebbero state gravemente carenti. In violazione dell’ordinanza ministeriale indicata in rubrica, non sarebbero stati attivati interventi di sostegno a seguito degli scrutini intermedi, mentre a seguito degli scrutini finali le attività organizzate sarebbero state inadeguate e insufficienti. Le stesse motivazioni adottate a giustificazione della non ammissione alla classe successiva non rispetterebbero quanto stabilito dall’ordinanza del 2007, non essendo specificate le reali e concrete carenze rilevate da ciascun docente, né essendo stati comunicati alla famiglia, e quanto meno attuati, gli specifici interventi didattici finalizzati al recupero;
II) “ Violazione degli articoli 1 dell'Ordinanza n. 92, del 5 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione; violazione dell’art. 1 d. lgs. 2017, n. 62 ”. Il Consiglio di Classe non avrebbe operato la dovuta valutazione complessiva del grado di preparazione conseguito dallo studente, né della capacità di recupero, essendosi limitato ad una mera presa d'atto dei voti, senza alcuna valutazione sulla capacità di recupero con percorso individuale. Il Consiglio di Classe si sarebbe così limitato ad apprezzare la sintesi numerica rappresentata dai singoli voti, omettendo di effettuare un giudizio analitico complessivo dell’intero processo di apprendimento dello studente, il quale avrebbe mostrato miglioramenti, come sarebbe attestato dall’esito della valutazione finale degli esami di recupero;
III) “ Violazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), adottato dall’Istituto per l'anno scolastico 2021/22. Violazione del Regolamento di Istituto ”. I docenti avrebbero mostrato carenze nella compilazione del registro elettronico, con penalizzazione dell’andamento scolastico del ricorrente, non essendo stata fornita alcuna comunicazione tempestiva alla famiglia, né essendo stato dato adeguato riscontro alle richieste espresse di chiarimento e di colloquio;
IV) “ Carenza assoluta di motivazione. Violazione obblighi di trasparenza ”. La non ammissione alla classe successiva necessita di un'adeguata motivazione, che nel caso di specie sarebbe del tutto carente;
V) “ Eccesso di potere. Carenza di Istruttoria. Vizio del procedimento. Travisamento dei fatti ”. Il giudizio di non ammissione non sarebbe fondato su una (dovuta) valutazione complessiva del grado di preparazione conseguito dallo studente, né la sua capacità di recupero con percorso individuale, con conseguente carenza motivazionale;
VI) “ Violazione del D.P.R. n. 122 del 2009. Difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza, mancanza di trasparenza. Violazione art. 30 Cost. ”. La scuola non avrebbe adempiuto all'onere di informazione nei confronti dei genitori del minore in ordine alle carenze formative riscontrate.
8. Con motivi aggiunti notificati il 27.2.2023 e depositati il 29.3.2023 il ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti indicati in epigrafe, censurandoli per le seguenti ragioni:
I) “ Violazione D.P.R. 122 del 2009. Violazione Nota MI 699 del 6.5.2021. Violazione O.M. n. 92 del 2007. Violazione DM 42 del 2007. Violazione DM 80 del 2007. Violazione d.l. 62 del 2007. Violazione criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17 maggio 2022. Violazione P.T.O.F. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Abnormità. Disparità di trattamento ”. L’Istituto avrebbe violato i criteri stabiliti dal P.T.O.F. con riferimento all’ammissione alla classe successiva, per come stabiliti dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17 maggio 2022, ed espressamente richiamati nel verbale del medesimo Collegio relativo allo scrutinio finale, laddove si richiedono o 2 gravi insufficienze con un voto di quattro o inferiore e almeno tre discipline con mediocrità pari a cinque o tre gravi insufficienze, quattro o inferiori, e almeno una minore di quattro, situazioni che non ricorrerebbero nel caso di specie;
II) “ Violazione dell'art. 