Art. 11. (Art. 6 legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1549).
Accaparramento o procacciamento commesso dagli addetti alla disciplina dei consumi.
Se i fatti preveduti dagli articoli 7 e 8 sono commessi, con abuso della qualita', da persona addetta ad uffici o servizi istituiti o gestiti dall'autorita' per l'approvvigionamento o per la distribuzione di merci ovvero da incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione di merci ovvero da chi e' costituito depositario di merci per disposizione dell'autorita', si applicano la reclusione da quattro a venti anni e la multa non inferiore a lire cinquemila.
Se il fatto e' commesso su merci di rilevante entita' ovvero se dal fatto e' derivato grave nocumento per l'economia nazionale si applica la pena dell'ergastolo.
Se il fatto e' commesso su piccole quantita' di merci allo scopo di destinarle al consumo familiare la pena e' della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire diecimila.
Accaparramento o procacciamento commesso dagli addetti alla disciplina dei consumi.
Se i fatti preveduti dagli articoli 7 e 8 sono commessi, con abuso della qualita', da persona addetta ad uffici o servizi istituiti o gestiti dall'autorita' per l'approvvigionamento o per la distribuzione di merci ovvero da incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione di merci ovvero da chi e' costituito depositario di merci per disposizione dell'autorita', si applicano la reclusione da quattro a venti anni e la multa non inferiore a lire cinquemila.
Se il fatto e' commesso su merci di rilevante entita' ovvero se dal fatto e' derivato grave nocumento per l'economia nazionale si applica la pena dell'ergastolo.
Se il fatto e' commesso su piccole quantita' di merci allo scopo di destinarle al consumo familiare la pena e' della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire diecimila.