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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/11/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3187/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3187/2021 promossa da:
TRA
, , nata a [...] in data [...], ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elett.te doma.ta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Avv. Emiliano Cerioni (C.F. ) PEC: C.F._2 Email_1 contro con sede in CC di Papa (RM) Viale Enrico Ferri n. 67 C.F. Controparte_1 P.I in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio P.IVA_1 P.IVA_2 del difensore Avv. Floriana Alessandrini (C.F: ) in Roma Via Fabio CodiceFiscale_3 Massimo n. 45, p.e.c. ). Email_2
-convenuto- Avente ad oggetto: risarcimento danni CONCLUSIONI: COME IN ATTI
MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
pagina 1 di 4 Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra evocava in giudizio il Parte_1 [...] affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità per i danni ad essa derivati da una CP_1 CP_ caduta occorsa il 02.04.2017 all'interno dell'area cimiteriale di pertinenza dell' convenuto a causa di una soglia marmorea mal posizionata. Per l'effetto chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato in € 7.444,84; con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il chiedendo nel merito il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto;
nonché, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo, nello specifico la compagnia assicuratrice dell'Ente, per essere manlevato da ogni pretesa attorea;
con vittoria di spese.
La domanda di chiamata del terzo, autorizzata dal giudice, veniva formalmente rinunciata a verbale dal Procuratore di parte convenuta all'udienza del 30.07.2022. La causa veniva istruita per tabulas, con prove orali (prova per interpello e testi); all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'attrice deduceva che in data 02/04/2017, alle ore 11,40 circa, si trovava all'interno dell'area cimiteriale nella città di CC di Papa (RM); in tali circostanze di tempo e di luogo, mentre camminava, a causa della presenza di una soglia marmorea mal posizionata, cadeva rovinosamente al suolo riportando lesioni fisiche, documentate da certificati offerti in comunicazione nel fascicolo di parte. Al sinistro assisteva il Sig. . Evidenziava che la situazione di pericolo non risultava Parte_2 in alcun modo segnalata.
A seguito del sinistro la Sig.ra veniva trasportata presso il Nosocomio “San Sebastiano Martire Pt_1 di Frascati”, ove le veniva diagnosticata la presenza di “trauma cranico con ferita lacerocontusa sopracciglio destro”. Proseguiva poi negli accertamenti e nelle cure sino al certificato di guarigione con postumi e allegazione di una CTP di parte della Dott.ssa che valutava i postumi Persona_1 residuati nella misura del 5% di invalidità permanente oltre un perito di invalidità temporanea totale di 10 gg. ITT;
nonché 15 gg. di ITP al 75%; infine 5 gg. di ITP al 50%. (cfr. doc. in atti)
È pacifico che la caduta sia avvenuta su area di pertinenza del convenuto, e pertanto rientra CP_1 nella sua sfera di custodia. Si osserva che i beni demaniali, quali le aree cimiteriali, rientrano pacificamente nella custodia degli Enti proprietari, essendo caratterizzati da una sorvegliabilità e possibilità di intervento manutentivo costante che radica la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell'Ente pubblico (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 25841/2017).
pagina 2 di 4 Le prove orali hanno dimostrato in modo incontrovertibile la presenza dell'ostacolo e la non visibilità dello stesso a causa della presenza di fogliame che copriva l'insidia. Ebbene, nella circostanza si ritiene tale condizione fosse idonea ad integrare un pericolo occulto e non segnalato.
Il non ha fornito prova idonea a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 CP_1
c.c., non risultando la sussistenza di un caso fortuito. Il mancato superamento della prova liberatoria da parte del in presenza di un'insidia non prevedibile né evitabile dal danneggiato (in quanto CP_1 coperta da fogliame), conferma la piena responsabilità dell'Ente Custode.
Non vi sono elementi tali da far ritenere sussistente un concorso di colpa a carico della Sig.ra Pt_1
Tanto rilevato, avendo parte attrice specificamente allegato e poi univocamente provato, con la documentazione prodotta e le deposizioni nel corso della prova orale, di aver riportato le lesioni personali per cui è causa. È emersa in modo inequivocabile la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni denunciate dalla parte attrice.
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, non può non ritenersi che la parte attrice, attraverso la documentazione medica prodotta e le concordi e univoche dichiarazioni rese dal teste oculare escusso, abbia adeguatamente provato, com'era suo onere, le modalità del fatto storico lesivo e il nesso causale tra la res in custodia (la presenza di una lastra non visibile) e il danno patito, con la conseguenza che dei danni subiti dall'attrice deve rispondere la parte convenuta che nel presente giudizio non ha addotto prova alcuna al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante, nulla avendo dimostrato in ordine all'eventuale ricorrenza di fattori causali autonomi, a sé estranei, nella produzione del danno (cd. caso fortuito).
In punto di quantum il si è limitato a opporre delle eccezioni generiche di mero stile, pertanto, CP_1 in assenza di contestazione, ed in forza della documentazione medica prodotta questo giudice ritiene attendibile la CTP e in particolare gli esiti della valutazione espressi dal consulente di parte, che vengono recepiti da questo giudice. (5% di invalidità permanente oltre un perito di invalidità temporanea totale di 10 gg. ITT; nonché 15 gg. di ITP al 75%; infine 5 gg. di ITP al 50%). (cfr. relazione in atti)
In termini monetari, quanto dovuto all'attrice per il risarcimento del danno che, per comodità espositiva, continuerà ad essere definito biologico, è la complessiva somma al valore attuale della moneta di Euro 6.211,49 di cui: € 4.877,21 a titolo di ristoro per il danno biologico permanente;
€ 561,00 per 10 gg. di ITT al 100%; € 632,03 per 15 giorni di ITP al 75%.; € 140,45 per 5 giorni di ITP al 50%.
Si precisa che per la quantificazione del danno, trattandosi di lesioni di lieve entità, si è tenuto conto delle aggiornate tabelle di cui al D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, ormai punto di riferimento per la quantificazione anche in sede giudiziale.
Infine, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712), all'attrice compete, oltre l'importo dovuto di € 6.211,49 come determinato all'attualità, anche il danno conseguente al ritardo nell'inadempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (aprile 2017) e, di anno in anno, rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della sentenza. Infine, sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo. pagina 3 di 4 Nulla viene riconosciuto a titolo di danno morale atteso che non è stato fornito alcun supporto probatorio per il riconoscimento di tale partita di danno. L'omessa liquidazione del danno morale, in assenza di specifica allegazione e prova, è conforme al principio di risarcibilità autonoma del danno morale (non liquidato in re ipsa nel biologico), come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. A fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3060/2019 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta la responsabilità del in persona del Sindaco p.t. per il Controparte_1 sinistro del 02.04.2017 ai sensi dell'art. 2051 c.c., e per l'effetto condanna il Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t., a pagare in favore dell'attrice la somma di
[...] Parte_1
€ 6.211,49, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del sinistro (02.04.2017) fino alla pubblicazione della sentenza, e interessi legali dalla pubblicazione fino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che CP_1 liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed esborsi documentati pari a € 264,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 27.10.2025
Il Giudice
dott. Nadia Scugugia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3187/2021 promossa da:
TRA
, , nata a [...] in data [...], ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elett.te doma.ta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Avv. Emiliano Cerioni (C.F. ) PEC: C.F._2 Email_1 contro con sede in CC di Papa (RM) Viale Enrico Ferri n. 67 C.F. Controparte_1 P.I in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio P.IVA_1 P.IVA_2 del difensore Avv. Floriana Alessandrini (C.F: ) in Roma Via Fabio CodiceFiscale_3 Massimo n. 45, p.e.c. ). Email_2
-convenuto- Avente ad oggetto: risarcimento danni CONCLUSIONI: COME IN ATTI
MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
pagina 1 di 4 Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra evocava in giudizio il Parte_1 [...] affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità per i danni ad essa derivati da una CP_1 CP_ caduta occorsa il 02.04.2017 all'interno dell'area cimiteriale di pertinenza dell' convenuto a causa di una soglia marmorea mal posizionata. Per l'effetto chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato in € 7.444,84; con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il chiedendo nel merito il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto;
nonché, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo, nello specifico la compagnia assicuratrice dell'Ente, per essere manlevato da ogni pretesa attorea;
con vittoria di spese.
La domanda di chiamata del terzo, autorizzata dal giudice, veniva formalmente rinunciata a verbale dal Procuratore di parte convenuta all'udienza del 30.07.2022. La causa veniva istruita per tabulas, con prove orali (prova per interpello e testi); all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'attrice deduceva che in data 02/04/2017, alle ore 11,40 circa, si trovava all'interno dell'area cimiteriale nella città di CC di Papa (RM); in tali circostanze di tempo e di luogo, mentre camminava, a causa della presenza di una soglia marmorea mal posizionata, cadeva rovinosamente al suolo riportando lesioni fisiche, documentate da certificati offerti in comunicazione nel fascicolo di parte. Al sinistro assisteva il Sig. . Evidenziava che la situazione di pericolo non risultava Parte_2 in alcun modo segnalata.