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Ordinanza n. 92, del 5 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifeste. Violazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), adottato dall’Istituto per l'anno scolastico 2021/22. Violazione del Regolamento di Istituto. Violazione delle norme sulla partecipazione ”. Per il ricorrente alcuna attività di sostegno sarebbe stata programmata e attuata a sostegno dei suoi specifici bisogni formativi e delle difficoltà rilevate, già a partire dagli scrutini intermedi. Inoltre, non solo sarebbe stata omessa ogni forma di comunicazione con le famiglie durante tutto l’anno scolastico, nonostante i solleciti avanzati dai genitori, ma la scuola si sarebbe limitata ad inviare una asettica e tardiva comunicazione, ad opera del dirigente scolastico, con la quale la famiglia veniva invitata a prendere visione delle insufficienze e di consultare il Registro Elettronico: tale unica comunicazione alla famiglia sulle insufficienze riportate sarebbe avvenuta, peraltro, solamente in data 24.3.2022, dopo gli scrutini e i voti del primo quadrimestre e dopo che erano già avvenuti anche i colloqui con i Professori e, di fatto, proprio su sollecitazione dei genitori del ricorrente. La tardività avrebbe anche compromesso la possibilità di valutare e decidersi per l’eventuale cambio di indirizzo o di Istituto che avrebbe dovuto essere comunicato entro il 31.3.2022;
IIb) “ Violazione art. 1, 2, 6, 7 e 8 dell'Ordinanza n. 92, del 5 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione (sotto altro profilo). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifeste. Disparità di trattamento. Violazione del principio di trasparenza ”. Le violazioni denunciate sarebbero ancor più gravi e marcate con riferimento alle attività successive al recupero delle insufficienze dopo lo scrutinio finale. Con riferimento alla materia “Logistica”, numerose sarebbero state le gravi inadempienze e i vizi dell’istruttoria (che hanno compromesso anche il giudizio sull’alunno): nella Comunicazione del 10.6.2022 (come anche chiaramente nel verbale dello scrutinio finale) veniva richiesto di studiare tutto il programma dell’anno scolastico, senza indicazione dei bisogni e delle specifiche carenze rilevate; non sarebbe stato avviato alcun corso di recupero, essendo questo affidato al recupero personale, indicando come modalità di recupero lo “studio individuale”; veniva, inoltre, previsto nella stessa comunicazione di giugno 2022 l’espletamento di una “prova scritta orale”. Il relativo corso di recupero, “attivato” solo in un secondo momento (essendo stato indicato inizialmente lo studio individuale), e solo dopo la richiesta dei genitori del ricorrente, non avrebbe riguardato lo svolgimento di argomenti e/o esercitazioni che avessero a che fare con quanto richiesto in sede di esame di recupero. Per le altre due materie, “Meccanica” e “SNAV”, venivano indicati gli argomenti del programma nei quali si erano riscontrate carenze, ma i corsi di recupero avrebbero riguardato altri argomenti, non quelli individuati nella Comunicazione del 10.6.2022. In ogni caso, il totale delle ore dei suddetti corsi sarebbe stato comunque insufficiente anche rispetto alle previsioni dell’ordinanza n. 92 citata;
III) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruenza ed illogicità manifeste. Disparità di trattamento. Irragionevolezza. Violazione del principio di trasparenza. Difetto di motivazione ”. I provvedimenti impugnati sarebbero viziati anche sotto il profilo della predeterminazione delle modalità di valutazione degli esami di recupero e della violazione delle disposizioni prestabilite con riferimento ai criteri di valutazione individuati e delle valutazioni operate. Innanzitutto, in relazione agli esami di recupero relativi alle materie “Meccanica” e di “SNAV” non sarebbe stato prestabilito alcun criterio correttivo, né predisposta alcuna “griglia” di valutazione. Per la prova di meccanica l’argomento non sarebbe nel programma, né risulterebbe trattato nel libro di testo. Il giudizio della relativa prova sarebbe, peraltro, irragionevole, in quanto la valutazione del compito come “non svolto” non corrisponderebbe alla realtà fattuale. Per la materia di Scienze della Navigazione, in alcuni casi, pur in presenza di identiche formule di giudizio, sarebbero stati assegnati voti differenti. Mancherebbero, peraltro, anche le correzioni nel testo della prova. Per la prova di “logistica”, pur essendo stata predisposta una griglia di valutazione, la stessa sarebbe viziata sotto diversi e gravi profili, contenendo criteri che nulla avrebbero a che fare con la prova assegnata e che avrebbero influito sul giudizio finale. Peraltro, il compito per la prova di recupero era parzialmente nuovo; in particolare l’esercizio n. 2 non sarebbe mai stato svolto in classe o assegnato;
IV) “ Violazione dell’art. 6 dell'Ordinanza n. 92, del 5 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione. Violazione degli artt. 5 e 193, comma primo, D.Lgs. n. 297 del 1994. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e incompetenza ”. Per quanto riguarda il verbale dello scrutinio finale, il Collegio si sarebbe costituito ed avrebbe deliberato violando la (invece obbligatoria) composizione perfetta dello stesso, mancando, infatti, il docente di Meccanica e Macchine, non adeguatamente e legittimamente sostituito;
