Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/02/2026, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05283/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5283 del 2025, proposto da
RR RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA ER CH, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- degli atti (in parte qua) riportanti le risultanze e le valutazioni negative, pubblicati sul sito del MIUR a partire dal 7 marzo 2025 comunicate tramite email (pure qui impugnata) del 7 marzo 2025, con cui la commissione concorsuale, nominata con Decreto Direttoriale n.0002303 del 19/12/2023 composta dai commissari Proff.ri Sergio Caputi, Corrado Paganelli, Antonella Polimeni, Lorenzo Lo Muzio, Sandro Rengo, ha deciso la non attribuzione al ricorrente, candidato Dott. RA RR, dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/F1 Malattie Odontostomatologiche, Bando in DECRETO DIRETTORIALE RECANTE LA PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, terzo quadrimestre;
- dei verbali (in parte qua) della commissione e dei giudizi, anche collegiale ed individuali, ivi comprese le relazioni riassuntive, contenenti risultati e/o valutazioni negative in ordine all’esponente, e in particolare: il verbale n. 1 del 7 febbraio 2024; il verbale n. 1 del 13 febbraio 2025; il verbale 2 del 13 febbraio 2025; il verbale 3 del 17 febbraio 2025; il verbale 4 del 26 febbraio 2025; i verbali ulteriori al momento non pubblicati/comunicati/sconosciuti;
- del documento telematico (in parte qua) pubblicato in data 7.3.25 (contenente i collegamenti ai giudizi ed agli indicatori per ciascun candidato e dunque anche al curriculum, agli indicatori ed ai giudizi dell’odierno ricorrente) per quanto attiene ai risultati e valutazioni negativi riservati al ricorrente;
nonché di tutti gli atti correlati, presupposti e consequenziali.
E per:
- affermare che al ricorrente debba essere riconosciuta l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 06 F1;
- oppure, pronunciato l’annullamento degli atti surriportati, prescrivere alla commissione in diversa composizione – entro un tempo ristretto e con previsione di astreinte - la rivalutazione della domanda che tenga fermi i giudizi positivi già espressi sul curriculum scientifico e le pubblicazioni, dia atto del possesso da parte del Dott. RR di 7 articoli in Q1 e 3 in Q2 e di indici bibliometrici assai più importanti rispetto alle mediane, il tutto attestante la maturità scientifica e la qualità, rilevanza rigore, originalità delle pubblicazioni;
- o disporre altra pronuncia con idonea portata conformativa sempre alla stregua dei principi di effettività e di adeguatezza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. TO TO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha preso parte alla procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/F1 Malattie Odontostomatologiche, di cui al Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, terzo quadrimestre, conseguendo il giudizio di “non idoneo” espresso negli atti che impugna con l’atto introduttivo del giudizio lamentando, con articolati motivi, un’errata istruttoria (valutazione di soli 4 articoli in riviste Q1 a fronte di 7 posseduti) la disparità di trattamento ed obliterazione dei criteri e degli indici bibliometrici; il difetto di motivazione.
Premette, in fatto, di essere in possesso oltre che di tre mediane su tre e di 7 titoli su dieci tra quelli indicati nei criteri, di un curriculum scientifico debordante rispetto allo standard, con 7 pubblicazioni in Q1 in numero superiore a quello (erroneamente) riscontrato dalla commissione (4), e con indici bibliometrici superiori a quelli della più parte dei candidati abilitati, come confermerebbe la consultazione di SCOPUS ove si può pure apprezzare come l’indice di Hirsch, il numero di articoli e le citazioni dell’odierno esponente siano ben superiori a quelli dei candidati cui è stata attribuita l’abilitazione.
Precisa che il settore in cui il ricorrente concorre è un settore bibliometrico. Tutti gli articoli sono pubblicati in riviste internazionali con peer review. La commissione, non considerando i valori di partenza, anche in comparazione con gli altri candidati, assegna al ricorrente solo 4 articoli in riviste Q1, invece dei 7 posseduti, per poi conseguentemente, sbrigativamente, chiosare per la non maturità e apprezzabilità delle pubblicazioni, senza applicare i propri criteri come invece fatto per altri candidati, che pur erano in possesso di valori ben inferiori a quelli del ricorrente, e ciò nondimeno abilitati.
