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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 935/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUOCO MICHELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4486/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230016727414 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è presentato da Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto Nominativo_1, contro il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 10020230016727414, notificata il 15 luglio 2025, relativa all'IMU 2015 per un totale di
€ 2.527,88.
Il ricorrente deduce: - l'omessa indicazione del'immobile cui si riferisce la pretesa;
-l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 248 del 21.10.2020, e l'omessa allegazione alla cartella;
- l'insussistenza della pretesa, alla luce del pregresso pagamento da parte del de cuius;
-
l'erronea applicazione della solidarietà: le norme speciali sulla solidarietà (ad es. art. 65 DPR 600/73) si applicano solo alle imposte sui redditi, non ai tributi locali;
- l'intrasmissibillità delle sanzioni agli eredi;
- vizio di motivazione sugli interessi.
Si è costituita l'AdER deducendo: - difetto di legittimazione passiva dell'AER, per le censure non afferenti alla fase esecutiva;
la solidarietà tra i comproprietari verso il Comune;
- il rispetto del contenuto minimo della cartella, stabilito dal DM 321/1999, che non impone un dettaglio analitico del calcolo degli interessi e per gli interessi di mora post-notifica, l'Agenzia si limita a menzionarli come effetto legale del mancato pagamento, senza poterli determinare anticipatamente;
la determinazione legale dei tassi d'interesse e la conseguente generale conoscibilità;
Nessuno si è costituito per l'ente impositore.
Il contribuente ha ribadito, con successiva memoria, le originarie argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per come si è detto, Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto Nominativo_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 10020230016727414502, notificata il 15 luglio 2025, relativa all'IMU 2015 per un totale di € 2.527,88.
Il ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 248 del
21.10.2020, neanche allegato alla cartella.
L'ente impositore ha inteso non costituirsi e il concessionario si è dichiarato estraneo alla fase antecedente quella esecutiva, a lei demandata. Ebbene, in tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, sicché, acclarato il difetto di notifica, deve essere dichiarata la nullità dell'atto impugnato (Sez. 5, n. 13329 del 19/05/2025,
Rv. 675110).
I motivi di accoglimento del ricorso giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE
PARTI LE SPESE DI LITE.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUOCO MICHELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4486/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230016727414 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è presentato da Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto Nominativo_1, contro il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 10020230016727414, notificata il 15 luglio 2025, relativa all'IMU 2015 per un totale di
€ 2.527,88.
Il ricorrente deduce: - l'omessa indicazione del'immobile cui si riferisce la pretesa;
-l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 248 del 21.10.2020, e l'omessa allegazione alla cartella;
- l'insussistenza della pretesa, alla luce del pregresso pagamento da parte del de cuius;
-
l'erronea applicazione della solidarietà: le norme speciali sulla solidarietà (ad es. art. 65 DPR 600/73) si applicano solo alle imposte sui redditi, non ai tributi locali;
- l'intrasmissibillità delle sanzioni agli eredi;
- vizio di motivazione sugli interessi.
Si è costituita l'AdER deducendo: - difetto di legittimazione passiva dell'AER, per le censure non afferenti alla fase esecutiva;
la solidarietà tra i comproprietari verso il Comune;
- il rispetto del contenuto minimo della cartella, stabilito dal DM 321/1999, che non impone un dettaglio analitico del calcolo degli interessi e per gli interessi di mora post-notifica, l'Agenzia si limita a menzionarli come effetto legale del mancato pagamento, senza poterli determinare anticipatamente;
la determinazione legale dei tassi d'interesse e la conseguente generale conoscibilità;
Nessuno si è costituito per l'ente impositore.
Il contribuente ha ribadito, con successiva memoria, le originarie argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per come si è detto, Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto Nominativo_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 10020230016727414502, notificata il 15 luglio 2025, relativa all'IMU 2015 per un totale di € 2.527,88.
Il ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 248 del
21.10.2020, neanche allegato alla cartella.
L'ente impositore ha inteso non costituirsi e il concessionario si è dichiarato estraneo alla fase antecedente quella esecutiva, a lei demandata. Ebbene, in tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, sicché, acclarato il difetto di notifica, deve essere dichiarata la nullità dell'atto impugnato (Sez. 5, n. 13329 del 19/05/2025,
Rv. 675110).
I motivi di accoglimento del ricorso giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE
PARTI LE SPESE DI LITE.