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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 21/11/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa LA FA, chiamato il procedimento iscritto al n. 12149/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
sono presenti l'avv. SANSONE Agostino in sostituzione dell'avv. Sansone SERGIO per parte ricorrente nonché l'avv. Rizzo Marzia in sostituzione dell'avv. CERNIGLIARO
DELIA per la parte resistente
I procuratori dichiarano che la prestazione è stata liquidata pertanto chiedono la cessata materia del contendere rispettivamente con la condanna e la compensazione delle spese del giudizio
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 17.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa LA FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12149 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Pollarà e Sergio Sansone per C.F._1
mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
, con sede legale centrale a Roma, nella via Ciro Controparte_2
il Grande n. 21, c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 21/11/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €.1000,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA., con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 8.8.2025, conveniva in giudizio l' e premettendo Parte_1
-che con la sentenza n. 1596/25, il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto il proprio diritto a percepire la indennità naspi, come richiesta con domanda del 17/05/2023;
- che nonostante la notifica della sentenza all' e il lasso di tempo trascorso, la prestazione non CP_2
gli era stata corrisposta;
-chiedeva di “Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al ricalcolo della CP_1
indennità NASPI, già parzialmente erogata, computando l'intero periodo lavorativo del quadriennio
precedente la domanda ed alla corrispondendo della relativa differenza ancora dovuta.”
L costituitosi in giudizio ha dichiarato di avere provveduto alla liquidazione della prestazione CP_1
con mandato di pagamento, pari ad € 6.201,68 netti ed ha concluso per la cessata materia del contendere.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata liquidata pertanto entrambe le parti hanno chiesto la cessata materia del contendere, rispettivamente con vittoria e compensazione delle spese di lite.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese del giudizio, rilevato che la liquidazione della prestazione da parte dell' è CP_2
avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario, l' , in virtù del principio della CP_1
soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 21.11.2025 Il Giudice Onorario
LA FA