Art. 14.
Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e' inserito il seguente:
"Nell'interesse del servizio, puo' essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi".
Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e' inserito il seguente:
"Nell'interesse del servizio, puo' essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi".