Ordinanza cautelare 24 marzo 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Araneo e Michele Spalla, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Risorgimento, n. 10;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- Uff. I/MINVARI 3°, del 2 dicembre 2024 emesso dal Dirigente dell’Ufficio II della Ragioneria Territoriale dello Stato di -OMISSIS-, notificato in data 13 dicembre 2024, con il quale è stato disposto nei confronti della ricorrente il recupero del credito erariale ammontante ad € 58.752,19 e ne è stato ingiunto il relativo pagamento;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso, anche non conosciuto e non espressamente menzionato, ivi compreso, la nota prot. -OMISSIS- del 13 novembre 2024 di comunicazione di avvio del procedimento e, ove occorra, del decreto senza numero del 17 aprile 2015 emesso dal Ministero della Giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa -OMISSIS- e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è stata magistrato ordinario dall’anno 1998 fino al gennaio 2023, assegnata dapprima alla sezione fallimentare del Tribunale di -OMISSIS- e, successivamente, presso sedi del circondario -OMISSIS-.
1.1. L’esperienza lavorativa della ricorrente è stata caratterizzata negli anni da una serie di particolari vicissitudini, sinteticamente richiamate nell’atto introduttivo del giudizio:
- con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 maggio 2010, la ricorrente è stata dichiarata decaduta dall’impiego;
- a seguito dell’annullamento del suindicato provvedimento con sentenza del T.A.R. Lazio – sede di -OMISSIS- n. 7178/2011, è stata riammessa in servizio con delibera del CSM del 21 marzo 2012;
- con successivo provvedimento del CSM 6 dicembre 2017, la ricorrente è stata dispensata dal servizio con decorrenza dal 20 gennaio 2018;
- a seguito dell’annullamento anche di quest’ultimo provvedimento con sentenza del Consiglio di Stato n. 7134/2019, la ricorrente è stata riammessa in servizio con delibera del CSM del 15 gennaio 2020, a far data dall’11 marzo 2020;
- da ultimo, con provvedimento del CSM del 18 gennaio 2023, la ricorrente è stata dispensata dal servizio di Consigliere della Corte di Appello di -OMISSIS-, con contestuale assegnazione a funzioni amministrative.
Attualmente la ricorrente svolge le funzioni di assistente giudiziario presso l’ufficio del Giudice di Pace di -OMISSIS-.
1.2. La Ragioneria Territoriale dello Stato di -OMISSIS- (d’ora innanzi RTS), con nota del 13 novembre 2024, ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento relativo all’accertamento di un debito “ in dipendenza di assegni in più riscossi dal 01/02/2011 al 20/04/2023 per l’applicazione del Decreto n. senza numero del 17/04/2015 emesso da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ”, per una somma complessiva pari ad € 58.752,19.
1.3. Con successivo provvedimento del 2 dicembre 2024, notificato in data 13 dicembre 2024, la RTS di -OMISSIS-, richiamato il suindicato decreto del Ministero della Giustizia del 17 aprile 2015 che “ ha statuito un giudizio non positivo in ordine al conseguimento della terza valutazione di professionalità della ricorrente, con conseguente blocco degli avanzamenti automatici stipendiali ”, ha disposto il recupero delle somme non dovute per “ tali indebiti scatti ” quantificando il debito imponibile in € 86.451,14, pari ad un debito netto di € 58.752,19.
1.4. Con istanza del 17 dicembre 2024 l’interessata ha chiesto di accedere a tutta la documentazione, compreso il decreto del 17 aprile 2015 del Ministero della Giustizia.
La RTS di -OMISSIS- ha dato riscontro il 23 dicembre 2024 fornendo copia del decreto ministeriale del 17 aprile 2015 nonché dei prospetti contabili.
2. Con ricorso notificato il 10 febbraio 2025 e depositato il successivo 23 febbraio la ricorrente ha impugnato il provvedimento della RTS di -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al ricorso di cui ha contestato la fondatezza e l’ammissibilità con separata memoria.
2.1. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 24 marzo 2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare e ha disposto istruttoria, ordinando al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ciascuno per la parte di propria competenza, il deposito di una documentata relazione sui fatti di causa, tenuto conto dei motivi di ricorso dedotti con l’atto introduttivo del giudizio, avuto specifico riguardo alla dimostrazione del titolo in base al quale è stata quantificata la somma ritenuto erroneamente corrisposta.
2.2. Il Ministero ha depositato della documentazione in relazione all’ordine istruttoria, su cui si dirà infra .
2.3. In vista della trattazione nel merito la ricorrente ha depositato scritti difensivi, insistendo nelle proprie conclusioni.
2.4. Indi all’udienza pubblica del 19 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
3. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, della violazione del principio di buon andamento e leale collaborazione e del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990: il provvedimento gravato farebbe riferimento generico al blocco di “avanzamenti automatici stipendiali” determinati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 aprile 2015, impedendo non solo di comprendere quale sia la valutazione cui il decreto ministeriale faccia riferimento, ma anche di poter verificare e valutare quali voci retributive avrebbe indebitamente incassato e di cui oggi l’Amministrazione chiede la restituzione. Sarebbe stato onere dell’Amministrazione spiegare in modo chiaro e dettagliato le ragioni dell’addebito, al fine di garantire il rispetto del contraddittorio nell’ambito di un corretto svolgimento del procedimento amministrativo;
II) Eccesso di potere aspetto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, dello sviamento e dell’ingiustizia manifesta: il presupposto su cui di fonda il provvedimento impugnato, ovvero il decreto del 17 aprile 2015, sarebbe frutto di un travisamento dei fatti e di un difetto di istruttoria. Dall’esame delle buste della ricorrente relative agli anni dal 2014-2017 e dal 2020 ad aprile 2023 - non avendo la stessa percepito retribuzione negli anni 2018 e 2019 poiché dispensata dal servizio - emergerebbe come la stessa sia stata inquadrata come magistrato ordinario di 1^ valutazione professionale, qualifica HH04. Le voci retributive corrisposte alla ricorrente sarebbero sempre state quelle correlate a quell’inquadramento, ivi compresi i relativi scatti stipendiali maturati secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento. In altri termini, la ricorrente non avrebbe mai percepito il trattamento economico, ed i relativi scatti retributivi, correlato alla 3^ valutazione di professionalità, conseguendone che alcuna somma di denaro sarebbe tenuta a restituire. Tenuto conto di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, le somme indebitamente incassate dalla ricorrente riguarderebbero il periodo dal 1° febbraio 2011 al 20 aprile 2023. Non sarebbe dato comprendere quindi come possano essere richiesti aumenti o scatti stipendiali asseritamente non dovuti per gli anni 2011-2014, dal momento in cui il presunto giudizio non positivo della terza valutazione di professionalità sarebbe stato effettuato nell’aprile 2015. Dunque, o la richiesta di ripetizione ha il suo fondamento nel suindicato giudizio non positivo, ma in tal caso gli eventuali scatti automatici non dovuti sarebbero successivi all’aprile 2015, oppure la richiesta di ripetizione riguarda anche scatti automatici relativi al periodo precedente, ma in tal caso non è dato comprendere sulla base di quali titolo vengono richiesti. Pertanto, oltre che carenti di istruttoria, i provvedimenti impugnati sono viziati poiché palesemente contraddittori;
III) Violazione del principio di proporzionalità con riferimento all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Violazione del principio di indebita ripetizione del trattamento economico del pubblico dipendente in buona fede nel caso di imputabilità esclusiva dell’errore alla P.A. Eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta e dello sviamento: nell’evoluzione giurisprudenziale più recente il principio della doverosità del recupero delle prestazioni retributive indebite incontrerebbe un limite nel legittimo affidamento del percettore, secondo i principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e recepiti tanto dalla giurisprudenza amministrativa quanto dalla Corte di Cassazione;
