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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1388/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
US DO (LC), via XXV Aprile n. 21, con il patrocinio dell'avv. SONIA RIVA,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. SONIA RIVA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
A) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi alle seguenti concordi condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in US DO (LC), via XXV Aprile n. 21 int. 1, già di proprietà della signora , viene assegnata, con quanto l'arreda, a quest'ultima, che vi vivrà con Parte_1 le figlie e . si impegna a rilasciare entro e non oltre il Per_1 Per_2 Parte_2
15.11.2025 la casa coniugale, prelevando dalla stessa i propri beni personali. Sino all'effettivo rilascio, il marito parteciperà al pagamento delle utenze domestiche, nonché degli oneri condominiali.
3. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_3 si impegnano a decidere di comune accordo gli orientamenti e le scelte riguardanti l'educazione e l'istruzione della figlia. La minore viene collocata in misura prevalente presso la madre, con residenza anagrafica presso la stessa. Poiché è prossima alla maggiore età, le parti Per_2 convengono che il padre potrà vederla e tenerla con sé tutte le volte che vorrà, in accordo con la medesima e nel rispetto degli impegni della minore, ed in ogni caso almeno una sera infrasettimanale ed un weekend alternato al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre che per due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, ed in via alternata con la madre per le festività sia religiose che civili.
4. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla signora la somma Pt_2 Pt_1 mensile pari ad euro 500,00 per ciascuna figlia e così per un totale pari ad euro 1.000,00, entro il giorno quindici di ogni mese, con decorrenza novembre 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra avente il seguente IBAN: Pt_1
[...]. La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal mese dell'anno successivo a quello in cui verrà omologata la separazione.
5. Il padre contribuirà altresì al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie documentate, non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per la prole, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che si allega quale doc. n.
8. Ove fosse necessario il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà far pervenire all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
6. Gli assegni famigliari/assegno unico con decorrenza novembre 2025 verranno percepiti in ragione del 50% per ciascun genitore, come parimenti le detrazioni fiscali saranno usufruibili da entrambi i genitori in ragione del 50%.
7. Essendo economicamente autosufficienti, le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano per l'effetto, di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico in tal senso.
8. L'animale domestico della coppia (cane), intestato al sig. rimarrà presso la casa Pt_2 coniugale. Le parti si impegnano a contribuire nella misura del 50% cadauna alle spese veterinarie, di gestione e mantenimento di detto animale. La parte che avrà anticipato le spese dovrà richiederne il rimborso all'altra, previa esibizione del relativo giustificativo, ed il rimborso dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
9. I coniugi si danno atto vicendevolmente di aver già provveduto di comune accordo a suddividere i beni mobili di proprietà comune, confermando che arredi ed elettrodomestici resteranno nell'immobile di US DO, via XXV Aprile n. 21 int. 1 in proprietà esclusiva di Pt_1
.
[...]
10. Fermi i patti che precedono, le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono ulteriori richieste o pretese, di qualsiasi natura, patrimoniale e non, avendo già provveduto di comune accordo a suddividere tra loro i beni mobili di proprietà comune. A tal fine le parti danno atto di non aver in essere posizioni debitorie nei confronti di terzi.
B) Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di RA (LC), di ER d'DA (LC) e di US DO (LC) di procedere alla annotazione della sentenza. ******** ****
Decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione
C) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
D) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i medesimi alle medesime condizioni della separazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2
l'8.9.2003 a RA (LC) e dalla loro unione sono nate le figlie (a Lecco, il Persona_4
28.4.2005), maggiorenne non economicamente indipendente, e a Lecco, Persona_3 il 18.5.2008), minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26.9.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile a RA (LC), l'8.9.2003, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie C, numero14;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) spese di lite al definitivo;
5) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1388/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
US DO (LC), via XXV Aprile n. 21, con il patrocinio dell'avv. SONIA RIVA,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. SONIA RIVA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
A) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi alle seguenti concordi condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in US DO (LC), via XXV Aprile n. 21 int. 1, già di proprietà della signora , viene assegnata, con quanto l'arreda, a quest'ultima, che vi vivrà con Parte_1 le figlie e . si impegna a rilasciare entro e non oltre il Per_1 Per_2 Parte_2
15.11.2025 la casa coniugale, prelevando dalla stessa i propri beni personali. Sino all'effettivo rilascio, il marito parteciperà al pagamento delle utenze domestiche, nonché degli oneri condominiali.
3. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_3 si impegnano a decidere di comune accordo gli orientamenti e le scelte riguardanti l'educazione e l'istruzione della figlia. La minore viene collocata in misura prevalente presso la madre, con residenza anagrafica presso la stessa. Poiché è prossima alla maggiore età, le parti Per_2 convengono che il padre potrà vederla e tenerla con sé tutte le volte che vorrà, in accordo con la medesima e nel rispetto degli impegni della minore, ed in ogni caso almeno una sera infrasettimanale ed un weekend alternato al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre che per due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, ed in via alternata con la madre per le festività sia religiose che civili.
4. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla signora la somma Pt_2 Pt_1 mensile pari ad euro 500,00 per ciascuna figlia e così per un totale pari ad euro 1.000,00, entro il giorno quindici di ogni mese, con decorrenza novembre 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra avente il seguente IBAN: Pt_1
[...]. La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal mese dell'anno successivo a quello in cui verrà omologata la separazione.
5. Il padre contribuirà altresì al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie documentate, non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per la prole, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che si allega quale doc. n.
8. Ove fosse necessario il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà far pervenire all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
6. Gli assegni famigliari/assegno unico con decorrenza novembre 2025 verranno percepiti in ragione del 50% per ciascun genitore, come parimenti le detrazioni fiscali saranno usufruibili da entrambi i genitori in ragione del 50%.
7. Essendo economicamente autosufficienti, le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano per l'effetto, di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico in tal senso.
8. L'animale domestico della coppia (cane), intestato al sig. rimarrà presso la casa Pt_2 coniugale. Le parti si impegnano a contribuire nella misura del 50% cadauna alle spese veterinarie, di gestione e mantenimento di detto animale. La parte che avrà anticipato le spese dovrà richiederne il rimborso all'altra, previa esibizione del relativo giustificativo, ed il rimborso dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
9. I coniugi si danno atto vicendevolmente di aver già provveduto di comune accordo a suddividere i beni mobili di proprietà comune, confermando che arredi ed elettrodomestici resteranno nell'immobile di US DO, via XXV Aprile n. 21 int. 1 in proprietà esclusiva di Pt_1
.
[...]
10. Fermi i patti che precedono, le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono ulteriori richieste o pretese, di qualsiasi natura, patrimoniale e non, avendo già provveduto di comune accordo a suddividere tra loro i beni mobili di proprietà comune. A tal fine le parti danno atto di non aver in essere posizioni debitorie nei confronti di terzi.
B) Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di RA (LC), di ER d'DA (LC) e di US DO (LC) di procedere alla annotazione della sentenza. ******** ****
Decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione
C) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
D) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i medesimi alle medesime condizioni della separazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2
l'8.9.2003 a RA (LC) e dalla loro unione sono nate le figlie (a Lecco, il Persona_4
28.4.2005), maggiorenne non economicamente indipendente, e a Lecco, Persona_3 il 18.5.2008), minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26.9.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile a RA (LC), l'8.9.2003, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie C, numero14;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) spese di lite al definitivo;
5) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada