TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7720
TAR
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria, vizio del procedimento e travisamento dei fatti

    La valutazione complessiva del Consiglio di classe è conforme alla normativa che richiede il conseguimento di una votazione minima di sei decimi in ciascuna materia.

  • Rigettato
    Violazione D.P.R. 122/2009 per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza e mancanza di trasparenza

    La famiglia era a conoscenza dell'andamento scolastico del figlio sin dagli scrutini intermedi, rendendo infondata la censura di tardività dell'informativa.

  • Rigettato
    Violazione ordinanza ministeriale n. 92/2007 e d.lgs. 62/2017 per carenza attività di recupero

    Le attività di recupero non sono vincolanti per il giudizio finale, che si basa sulla preparazione dello studente. Le carenze organizzative non giustificano la modifica dell'esito negativo delle prove. Il riferimento all'ordinanza n. 92/2007 è improprio per le attività di recupero post-scrutinio.

  • Rigettato
    Violazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e del Regolamento di Istituto per carenze nel registro elettronico

    Le presunte carenze nella compilazione del registro elettronico non intaccano la preparazione insufficiente dimostrata dall'alunno, che è la ragione della non ammissione.

  • Rigettato
    Carenza assoluta di motivazione e violazione obblighi di trasparenza

    Le motivazioni del giudizio espresso dal Consiglio di classe sono coerenti con le carenze rilevate e le votazioni riportate.

  • Rigettato
    Violazione criteri P.T.O.F. e norme sull'ammissione alla classe successiva

    Il giudizio del ricorrente è stato correttamente sospeso per le attività di recupero. Le decisioni post-recupero si conformano all'art. 4, co. 5, d.P.R. n. 122/2009.

  • Rigettato
    Violazione ordinanza ministeriale n. 92/2007 e norme sulla partecipazione per carenze nelle attività di recupero

    Le doglianze sul contenuto delle attività di recupero e delle relative prove sono prive di rilievo. L'assunto che argomenti assegnati non fossero nel programma ministeriale è apodittico e sfornito di prova.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruenza, illogicità, disparità di trattamento e irragionevolezza nella valutazione degli esami di recupero

    La valutazione del compito di meccanica è coerente con lo svolgimento dell'alunno. La diversità dei voti in SNAV non implica erroneità del giudizio. La griglia di valutazione per Logistica non è irrazionale.

  • Rigettato
    Violazione D.P.R. 122/2009, art. 30 Cost. per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza, mancanza di trasparenza e violazione obblighi informativi

    La famiglia era a conoscenza dell'andamento scolastico del figlio sin dagli scrutini intermedi, rendendo infondata la censura di tardività dell'informativa.

  • Rigettato
    Violazione ordinanza ministeriale n. 92/2007 e d.lgs. 297/1994 per illegittima sostituzione del docente di Meccanica e Macchine

    La contestazione della sostituzione del docente è generica e inidonea a dimostrare illegittimità. L'amministrazione non può surrogare la parte nell'acquisizione di prove.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per inosservanza di precedenti determinazioni, incongruenza, illogicità, disparità di trattamento e violazione art. 3 Ordinanza n. 92/2007

    La contestazione del voto in condotta basata sul numero di assenze è insufficiente. La mancata comunicazione di altre condotte rilevanti non inficia la valutazione oggettiva del rendimento e del comportamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7720
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7720
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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