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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1067/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
IA IN, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2082/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N. 45-C 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TYXCRB400072 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5189/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il dott. Nominativo_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e produce giurisprudenza.
Resistente/Appellato: il rappr. di Ag. Entrate - Dir. Prov. Messina si riporta alle proprie deduzioni, ribadendo la legittimità dell'operato dell'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.03.2025 la società Ricorrente_1 ,in persona dell'Amministratore e legale rappresentate pro tempore Rappresentante_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'atto di recupero n. TYXCRB400072/2024, notificato in data 22.01.2025, con il quale veniva contestato l'utilizzo in compensazione, nell'anno 2016, di un credito di imposta R&S inesistente per complessivi € 41.383,04, unitamente al recupero del credito d'imposta l'ufficio ha irrogato la sanzione amministrativa di € 41.383,04
e richiesto interessi pari a € 14.497,91.
La ricorrente ha affidato il ricorso alle seguenti censure:
violazione e falsa applicazione dell'articolo 38-bis del D.P.R.600/1973 – decadenza dei termini di notifica;
violazione dell'articolo 7 della legge n. 212/2000 – vizio di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art.3 del D.L.n. 145/2013, infondatezza ed insussistenza dei presupposti alla base del recupero del credito d'imposta.
L'Agenzia delle Entrate, ha evidenziato che l'analisi della documentazione esibita dalla società ha messo in evidenza l'assenza, nell' attività svolta dalla Società, delle caratteristiche che un'attività di R&S deve avere secondo il Manuale di Frascati e pertanto, non incorporando l'attività progettuale svolta nuova conoscenza, la stessa non dà diritto al credito di imposta richiesto.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa producendo giurisprudenza favorevole alla propria tesi.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare che il credito d'imposta R&S, previsto nell'ambito del Piano Transizione
4.0 e finanziato con le risorse del P.N.R.R., rappresenta una misura di incentivazione rivolta alle imprese nazionali con l'obiettivo di sostenere la loro competitività, stimolare gli investimenti privati nei settori della ricerca e sviluppo, dell'innovazione tecnologica, del design e dell'ideazione estetica. Si tratta, sostanzialmente, di una forma di agevolazione fiscale che, agendo in riduzione - mediante compensazione
- sull'importo annuo complessivo dovuto a titolo di tassazione dalle imprese residenti nel territorio nazionale, permette loro di operare un taglio alle imposte dovute e, al contempo, di rendersi più competitive e innovative sul mercato.
La ricorrente dopo aver illustrato il progetto a cui si riferisce il credito d'imposta in esame ( Produzione cinematografica, video e programmi tv), progetto consistente nello studio e sviluppo ed implementazione di nuove soluzioni tecnologiche da impiegarsi nel settore del broadcasting, ha evidenziato che, proprio in relazionr all'attività di R&S, ha ottenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMit) il brevetto per invenzione industriale “ Sistema di realizzazione, gestione e distribuzione di contenuti audio/video dal vivo”.
Sostiene l'Ufficio che nella individuazione delle attività ammissibili al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, bisogna far riferimento alle definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale" che la normativa nazionale mutua dalla prassi comunitaria in materia di "Aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (Comunicazione della Commissione Europea n. 198/01 del 2014, già richiamata in ambito nazionale dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016); in virtù dell'espresso richiamo operato dalla disciplina europea alle Società_1 on Associazione_1 dell'OCSE quindi,
i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel c.d. Manuale di Frascati costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e quindi, come correttamente evidenziato in sede di motivazione dell'atto impugnato, il progetto presentato dalla Ricorrente è del tutto generico, non appare dettagliato e non si riesce a cogliere la novità e l'originalità del progetto. Non si riscontrano i caratteri di novità e di originalità, sopra menzionati, richiesti dalla norma per accedere alle agevolazioni.
Il ricorso viene accolto dando continuità ai principi, affermati dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1482 depositata il 16 giugno 2025, ha stabilito un principio interpretativo di fondamentale rilevanza per l'applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013.
La decisione, che ha accolto integralmente l'appello del contribuente contro l'Agenzia delle Entrate, ha sancito l'irrilevanza dei cinque parametri del Manuale di Frascati versione 2015 per la valutazione dell'innovatività dei progetti realizzati negli anni 2015-2019, riconoscendo la sufficienza dell'innovazione
“relativa” rispetto alle conoscenze e competenze dell'impresa richiedente, evidenziato come “nell'ambito della ricerca e sviluppo ex art. 3, DL 145/2013 debbano rientrare anche le attività non necessariamente nuove in senso assoluto, bensì nuove per la singola impresa”.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità e della novità delle questioni trattate, vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
IA IN, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2082/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N. 45-C 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TYXCRB400072 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5189/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il dott. Nominativo_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e produce giurisprudenza.
Resistente/Appellato: il rappr. di Ag. Entrate - Dir. Prov. Messina si riporta alle proprie deduzioni, ribadendo la legittimità dell'operato dell'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.03.2025 la società Ricorrente_1 ,in persona dell'Amministratore e legale rappresentate pro tempore Rappresentante_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'atto di recupero n. TYXCRB400072/2024, notificato in data 22.01.2025, con il quale veniva contestato l'utilizzo in compensazione, nell'anno 2016, di un credito di imposta R&S inesistente per complessivi € 41.383,04, unitamente al recupero del credito d'imposta l'ufficio ha irrogato la sanzione amministrativa di € 41.383,04
e richiesto interessi pari a € 14.497,91.
La ricorrente ha affidato il ricorso alle seguenti censure:
violazione e falsa applicazione dell'articolo 38-bis del D.P.R.600/1973 – decadenza dei termini di notifica;
violazione dell'articolo 7 della legge n. 212/2000 – vizio di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art.3 del D.L.n. 145/2013, infondatezza ed insussistenza dei presupposti alla base del recupero del credito d'imposta.
L'Agenzia delle Entrate, ha evidenziato che l'analisi della documentazione esibita dalla società ha messo in evidenza l'assenza, nell' attività svolta dalla Società, delle caratteristiche che un'attività di R&S deve avere secondo il Manuale di Frascati e pertanto, non incorporando l'attività progettuale svolta nuova conoscenza, la stessa non dà diritto al credito di imposta richiesto.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa producendo giurisprudenza favorevole alla propria tesi.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare che il credito d'imposta R&S, previsto nell'ambito del Piano Transizione
4.0 e finanziato con le risorse del P.N.R.R., rappresenta una misura di incentivazione rivolta alle imprese nazionali con l'obiettivo di sostenere la loro competitività, stimolare gli investimenti privati nei settori della ricerca e sviluppo, dell'innovazione tecnologica, del design e dell'ideazione estetica. Si tratta, sostanzialmente, di una forma di agevolazione fiscale che, agendo in riduzione - mediante compensazione
- sull'importo annuo complessivo dovuto a titolo di tassazione dalle imprese residenti nel territorio nazionale, permette loro di operare un taglio alle imposte dovute e, al contempo, di rendersi più competitive e innovative sul mercato.
La ricorrente dopo aver illustrato il progetto a cui si riferisce il credito d'imposta in esame ( Produzione cinematografica, video e programmi tv), progetto consistente nello studio e sviluppo ed implementazione di nuove soluzioni tecnologiche da impiegarsi nel settore del broadcasting, ha evidenziato che, proprio in relazionr all'attività di R&S, ha ottenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMit) il brevetto per invenzione industriale “ Sistema di realizzazione, gestione e distribuzione di contenuti audio/video dal vivo”.
Sostiene l'Ufficio che nella individuazione delle attività ammissibili al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, bisogna far riferimento alle definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale" che la normativa nazionale mutua dalla prassi comunitaria in materia di "Aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (Comunicazione della Commissione Europea n. 198/01 del 2014, già richiamata in ambito nazionale dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016); in virtù dell'espresso richiamo operato dalla disciplina europea alle Società_1 on Associazione_1 dell'OCSE quindi,
i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel c.d. Manuale di Frascati costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e quindi, come correttamente evidenziato in sede di motivazione dell'atto impugnato, il progetto presentato dalla Ricorrente è del tutto generico, non appare dettagliato e non si riesce a cogliere la novità e l'originalità del progetto. Non si riscontrano i caratteri di novità e di originalità, sopra menzionati, richiesti dalla norma per accedere alle agevolazioni.
Il ricorso viene accolto dando continuità ai principi, affermati dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1482 depositata il 16 giugno 2025, ha stabilito un principio interpretativo di fondamentale rilevanza per l'applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013.
La decisione, che ha accolto integralmente l'appello del contribuente contro l'Agenzia delle Entrate, ha sancito l'irrilevanza dei cinque parametri del Manuale di Frascati versione 2015 per la valutazione dell'innovatività dei progetti realizzati negli anni 2015-2019, riconoscendo la sufficienza dell'innovazione
“relativa” rispetto alle conoscenze e competenze dell'impresa richiedente, evidenziato come “nell'ambito della ricerca e sviluppo ex art. 3, DL 145/2013 debbano rientrare anche le attività non necessariamente nuove in senso assoluto, bensì nuove per la singola impresa”.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità e della novità delle questioni trattate, vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.