IV) Violazione del principio di proporzionalità con riferimento all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (sottoscritta e ratificata dall’Italia). Violazione del principio di indebita ripetizione del trattamento economico del pubblico dipendente in buona fede Violazione del principio di proporzionalità: la richiesta di ripetizione sarebbe del tutto sproporzionata e non prevedrebbe alcuna forma di rateizzazione, né avrebbe disposto un eventuale trattenuta (proporzionata e limitata) sulla retribuzione;
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, commi 1 e 2, della legge n. 428 del 1985 e 5, comma 4, del D.P.R. n. 429 del 1986. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dell’ingiustizia manifesta: l’art. 9, comma 1, della legge n. 428 del 1985 stabilisce che “la revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni”. Il successivo comma 2 prevede che “le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”. L’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 429 del 1986 precisa che “le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte”. Le suindicate norme riguardano le procedure automatizzate per la liquidazione di stipendi, pensioni ed altri assegni, il cui carattere provvisorio per tutto l’anno successivo alle relative lavorazioni è previsto al fine di consentire il controllo posticipato sugli atti di spesa, a fronte di una maggiore celerità dei tempi dei pagamenti di stipendi e pensioni, e, in tema di ripetibilità dell’indebito, rappresentano una deroga al principio generale contenuto nell’art. 2033 c.c. La ricorrente, come detto, ha cessato di svolgere la sua attività di magistrato nell’anno 2023, percependo la relativa retribuzione sino al mese di aprile di quell’anno. Pertanto, applicando i predetti principi al caso in esame, sempre nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse percepito scatti ed aumenti stipendiali automatici e legati alla terza valutazione di professionalità, la pretesa restitutoria avrebbe potuto riferirsi esclusivamente alle somme (eventualmente) indebitamente corrisposte in tutto l’anno precedente, ossia dal mese di aprile 2022 e fino al successivo mese di aprile 2023, avendo, i pagamenti effettuati in quella fase, carattere di provvisorietà, a condizione che la richiesta da parte della RTS di -OMISSIS- fosse avvenuta entro l’anno successivo e, quindi, entro aprile 2024. Tuttavia, poichè la prima (ed unica) richiesta della RTS di -OMISSIS- è stata formalizzata con il provvedimento qui impugnato, ne va affermata la irripetibilità, trattandosi di pagamenti eventualmente corrisposti in maniera indebita per errore dell’Amministrazione a cui non ha in alcun modo partecipato la ricorrente;
VI) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2946 e 2948, comma 4, c.c.: l’importo richiesto, come da comunicazione di avvio del procedimento, riguarderebbe somme indebitamente corrisposte dal 1° febbraio 2011 al 20 aprile 2023. Al riguardo, trattandosi di somme corrisposte periodicamente, il termine di prescrizione sarebbe quello previsto dall’art. 2948, comma 4, c.c. Pertanto il diritto alla ripetizione delle differenze retributive percepite fino al 13 dicembre 2019 sarebbe prescritto.
4. In via preliminare, come già rilevato in sede cautelare, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sollevata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Dato atto che il ricorso è stato notificato anche al Ministero della Giustizia quale datore di lavoro della ricorrente, e che pertanto non vi è alcuna necessità di integrare il contraddittorio, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato sulla base di proprie autonome competenze. L’incisione nella sfera giuridica della ricorrente è determinata dal provvedimento assunto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che deve quindi essere qualificato come il legittimato passivo.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
5.1. Il provvedimento adottato dalla RTS fonda la determinazione del recupero del credito sulla base del decreto del Ministero della Giustizia del 17 aprile 2015 che ha stabilito un giudizio non positivo in ordine al conseguimento della terza valutazione di professionalità da parte della ricorrente, cui sarebbe continuato ad essere attribuito lo stipendio in godimento al 27 luglio 2010.
Sulla base di tale “titolo” la RTS ha ingiunto la rifusione della somma netta pari a € 58.752,19.
