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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 15/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EI ROBERTO, Presidente
NA RE, RE
FASANO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 620/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano - Aler - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Assago - Via Dei Caduti N. 7 20057 Assago MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
19 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 569 DEL 30/11/2022 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2502/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano (AL) ha proposto appello avverso la sentenza n.
2818/19/2024 del 5 aprile 2024, depositata il 26 giugno 2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha parzialmente accolto il proprio originario ricorso relativo all'avviso di accertamento
IMU 2017 emesso dal Comune di Assago.
Con l'avviso di accertamento in questione il Comune di Assago ha contestato una maggiore IMU per il 2017 in relazione agli immobili posseduti dalla società nel territorio comunale, alle vie Papa Giovanni XXIII nn. 2
e 4 e Volta n. 2.
La contribuente impugnava quindi l'atto impositivo chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Il Comune, nel costituirsi in giudizio, controdeduceva circa la correttezza del proprio operato e concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso proposto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado si pronunciava con la sentenza oggetto di impugnazione, accogliendo parzialmente il ricorso con compensazione delle spese di lite disponendo che erano da considerare “esenti i soli immobili definibili come alloggi sociali e confermando nel resto l'atto d'ufficio”.
L'AL ha quindi proposto appello avverso la detta sentenza per plurimi motivi, chiedendone la riforma nella parte ad essa sfavorevole, con vittoria di spese e onorari.
Non si è costituito il Comune appellato.
Successivamente parte appellante presenta propria rinuncia al ricorso in appello rappresentando che l'Azienda e il Comune hanno concordato la riduzione della pretesa impositiva relativa alle due annualità che erano oggetto di controversia (2016 e 2017) e conseguentemente “il Comune ha quindi notificato all'Azienda in data 19 marzo 2025 gli avvisi di rettifica dei precedenti avvisi di accertamento per IMU 2017 (che qui interessa) e per IMU 2016, recanti la minor imposta definita, relativi interessi e sanzioni (doc. 1), e l'Azienda ha accettato la residua pretesa impositiva procedendo in data 24 marzo 2025 ai relativi pagamenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, il Collegio ritiene che debba procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio nei termini qui di seguito precisati.
Questo Collegio prende atto della volontà espressa da AL “di rinunciare all'appello (R.G.A. n. 620/2025) proposto avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 19, n. 2818/2024, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire a seguito dell'avvenuta riduzione da parte del Comune di Assago della pretesa impositiva in controversia che essa ha già proceduto ad assolvere” e rileva che l'intendimento di rinuncia all'appello manifestato dall'appellante con la propria memoria e l'avviso in rettifica emesso dal Comune determinano il venir meno dell'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia sull'azione proposta e rinunciata, facendo venir meno anche il potere-dovere del giudice di pronunciare;
pertanto questa Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
L'accordo comunque intervenuto tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, come in motivazione, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Roberto Craveia
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EI ROBERTO, Presidente
NA RE, RE
FASANO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 620/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano - Aler - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Assago - Via Dei Caduti N. 7 20057 Assago MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
19 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 569 DEL 30/11/2022 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2502/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano (AL) ha proposto appello avverso la sentenza n.
2818/19/2024 del 5 aprile 2024, depositata il 26 giugno 2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha parzialmente accolto il proprio originario ricorso relativo all'avviso di accertamento
IMU 2017 emesso dal Comune di Assago.
Con l'avviso di accertamento in questione il Comune di Assago ha contestato una maggiore IMU per il 2017 in relazione agli immobili posseduti dalla società nel territorio comunale, alle vie Papa Giovanni XXIII nn. 2
e 4 e Volta n. 2.
La contribuente impugnava quindi l'atto impositivo chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Il Comune, nel costituirsi in giudizio, controdeduceva circa la correttezza del proprio operato e concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso proposto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado si pronunciava con la sentenza oggetto di impugnazione, accogliendo parzialmente il ricorso con compensazione delle spese di lite disponendo che erano da considerare “esenti i soli immobili definibili come alloggi sociali e confermando nel resto l'atto d'ufficio”.
L'AL ha quindi proposto appello avverso la detta sentenza per plurimi motivi, chiedendone la riforma nella parte ad essa sfavorevole, con vittoria di spese e onorari.
Non si è costituito il Comune appellato.
Successivamente parte appellante presenta propria rinuncia al ricorso in appello rappresentando che l'Azienda e il Comune hanno concordato la riduzione della pretesa impositiva relativa alle due annualità che erano oggetto di controversia (2016 e 2017) e conseguentemente “il Comune ha quindi notificato all'Azienda in data 19 marzo 2025 gli avvisi di rettifica dei precedenti avvisi di accertamento per IMU 2017 (che qui interessa) e per IMU 2016, recanti la minor imposta definita, relativi interessi e sanzioni (doc. 1), e l'Azienda ha accettato la residua pretesa impositiva procedendo in data 24 marzo 2025 ai relativi pagamenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, il Collegio ritiene che debba procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio nei termini qui di seguito precisati.
Questo Collegio prende atto della volontà espressa da AL “di rinunciare all'appello (R.G.A. n. 620/2025) proposto avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 19, n. 2818/2024, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire a seguito dell'avvenuta riduzione da parte del Comune di Assago della pretesa impositiva in controversia che essa ha già proceduto ad assolvere” e rileva che l'intendimento di rinuncia all'appello manifestato dall'appellante con la propria memoria e l'avviso in rettifica emesso dal Comune determinano il venir meno dell'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia sull'azione proposta e rinunciata, facendo venir meno anche il potere-dovere del giudice di pronunciare;
pertanto questa Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
L'accordo comunque intervenuto tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, come in motivazione, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Roberto Craveia