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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EO NT, TO
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2302/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Pellice 04011 Aprilia LT
Regione Lazio - 80143490581
elettivamente domiciliato presso Via Raimondi Garibaldi 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13942/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 057 2022 9000558476 000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3904/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha accolto il ricorso della signora Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 057 2022 9000558476 000 (asseritamente notificatale in data
06/06/2022 ) per un totale pari ad € 3.863,01 relativamente all'omesso pagamento delle seguenti cartelle esattoriali inerenti Tasse Automobilistiche: n. 057 2012 0003432166 000, n. 057 2012 0018500590 000,
n. 057 2014 0031933804 000, n. 057 2015 0012962789 000, n. 057 2016 0018790337 000 n. 057 2017
0018219477 000 e n. 057 2017 0036477607 000. A tale statuizione addiveniva il giudice territoriale, non essendosi costituita l'AdER, per non essere state prodotte in quella sede le relate di notifica delle cartelle esattoriali stesse. Giova evidenziare che la Regione Lazio ha dichiarato di aver annullato in via automatica i debiti fiscali inferiori ad euro 1.000.
Impugna la sentenza l'AdER con appello che risulta ritualmente notificato all'indirizzo del difensore della contribuente in primo grado, producendo copia delle relative relate di notifica e degli atti interruttivi della prescrizione. Secondo l'AdER, altresì, i primi Giudici hanno errato nel non considerare che le cartelle esattoriali rientranti nel parametro normativo della legge n. 197/2022 riguardano unicamente l'annullamento delle sole sanzioni e degli interessi. L'imposta principale rimane esigibile. IN particolare, per l'AdER, l'imposta non verrebbe annullata in quanto tali cartelle, oggetto di causa, non rientrerebbero nel DL n. 119/2018 (annullamento automatico fino a 1.000 euro) poiché affidate all'Agente della
Riscossione – iscritte a ruolo – post 2010.
Non si sono costituiti la Regione Lazio e la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di eccezioni della parte contribuente, a cui risulta regolarmente e ritualmente notificato l'appello, questa Corte, esaminati gli atti prodotti in sede di impugnazione (da giudicare ammissibili ex art. 58 d.lgs 546/1992 ) giudica che l'appello prodotto dall'Agenzia delle Riscossione sia da accogliere.
Nella presente sede di appello l'AdER ha infatti depositato copia delle relate di notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata, nonché degli atti interruttivi della prescrizione triennale delle relative e sottese tasse automobilistiche. Esaminati gli atti, risulta quindi che: 1) la cartella esattoriale n. 057 2012 0003432166 000 è stata notificata a norma dell'art. 140 c.p.c., presso la residenza della contribuente a SS Nominativo_1 e Nominativo_2 alla Indirizzo_1; la sopra menzionata cartella esattoriale, a causa dell'assenza della stessa, come si desume dall'avviso di deposito di atti nella casa del Comune di Santi Cosma e Damiano che l'ufficio ha prodotto;
L'Agente della Riscossione poi, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, ha inviato alla Sig.ra Resistente_1, mediante raccomandata n. 61059840434-7, avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, come si desume dalla copia pure prodotta dall'AdER; 2) Analogo discorso vale per quanto concerne la cartella esattoriale n. 057 2012 0018500590 000, anch'essa notificata a norma dell'art. 140 c.p.c. ; 3) La cartella esattoriale n. 057 2015 0012962789 000 è stata notificata a norma dell'art. 143 c.p.c. Come si desume dalla copia della relata di notifica prodotta, il messo notificatore in data 18/11/2015 ha cercato di notificare alla Resistente_1 presso la sua residenza sita a SS. Nominativo_1 e Nominativo_2 alla Indirizzo_2 la sopra citata cartella esattoriale ma è stato impossibilitato, tant'è che è stata richiesta visura per presunto trasferimento. Poiché anche in data 07/01/2016 il messo è stato impossibilitato a notificare alla Resistente_1 la più volte citata cartella esattoriale n. 057 2015 0012962789 000 in quanto il destinatario risultava irreperibile, nonostante la visura ( che è stata prodotta) avesse confermato tale indirizzo. Pertanto, il messo notificatore ha provveduto alla notifica a norma dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito ed affissione in Comune, come - anche in tale evenienza - si desume dalla copia dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune di Santi Cosma e Damiano che è stato prodotto;
4)
La cartella esattoriale n. 057 2017 0036477607 000 è stata notificata a norma dell'art. 140 c.p.c. Come si desume dalla copia della relata di notifica prodotta e depositata, sia in data 26/04/2018 alle ore 11.54 che in data 30/04/2018 alle ore 14.03 il messo notificatore ha cercato di notificare alla Resistente_1 presso la sua residenza sita a Minturno al Indirizzo_3 la sopra citata cartella esattoriale ma è stato impossibilitato a causa dell'assenza del destinatario. Poiché anche in data 13/03/2019 il messo notificatore è stato impossibilitato a notificare alla Resistente_1 la più volte citata cartella esattoriale n. 057 2017 0036477607 000, sempre a causa dell'assenza di quest'ultima, ha provveduto alla notifica a norma dell'art. 140 c.p.c., come si desume dall'avviso di deposito di atti nella casa del Comune di Minturno del
13/03/2019 che si produce. L'Agente della Riscossione poi, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, ha inviato alla Sig.ra Resistente_1 mediante raccomandata n. 57306535307-7 avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, come si desume dalla copia che si produce. Tale raccomandata, come si evince dalla copia dell'avviso di ricevimento che si produce, è stata regolarmente ricevuta in data 1/04/2019 tant'è che è stato regolarmente firmato l'avviso di ricevimento.
Non può essere oggetto della presente sentenza l'asserito errore dell'ente impositore in ordine all'annullamento automatico - da parte della Regione Lazio – delle pretese erariali (sottese alle cartelle) contenenti debiti fino ad euro 1.000, in quanto le cartelle oggetto di causa non rientrerebbero nel DL n.
119/2018 (annullamento automatico fino a 1.000 euro) poiché affidate all'Agente della Riscossione – iscritte a ruolo – post 2010; ciò in quanto tale eccezione – peraltro riguardante l'ente impositore - avrebbe dovuto essere avanzata in primo grado, dove, di contro, l'AdER è rimasto contumace. Ne deriva che una pronuncia su tale carico fiscale non può formare oggetto della presente pronuncia.
La censurabile condotta processuale dell'odierno appellante, che solo in appello ha prodotto la documentazione di cui sopra (già ampiamente in suo possesso), contravvenendo al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, induce a compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EO NT, TO
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2302/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Pellice 04011 Aprilia LT
Regione Lazio - 80143490581
elettivamente domiciliato presso Via Raimondi Garibaldi 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13942/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 057 2022 9000558476 000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3904/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha accolto il ricorso della signora Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 057 2022 9000558476 000 (asseritamente notificatale in data
06/06/2022 ) per un totale pari ad € 3.863,01 relativamente all'omesso pagamento delle seguenti cartelle esattoriali inerenti Tasse Automobilistiche: n. 057 2012 0003432166 000, n. 057 2012 0018500590 000,
n. 057 2014 0031933804 000, n. 057 2015 0012962789 000, n. 057 2016 0018790337 000 n. 057 2017
0018219477 000 e n. 057 2017 0036477607 000. A tale statuizione addiveniva il giudice territoriale, non essendosi costituita l'AdER, per non essere state prodotte in quella sede le relate di notifica delle cartelle esattoriali stesse. Giova evidenziare che la Regione Lazio ha dichiarato di aver annullato in via automatica i debiti fiscali inferiori ad euro 1.000.
Impugna la sentenza l'AdER con appello che risulta ritualmente notificato all'indirizzo del difensore della contribuente in primo grado, producendo copia delle relative relate di notifica e degli atti interruttivi della prescrizione. Secondo l'AdER, altresì, i primi Giudici hanno errato nel non considerare che le cartelle esattoriali rientranti nel parametro normativo della legge n. 197/2022 riguardano unicamente l'annullamento delle sole sanzioni e degli interessi. L'imposta principale rimane esigibile. IN particolare, per l'AdER, l'imposta non verrebbe annullata in quanto tali cartelle, oggetto di causa, non rientrerebbero nel DL n. 119/2018 (annullamento automatico fino a 1.000 euro) poiché affidate all'Agente della
Riscossione – iscritte a ruolo – post 2010.
Non si sono costituiti la Regione Lazio e la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di eccezioni della parte contribuente, a cui risulta regolarmente e ritualmente notificato l'appello, questa Corte, esaminati gli atti prodotti in sede di impugnazione (da giudicare ammissibili ex art. 58 d.lgs 546/1992 ) giudica che l'appello prodotto dall'Agenzia delle Riscossione sia da accogliere.
