CASS
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/07/2025, n. 26024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26024 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN EL - Presidente - LU LI MA EL IN PIERLUIGI CIANFROCCA IA NU UR - Relatore - Sent. n. sez. 1159/2025 CC - 17/06/2025 R.G.N. 14280/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: ST LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NU UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. LORENZO TOMASSINI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione;
conclusioni ribadite con le note di replica alle conclusioni della Procura generale del 10/06/2025. 1. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 04/03/2025, ha confermato i decreti di sequestro preventivo (diretto e per equivalente) emessi dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna il 03/10/2024, il 26/11/2024, nonché il 10/02/2025, in relazione alla imputazione provvisoria di cui agli artt. 646, 61 n. 7, 648- , cod. pen. elevata nei confronti di CO IA. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26024 Anno 2025 Presidente: EL AN Relatore: NU UR IA Data Udienza: 17/06/2025 2 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, CO IA, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 646 cod. pen. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato con particolare riferimento alla interversione del possesso. Il Tribunale di Bologna, pur avendo riconosciuto l’assenza di contatti giuridici rilevanti tra la banca, che aveva erroneamente disposto il bonifico sul conto corrente del ricorrente e la mancanza di qualsiasi vincolo di destinazione, ha comunque ritenuto sussistente l’elemento materiale del reato, richiamando la rilevanza di qualunque tipo di possesso. Il ragionamento è erroneo e in violazione di legge, atteso che la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che occorre una specifica destinazione di scopo, quanto alla appropriazione di somme di denaro, per poter ritenere integrata la appropriazione indebita;
la condotta avrebbe forse potuto rientrare nella ipotesi di cui all’art. 647 cod. pen. ora depenalizzata, comunque si doveva riscontrare la assenza di rilevanza penale della condotta del ricorrente. 2.2. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale per avere ritenuto la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 624 cod. pen., con particolare riferimento alla sottrazione della al detentore;
il Tribunale ha citato un precedente inconferente e la condotta del IA non può in alcun modo essere ritenuta una sottrazione rilevante ai sensi dell’art. 624 cod. pen., dovendo questa consistere nell’azione cosciente e volontaria di eliminare il potere materiale del proprietario sulla . 2.3. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale per aver ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 648- .1, con particolare riferimento alla sussistenza del delitto presupposto e della commissione dello stesso da parte del ricorrente. Gli elementi prima evidenziati rendono evidente come il ricorrente non si possa in alcun modo e compiutamente ritenere autore del delitto presupposto, sicché cade anche la possibilità di ritenere sussistente l’autoriciclaggio. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
ne consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi proposti. 2. Il Tribunale di Bologna non ha correttamente applicato il principio di diritto, già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all'art. 647, comma primo, n. 3, cod. pen., oggi depenalizzato per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozione generale di "cose", ponendosi la suddetta norma in rapporto di specialità rispetto all'art. 646 cod. pen., a nulla rilevando che l'appropriazione del "denaro" sia espressamente prevista nel medesimo art. 647, comma primo, n. 1, e nel testo dell'art. 316 cod. pen. (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Radu, Rv. 282443- 01; principio affermato in fattispecie sovrapponibile relativa all'appropriazione di somma di denaro per errore bonificata sul conto corrente errato e non destinatario della operazione di trasferimento fondi per come delegata all’istituto bancario e non restituita). 3. In tal senso, si deve osservare che, ancorché il titolo (bonifico bancario) fosse astrattamente idoneo a trasferire la proprietà della somma di denaro bonificata per errore, l'atto di disposizione non ne trasferì di certo la proprietà, per evidente difetto della volontà del disponente ed assenza della causa. Dunque, pur sussistendo un fatto appropriativo, occorre considerare che la condotta contestata rientra certamente nella appropriazione di "... cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui ...", originariamente disciplinata dall’art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., oggi – come detto – depenalizzato per effetto del d. lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e). Si è sul punto osservato che: “il testo della speciale incriminazione, salvo insignificanti variazioni lessicali, corrisponde a quello che si leggeva all'art. 420, prima parte, n. 3 e cpv., del codice Zanardelli. Ai fini del perfezionamento della fattispecie è dunque necessario che l'agente possieda, al momento del fatto, la cosa altrui;
ciò che distingue il delitto in questione dal furto è infatti il possesso lecito della cosa, ricevuta in forza di un titolo astrattamente idoneo al suo trasferimento, mentre il furto presuppone l'impossessamento volontario mediante 4 sottrazione al detentore. Il possesso, avuto ancora riguardo all'appropriazione "minore", deve avere ad oggetto "cose"; ma ben s'intende che l'appropriazione deve riguardare "denaro" o altre "cose mobili". Così si esprime unanimemente la dottrina che si è confrontata in forma sistematica con la formulazione dell'articolato, attribuendo significato omnicomprensivo al termine generico "cose"; valorizzando una accezione di "cosa" quale entità materiale individuata e suscettiva di detenzione, avente un qualsiasi valore, che la caratterizzi come bene patrimoniale. Sulla specifica questione interpretativa si è pronunciata questa Corte (Sez. 2, n. 6951 del 22/01/2001, Ravanesi, non mass.), affermando il principio di diritto così sintetizzato dai redattori delle riviste di settore: reato di appropriazione di «cose» avute per errore o per caso fortuito (art. 647, comma 1, n. 3, c.p.) è configurabile anche con riguardo all'appropriazione di denaro, conformemente a quanto previsto dall'art. 646 c.p., rispetto al quale la norma in esame si pone in rapporto di specialità, a nulla rilevando che l'appropriazione del denaro sia invece espressamente prevista nel n. 1 del medesimo art. 647 c.p. Si legge in motivazione che la generica espressione "cose" usata dal legislatore al n. 3 dell'art. 647 cod. pen., è suscettibile di avvincere alla tipicità descrittiva della fattispecie anche il denaro, che è specie del genere cose. Tale esegesi fonda peraltro anche sulla obiettiva difficoltà (non superata in dottrina, tantomeno in giurisprudenza) di individuare una , per così dire ellittica, nella esclusione del denaro dal novero delle "cose" suscettibili di appropriazione indebita (c.d. minore) determinata da errore. Il possesso deve essere, quindi, frutto dell'errore (spontaneo e non certo indotto, ravvisandosi altrimenti truffa) altrui, che può cadere sulla cosa (una cosa per un'altra, diversa per qualità o per maggiore quantità di quella dovuta: negli specifici termini si esprimeva, in epoca davvero remota, Cass. 10 gennaio 1906, in Riv. Pen. LXIV, 689) o sulla persona dell' ” (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Radu, Rv. 282443- 01). La stessa decisione ha, quindi, condivisibilmente chiarito che: “se infine il disponente, ancorché il titolo sia astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, non vuole dare quel che in effetti non è dovuto, ma trasferisce ugualmente per mero errore sulla cosa (qualità o quantità) o sulla persona dell' … è vero che manca il vincolo 5 di destinazione sulla cosa trasferita, ma solo perché a monte difettano la volontà e la causa del trasferimento. Il fatto tipico appropriativo resta integrato, giacché l' trattiene e contro l'intima volontà del disponente, ma va qualificato ai sensi dell'art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., perché il trasferimento di ricchezza è avvenuto per errore del disponente. Sussiste pertanto l'elemento specializzante atto a qualificare il fatto (sussistente) ai sensi dell'art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., reato oggi depenalizzato per effetto del d.l.vo. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e.” 4. In tal senso, occorre considerare come nell’ambito della motivazione il Tribunale del riesame sia stata descritta in modo chiaro e puntuale la destinazione della somma di denaro ad un soggetto piuttosto che ad un altro;
così come sono stati specificamente richiamati i comportamenti successivi posti in essere dall’odierno ricorrente, non smentiti di fatto neanche dalla difesa e riscontrati dalla documentazione allegata, che rappresentano una chiara trasformazione per trasferimento e mutamento di titolarità di tale ingente somma di denaro, effetto dell’errore nella disposizione del bonifico da parte dell’istituto bancario. Sul tema, si deve ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l’agente violi, attraverso l’utilizzo personale, la specifica destinazione ad esso impressa dal al momento della consegna (cfr., Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020, Cattaneo, Rv. 280465-01; Sez. n. 24857 del 21/04/2017, Forte, Rv. 270092-01). Nel caso concreto, tale elemento non ricorre, mentre è stato riscontrato un trasferimento per errore da parte dell’istituto bancario. Deve, in conclusione, essere esclusa la sussistenza del del delitto di appropriazione indebita, e conseguentemente il reato presupposto del contestato autoriciclaggio, sicché deve essere disposta la revoca del sequestro disposto dal G.i.p. del Tribunale di Bologna con provvedimenti del 03/10/2024, del 26/11/2024 e del 10/02/2025. Consegue la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. Gli altri motivi restano assorbiti dalle considerazioni che precedono. 6 Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la revoca del sequestro disposto dal Gip del Tribunale di Bologna con provvedimenti del 3.10.2024, 26.11.2024 e 10.2.2025, con restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 17/06/2025. La Cons. Est. Il Presidente RZ LO TU EA EG