V) “ Violazione artt. 1 e 8 dell'Ordinanza n. 92, del 5 novembre 2007 del Ministro Pubblica Istruzione; violazione dart. 1 d. lgs. 2017, n. 62. Violazione D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ”. Il Consiglio di Classe non avrebbe operato la dovuta valutazione complessiva del grado di preparazione conseguito dallo studente, né della capacità di recupero, essendosi limitato ad una mera presa d'atto dei voti;
VI) “ Eccesso di potere. Inosservanza di precedenti determinazioni. Incogruità, illogicità. Disparità di trattamento. Violazione art. 3 Ordinanza n. 92 del 2007 ”. Pure illegittima sarebbe la valutazione della condotta del ricorrente, al quale è stato dato il voto di 7 in condotta, sia nel primo che nel secondo quadrimestre. Nei criteri individuati per il giudizio del voto “7” si legge: “ Ha riportato almeno una nota disciplinare, non frequenta assiduamente, effettua ritardi abituali o non porta il materiale e non giustifica entro i termini previsti ”. Sarebbe irragionevole la votazione “7” data al ricorrente a fronte di 3 sole assenze in tutto l’anno. Peraltro, tale illegittimità ed incongruità del voto risulterebbe anche dal mero confronto con gli altri studenti che abbiano riportato la medesima votazione (“7”), ma che hanno avuto molte assenze, o addirittura con voto superiore e molte assenze. Inoltre, alla famiglia non sarebbero state comunicate durante l’anno altre condotte – tra quelle indicate come rilevanti nei criteri – che avrebbero giustificato l’adozione del voto contestato;
VII) “ Eccesso di potere. Carenza di Istruttoria. Vizio del procedimento. Travisamento dei fatti ”.). Il Consiglio di Classe non avrebbe operato la dovuta valutazione complessiva del grado di preparazione conseguito dallo studente, né della sua capacità di recupero con percorso individuale, con conseguente carenza motivazionale del provvedimento di non ammissione alla classe successiva;
VIII) “ Violazione del D.P.R. n. 122 del 2009. Difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza, mancanza di trasparenza. Violazione art. 30 Cost. Violazione art. 30 Cost. Violazione D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ”. Il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 prescrive l'esplicito obbligo per l'istituzione scolastica di tenere informati i genitori del rendimento scolastico del proprio figlio. La mancata informazione in merito alle carenze formative riscontrate, come anche le omissioni nell’inserimento di valutazioni, compiti e argomenti nel Registro elettronico e/o di Classroom e la mancata risposta rispetto alle richieste di colloquio e di incontro con i docenti avanzate dalla famiglia sarebbero state gravemente lesive del diritto dei genitori.
9. Le Amministrazioni intimate si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso.
10. Con ordinanza 5.12.2025, n. -OMISSIS-, è stato ordinato all’Amministrazione il deposito di una relazione sui fatti di causa, cui tuttavia non è seguito alcun deposito.
11. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il ricorso e i motivi aggiunti possono essere esaminati nel merito, nonostante la mancata ottemperanza dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria del 5.12.2025, risultando agli atti elementi sufficienti per la disamina delle questioni giuridiche sollevate, e vanno rigettati in quanto infondati.
13. Il primo motivo del ricorso introduttivo e le doglianze di cui ai nn. II e IIb dei motivi aggiunti, riguardanti la presunta insufficienza delle attività di recupero, possono essere esaminate congiuntamente e sono infondati.
14. A questo riguardo, occorre in primo luogo ricordare che dalla giurisprudenza consolidata risulta che “ sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantisi in appositi corsi di recupero, la quale non ha alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale, atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell'anno scolastico, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l'esito negativo delle prove di esame ed atteso che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi” (Cons. Stato, VI, 17.1.2011, n. 2-OMISSIS-; TAR Veneto, II, 10.12.2025, n. 2339).
15. È chiaro allora come l’eventuale dimostrazione in questo giudizio delle carenze della Scuola denunciate dal ricorrente non sarebbe sufficiente a comprovare l’illegittimità delle determinazioni gravate, ove non sia parallelamente accompagnata dalla dimostrazione della manifesta arbitrarietà/contraddittorietà delle votazioni insufficienti attribuite dai docenti .
