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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/06/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16848/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Stefania DONATI presso il cui studio a Bologna, via del Cane, n. 7, è elettivamente domiciliata RICORRENTE e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Stefania TONINI presso il cui studio a Bologna, Viale Panzacchi n. 19, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto: scioglimento del matrimonio.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5 giugno 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Bologna il 27 Parte_1 CP_1 settembre 2013. Dalla loro unione sono nati , il 23 giugno 2015, e il 29 dicembre Per_1 Per_2
2017. I coniugi si sono consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 13 dicembre 2022, omologato con decreto del 10 gennaio 2023, pagina 1 di 3 stabilendo tra l'altro: a) l'affido condiviso della prole;
b) il collocamento dei bambini presso la madre;
c) la possibilità per il padre di vedere e anche tutti i Per_1 Per_2 giorni, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e previo accordo con la madre;
d) l'obbligo per il signor di versare alla signora per il CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei minori l'importo di 500,00 euro mensili complessivi, oltre al carico della metà delle spese straordinarie;
e) l'obbligo per il marito di sostenere l'intero canone di locazione della ex residenza familiare;
f) la ricezione da parte della moglie dell'intero assegno unico.
2. Con ricorso depositato il 26 novembre 2024 la signora ha chiesto Parte_1 che: a) sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) i figli le siano affidati in forma esclusiva e collocati presso di se;
c) siano stabilite le modalità di visita paterna secondo il calendario proposto dalla stessa;
d) sia posto a carico del padre un contributo di 550,00 euro per il mantenimento ordinario dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) sia previsto a carico del signor l'obbligo di CP_1 corrisponderle un assegno divorzile;
f) sia confermata la ricezione da parte della stessa dell'intero assegno unico. Si è costituito nel giudizio il signor , nulla opponendo alla pronuncia di CP_1 scioglimento del matrimonio e al calendario di visita ai minori proposto dalla madre, per il resto ha domandato che: a) i figli siano affidati a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) sia posto a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla signora un assegno mensile di 100,00 euro per il mantenimento ordinario Parte_1 dei minori, oltre all'30% delle spese straordinarie;
c) nulla sia previsto a proprio carico a titolo di assegno divorzile. Nell'udienza di comparizione dell'11 marzo 2025 si sono presentate entrambe le parti e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. A scioglimento della riserva assunta, la Giudice -a parziale modifica delle condizioni di separazione che ha confermato nel resto- ha stabilito che:
- il padre possa vedere e tenere con sè e a) a fine settimana alternati Per_1 Per_2 la domenica dalle 9,00 alle 20,00 cenando con loro;
b) nelle settimana in cui li ha con sè nel weekend un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il giovedì) dalle 17,30 alle 19,00; c) nelle altre settimane due pomeriggi (indicativamente il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 19,00; d) sette giorni consecutivi nelle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il 25 dicembre o il 1° gennaio;
e) tre giorni consecutivi nelle vacanze pasquali alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; f) al pari della madre due settimane anche non consecutive in estate;
- la signora paghi al signor 50,00 euro per ogni giorno di Parte_1 CP_1 visita in cui i figli non incontrino il padre;
- il resistente versi alla moglie un contributo di 400,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 5 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni sul vincolo. La Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo.
pagina 2 di 3 Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da almeno sei mesi e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a Parte_1
Cerignola il 29 luglio 1992 e , nato a [...] il [...], unitisi CP_1 in matrimonio a Bologna il 27 settembre 2013, iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 436 P.
1 - anno 2013;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese al definitivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11 giugno 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Stefania DONATI presso il cui studio a Bologna, via del Cane, n. 7, è elettivamente domiciliata RICORRENTE e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Stefania TONINI presso il cui studio a Bologna, Viale Panzacchi n. 19, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto: scioglimento del matrimonio.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5 giugno 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Bologna il 27 Parte_1 CP_1 settembre 2013. Dalla loro unione sono nati , il 23 giugno 2015, e il 29 dicembre Per_1 Per_2
2017. I coniugi si sono consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 13 dicembre 2022, omologato con decreto del 10 gennaio 2023, pagina 1 di 3 stabilendo tra l'altro: a) l'affido condiviso della prole;
b) il collocamento dei bambini presso la madre;
c) la possibilità per il padre di vedere e anche tutti i Per_1 Per_2 giorni, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e previo accordo con la madre;
d) l'obbligo per il signor di versare alla signora per il CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei minori l'importo di 500,00 euro mensili complessivi, oltre al carico della metà delle spese straordinarie;
e) l'obbligo per il marito di sostenere l'intero canone di locazione della ex residenza familiare;
f) la ricezione da parte della moglie dell'intero assegno unico.
2. Con ricorso depositato il 26 novembre 2024 la signora ha chiesto Parte_1 che: a) sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) i figli le siano affidati in forma esclusiva e collocati presso di se;
c) siano stabilite le modalità di visita paterna secondo il calendario proposto dalla stessa;
d) sia posto a carico del padre un contributo di 550,00 euro per il mantenimento ordinario dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) sia previsto a carico del signor l'obbligo di CP_1 corrisponderle un assegno divorzile;
f) sia confermata la ricezione da parte della stessa dell'intero assegno unico. Si è costituito nel giudizio il signor , nulla opponendo alla pronuncia di CP_1 scioglimento del matrimonio e al calendario di visita ai minori proposto dalla madre, per il resto ha domandato che: a) i figli siano affidati a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) sia posto a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla signora un assegno mensile di 100,00 euro per il mantenimento ordinario Parte_1 dei minori, oltre all'30% delle spese straordinarie;
c) nulla sia previsto a proprio carico a titolo di assegno divorzile. Nell'udienza di comparizione dell'11 marzo 2025 si sono presentate entrambe le parti e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. A scioglimento della riserva assunta, la Giudice -a parziale modifica delle condizioni di separazione che ha confermato nel resto- ha stabilito che:
- il padre possa vedere e tenere con sè e a) a fine settimana alternati Per_1 Per_2 la domenica dalle 9,00 alle 20,00 cenando con loro;
b) nelle settimana in cui li ha con sè nel weekend un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il giovedì) dalle 17,30 alle 19,00; c) nelle altre settimane due pomeriggi (indicativamente il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 19,00; d) sette giorni consecutivi nelle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il 25 dicembre o il 1° gennaio;
e) tre giorni consecutivi nelle vacanze pasquali alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; f) al pari della madre due settimane anche non consecutive in estate;
- la signora paghi al signor 50,00 euro per ogni giorno di Parte_1 CP_1 visita in cui i figli non incontrino il padre;
- il resistente versi alla moglie un contributo di 400,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 5 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni sul vincolo. La Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo.
pagina 2 di 3 Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da almeno sei mesi e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a Parte_1
Cerignola il 29 luglio 1992 e , nato a [...] il [...], unitisi CP_1 in matrimonio a Bologna il 27 settembre 2013, iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 436 P.
1 - anno 2013;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese al definitivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11 giugno 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3