Nella presente sede di appello l'AdER ha infatti depositato copia delle relate di notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata, nonché degli atti interruttivi della prescrizione triennale delle relative e sottese tasse automobilistiche. Esaminati gli atti, risulta quindi che: 1) la cartella esattoriale n. 057 2012 0003432166 000 è stata notificata a norma dell'art. 140 c.p.c., presso la residenza della contribuente a SS Nominativo_1 e Nominativo_2 alla Indirizzo_1; la sopra menzionata cartella esattoriale, a causa dell'assenza della stessa, come si desume dall'avviso di deposito di atti nella casa del Comune di Santi Cosma e Damiano che l'ufficio ha prodotto;
L'Agente della Riscossione poi, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, ha inviato alla Sig.ra Resistente_1, mediante raccomandata n. 61059840434-7, avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, come si desume dalla copia pure prodotta dall'AdER; 2) Analogo discorso vale per quanto concerne la cartella esattoriale n. 057 2012 0018500590 000, anch'essa notificata a norma dell'art. 140 c.p.c. ; 3) La cartella esattoriale n. 057 2015 0012962789 000 è stata notificata a norma dell'art. 143 c.p.c. Come si desume dalla copia della relata di notifica prodotta, il messo notificatore in data 18/11/2015 ha cercato di notificare alla Resistente_1 presso la sua residenza sita a SS. Nominativo_1 e Nominativo_2 alla Indirizzo_2 la sopra citata cartella esattoriale ma è stato impossibilitato, tant'è che è stata richiesta visura per presunto trasferimento. Poiché anche in data 07/01/2016 il messo è stato impossibilitato a notificare alla Resistente_1 la più volte citata cartella esattoriale n. 057 2015 0012962789 000 in quanto il destinatario risultava irreperibile, nonostante la visura ( che è stata prodotta) avesse confermato tale indirizzo. Pertanto, il messo notificatore ha provveduto alla notifica a norma dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito ed affissione in Comune, come - anche in tale evenienza - si desume dalla copia dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune di Santi Cosma e Damiano che è stato prodotto;
4)
La cartella esattoriale n. 057 2017 0036477607 000 è stata notificata a norma dell'art. 140 c.p.c. Come si desume dalla copia della relata di notifica prodotta e depositata, sia in data 26/04/2018 alle ore 11.54 che in data 30/04/2018 alle ore 14.03 il messo notificatore ha cercato di notificare alla Resistente_1 presso la sua residenza sita a Minturno al Indirizzo_3 la sopra citata cartella esattoriale ma è stato impossibilitato a causa dell'assenza del destinatario. Poiché anche in data 13/03/2019 il messo notificatore è stato impossibilitato a notificare alla Resistente_1 la più volte citata cartella esattoriale n. 057 2017 0036477607 000, sempre a causa dell'assenza di quest'ultima, ha provveduto alla notifica a norma dell'art. 140 c.p.c., come si desume dall'avviso di deposito di atti nella casa del Comune di Minturno del
13/03/2019 che si produce. L'Agente della Riscossione poi, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, ha inviato alla Sig.ra Resistente_1 mediante raccomandata n. 57306535307-7 avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, come si desume dalla copia che si produce. Tale raccomandata, come si evince dalla copia dell'avviso di ricevimento che si produce, è stata regolarmente ricevuta in data 1/04/2019 tant'è che è stato regolarmente firmato l'avviso di ricevimento.
Non può essere oggetto della presente sentenza l'asserito errore dell'ente impositore in ordine all'annullamento automatico - da parte della Regione Lazio – delle pretese erariali (sottese alle cartelle) contenenti debiti fino ad euro 1.000, in quanto le cartelle oggetto di causa non rientrerebbero nel DL n.
119/2018 (annullamento automatico fino a 1.000 euro) poiché affidate all'Agente della Riscossione – iscritte a ruolo – post 2010; ciò in quanto tale eccezione – peraltro riguardante l'ente impositore - avrebbe dovuto essere avanzata in primo grado, dove, di contro, l'AdER è rimasto contumace. Ne deriva che una pronuncia su tale carico fiscale non può formare oggetto della presente pronuncia.
La censurabile condotta processuale dell'odierno appellante, che solo in appello ha prodotto la documentazione di cui sopra (già ampiamente in suo possesso), contravvenendo al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, induce a compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese compensate.