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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5582 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TA Presidente Rel./Est. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18458/2024 promossa da:
, (C.F. ), in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1 avv. PRONE MARIA TERESA;
nonché elettivamente domiciliata in VIA AVOGADRO, 16 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. PRONE MARIA TERESA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO DUCA Controparte_1 C.F._2 DEGLI ABRUZZI, 6 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. VARLESE FORTUNATA* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria del 7/11/2025
CONCLUSIONI Voglia l'Illustrissimo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratori del caso e di legge, • pronunciare la separazione personale dei signori e Parte_1
, con addebito a carico del marito e ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 di procedere alla relativa annotazione;
• porre a carico del signor l'obbligo di corrisponde CP_1 un assegno per alimenti e/o mantenimento a favore della signora dell'importo minimo di € Pt_1
500,00 mensili, annualmente rivalutabile con gli indici Istat;
in via subordinata confermare il contributo di mantenimento già disposto in via provvisoria pari a € 230,00/mese, rivalutabile annualmente secondo ISTAT, con decorrenza dal 26 giugno 2025; Previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, e verificate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della pagina 1 di 5 convivenza, la ricorrente spiega sin d'ora la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto a Rabat il 24 giugno 2013 e regolarmente trascrittone registri dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 269 parte 2 S. C Uff. 3 anno 2017 in applicazione di quanto disposto dall'art. 473 bis. 49 cpc , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di ordinare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio su indicato;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Per parte resistente: come da memoria del 7/11/2025
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, Nel merito: dichiarare la separazione personale dei sigg.ri e autorizzandoli a vivere separati con obbligo del Controparte_1 Parte_2 mutuo rispetto, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni/trascrizioni; disporre che il marito contribuisca al mantenimento della moglie versando in favore della medesima € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT;
rigettare la domanda di addebito della separazione al marito in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale al sig.
[...] in quanto inammissibile;
rigettare la domanda di restituzione della dote e di € 4.000,00 a titolo CP_1 di utilizzo dei beni in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
con il favore delle spese. Il sig. prendendo atto/aderendo alla domanda ex CP_1 adverso formulata, chiede inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi la causa sia rimessa al Giudice affinché fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di un anno dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri in Rabat (Marocco) in data Controparte_1 Parte_2 24.06.2013 (matrimonio trascritto/iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 269, parte 2 S. C Uff. 3 anno 2017); ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
con il favore delle spese. Con riserva al prosieguo tanto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, tanto nel giudizio di scioglimento del matrimonio, di modificare e/o precisare le domande già formulate e di ogni più ampia esposizione dei fatti, difesa, produzione, deduzione e istanza istruttoria.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 24/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 269 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23/10/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 5 Nel merito ha affermato che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge e chiedeva quindi addebitarsi la separazione al marito, disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale, di disporsi la restituzione della dote versata al tempo del matrimonio, e porsi a carico del sig n assegno per contribuire al suo mantenimento Controparte_1 nella misura complessiva di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria del 3/2/2025 parte convenuta si è costituita e ha aderito alla domanda di separazione e di scioglimento degli effetti civili;
nel merito, invece, ha domandato di rigettarsi la domanda di addebito e la richiesta di assegnazione della casa coniugale, nonché di dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di restituzione della dota e, infine, di disporsi a suo carico un contributo al mantenimento nella misura complessiva di euro 150,0; con vittoria di spese.
La prima udienza subiva un rinvio per impedimento di parte convenuta.
Alla successiva udienza del 12/3/2025 le parti comparivano personalmente con l'assistenza dei difensori (l'avv PRONE anche in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra giusta Pt_1 autorizzazione del 24/9/2024).
All'esito i difensori precisavano le loro iniziali richieste- tra cui la rinuncia all'assegnazione della casa coniugale da parte ricorrente -e il giudice relatore, previa autorizzazione a vivere separati, considerata la possibilità di addivenire ad un accordo, differiva ad altra udienza.
All'udienza del 7/5/2025 i procuratori delle parti riferivano l'assenza di accordo e insistevano nelle rispettive richieste;
perciò, il giudice relatore si riservata.