16. Va altresì rilevato che è improprio il riferimento operato dalla parte ricorrente agli interventi di sostegno di cui all’ordinanza ministeriale n. 92/2007, che costituiscono interventi diversi da quelli di recupero (in quanto volti a prevenire l’esigenza di avviare le attività di recupero), non riguardano singoli studenti (in quanto hanno quale presupposto l’individuazione di discipline in cui si rilevi un più elevato numero di valutazioni insufficienti) e, proprio in quanto diretti a ridurre l’esigenza delle attività di recupero, sono attivati sin dalle fasi iniziali, laddove gli interventi di recupero, avendo quale prius logico l’esistenza di insufficienze da recuperare, non possono che seguire l’esito delle valutazioni scolastiche.
17. Ciò premesso, va osservato che in occasione degli scrutini del primo quadrimestre il ricorrente riportava quattro insufficienze, di cui due gravi, e il consiglio di classe individuava quali misure di recupero lo studio individuale per tre di esse e il recupero in itinere per la quarta materia. Lo studio individuale non costituisce una misura inadeguata o insufficiente in quanto, come precisato dalla giurisprudenza, senza di esso “ la partecipazione ad azioni di recupero ben poco avrebbe potuto fare ” (TAR Lombardia – Brescia, 13.1.2026, n. 23).
18. Con comunicazione del 24.3.2022 la famiglia è stata invitata a prendere visione delle diffuse insufficienze del figlio, ma dagli atti (in particolare dal carteggio con il dirigente scolastico allegato al ricorso) risulta che la medesima era senz’altro al corrente dell’andamento scolastico del figlio almeno sin dagli inizi di febbraio, allorquando si è svolto il consiglio di classe per gli scrutini intermedi. E’ pertanto destituita di fondamento la censura con la quale si lamenta la presunta tardività dell’informativa alla famiglia.
19. Quanto alle attività di recupero poste in essere alla fine dell’anno scolastico, la giurisprudenza ha chiarito che “ Il contenuto della prova di recupero rimane aperto alla verifica della preparazione complessiva, e non può essere concordato con lo studente. L’indicazione di particolari argomenti da approfondire durante l’estate è solo una forma di aiuto per favorire lo studio individuale, e non si trasforma in un vincolo per la scuola, e tantomeno in un parametro di legittimità delle domande poste durante la prova di recupero ” (TAR Lombardia – Brescia, 13.1.2026, n. 23). Prive di rilievo sono, pertanto, le doglianze riguardanti il contenuto delle attività di recupero (per cui vale quanto detto sopra circa l’eventuale, insufficiente predisposizione di attività integrative) e delle relative prove rispetto alle carenze dimostrate dall’alunno, mentre l’assunto per cui taluni degli argomenti assegnati non sarebbero nel programma ministeriale è del tutto apodittica e sfornita di prova.
20. Quanto alle motivazioni sottese al giudizio espresso dal Consiglio di classe, esse risultano tutt’altro che generiche e stereotipate, riflettendo piuttosto le carenze rilevate negli ambiti rilevanti ed essendo coerenti con la votazione riportata.
21. Il primo, il quarto e il quinto motivo del ricorso introduttivo e il quinto e il settimo motivo aggiunto possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
22. L’art. 4, co. 5, d.P.R. n. 122 del 2009, nel testo pro tempore vigente, stabilisce che “ Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. ”.
23. Il successivo comma 6 stabilisce che “ Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico ”.
24. Alla luce della riportata disciplina, è del tutto inconferente il richiamo operato dalla parte ricorrente all’asserita mancanza di una valutazione complessiva, atteso che la valutazione condotta dal consiglio di classe, che ha preso atto delle insufficienze rilevate e non recuperate dalla parte ricorrente, è quanto è richiesto dalla pertinente normativa.
25. Pertanto, la valutazione complessiva spettante al Consiglio di classe deve sempre partire dal presupposto normativo che il passaggio alla classe successiva può avvenire esclusivamente a fronte di una votazione minima di sei decimi per ciascuna materia. Anche l’insufficienza in una sola materia “ risulta idonea a sorreggere la decisione di non ammettere uno studente all’anno seguente ” (cfr. in termini ex multis TAR Lecce, Sez. II, 15 settembre 2025 n. 1302).
26. Il terzo e il sesto motivo del ricorso introduttivo e l’ottavo motivo aggiunto possono essere esaminati congiuntamente e sono parimenti infondati.
27. Come già sopra rilevato, al di là delle formali comunicazioni alla famiglia, dagli atti di causa questa risulta essere stata ben edotta della situazione scolastica del figlio almeno sin dagli inizi di febbraio 2022, sicché la parte ricorrente non può sul punto invocare alcuna carenza informativa.