A seguito del sinistro la Sig.ra veniva trasportata presso il Nosocomio “San Sebastiano Martire Pt_1 di Frascati”, ove le veniva diagnosticata la presenza di “trauma cranico con ferita lacerocontusa sopracciglio destro”. Proseguiva poi negli accertamenti e nelle cure sino al certificato di guarigione con postumi e allegazione di una CTP di parte della Dott.ssa che valutava i postumi Persona_1 residuati nella misura del 5% di invalidità permanente oltre un perito di invalidità temporanea totale di 10 gg. ITT;
nonché 15 gg. di ITP al 75%; infine 5 gg. di ITP al 50%. (cfr. doc. in atti)
È pacifico che la caduta sia avvenuta su area di pertinenza del convenuto, e pertanto rientra CP_1 nella sua sfera di custodia. Si osserva che i beni demaniali, quali le aree cimiteriali, rientrano pacificamente nella custodia degli Enti proprietari, essendo caratterizzati da una sorvegliabilità e possibilità di intervento manutentivo costante che radica la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell'Ente pubblico (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 25841/2017).
pagina 2 di 4 Le prove orali hanno dimostrato in modo incontrovertibile la presenza dell'ostacolo e la non visibilità dello stesso a causa della presenza di fogliame che copriva l'insidia. Ebbene, nella circostanza si ritiene tale condizione fosse idonea ad integrare un pericolo occulto e non segnalato.
Il non ha fornito prova idonea a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 CP_1
c.c., non risultando la sussistenza di un caso fortuito. Il mancato superamento della prova liberatoria da parte del in presenza di un'insidia non prevedibile né evitabile dal danneggiato (in quanto CP_1 coperta da fogliame), conferma la piena responsabilità dell'Ente Custode.
Non vi sono elementi tali da far ritenere sussistente un concorso di colpa a carico della Sig.ra Pt_1
Tanto rilevato, avendo parte attrice specificamente allegato e poi univocamente provato, con la documentazione prodotta e le deposizioni nel corso della prova orale, di aver riportato le lesioni personali per cui è causa. È emersa in modo inequivocabile la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni denunciate dalla parte attrice.
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, non può non ritenersi che la parte attrice, attraverso la documentazione medica prodotta e le concordi e univoche dichiarazioni rese dal teste oculare escusso, abbia adeguatamente provato, com'era suo onere, le modalità del fatto storico lesivo e il nesso causale tra la res in custodia (la presenza di una lastra non visibile) e il danno patito, con la conseguenza che dei danni subiti dall'attrice deve rispondere la parte convenuta che nel presente giudizio non ha addotto prova alcuna al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante, nulla avendo dimostrato in ordine all'eventuale ricorrenza di fattori causali autonomi, a sé estranei, nella produzione del danno (cd. caso fortuito).
In punto di quantum il si è limitato a opporre delle eccezioni generiche di mero stile, pertanto, CP_1 in assenza di contestazione, ed in forza della documentazione medica prodotta questo giudice ritiene attendibile la CTP e in particolare gli esiti della valutazione espressi dal consulente di parte, che vengono recepiti da questo giudice. (5% di invalidità permanente oltre un perito di invalidità temporanea totale di 10 gg. ITT; nonché 15 gg. di ITP al 75%; infine 5 gg. di ITP al 50%). (cfr. relazione in atti)
In termini monetari, quanto dovuto all'attrice per il risarcimento del danno che, per comodità espositiva, continuerà ad essere definito biologico, è la complessiva somma al valore attuale della moneta di Euro 6.211,49 di cui: € 4.877,21 a titolo di ristoro per il danno biologico permanente;
€ 561,00 per 10 gg. di ITT al 100%; € 632,03 per 15 giorni di ITP al 75%.; € 140,45 per 5 giorni di ITP al 50%.
Si precisa che per la quantificazione del danno, trattandosi di lesioni di lieve entità, si è tenuto conto delle aggiornate tabelle di cui al D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, ormai punto di riferimento per la quantificazione anche in sede giudiziale.
Infine, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712), all'attrice compete, oltre l'importo dovuto di € 6.211,49 come determinato all'attualità, anche il danno conseguente al ritardo nell'inadempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (aprile 2017) e, di anno in anno, rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della sentenza. Infine, sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo. pagina 3 di 4 Nulla viene riconosciuto a titolo di danno morale atteso che non è stato fornito alcun supporto probatorio per il riconoscimento di tale partita di danno. L'omessa liquidazione del danno morale, in assenza di specifica allegazione e prova, è conforme al principio di risarcibilità autonoma del danno morale (non liquidato in re ipsa nel biologico), come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. A fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3060/2019 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta la responsabilità del in persona del Sindaco p.t. per il Controparte_1 sinistro del 02.04.2017 ai sensi dell'art. 2051 c.c., e per l'effetto condanna il Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t., a pagare in favore dell'attrice la somma di
[...] Parte_1
€ 6.211,49, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del sinistro (02.04.2017) fino alla pubblicazione della sentenza, e interessi legali dalla pubblicazione fino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che CP_1 liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed esborsi documentati pari a € 264,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 27.10.2025
Il Giudice
dott. Nadia Scugugia
pagina 4 di 4