Art. 30. Promozione a commesso e commesso capo
Le promozioni a commesso e a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli appartenenti allo stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
Le promozioni a commesso e a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli appartenenti allo stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.