Art. 6.
Le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , e successive modificazioni, si intendono applicabili anche a tutte le attivita' e riunioni della commissione consultiva istituita con l' articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , ivi comprese le attivita' del personale della segreteria organizzativa ed esecutiva.
Le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , e successive modificazioni, si intendono applicabili anche a tutte le attivita' e riunioni della commissione consultiva istituita con l' articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , ivi comprese le attivita' del personale della segreteria organizzativa ed esecutiva.