28. In ogni caso, e anche quanto alle supposte carenze nella compilazione del registro elettronico da parte di taluni docenti, tali profili non intaccano “ la preparazione insufficiente dimostrata dall’alunno nelle materie in questione durante l’intero anno scolastico, che ha costituito la ragione della non ammissione ” (TAR Piemonte, II, 4.12.2025, n. 1748) e sono, pertanto, manifestamente inidonei a sovvertire l’esito delle valutazioni espresse dai docenti.
29. Il primo motivo aggiunto è pure infondato. Nessuna violazione, infatti, è data rinvenire dei criteri stabiliti dal P.T.O.F. con riferimento all’ammissione alla classe successiva, per come stabiliti dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17 maggio 2022, atteso che in sede di scrutinio finale il giudizio del ricorrente è stato correttamente sospeso, per essere egli stato ammesso alle attività di recupero, laddove l’esistenza di insufficienze della natura di quelle indicate nel predetto PTOF avrebbe determinato la diretta adozione del giudizio di non ammissione alla classe successiva. Le decisioni adottate all’esito degli esami di recupero, invece, non possono che conformarsi a quanto previsto dal richiamato art. 4, co. 5, d.P.R. n. 122 del 2009, che richiede il conseguimento di una valutazione almeno sufficiente in ciascuna materia.
30. Anche il terzo motivo aggiunto è infondato. Premesso che “ non sussiste alcun obbligo normativo che imponga ai singoli docenti la condivisione delle griglie di valutazione dagli stessi adottate in sede di somministrazione delle verifiche agli alunni ” (TAR Piemonte, II, n. 1748/2025):
- per il compito di meccanica e macchine sono stati assegnati tre esercizi: il ricorrente ha appena abbozzato lo svolgimento dei primi due e completamente omesso il terzo, sicché la valutazione del docente (2/10 – compito non svolto) è del tutto coerente con quanto realizzato dall’alunno;
- per il compito di scienza della navigazione, la medesima notazione (presenza degli stessi errori commessi nelle prove in itinere) riferita a compiti che hanno ricevuto voti diversi non costituisce ragione di erroneità o irrazionalità del giudizio, in quanto alla diversità degli errori può corrispondere l’attribuzione di un voto diverso e la parte ricorrente non ha specificamente dedotto che tutti i candidati menzionati si trovassero nella medesima situazione;
- per il compito di logistica, la reputata irrazionalità della griglia di valutazione da un lato si fonda su una mera petizione di principio, nella misura in cui assume l’assenza, nella risoluzione di problemi di logistica, di profili di originalità, e dall’altro lato è erronea in quanto il riferimento alla correttezza del linguaggio tecnico non può ritenersi estraneo anche alle modalità di dimostrazione dei problemi di questo tipo.
31. Infondato è anche il quarto motivo aggiunto. Al riguardo, va ricordato che l’art. 8 ( “Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale” ), comma 6, dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007 prevede in via generale che “La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale”, fatto salvo che “In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.”
32. Nel caso di specie, la parte ricorrente contesta la validità della sostituzione operata del docente di meccanica e macchine, ma la contestazione è del tutto generica e, come tale, inidonea a mettere in luce profili di illegittimità dell’operato dell’amministrazione. L’asserita insussistenza delle condizioni per la sostituzione avrebbe potuto essere adeguatamente supportata dalla parte ricorrente attraverso pertinente istanza di accesso agli atti, ma di questo tema non è stato investito il Collegio, che non può surrogare mediante ordini istruttori elementi che la parte sarebbe stata in grado di fornire mediante l’attivazione dei rimedi previsti dalla legge. Sicché, nella valutazione allo stato degli atti, nulla suggerisce che il docente in questione sia stato sostituito illegittimamente.
33. Infondato, infine, è anche il sesto motivo aggiunto. L’attribuzione del sette in condotta è giustificata con la seguente motivazione “ Ha riportato almeno una nota disciplinare, non frequenta assiduamente, effettua ritardi abituali o non porta il materiale e non giustifica entro i termini previsti ”. La contestazione di tale giudizio richiamando il mero numero delle assenze è manifestamente insufficiente a fondare una valutazione di manifesta erroneità o irrazionalità della votazione attribuita, mentre quanto all’asserita mancata informazione alla famiglia circa le altre condotte rilevanti vale quanto sopra detto circa la rilevanza, sotto il profilo oggettivo, dei profili di comportamento e di rendimento concretamente manifestati e oggetto di valutazione.
34. In ragione di tutto quanto sopra, il ricorso e i motivi aggiunti vanno rigettati in quanto infondati.
35. Le spese di lite possono, peraltro, essere integralmente compensate, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata dalla parte pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AT, Presidente FF
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | IC AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.