Dopo aver esposto i caratteri fondanti del proprio curriculum ed i valori di riferimento (il valore soglia nel SC 6/F1 sono numero 14 articoli a 5 anni; numero 143 citazioni 10 anni ; indice SH di riferimento a 10 anni, pari a 6, mentre il candidato possiede, rispettivamente 15, 569 e 13), collocandosi al secondo posto della graduatoria dei candidati sia per numero di citazioni che per indice di SH (con 15 pubblicazioni negli ultimi 5 anni che sono inferiori per numero a quelle degli altri abilitati, ciò che testimonierebbe il rilevantissimo impatto di ciascuna delle pubblicazioni), censura il giudizio della Commissione la quale ha ritenuto che, nonostante il superamento delle 3 mediane; nonostante il possesso di 7 titoli su dieci; nonostante il soddisfacimento dei criteri dell’apporto individuale, della continuità, e della pertinenza, il candidato non risulterebbe maturo, in ragione di una supposta (erronea) insufficiente collocazione editoriale dei lavori, a cui vengono correlate apodittiche e stereotipate chiose sull’originalità e sulla rilevanza delle pubblicazioni. Così esimendosi dal valutare, come invece fatto per altri candidati, l’assoluta esorbitanza degli indici bibliometrici quale prova di qualità, originalità, innovatività e rilevanza delle pubblicazioni del ricorrente.
Più precisamente, il giudizio della Commissione risulta essere così formulato:
“Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia dal D.M. 589/2018. Il candidato possiede n. 8 titoli (a, b, c, e, g, h, i, l) tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Il candidato ha presentato N. 12 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, le pubblicazioni sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/F1 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti in quanto trattano di protesi. Dalle N. 12 pubblicazioni scientifiche presentate si evince con chiarezza il contributo individuale del candidato. In dettaglio risulta primo nome in 6 articoli, secondo nome in 2 articoli e in 2 articoli è ultimo nome. La maggior parte dei lavori presentati sono pubblicati su riviste internazionali ed indicizzate sui principali Database (WoS o Scopus), ma la qualità della produzione scientifica sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo risulta complessivamente non adeguato. La collocazione editoriale della maggior parte dei prodotti scientifici risulta essere non sufficiente (solo 4 articoli in Q1) di conseguenza da considerare non sufficienti per definire la maturità scientifica richiesta. Tra le pubblicazioni scientifiche presentate ex art. 7 DM 120/2016 si identificano 2 studi retrospettivi, 5 clinical study, 1 pilot study, 3 studi in vitro, 1 trial clinico randomizzato. La valutazione approfondita degli studi presentati fa emergere limiti nel rigore metodologico. Inoltre, il livello di originalità ed innovazione non è sufficientemente elevato. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la commissione, all’unanimità ritiene che il candidato NON POSSIEDA la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia e, pertanto, sia NON IDONEO”.
Rileva il ricorrente che:
a) I giudizi “individuali” sono del tutto sovrapponibili al giudizio collegiale, il che testimonierebbe per di più l’assenza di valutazioni individuali da parte dei diversi commissari;
b) Il ricorrente ha presentato 7 articoli in Q1 (e non 4, come invece riportato nel giudizio), anche se, comunque, persino 3 articoli in Q1 sarebbero comunque più che sufficienti per l’abilitazione sulla base dei giudizi riservati dalla commissione ad altri candidati;
c) Non vengono considerati gli articoli in Q2 presentati dall’esponente.
Su tali basi, sarebbero errati anche gli immotivati, stereotipati, correlati giudizi sulla originalità e rilevanza delle pubblicazioni, che neppure tengono conto di quanto sopra già illustrato, cioè dei valori bibliometrici del ricorrente, anche in comparazione con gli altri candidati.
Le ragioni di censura sono formulate così di seguito.
1) Violazione dei criteri contenuti nel verbale 1 del 7.2.2024 di insediamento contenente i criteri, del D.D. 1796/2023, del D.P.R. 95/2016, del D.M. 120/2016, del D.M. 589/2018, della legge n. 240/2010. Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 97 Cost., dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, di ragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà dell’azione amministrativa; difetto di istruttoria; errore sui presupposti; travisamento dei fatti e documenti; disparità di trattamento. Motivazione mancante o insufficiente o incongrua o illogica. Ingiustizia manifesta.
Mentre il ricorrente riceveva giudizi positivi sulle voci a) (coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti), b) apporto individuale nei lavori in collaborazione, e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; i giudizi dei parametri c), d) ed f) sarebbero frutto di gravi difetti di istruttoria, contraddittori con precedenti giudizi, frutto di disparità di trattamento, privi di motivazione.
Più precisamente, i giudizi in parola preceduti dai criteri citati c), d), f):
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; “La collocazione editoriale della maggior parte dei prodotti scientifici risulta essere non sufficiente (solo 4 articoli in Q1) di conseguenza da considerare non sufficienti per definire la maturità scientifica richiesta”. c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; “la qualità della produzione scientifica sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo risulta complessivamente non adeguato”. f) rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico disciplinari ricompresi. “La valutazione approfondita degli studi presentati fa emergere limiti nel rigore metodologico. Inoltre, il livello di originalità ed innovazione non è sufficientemente elevato”. Evidenzia il ricorrente che non sono state conteggiate tutte le pubblicazioni, ma solo 4 su 7, così che il metodo del “quartile” risulta alterato; inoltre non sono valutate le pubblicazioni in Q2; sussisterebbe contrasto con le valutazioni rese per altri candidati giudicati idonei, che il ricorrente elenca in rassegna.
I giudizi sulla qualità e sulla rilevanza della produzione scientifica sarebbero ingiustificabili una volta riscontrato: - Che il ricorrente non solo soddisfa le tre mediane, ma le supera in modo esorbitante (doc. 8bis); - Che il ricorrente non solo soddisfa il paletto dei titoli (tre su dieci) ma ne possiede in misura esorbitante (7 su dieci) (v. giudizi della commissione); - Che l’apporto individuale a tutte le ricerche è riconosciuto ed oggettivamente riscontrabile (v. giudizi della commissione); - Che è soddisfatto pure il requisito della pertinenza delle ricerche (v. giudizi della commissione); - Che va corretto in eccellente il giudizio di insufficiente quanto alla collocazione editoriale.
Inoltre, l’alto valore scientifico dei contributi del ricorrente risulterebbe attestato incontrovertibilmente dagli indici bibliometrici, da un lato esorbitanti rispetto alle mediane, dall’altro ben superiori rispetto a quelli della più parte degli altri candidati.
A fronte di un giudizio positivo quanto ad apporto individuale, collocazione editoriale, quantità e continuità, e di esorbitanti indici bibliometrici, la commissione avrebbe (ancor più) dovuto giustificare/motivare il proprio giudizio di non qualità della produzione scientifica – giudizio così macroscopicamente incoerente rispetto ai precedenti, e rispetto ai dati oggettivi presenti nel curriculum dell’esponente. Invece, le chiose su riportate sono del tutto prive del benché minimo supporto motivazionale.
Le formule impiegate dalla commissione nei giudizi sarebbero ermetiche, stereotipate, sganciate da qualsivoglia riferimento al contenuto delle pubblicazioni dei candidati, così non consentendo la comprensione del giudizio di valore, rimasto, in sostanza, nel foro interiore dei commissari.
La fattispecie sarebbe assimilabile al precedente specifico di questa Sezione che la difesa del ricorrente invoca a proprio favore (Tar Lazio, sezione Quarta quater, 24 aprile 2025, n. 08007/2025; anche 24 aprile 2025, n. 08006/2025).
Conclude per l’annullamento degli atti impugnati al fine di - affermare che al ricorrente debba essere riconosciuta l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 06 F1, oppure, pronunciato l’annullamento degli atti surriportati, prescrivere alla commissione in diversa composizione – entro un tempo ristretto e con previsione di astreinte - la rivalutazione della domanda che tenga fermi i giudizi positivi già espressi sul curriculum scientifico e le pubblicazioni, dia atto del possesso da parte del Dott. RR di 7 articoli in Q1 e 3 in Q2 e di indici bibliometrici assai più importanti rispetto alle mediane, il tutto attestante la maturità scientifica e la qualità, rilevanza rigore, originalità delle pubblicazioni; o disporre altra pronuncia con idonea portata conformativa sempre alla stregua dei principi di effettività e di adeguatezza.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso e deduce circa l’infondatezza delle doglianze.
In particolare, con propria memoria, l’Avvocatura eccepisce che l’inammissibilità attiene alle doglianze con le quali controparte critica le valutazioni della Commissione, contrapponendo proprie difformi considerazioni. La Commissione, in relazione al candidato, ha operato una valutazione rientrante esclusivamente nell’ampia discrezionalità tecnica di cui la stessa gode, sulla quale anche il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza).
Il ricorso sarebbe anche infondato in quanto, laddove lamenta la contraddittorietà del giudizio della Commissione, trascurerebbe che il procedimento abilitativo è frutto di un giudizio complesso, scomponibile in tre diversi momenti logici, per la valutazione del lavoro scientifico: il primo, teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo, volto a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del cd. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo, teso a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale). Ne deriverebbe che il superamento dei valori soglia non assume di per sé valore decisivo al fine di formulare un giudizio positivo sulla maturità scientifica di un candidato, dovendo la commissione di concorso, sul piano sintetico qualitativo e finale, valutare la maturità scientifica del candidato, con un giudizio che può anche motivatamente superare l'esito positivo dei giudizi analitici.
Non sussisterebbe lacuna motivazionale, essendo i giudizi espressi da integrarsi con i parametri ed i requisiti di cui all’art. 4 del DM 120/2016, che i primi richiamerebbero presupponendoli.
In conclusione, come risulterebbe anche dalle controdeduzioni depositate, il giudizio espresso dalla Commissione sarebbe legittimo perché corredato da un adeguato e coerente grado di sintesi tra i giudizi individuali ed il giudizio collegiale, oltreché in linea con la normativa settoriale applicabile al caso in esame.
Con ordinanza cautelare nr. 3221 dell’11 giugno 2025, è stata disposta la trattazione della causa nel merito.
Il ricorrente con propria memoria ha insistito nelle censure e negli argomenti già dedotti.
Nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Tenuto conto della costante giurisprudenza in materia (v. ex plurimis, TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 8634/2017, TAR Lazio, sez. IIIB, Sent. n. 8768/2023 sull’identicità tra giudizi; TAR Lazio, sez. IV Q, Sent. n. 21390/2024 sulla carenza di motivazione; TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 7454/2019, sulla qualità dei singoli autori; Tar Lazio, Sez. III-bis, Sent. n. 1020/2024 sulla discrezionalità tecnica della Commissione e sui relativi limiti di giudizio), con particolare riguardo ai presupposti che regolano il formarsi e l’espressione del giudizio di meritevolezza rispetto all’abilitazione scientifica nazionale, l’odierno ricorso è affidato a censure che trovano la condivisione del Collegio.
Deve premettersi, in linea generale, che l'abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l'essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità "elevata"; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552).
A sua volta, l’art. 4 del d.m. n. 120/2016 dispone che “ La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita' della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalita', del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita' del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché' la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi “.
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di "valore".
Quest'ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all'ottenimento dell'abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l'esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
Nella fattispecie odierna, è tale ultimo presupposto che l’analisi dei giudizi espressi e della motivazione conseguentemente resa a fondamento del diniego di abilitazione, secondo la quale il candidato non avrebbe raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per la fascia cui aspirava, non consente di ritenere integrato.
A tal proposito, rileva il Collegio che alla memoria dell’Avvocatura non è allegato alcun documento di controdeduzioni da parte della Commissione, con il che il giudizio è limitato al solo riscontro delle ragioni espresse nel verbale impugnato da parte del ricorrente.
Ancora in punto di fatto, osserva il Collegio che i criteri che la Commissione ha predeterminato risultano essere i seguenti.
Con verbale n. 1 del 6.9.2021 la Commissione stabiliva i criteri di valutazione evidenziando che la valutazione risulta finalizzata a verificare la maturità scientifica intesa come “ riconoscimento di un positivo livello della qualità ed originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca ”. Si precisava che “ nel rispetto dei predetti criteri, la Commissione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016 ” sarebbero state osservate le “ seguenti modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche allegate ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016: La Commissione, fatta salva la nozione di pubblicazione di “elevata qualità” (una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale) come definita all’Allegato B del DM 120/2016 e fermi i criteri di cui all’art. 4 del DM citato, attribuirà particolare rilevanza a: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché' la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico disciplinari ricompresi ”.
Dal mero raffronto tra i criteri di cui al verbale del 6.9.2021 e le motivazioni del giudizio negativo appare autoevidente la natura del tutto assertiva di queste ultime.
Invero, la Commissione si è limitata ad affermare - per quanto qui d’interesse - che “ la maggior parte dei lavori presentati sono pubblicati su riviste internazionali ed indicizzate sui principali Database (WoS o Scopus), ma la qualità della produzione scientifica sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo risulta complessivamente non adeguato. ”. Nessuna circostanza viene indicata, relativamente al contenuto, al rigore metodologico, alla rilevanza, all’innovatività, per correlare l’esito dichiarato “non adeguato” allo specifico dei contributi offerti. Nè è possibile aderire alla tesi dell’Avvocatura, secondo la quale l’atto sarebbe espressivo di un “giudizio” e dunque atterrebbe - in sostanza - al merito amministrativo poichè, come già ampiamente chiarito nella motivazione che precede, nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale la maturità del candidato va correlata a precisi indicatori obiettivi che giustifichino la formulazione di una corrispondenza o meno al livello standard che la comunità di riferimento presuppone per quel ruolo. Inoltre, proprio la natura di giudizio discrezionale che l’Avvocatura invoca, presuppone una motivazione forte ed estesa che renda conto dei relativi presupposti, non potendosi ammettere la sufficienza di formule stereotipate o assertive a pena di creare una vera e propria area di insindacabilità dell’azione amministrativa.
Ad analoghe conclusioni non può che giungersi anche con riferimento al secondo inciso della motivazione laddove si afferma che “ La collocazione editoriale della maggior parte dei prodotti scientifici risulta essere non sufficiente (solo 4 articoli in Q1) di conseguenza da considerare non sufficienti per definire la maturità scientifica richiesta. Tra le pubblicazioni scientifiche presentate ex art. 7 DM 120/2016 si identificano 2 studi retrospettivi, 5 clinical study, 1 pilot study, 3 studi in vitro, 1 trial clinico randomizzato. La valutazione approfondita degli studi presentati fa emergere limiti nel rigore metodologico. Inoltre, il livello di originalità ed innovazione non è sufficientemente elevato ”.
In questo caso, è anche fondato quanto rileva il ricorrente laddove evidenzia il grave errore istruttorio, da solo suscettibile di revocare in dubbio l’effettività dell’analisi della domanda da parte della Commissione, nell’indicare 4 articoli in Q1 invece che 7; e la mancanza di ogni indicazione circa gli articoli in Q2.
Conclusivamente, il ricorso è fondato (come da giurisprudenza conforme, alla quale si rinvia, ex plurimis, a TAR Lazio, IVQ 5 novembre 2025, N. 19528; 14 luglio 2025, nr. N. 13785 ed altre).
All’ accoglimento del gravame consegue l’annullamento del giudizio impugnato ai fini, non già della diretta affermazione da parte del giudice amministrativo del possesso dei requisiti di abilitazione, ma della ripetizione della valutazione da parte di Commissione in diversa composizione ex art. 34 del c.p.a. La ragione dell’accoglimento del ricorso risiede in una incorretta utilizzazione degli spazi di discrezionalità che l’abilitazione comunque consente alla PA e che ancora residuano, non essendo allo stato possibile affermare - come pure vorrebbe parte ricorrente - che le allegazioni di quest’ultima implichino il possesso dei requisiti di maturità scientifica.
Spetterà dunque ancora alla PA ripetere correttamente il procedimento, nel rispetto di quanto statuito nella sentenza; solo in un secondo momento, a seconda di come sarà stato riesercitato il potere e nei limiti di legge, laddove dovessero rivelarsi consumati definitivamente i margini della discrezionalità amministrativa, potrà accedersi ad una cognizione del fatto da parte del giudice tale da potersi dichiarare l’abilitazione (sul punto, vedasi TAR Lazio, Roma IV Q, 4 giugno 2025, nr. 10793, alla quale si può rinviare per la più completa disamina dei presupposti dell’accoglimento del ricorso ai fini del riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale senza riesame).
Non trova accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione alle c.d. “astreintes”, non venendo in rilievo una fase processuale assimilabile all’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato e non essendo dedotta, né altrimenti rinvenibile dagli elementi di giudizio, la sussistenza di concreti elementi che facciano prevedere un ritardo colposo o intenzionale nell’esecuzione, al quale possa farsi fronte con una condanna al pagamento di una somma per il ritardo, secondo adeguatezza e proporzionalità della misura.
Il ricorso va accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alle valutazioni che sono oggetto dell’esposizione che precede, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
L’accoglimento del ricorso nei limiti descritti comporta giusta causa per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa anche la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riesame della domanda del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione nei modi e nei termini di cui in parte motiva e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL Caminiti, Presidente
TO TO CO, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO TO CO | EL Caminiti |
IL SEGRETARIO