Ordinanza collegiale 24 giugno 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2024, proposto da
ME Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paletta, Angelo Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
dei decreti ingiuntivi n.1028/2019 (RG: 1630/2019) e n.724/2020 (RG: 927/2020) emessi dal Tribunale Civile di Crotone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. DE FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 16 dicembre 2019, n. 1028, il Tribunale di Crotone ha condannato l’A.S.P. di Crotone al pagamento, in favore di Banca IFIS S.p.A., della complessiva somma di € 2.367.745,60, “ gli interessi come da domanda ” e “ le spese di questa procedura di ingiunzione, che liquida in € 870,00 per esborsi ed in € 9.195,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfetarie, CPA e IVA, come per legge ed oltre alle successive occorrende ”;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 14 febbraio 2022;
- con decreto ingiuntivo del 2 novembre 2020, n. 724, il Tribunale di Crotone ha condannato l’A.S.P. di Crotone al pagamento, in favore di Banca IFIS S.p.A., della complessiva somma di € 1.498.471,68, “ gli interessi di mora come da domanda, purchè entro e non oltre i limiti previsti dalla legge ” e “ le spese di questa procedura di ingiunzione, che liquida in € 870,00 per esborsi ed in € 7.073,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfetarie, CPA e IVA, come per legge ed oltre alle successive occorrende ”;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 15 marzo 2021;
- con ricorso notificato in data 18 giugno 2024, depositato nella Segreteria in data 20 giugno 2024, ME PV ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dai titoli, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate, al netto dei parziali pagamenti già effettuati;
- ha rappresentato, sul punto, di aver acquistato in blocco da Banca IFIS, con contratto del 30 giugno 2022, “ crediti derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi già vantati da case farmaceutiche e da fornitori di Enti del S.S.N.; tra gli altri, quelli vantati nei confronti della AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE ”; che l’avviso di cessione di crediti pro soluto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 79 del 9 luglio 2022; e che “ i crediti ceduti (…) ricomprendono anche quelli portati nei decreti ingiuntivi del Tribunale di Crotone n.1028/2019 (RG1630/2019) e n.724/2020 (RG927/2020), titoli infra meglio dettagliati ”;
- ad esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2025, con ordinanza n. 1107 del 24 giugno 2025, il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini della decisione: “ che parte ricorrente dia congrua e precisa indicazione della corrispondenza fra i crediti oggetto della cessione e quelli confluiti nei decreti ingiuntivi qui azionati; che, in ogni caso, parte ricorrente depositi in giudizio copia conforme del contratto di cessione di crediti nell’ambito della cartolarizzazione, citato in narrativa ”;
- parte ricorrente ha depositato documentazione in ottemperanza alla suddetta ordinanza collegiale istruttoria in data 16 luglio 2025;
- alla camera di consiglio del 26 novembre 2025 il Collegio ha fatto rilevare a verbale che era stato depositato contratto di cessione dei crediti nel quale risultava che i crediti oggetto di cessione fossero quelli di cui all’allegato 1, ma l’allegato 1 era privo di contenuto; parte ricorrente ha dunque chiesto un rinvio per integrare la documentazione;
- con memoria del 4 marzo 2026 la ricorrente ha affermato che: “ l’elenco dei crediti ricompresi nei DD.II. azionati in ottemperanza è visibile alle pagine da 97 a 106 del detto documento, oscurati i dati non afferenti al presente giudizio ”;
- alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- parte ricorrente ha affermato in ricorso di essere stata cessionaria di tutti i crediti per i quali erano stati pronunciati a favore di Banca IFIS i due decreti ingiuntivi azionati;
- tuttavia a seguito della ordinanza istruttoria e del successivo rinvio ha affermato che: “ l’elenco dei crediti ricompresi nei DD.II. azionati in ottemperanza è visibile alle pagine da 97 a 106 del detto documento, oscurati i dati non afferenti al presente giudizio ”;
- da un esame dell’elenco dei crediti visibili alle pagine da 97 a 106 della copia del contratto depositata, è evidente ictu oculi che quelle fatture, per numero e per ammontare, sono del tutto inidonee a raggiungere l’ammontare di € 2.367.745,60 ed € 1.498.471,68 che l’amministrazione è stata condannata a pagare a favore di Banca IFIS per effetto dei decreti azionati;
- manca dunque la prova, pur a seguito dell’attività istruttoria, che la ricorrente sia stata cessionaria dei crediti contenuti nei decreti ingiuntivi azionati;
- neanche può accogliersi il ricorso parzialmente, cioè solo per le fatture non oscurate di cui alle pagine da 97 a 106 del contratto di cessione;
- infatti una volta che i crediti derivanti da fatture o comunque da singole prestazioni sono azionati giudizialmente e sfociano nel rilascio di un provvedimento giurisdizionale, in questo caso un decreto ingiuntivo, quest’ultimo sostituisce ed accorpa i singoli crediti;
- conseguentemente la cessione di crediti successiva all’emissione dei decreti ingiuntivi legittima la cessionaria ad agire per l’esecuzione dei titoli esecutivi solo ove questa dia congrua prova di essersi resa cessionaria di tutti i crediti azionati nel ricorso monitorio che ha dato luogo a quei titoli;
- tale prova è mancata nel caso di specie, sicché il ricorso va respinto perché infondato;
- nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente decidendo sul ricorso per l’ottemperanza, lo respinge siccome infondato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE FF | IV RE |
IL SEGRETARIO