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NU UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. LORENZO TOMASSINI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione;
conclusioni ribadite con le note di replica alle conclusioni della Procura generale del 10/06/2025. 1. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 04/03/2025, ha confermato i decreti di sequestro preventivo (diretto e per equivalente) emessi dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna il 03/10/2024, il 26/11/2024, nonché il 10/02/2025, in relazione alla imputazione provvisoria di cui agli artt. 646, 61 n. 7, 648- , cod. pen. elevata nei confronti di CO IA. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26024 Anno 2025 Presidente: EL AN Relatore: NU UR IA Data Udienza: 17/06/2025 2 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, CO IA, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 646 cod. pen. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato con particolare riferimento alla interversione del possesso. Il Tribunale di Bologna, pur avendo riconosciuto l’assenza di contatti giuridici rilevanti tra la banca, che aveva erroneamente disposto il bonifico sul conto corrente del ricorrente e la mancanza di qualsiasi vincolo di destinazione, ha comunque ritenuto sussistente l’elemento materiale del reato, richiamando la rilevanza di qualunque tipo di possesso. Il ragionamento è erroneo e in violazione di legge, atteso che la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che occorre una specifica destinazione di scopo, quanto alla appropriazione di somme di denaro, per poter ritenere integrata la appropriazione indebita;
la condotta avrebbe forse potuto rientrare nella ipotesi di cui all’art. 647 cod. pen. ora depenalizzata, comunque si doveva riscontrare la assenza di rilevanza penale della condotta del ricorrente. 2.2. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale per avere ritenuto la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 624 cod. pen., con particolare riferimento alla sottrazione della al detentore;
il Tribunale ha citato un precedente inconferente e la condotta del IA non può in alcun modo essere ritenuta una sottrazione rilevante ai sensi dell’art. 624 cod. pen., dovendo questa consistere nell’azione cosciente e volontaria di eliminare il potere materiale del proprietario sulla . 2.3. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale per aver ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 648- .1, con particolare riferimento alla sussistenza del delitto presupposto e della commissione dello stesso da parte del ricorrente. Gli elementi prima evidenziati rendono evidente come il ricorrente non si possa in alcun modo e compiutamente ritenere autore del delitto presupposto, sicché cade anche la possibilità di ritenere sussistente l’autoriciclaggio. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
ne consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi proposti. 2. Il Tribunale di Bologna non ha correttamente applicato il principio di diritto, già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all'art. 647, comma primo, n. 3, cod. pen., oggi depenalizzato per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozione generale di "cose", ponendosi la suddetta norma in rapporto di specialità rispetto all'art. 646 cod. pen., a nulla rilevando che l'appropriazione del "denaro" sia espressamente prevista nel medesimo art. 647, comma primo, n. 1, e nel testo dell'art. 316 cod. pen. (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Radu, Rv. 282443- 01; principio affermato in fattispecie sovrapponibile relativa all'appropriazione di somma di denaro per errore bonificata sul conto corrente errato e non destinatario della operazione di trasferimento fondi per come delegata all’istituto bancario e non restituita). 3. In tal senso, si deve osservare che, ancorché il titolo (bonifico bancario) fosse astrattamente idoneo a trasferire la proprietà della somma di denaro bonificata per errore, l'atto di disposizione non ne trasferì di certo la proprietà, per evidente difetto della volontà del disponente ed assenza della causa. Dunque, pur sussistendo un fatto appropriativo, occorre considerare che la condotta contestata rientra certamente nella appropriazione di "... cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui ...", originariamente disciplinata dall’art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., oggi – come detto – depenalizzato per effetto del d. lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e). Si è sul punto osservato che: “il testo della speciale incriminazione, salvo insignificanti variazioni lessicali, corrisponde a quello che si leggeva all'art. 420, prima parte, n. 3 e cpv., del codice Zanardelli. Ai fini del perfezionamento della fattispecie è dunque necessario che l'agente possieda, al momento del fatto, la cosa altrui;
