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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/10/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
CAUSA N. 2679/2024
Udienza del 09/10/2025
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Favè
e per la parte convenuta l'avv. Valentina Vorasco in sostituzione degli avv.ti Maresca e
D'RI
La difesa di parte ricorrente discute oralmente la causa.
La difesa di parte resistente chiede che ad integrazione di quanto già dedotto nelle note che venga verbalizzato quanto segue: con riferimento al sig. Testimone 1 (teste di parte 66
ricorrente) sì evidenzia come lo stesso, che lavorava presso la filiale di San Giovanni
Lupatoto, abbia integralmente confermato tutte le circostanze dedotte nella memoria di costituzione di BRT e riferite anche dal teste Testimone_2 in particolare, l'autonomia degli autisti nell'organizzazione del giro di consegne;
l'assenza di direttive ed ordini imposti dal personale BRT ai trasportatori autonomi – come il ricorrente - anche con riferimento ai tempi di lavoro e alla presenza giornaliera;
l'assenza di qualsiasi tipo di conseguenza sanzionatoria a carico degli autisti in seguito a ritardi, assenze o inadempimenti nelle consegne.
Quanto al teste Tes 3 (teste di parte resistente), che conosceva direttamente il ricorrente, si fa presente che lo stesso ha ulteriormente confermato le circostanze di cui
Tes 1 con riferimento alla filiale di Verona Nord, nellasopra (riferite dai testi Tes 2
quale ha lavorato il ricorrente.
'si evidenzia che la testimonianza resa dallo Con riferimento, infine, al teste Tes_4
stesso sia chiaramente inattendibile, posto che il testimone ha dichiarato di aver dato mandato ad un avvocato per promuovere una causa a BRT".
I procuratori delle parti discutono ulteriormente la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio ed all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, nella causa di lavoro 2679/2024 promossa da da
Parte 1
(Avv. FAVE' ELISA)
Contro
CP 1
(Avv. MARESCA ARTURO)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara la nullità del “verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt.
2113 c.c. e 411 c.p.c." sottoscritto tra le parti il 27.11.2019;
2) accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente CP 1 con mansioni di autista, Parte 1 e con decorrenza dal 1.4.1991 e con trattamento retributivo individuale mensile complessivo pari ad un dodicesimo della somma annua indicata al punto 76 del ricorso, esclusa IVA, da considerarsi quale retribuzione lorda mensile;
3) accerta l'omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro subordinato di cui al punto 2);
4) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione per i periodi di ferie goduti e non retribuiti, dall'inizio del rapporto fino al 31.3.2024, che liquida in complessivi Euro 104.188,00 lordi, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
5) annulla il licenziamento comminato al ricorrente da CP 1 con lettera del 29.2.2024 e condanna CP_1 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con le medesime mansioni e alle medesime condizioni retributive, detratto l'aliunde perceptum e sino ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 4.782,00 lorde mensili), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
6) rigetta la domanda di condanna della resistente al pagamento del TFR, in ragione della disposta reintegrazione;
7) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 9.257,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, oltre Euro 259,00 per rimborso CU.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 9.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alessandro Gasparini
Sezione Lavoro
CAUSA N. 2679/2024
Udienza del 09/10/2025
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Favè
e per la parte convenuta l'avv. Valentina Vorasco in sostituzione degli avv.ti Maresca e
D'RI
La difesa di parte ricorrente discute oralmente la causa.
La difesa di parte resistente chiede che ad integrazione di quanto già dedotto nelle note che venga verbalizzato quanto segue: con riferimento al sig. Testimone 1 (teste di parte 66
ricorrente) sì evidenzia come lo stesso, che lavorava presso la filiale di San Giovanni
Lupatoto, abbia integralmente confermato tutte le circostanze dedotte nella memoria di costituzione di BRT e riferite anche dal teste Testimone_2 in particolare, l'autonomia degli autisti nell'organizzazione del giro di consegne;
l'assenza di direttive ed ordini imposti dal personale BRT ai trasportatori autonomi – come il ricorrente - anche con riferimento ai tempi di lavoro e alla presenza giornaliera;
l'assenza di qualsiasi tipo di conseguenza sanzionatoria a carico degli autisti in seguito a ritardi, assenze o inadempimenti nelle consegne.
Quanto al teste Tes 3 (teste di parte resistente), che conosceva direttamente il ricorrente, si fa presente che lo stesso ha ulteriormente confermato le circostanze di cui
Tes 1 con riferimento alla filiale di Verona Nord, nellasopra (riferite dai testi Tes 2
quale ha lavorato il ricorrente.
'si evidenzia che la testimonianza resa dallo Con riferimento, infine, al teste Tes_4
stesso sia chiaramente inattendibile, posto che il testimone ha dichiarato di aver dato mandato ad un avvocato per promuovere una causa a BRT".
I procuratori delle parti discutono ulteriormente la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio ed all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, nella causa di lavoro 2679/2024 promossa da da
Parte 1
(Avv. FAVE' ELISA)
Contro
CP 1
(Avv. MARESCA ARTURO)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara la nullità del “verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt.
2113 c.c. e 411 c.p.c." sottoscritto tra le parti il 27.11.2019;
2) accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente CP 1 con mansioni di autista, Parte 1 e con decorrenza dal 1.4.1991 e con trattamento retributivo individuale mensile complessivo pari ad un dodicesimo della somma annua indicata al punto 76 del ricorso, esclusa IVA, da considerarsi quale retribuzione lorda mensile;
3) accerta l'omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro subordinato di cui al punto 2);
4) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione per i periodi di ferie goduti e non retribuiti, dall'inizio del rapporto fino al 31.3.2024, che liquida in complessivi Euro 104.188,00 lordi, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
5) annulla il licenziamento comminato al ricorrente da CP 1 con lettera del 29.2.2024 e condanna CP_1 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con le medesime mansioni e alle medesime condizioni retributive, detratto l'aliunde perceptum e sino ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 4.782,00 lorde mensili), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
6) rigetta la domanda di condanna della resistente al pagamento del TFR, in ragione della disposta reintegrazione;
7) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 9.257,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, oltre Euro 259,00 per rimborso CU.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 9.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alessandro Gasparini