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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1425/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1797/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza Leonardo Da Vinci 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49344 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49344 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 8.2.2025 Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, avente ad oggetto Tari 2018, 2019 ed accessori adottato dal Comune di
Mascalucia.
A dimostrazione della notifica del ricorso produceva un file, in formato pdf, contenente la schermata della ricevuta di consegna della pec.
Il Comune di Mascalucia non si costituiva in giudizio.
Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile atteso che, nel processo telematico, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica.
Infatti, secondo la disciplina dettata dall'art. 19-bis, comma 5, delle “specifiche tecniche”, Provv. 16 aprile
2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, applicabile anche al PTT, “La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma
3, della L. 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo
12, comma 1, lettera e”.
A questo va aggiunto che l'art. 9 della L. n. 53 del 1994 stabilisce - al comma 1-bis - che, “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ”; al successivo comma 1-ter che, “In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato al ricorso (depositato telematicamente), una semplice scansione della ricevuta PEC di accettazione e avvenuta consegna, in assenza di valide ragioni giustificative della deroga all'onere di invio telematico della prova telematica della notifica via PEC ai sensi dell'art. 19-bis del
Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014.
E poiché l'art. 11 L. n. 53 del 1994 sanziona con la nullità, rilevabile anche d'ufficio, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di adeguata prova della sua rituale notifica, nei confronti del Comune di Mascalucia, non costituitosi in giudizio.
Stante la mancata costituzione dell'ente impositore non occorre statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
1797/25 R.G:
dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026 Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1797/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza Leonardo Da Vinci 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49344 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49344 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 8.2.2025 Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, avente ad oggetto Tari 2018, 2019 ed accessori adottato dal Comune di
Mascalucia.
A dimostrazione della notifica del ricorso produceva un file, in formato pdf, contenente la schermata della ricevuta di consegna della pec.
Il Comune di Mascalucia non si costituiva in giudizio.
Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile atteso che, nel processo telematico, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica.
Infatti, secondo la disciplina dettata dall'art. 19-bis, comma 5, delle “specifiche tecniche”, Provv. 16 aprile
2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, applicabile anche al PTT, “La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma
3, della L. 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo
12, comma 1, lettera e”.
A questo va aggiunto che l'art. 9 della L. n. 53 del 1994 stabilisce - al comma 1-bis - che, “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ”; al successivo comma 1-ter che, “In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato al ricorso (depositato telematicamente), una semplice scansione della ricevuta PEC di accettazione e avvenuta consegna, in assenza di valide ragioni giustificative della deroga all'onere di invio telematico della prova telematica della notifica via PEC ai sensi dell'art. 19-bis del
Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014.
E poiché l'art. 11 L. n. 53 del 1994 sanziona con la nullità, rilevabile anche d'ufficio, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di adeguata prova della sua rituale notifica, nei confronti del Comune di Mascalucia, non costituitosi in giudizio.
Stante la mancata costituzione dell'ente impositore non occorre statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
1797/25 R.G:
dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026 Il Giudice
Dott. A. Caruso