A scioglimento della riserva il giudice relatore emanava provvedimenti provvisori e fissava udienza di discussione con concessione di un termine per note difensive.
Le parti depositavano le note precisando le richieste: da un lato, parte ricorrente, in via subordinata, si allineava alla determinazione del contributo al mantenimento previsto con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc, invece, parte convenuta rappresentava circostanze modificative del proprio reddito, insistendo sulle sue istanze.
All'udienza del 12/11/2025 i difensori precisavano le rispettive conclusioni e il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Preliminarmente, questo Collegio conferma la non necessità dell'attività istruttoria essendo la causa matura per la decisione sulla base degli atti e delle acquisizioni documentali.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E 'provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo: dalle dichiarazioni rilasciate è emerso che parte ricorrente vive presso una struttura dal gennaio 2023, invece, il marito è rimasto a vivere nella ex casa coniugale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere provata la circostanza che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sulla domanda di addebito pagina 3 di 5 Parte ricorrente ha domandato l'addebito della separazione affermando che il marito dal gennaio 2023 non si sarebbe più interessato e curato di lei, le avrebbe impedito di recuperare i suoi effetti personali cambiando la serratura di ingresso e, infine, avrebbe intrapreso una relazione con altra donna (cfr atto introduttivo, punti 8-9-12).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la dichiarazione di addebito della separazione
“implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi”(cfr. Cassazione civ. 32837/2022).
Nel caso di specie, non v'è alcuna prova della sussistenza di tali condotte e, dunque, della circostanza per cui esse siano state “la causa efficiente del fallimento della convivenza”.
Non può trovare accoglimento la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Sulla domanda di assegno di mantenimento
È controversa tra le parti la determinazione del quantum del contributo al mantenimento;
sul punto l'ordinanza ex art 473 bis .22 cpc del 26/6/2025 così disponeva: “… la ricorrente, che vive in una comunità, è totalmente invalida, è sottoposta ad amministrazione di sostegno, è priva di redditi e percepisce unicamente l'indennità di accompagnamento, laddove il marito, pur titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è affetto da gravi patologie, riferisce di essere attualmente in mutua (con contrazione di reddito) ed è inoltre risultato totalmente invalido (doc. 5 convenuto) essendo in attesa del riconoscimento della pensione circostanza di cui occorre necessariamente tenere conto. Egli è inoltre, a differenza della moglie, gravato dal canone di locazione di 300 euro mensili. Nulla è stato allegato sul tenore di vita matrimoniale. In tale contesto si stima equo fissare in € 230,00 mensili rivalutabili il contributo a carico del convenuto al mantenimento del coniuge, da versare entro il 5 del mese”.
Reputa il collegio che debba rivedersi il quantum del contributo.
E' infatti pacifico il mutamento in peius della situazione economica del convenuto a causa del licenziamento (oggetto di impugnazione) e il conseguente percepimento della disoccupazione per circa
€ 900,00.
Il quadro considerato nei provvedimenti bis 22 cpc era invece più favorevole sebbene il CP_1 percepisse una retribuzione contenuta pari a circa € 1.400,00 come egli stesso riporta.
Inoltre egli è affetto da gravi patologie ed è portatore di handicap in situazione di gravità.
Sembra dunque equo ridurre il contributo ad € 180,00 mensili rivalutabili.
Sulle altre domande
Occorre richiamare l'impianto dell'ordinanza ex art 471 bis. 22 cpc relativamente alle domande di restituzione della dote e assegnazione della casa coniugale: “che la ricorrente ha rinunciato all'assegnazione della casa familiare ove vive il convenuto;
- che le domande aventi ad oggetto la restituzione della dote, il rimborso di una somma di denaro relativa all'uso e acquisto della mobilia sono in questa sede inammissibili dovendo essere valutate in diversa sede processuale.”
Invero, con riguardo alla domanda di pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ex art 473 bis.49 cpc atteso che tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in pagina 4 di 5 giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
RIGETTA la domanda di addebito formulata da parte ricorrente
DISPONE che versi a un contributo a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento pari ad euro 180,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo Istat
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025
Il Presidente Rel./Est.
