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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5117/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010582169000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010582169000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sezione ottava in composizione monocratica
contro
Agenzia Entrate Riscossione e la Regione Calabria la cartella di pagamento n. 09420250010582169000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata a mezzo posta a/r il 4.6.2025, avente ad oggetto Tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, per gli anni 2020 e
2022, per euro 679,77
Eccepiva:
- omessa notifica atti presupposti
- decadenza
- prescrizione
- vizio motivazione anche con riferimento al computo interessi
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario
Agenzia Entrate Riscossione rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica dell'atto presupposto.
Rilevava la correttezza del proprio operato
La Regione Calabria rilevava che la cartella portava due annualità; che in relazione all'anno 2020 era stato preventivamente notificato un avviso di accertamento in data 6 maggio 2023; mentre l'annualità 2022 era stata per la prima volta richiesta con la cartella
Chiedeva rigetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Non corrisponde al vero che Regione Calabria in relazione all'annualità 2020-2022 non effettuò notifica del prodromico avviso di accertamento
Ovviamente, il rispetto della sequenza procedimentale è imprescindibile.
E la giurisprudenza sul punto è assolutamente copiosa e granitica.
Innanzitutto, richiamiamo i principi espressi dall'importante pronuncia delle Sezioni Unite n. 16412 del 25 luglio 2007, secondo cui: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (nel caso di specie avviso di mora) notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità
- interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la mancata notifica della cartella di pagamento non determinasse la nullità dell'avviso di mora e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente avverso l'avviso di mora). L'impugnazione avverso l'avviso di mora emesso dal concessionario alla riscossione, deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento, può essere promossa dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore (allo scopo di renderlo partecipe della responsabilità della gestione del processo). Di conseguenza è ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal contribuente nei solo confronti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché il concessionario fosse parte nel giudizio di merito”.
Di analogo tenore numerose altre pronunce, ex pluribus:
- Cass. civ. Sez. V, 08/02/2006, n. 2798 - “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento - o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento - comporta la nullità dell'avviso di mora: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Cagliari, 11 Giugno 1999)”;
- Cass. civ. Sez. V, 11-01-2008, n. 476 - “la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti
(SS.UU. 16412/07, sostanzialmente conforme a Cass. 7649/06, 24975/06)”; - Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13082 - “Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U.
16412/07)”.
Dalla produzione documentale della Regione (indicata come “previ atti”), è infatti emerso che l'avviso di accertamento in relazione all'annualità 2020 fu notificato in data 6 maggio 2023
Se così è è staro rispettato il termine decadenziale triennale e chiaramente nessuna prescrizione può dirsi maturata.
Infine nessun vizio di motivazione è ravvisabile nella cartella impugnata posto che la stessa contiene tutti gli estremi da cui inferire la ragione fattuale e giuridica che ha dato luogo alla pretesa di pagamento nell'interesse territoriale;
né occorreva alcuna allegazione dell'atto prodromico previamente notificato.
Infatti sul punto i giudici di legittimità e di merito hanno così statuito:
“Posto che il termine «amministrazione finanziaria» contenuto nell'art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000 n. 212
(cosiddetto Statuto del contribuente),deve essere inteso in senso ampio, comprensivo, pertanto, anche dei concessionari alla riscossione, gli atti posti in essere da questi ultimi sono soggetti all'obbligo di motivazione, ai sensi della citata norma, anche se, trattandosi di atti esecutivi, tale obbligo deve ritenersi assolto con l'indicazione degli estremi e delle modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l'intervento dei concessionari medesimi”. (Cass. civ sez. trib 10 ottobre 2008 n. 24928).
Ancora: “In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000 n. 212 (cosiddetto statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione;
infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli” (Cass. civ. sez. Trib 2 luglio 2008 n. 18073).
Si è invece proceduto mediante ruolo per la riscossione dell'annualità 2022 contenuta nell'atto impugnato ai sensi della legge regionale 56/2023
Il ricorso va rigettato
Al rigetto del ricorso consegue secondo le regole della soccombenza le spese di giudizio liquidate in euro
300,00 devono essere versate nella misura di euro 150,00 in favore di Regione Calabria e 150,00 in favore di Agenzia Entrate Riscossione
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica sezione 7 rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 al pagamento di euro 150,00 in favore di Regione Calabria e 150,00 euro in favore di Agenzia Entrate Riscossione
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5117/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010582169000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010582169000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sezione ottava in composizione monocratica
contro
Agenzia Entrate Riscossione e la Regione Calabria la cartella di pagamento n. 09420250010582169000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata a mezzo posta a/r il 4.6.2025, avente ad oggetto Tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, per gli anni 2020 e
2022, per euro 679,77
Eccepiva:
- omessa notifica atti presupposti
- decadenza
- prescrizione
- vizio motivazione anche con riferimento al computo interessi
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario
Agenzia Entrate Riscossione rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica dell'atto presupposto.
Rilevava la correttezza del proprio operato
La Regione Calabria rilevava che la cartella portava due annualità; che in relazione all'anno 2020 era stato preventivamente notificato un avviso di accertamento in data 6 maggio 2023; mentre l'annualità 2022 era stata per la prima volta richiesta con la cartella
Chiedeva rigetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Non corrisponde al vero che Regione Calabria in relazione all'annualità 2020-2022 non effettuò notifica del prodromico avviso di accertamento
Ovviamente, il rispetto della sequenza procedimentale è imprescindibile.
E la giurisprudenza sul punto è assolutamente copiosa e granitica.
Innanzitutto, richiamiamo i principi espressi dall'importante pronuncia delle Sezioni Unite n. 16412 del 25 luglio 2007, secondo cui: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (nel caso di specie avviso di mora) notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità
- interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la mancata notifica della cartella di pagamento non determinasse la nullità dell'avviso di mora e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente avverso l'avviso di mora). L'impugnazione avverso l'avviso di mora emesso dal concessionario alla riscossione, deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento, può essere promossa dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore (allo scopo di renderlo partecipe della responsabilità della gestione del processo). Di conseguenza è ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal contribuente nei solo confronti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché il concessionario fosse parte nel giudizio di merito”.
Di analogo tenore numerose altre pronunce, ex pluribus:
- Cass. civ. Sez. V, 08/02/2006, n. 2798 - “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento - o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento - comporta la nullità dell'avviso di mora: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Cagliari, 11 Giugno 1999)”;
- Cass. civ. Sez. V, 11-01-2008, n. 476 - “la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti
(SS.UU. 16412/07, sostanzialmente conforme a Cass. 7649/06, 24975/06)”; - Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13082 - “Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U.
16412/07)”.
Dalla produzione documentale della Regione (indicata come “previ atti”), è infatti emerso che l'avviso di accertamento in relazione all'annualità 2020 fu notificato in data 6 maggio 2023
Se così è è staro rispettato il termine decadenziale triennale e chiaramente nessuna prescrizione può dirsi maturata.
Infine nessun vizio di motivazione è ravvisabile nella cartella impugnata posto che la stessa contiene tutti gli estremi da cui inferire la ragione fattuale e giuridica che ha dato luogo alla pretesa di pagamento nell'interesse territoriale;
né occorreva alcuna allegazione dell'atto prodromico previamente notificato.
Infatti sul punto i giudici di legittimità e di merito hanno così statuito:
“Posto che il termine «amministrazione finanziaria» contenuto nell'art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000 n. 212
(cosiddetto Statuto del contribuente),deve essere inteso in senso ampio, comprensivo, pertanto, anche dei concessionari alla riscossione, gli atti posti in essere da questi ultimi sono soggetti all'obbligo di motivazione, ai sensi della citata norma, anche se, trattandosi di atti esecutivi, tale obbligo deve ritenersi assolto con l'indicazione degli estremi e delle modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l'intervento dei concessionari medesimi”. (Cass. civ sez. trib 10 ottobre 2008 n. 24928).
Ancora: “In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000 n. 212 (cosiddetto statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione;
infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli” (Cass. civ. sez. Trib 2 luglio 2008 n. 18073).
Si è invece proceduto mediante ruolo per la riscossione dell'annualità 2022 contenuta nell'atto impugnato ai sensi della legge regionale 56/2023
Il ricorso va rigettato
Al rigetto del ricorso consegue secondo le regole della soccombenza le spese di giudizio liquidate in euro
300,00 devono essere versate nella misura di euro 150,00 in favore di Regione Calabria e 150,00 in favore di Agenzia Entrate Riscossione
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica sezione 7 rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 al pagamento di euro 150,00 in favore di Regione Calabria e 150,00 euro in favore di Agenzia Entrate Riscossione