ciò che distingue il delitto in questione dal furto è infatti il possesso lecito della cosa, ricevuta in forza di un titolo astrattamente idoneo al suo trasferimento, mentre il furto presuppone l'impossessamento volontario mediante 4 sottrazione al detentore. Il possesso, avuto ancora riguardo all'appropriazione "minore", deve avere ad oggetto "cose"; ma ben s'intende che l'appropriazione deve riguardare "denaro" o altre "cose mobili". Così si esprime unanimemente la dottrina che si è confrontata in forma sistematica con la formulazione dell'articolato, attribuendo significato omnicomprensivo al termine generico "cose"; valorizzando una accezione di "cosa" quale entità materiale individuata e suscettiva di detenzione, avente un qualsiasi valore, che la caratterizzi come bene patrimoniale. Sulla specifica questione interpretativa si è pronunciata questa Corte (Sez. 2, n. 6951 del 22/01/2001, Ravanesi, non mass.), affermando il principio di diritto così sintetizzato dai redattori delle riviste di settore: reato di appropriazione di «cose» avute per errore o per caso fortuito (art. 647, comma 1, n. 3, c.p.) è configurabile anche con riguardo all'appropriazione di denaro, conformemente a quanto previsto dall'art. 646 c.p., rispetto al quale la norma in esame si pone in rapporto di specialità, a nulla rilevando che l'appropriazione del denaro sia invece espressamente prevista nel n. 1 del medesimo art. 647 c.p. Si legge in motivazione che la generica espressione "cose" usata dal legislatore al n. 3 dell'art. 647 cod. pen., è suscettibile di avvincere alla tipicità descrittiva della fattispecie anche il denaro, che è specie del genere cose. Tale esegesi fonda peraltro anche sulla obiettiva difficoltà (non superata in dottrina, tantomeno in giurisprudenza) di individuare una , per così dire ellittica, nella esclusione del denaro dal novero delle "cose" suscettibili di appropriazione indebita (c.d. minore) determinata da errore. Il possesso deve essere, quindi, frutto dell'errore (spontaneo e non certo indotto, ravvisandosi altrimenti truffa) altrui, che può cadere sulla cosa (una cosa per un'altra, diversa per qualità o per maggiore quantità di quella dovuta: negli specifici termini si esprimeva, in epoca davvero remota, Cass. 10 gennaio 1906, in Riv. Pen. LXIV, 689) o sulla persona dell' ” (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Radu, Rv. 282443- 01). La stessa decisione ha, quindi, condivisibilmente chiarito che: “se infine il disponente, ancorché il titolo sia astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, non vuole dare quel che in effetti non è dovuto, ma trasferisce ugualmente per mero errore sulla cosa (qualità o quantità) o sulla persona dell' … è vero che manca il vincolo 5 di destinazione sulla cosa trasferita, ma solo perché a monte difettano la volontà e la causa del trasferimento. Il fatto tipico appropriativo resta integrato, giacché l' trattiene e contro l'intima volontà del disponente, ma va qualificato ai sensi dell'art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., perché il trasferimento di ricchezza è avvenuto per errore del disponente. Sussiste pertanto l'elemento specializzante atto a qualificare il fatto (sussistente) ai sensi dell'art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., reato oggi depenalizzato per effetto del d.l.vo. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e.” 4. In tal senso, occorre considerare come nell’ambito della motivazione il Tribunale del riesame sia stata descritta in modo chiaro e puntuale la destinazione della somma di denaro ad un soggetto piuttosto che ad un altro;
così come sono stati specificamente richiamati i comportamenti successivi posti in essere dall’odierno ricorrente, non smentiti di fatto neanche dalla difesa e riscontrati dalla documentazione allegata, che rappresentano una chiara trasformazione per trasferimento e mutamento di titolarità di tale ingente somma di denaro, effetto dell’errore nella disposizione del bonifico da parte dell’istituto bancario. Sul tema, si deve ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l’agente violi, attraverso l’utilizzo personale, la specifica destinazione ad esso impressa dal al momento della consegna (cfr., Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020, Cattaneo, Rv. 280465-01; Sez. n. 24857 del 21/04/2017, Forte, Rv. 270092-01). Nel caso concreto, tale elemento non ricorre, mentre è stato riscontrato un trasferimento per errore da parte dell’istituto bancario. Deve, in conclusione, essere esclusa la sussistenza del del delitto di appropriazione indebita, e conseguentemente il reato presupposto del contestato autoriciclaggio, sicché deve essere disposta la revoca del sequestro disposto dal G.i.p. del Tribunale di Bologna con provvedimenti del 03/10/2024, del 26/11/2024 e del 10/02/2025. Consegue la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. Gli altri motivi restano assorbiti dalle considerazioni che precedono. 6 Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la revoca del sequestro disposto dal Gip del Tribunale di Bologna con provvedimenti del 3.10.2024, 26.11.2024 e 10.2.2025, con restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 17/06/2025. La Cons. Est. Il Presidente RZ LO TU EA EG