Nel provvedimento la RTS non indica né il periodo nel quale si sarebbe realizzata l’indebita corresponsione di somme né il dettaglio delle singole voci stipendiali (stipendio, indennità integrativa speciale, indennità accessoria) indebitamente corrisposte.
Solo nella comunicazione di avvio del procedimento si fa riferimento al periodo 1° febbraio 2011 – 20 aprile 2023, pur richiamandosi il predetto decreto del 17 aprile 2015.
Ora, dato che l’unico titolo legittimante il recupero è indicato nel decreto del Ministero della Giustizia, la RTS di -OMISSIS- non ha fornito adeguata motivazione in relazione a quale (evidentemente diverso) titolo abbia ingiunto la restituzione di somme ritenute indebitamente corrisposte a decorrere dal 1° febbraio 2011, ovvero a decorrere da una data antecedente a quella di assunzione del decreto di giudizio non positivo in ordine alla terza valutazione di professionalità.
Va inoltre considerato che nel periodo indicato nella comunicazione di avvio del procedimento sono ricompresi gli anni 2018 e 2019 in cui la ricorrente non ha percepito retribuzione in quanto dispensata dal servizio (circostanza questa che non risulta contestata dalla difesa del Ministero).
Non si comprende quindi se gli anni sopra indicati siano stati considerati nel “montante” oggetto di restituzione, ciò a dimostrazione dell’assenza di indicazione analitica – per mesi di riferimento – delle somme che si assumono indebitamente percepite.
Neppure l’istruttoria disposta da questo Collegio è stata utile a colmare l’evidente carenza di motivazione del provvedimento.
Il Ministero della Giustizia ha infatti depositato una nota esplicativa datata 4 aprile 2025 con cui, dopo aver dato conto delle comunicazioni intercorse tra il Ministero stesso e la RTS di -OMISSIS-, ha dichiarato che alla data del 21 aprile 2023 (data di cessazione dal servizio) – mediante consultazione del portale NoiPA – è stato rilevato che la ricorrente era erroneamente inquadrata nel livello HH04 cl. 8 anziché nel livello HH04 cl. 4.
A margine del rilievo che tali argomenti non si ricavano dal provvedimento impugnato – e che quindi non potrebbero avere rilevanza in questa sede, costituendo motivazione postuma – il Collegio osserva che non è stata fornita neppure oggi alcuna dimostrazione della data dell’erroneo inquadramento della ricorrente nella cl. 8 e come questo incida, in termini di differenze retributive.
L’assenza di evidenza documentale di tale decorrenza impedisce di verificare la coerenza della situazione di fatto con la pretesa restitutoria dell’Amministrazione quanto al periodo di riferimento indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
Sotto altro concorrente profilo, il Collegio rileva che la RTS di -OMISSIS- né nel provvedimento impugnato né nella comunicazione di avvio del procedimento ha indicato quale voce stipendiale e per quale entità di importo sia stata erroneamente corrisposta in ragione dell’inquadramento nel livello cl. 8 anziché nella cl. 4.
A ciò si aggiunga che dall’esame delle buste paga depositate in giudizio dalla ricorrente l’inquadramento nella cl. 08 risulta essere avvenuto a partire dal 2020. Il che confermerebbe il disallineamento tra tale evidenza e la richiesta di restituzione di somme a far data dal 1° febbraio 2011.
L’insieme delle osservazioni sopra formulate dal Collegio rende evidente un manifesto difetto di motivazione che non consente di scrutinare neppure la correttezza dell’istruttoria svolta, né sotto il profilo dell’ an della pretesa restitutoria né sotto il profilo del quantum oggetto di ripetizione né, infine, del periodo di riferimento in cui sarebbe maturato l’indebito.
Per le ragioni che precedono – assorbiti gli ulteriori profili di censura - il ricorso va accolto e, per l’effetto va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, ferme restando le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione, che dovranno essere condotte alla luce dei rilievi qui esplicitati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
IN IN EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN IN EL | IC SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.