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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1260/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IC AN, EL
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4515/2016 depositato il 14/06/2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6148/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 16/11/2015
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140041260316000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140041260316000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140041260316000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice rigettava il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 29620140041260316000 per IFPEF ed altro, anno d'imposta 2011.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 15.2.2021 il procedimento è stato sospeso e non è stato riassunto nei termini di legge.
Ai sensi, pertanto, dell'art. 45 del d.lgs n. 546 del 1992 e 348 cpc può dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento per mancata tempestiva riassunzione.
Nulla sulle spese.
Palermo 19.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IC AN, EL
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4515/2016 depositato il 14/06/2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6148/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 16/11/2015
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140041260316000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140041260316000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140041260316000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice rigettava il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 29620140041260316000 per IFPEF ed altro, anno d'imposta 2011.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 15.2.2021 il procedimento è stato sospeso e non è stato riassunto nei termini di legge.
Ai sensi, pertanto, dell'art. 45 del d.lgs n. 546 del 1992 e 348 cpc può dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento per mancata tempestiva riassunzione.
Nulla sulle spese.
Palermo 19.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto