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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 633/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3784/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220083130178503000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste nell'accoglimento.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.10.2025 all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, depositato in data 10.11.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, come difesa in atti, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29620220083130178503, emessa, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione su incarico dell'Agenzia delle Entrate, notificata, in data 6.10.2025, alla sig.ra Ricorrente_1
, quale erede del marito, sig. Nominativo_1 CF.Nominativo_1 deceduto il Data morte_1 per complessivi € 5.907,87.
La ricorrente ha lamentato la decadenza e la intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni presenti nella cartella esattoriale, in ragione della loro natura personale ed afflittiva.
Si costituiva il l'Agenzia delle Entrate in data 29.12.2025 producendo lo sgravio parziale delle sanzioni ma opponendosi al ricorso per il resto.
Risulta contumace l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nonostante la regolare notifica del ricorso.
Il Giudice in data 20.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata alla ricorrente, in qualità di erede del coniuge defunto, per presunte irregolarità emerse a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018. La contribuente ha sollevato, tra i motivi principali, l'eccezione di decadenza del potere di riscossione per tardività della notifica rispetto ai termini di legge, nonché l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, documentando il decesso del dante causa avvenuto in data antecedente alla formazione dell'atto.
In sede di costituzione, l'Agenzia delle Entrate ha dato atto di aver proceduto all'annullamento parziale del debito tramite sgravio, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione riguardante le sanzioni, stante il chiaro tenore normativo che ne esclude il passaggio in capo agli eredi. Tuttavia, per quanto concerne la residua pretesa tributaria, l'Ufficio ha inteso declinare ogni responsabilità in merito alla tempestività della notifica, asserendo di aver consegnato i ruoli all'Agente della Riscossione nei termini prescritti e che l'eventuale ritardo nel perfezionamento della notifica sarebbe imputabile esclusivamente a quest'ultimo.
Sotto tale profilo, deve preliminarmente rilevarsi la contumacia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, pur regolarmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi né fornire alcuna prova circa la regolarità cronologica del procedimento di notificazione. La Corte osserva come all'Agente della
Riscossione competa per legge l'attività di notificazione, compilazione e formazione della cartella di pagamento, oltre a tutte le fasi successive del procedimento esecutivo. Ne consegue che ogni eventuale vizio inerente a tali specifiche attività, che si pongono a valle della formazione e consegna dei ruoli da parte dell'Ente impositore, debba essere imputato esclusivamente a tale soggetto. Quest'ultimo, peraltro, è pienamente legittimato ad assumere la veste di parte resistente nel processo tributario in quanto autore dell'atto impugnato.
Nel merito, le risultanze documentali confermano il superamento del termine perentorio fissato dalla normativa di riferimento, anche tenendo conto delle proroghe eccezionali introdotte dalla legislazione emergenziale. Poiché la cartella è stata notificata alla contribuente solo nell'ottobre del 2025, a fronte di un termine di decadenza spirato alla fine del 2023, l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente risulta fondata. La mancata costituzione dell'Agente della Riscossione impedisce di accertare l'esistenza di eventuali cause sospensive o interruttive che avrebbero potuto giustificare il ritardo, determinando così
l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato per la parte non già oggetto di sgravio.
Infine, per quanto riguarda le sanzioni, sebbene l'Ufficio abbia provveduto allo sgravio nelle more del giudizio determinando una parziale cessazione della materia del contendere, rimane ferma la responsabilità dei resistenti in ordine alle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale.
Infatti, la pretesa originaria era palesemente illegittima già al momento della sua notificazione agli eredi, in virtù del principio generale secondo cui il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, la cui inerzia processuale e operativa ha dato causa alla presente controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle sanzioni già oggetto di sgravio. 2.
Accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata per la parte residua.
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 450,00 oltre oneri accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso acconti.
4. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3784/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220083130178503000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste nell'accoglimento.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.10.2025 all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, depositato in data 10.11.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, come difesa in atti, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29620220083130178503, emessa, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione su incarico dell'Agenzia delle Entrate, notificata, in data 6.10.2025, alla sig.ra Ricorrente_1
, quale erede del marito, sig. Nominativo_1 CF.Nominativo_1 deceduto il Data morte_1 per complessivi € 5.907,87.
La ricorrente ha lamentato la decadenza e la intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni presenti nella cartella esattoriale, in ragione della loro natura personale ed afflittiva.
Si costituiva il l'Agenzia delle Entrate in data 29.12.2025 producendo lo sgravio parziale delle sanzioni ma opponendosi al ricorso per il resto.
Risulta contumace l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nonostante la regolare notifica del ricorso.
Il Giudice in data 20.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata alla ricorrente, in qualità di erede del coniuge defunto, per presunte irregolarità emerse a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018. La contribuente ha sollevato, tra i motivi principali, l'eccezione di decadenza del potere di riscossione per tardività della notifica rispetto ai termini di legge, nonché l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, documentando il decesso del dante causa avvenuto in data antecedente alla formazione dell'atto.
In sede di costituzione, l'Agenzia delle Entrate ha dato atto di aver proceduto all'annullamento parziale del debito tramite sgravio, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione riguardante le sanzioni, stante il chiaro tenore normativo che ne esclude il passaggio in capo agli eredi. Tuttavia, per quanto concerne la residua pretesa tributaria, l'Ufficio ha inteso declinare ogni responsabilità in merito alla tempestività della notifica, asserendo di aver consegnato i ruoli all'Agente della Riscossione nei termini prescritti e che l'eventuale ritardo nel perfezionamento della notifica sarebbe imputabile esclusivamente a quest'ultimo.
Sotto tale profilo, deve preliminarmente rilevarsi la contumacia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, pur regolarmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi né fornire alcuna prova circa la regolarità cronologica del procedimento di notificazione. La Corte osserva come all'Agente della
Riscossione competa per legge l'attività di notificazione, compilazione e formazione della cartella di pagamento, oltre a tutte le fasi successive del procedimento esecutivo. Ne consegue che ogni eventuale vizio inerente a tali specifiche attività, che si pongono a valle della formazione e consegna dei ruoli da parte dell'Ente impositore, debba essere imputato esclusivamente a tale soggetto. Quest'ultimo, peraltro, è pienamente legittimato ad assumere la veste di parte resistente nel processo tributario in quanto autore dell'atto impugnato.
Nel merito, le risultanze documentali confermano il superamento del termine perentorio fissato dalla normativa di riferimento, anche tenendo conto delle proroghe eccezionali introdotte dalla legislazione emergenziale. Poiché la cartella è stata notificata alla contribuente solo nell'ottobre del 2025, a fronte di un termine di decadenza spirato alla fine del 2023, l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente risulta fondata. La mancata costituzione dell'Agente della Riscossione impedisce di accertare l'esistenza di eventuali cause sospensive o interruttive che avrebbero potuto giustificare il ritardo, determinando così
l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato per la parte non già oggetto di sgravio.
Infine, per quanto riguarda le sanzioni, sebbene l'Ufficio abbia provveduto allo sgravio nelle more del giudizio determinando una parziale cessazione della materia del contendere, rimane ferma la responsabilità dei resistenti in ordine alle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale.
Infatti, la pretesa originaria era palesemente illegittima già al momento della sua notificazione agli eredi, in virtù del principio generale secondo cui il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, la cui inerzia processuale e operativa ha dato causa alla presente controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle sanzioni già oggetto di sgravio. 2.
Accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata per la parte residua.
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 450,00 oltre oneri accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso acconti.
4. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.