TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1556
TAR
Ordinanza cautelare 24 marzo 2025
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della contraddittorietà

    Il Tribunale ha riscontrato un manifesto difetto di motivazione nel provvedimento impugnato, che non consente di scrutinare la correttezza dell'istruttoria, né sotto il profilo dell'an della pretesa restitutoria, né sotto il profilo del quantum oggetto di ripetizione, né, infine, del periodo di riferimento in cui sarebbe maturato l'indebito. L'istruttoria disposta non ha colmato tali lacune.

  • Accolto
    Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e dell'ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha riscontrato un manifesto difetto di motivazione nel provvedimento impugnato, che non consente di scrutinare la correttezza dell'istruttoria, né sotto il profilo dell'an della pretesa restitutoria, né sotto il profilo del quantum oggetto di ripetizione, né, infine, del periodo di riferimento in cui sarebbe maturato l'indebito. L'istruttoria disposta non ha colmato tali lacune.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e del principio di indebita ripetizione del trattamento economico del pubblico dipendente in buona fede

    Il Tribunale ha riscontrato un manifesto difetto di motivazione nel provvedimento impugnato, che non consente di scrutinare la correttezza dell'istruttoria, né sotto il profilo dell'an della pretesa restitutoria, né sotto il profilo del quantum oggetto di ripetizione, né, infine, del periodo di riferimento in cui sarebbe maturato l'indebito. L'istruttoria disposta non ha colmato tali lacune.

  • Accolto
    Violazione delle norme sui termini di revisione dei pagamenti automatizzati e prescrizione del diritto alla ripetizione

    Il Tribunale ha riscontrato un manifesto difetto di motivazione nel provvedimento impugnato, che non consente di scrutinare la correttezza dell'istruttoria, né sotto il profilo dell'an della pretesa restitutoria, né sotto il profilo del quantum oggetto di ripetizione, né, infine, del periodo di riferimento in cui sarebbe maturato l'indebito. L'istruttoria disposta non ha colmato tali lacune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1556
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1556
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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