AL TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TA Presidente Rel./Est. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18458/2024 promossa da:
, (C.F. ), in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1 avv. PRONE MARIA TERESA;
nonché elettivamente domiciliata in VIA AVOGADRO, 16 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. PRONE MARIA TERESA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO DUCA Controparte_1 C.F._2 DEGLI ABRUZZI, 6 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. VARLESE FORTUNATA* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria del 7/11/2025
CONCLUSIONI Voglia l'Illustrissimo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratori del caso e di legge, • pronunciare la separazione personale dei signori e Parte_1
, con addebito a carico del marito e ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 di procedere alla relativa annotazione;
• porre a carico del signor l'obbligo di corrisponde CP_1 un assegno per alimenti e/o mantenimento a favore della signora dell'importo minimo di € Pt_1
500,00 mensili, annualmente rivalutabile con gli indici Istat;
in via subordinata confermare il contributo di mantenimento già disposto in via provvisoria pari a € 230,00/mese, rivalutabile annualmente secondo ISTAT, con decorrenza dal 26 giugno 2025; Previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, e verificate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della pagina 1 di 5 convivenza, la ricorrente spiega sin d'ora la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto a Rabat il 24 giugno 2013 e regolarmente trascrittone registri dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 269 parte 2 S. C Uff. 3 anno 2017 in applicazione di quanto disposto dall'art. 473 bis. 49 cpc , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di ordinare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio su indicato;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Per parte resistente: come da memoria del 7/11/2025
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, Nel merito: dichiarare la separazione personale dei sigg.ri e autorizzandoli a vivere separati con obbligo del Controparte_1 Parte_2 mutuo rispetto, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni/trascrizioni; disporre che il marito contribuisca al mantenimento della moglie versando in favore della medesima € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT;
rigettare la domanda di addebito della separazione al marito in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale al sig.
[...] in quanto inammissibile;
rigettare la domanda di restituzione della dote e di € 4.000,00 a titolo CP_1 di utilizzo dei beni in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
con il favore delle spese. Il sig. prendendo atto/aderendo alla domanda ex CP_1 adverso formulata, chiede inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi la causa sia rimessa al Giudice affinché fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di un anno dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri in Rabat (Marocco) in data Controparte_1 Parte_2 24.06.2013 (matrimonio trascritto/iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 269, parte 2 S. C Uff. 3 anno 2017); ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
con il favore delle spese. Con riserva al prosieguo tanto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, tanto nel giudizio di scioglimento del matrimonio, di modificare e/o precisare le domande già formulate e di ogni più ampia esposizione dei fatti, difesa, produzione, deduzione e istanza istruttoria.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 24/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 269 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23/10/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 5 Nel merito ha affermato che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge e chiedeva quindi addebitarsi la separazione al marito, disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale, di disporsi la restituzione della dote versata al tempo del matrimonio, e porsi a carico del sig n assegno per contribuire al suo mantenimento Controparte_1 nella misura complessiva di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria del 3/2/2025 parte convenuta si è costituita e ha aderito alla domanda di separazione e di scioglimento degli effetti civili;
nel merito, invece, ha domandato di rigettarsi la domanda di addebito e la richiesta di assegnazione della casa coniugale, nonché di dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di restituzione della dota e, infine, di disporsi a suo carico un contributo al mantenimento nella misura complessiva di euro 150,0; con vittoria di spese.
La prima udienza subiva un rinvio per impedimento di parte convenuta.
Alla successiva udienza del 12/3/2025 le parti comparivano personalmente con l'assistenza dei difensori (l'avv PRONE anche in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra giusta Pt_1 autorizzazione del 24/9/2024).
All'esito i difensori precisavano le loro iniziali richieste- tra cui la rinuncia all'assegnazione della casa coniugale da parte ricorrente -e il giudice relatore, previa autorizzazione a vivere separati, considerata la possibilità di addivenire ad un accordo, differiva ad altra udienza.
All'udienza del 7/5/2025 i procuratori delle parti riferivano l'assenza di accordo e insistevano nelle rispettive richieste;
perciò, il giudice relatore si riservata.
A scioglimento della riserva il giudice relatore emanava provvedimenti provvisori e fissava udienza di discussione con concessione di un termine per note difensive.
Le parti depositavano le note precisando le richieste: da un lato, parte ricorrente, in via subordinata, si allineava alla determinazione del contributo al mantenimento previsto con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc, invece, parte convenuta rappresentava circostanze modificative del proprio reddito, insistendo sulle sue istanze.
All'udienza del 12/11/2025 i difensori precisavano le rispettive conclusioni e il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Preliminarmente, questo Collegio conferma la non necessità dell'attività istruttoria essendo la causa matura per la decisione sulla base degli atti e delle acquisizioni documentali.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E 'provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo: dalle dichiarazioni rilasciate è emerso che parte ricorrente vive presso una struttura dal gennaio 2023, invece, il marito è rimasto a vivere nella ex casa coniugale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere provata la circostanza che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sulla domanda di addebito pagina 3 di 5 Parte ricorrente ha domandato l'addebito della separazione affermando che il marito dal gennaio 2023 non si sarebbe più interessato e curato di lei, le avrebbe impedito di recuperare i suoi effetti personali cambiando la serratura di ingresso e, infine, avrebbe intrapreso una relazione con altra donna (cfr atto introduttivo, punti 8-9-12).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la dichiarazione di addebito della separazione
“implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi”(cfr. Cassazione civ. 32837/2022).
Nel caso di specie, non v'è alcuna prova della sussistenza di tali condotte e, dunque, della circostanza per cui esse siano state “la causa efficiente del fallimento della convivenza”.
Non può trovare accoglimento la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Sulla domanda di assegno di mantenimento
È controversa tra le parti la determinazione del quantum del contributo al mantenimento;
sul punto l'ordinanza ex art 473 bis .22 cpc del 26/6/2025 così disponeva: “… la ricorrente, che vive in una comunità, è totalmente invalida, è sottoposta ad amministrazione di sostegno, è priva di redditi e percepisce unicamente l'indennità di accompagnamento, laddove il marito, pur titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è affetto da gravi patologie, riferisce di essere attualmente in mutua (con contrazione di reddito) ed è inoltre risultato totalmente invalido (doc. 5 convenuto) essendo in attesa del riconoscimento della pensione circostanza di cui occorre necessariamente tenere conto. Egli è inoltre, a differenza della moglie, gravato dal canone di locazione di 300 euro mensili. Nulla è stato allegato sul tenore di vita matrimoniale. In tale contesto si stima equo fissare in € 230,00 mensili rivalutabili il contributo a carico del convenuto al mantenimento del coniuge, da versare entro il 5 del mese”.
Reputa il collegio che debba rivedersi il quantum del contributo.
E' infatti pacifico il mutamento in peius della situazione economica del convenuto a causa del licenziamento (oggetto di impugnazione) e il conseguente percepimento della disoccupazione per circa
€ 900,00.
Il quadro considerato nei provvedimenti bis 22 cpc era invece più favorevole sebbene il CP_1 percepisse una retribuzione contenuta pari a circa € 1.400,00 come egli stesso riporta.
Inoltre egli è affetto da gravi patologie ed è portatore di handicap in situazione di gravità.
Sembra dunque equo ridurre il contributo ad € 180,00 mensili rivalutabili.
Sulle altre domande
Occorre richiamare l'impianto dell'ordinanza ex art 471 bis. 22 cpc relativamente alle domande di restituzione della dote e assegnazione della casa coniugale: “che la ricorrente ha rinunciato all'assegnazione della casa familiare ove vive il convenuto;
- che le domande aventi ad oggetto la restituzione della dote, il rimborso di una somma di denaro relativa all'uso e acquisto della mobilia sono in questa sede inammissibili dovendo essere valutate in diversa sede processuale.”
Invero, con riguardo alla domanda di pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ex art 473 bis.49 cpc atteso che tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in pagina 4 di 5 giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
RIGETTA la domanda di addebito formulata da parte ricorrente
DISPONE che versi a un contributo a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento pari ad euro 180,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo Istat
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025
Il Presidente Rel./Est.
AL TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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