Art. 8. Mobilita' intercompartimentale 1. Ai fini della mobilita', anche obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, i posti delle singole amministrazioni pubbliche, distinti per qualifiche funzionali o categorie e profili professionali che, dopo l'attivazione delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 , sulla mobilita' del personale, risultino annualmente disponibili nelle strutture provinciali e subprovinciali delle medesime amministrazioni, sono comunicati, entro il mese di aprile, dal Dipartimento della funzione pubblica al Ministero della pubblica istruzione, previa dichiarazione delle corrispondenze dei profili professionali alle qualifiche del personale del comparto scuola.
2. I provveditori agli studi competenti, all'uopo interessati dal Ministero della pubblica istruzione, con proprie ordinanze, da portare a conoscenza del personale inserito nel contingente di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988, per il triennio 1988-1990, comunicano l'esistenza dei posti disponibili ed invitano gli interessati a presentare domanda di trasferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, all'ufficio del personale delle amministrazioni presso le quali vi sia disponibilita' di posti nelle strutture provinciali o subprovinciali.
3. I trasferimenti vengono disposti, con effetto dal 1 settembre di ogni anno, con l'osservanza delle disposizioni previste, per la mobilita' a domanda, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, di cui al comma 1 .
4. Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, i trasferimenti per il personale soprannumerario saranno disposti d'ufficio, all'interno del comparto del personale della scuola, dal Ministro della pubblica istruzione secondo i criteri definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola.
2. I provveditori agli studi competenti, all'uopo interessati dal Ministero della pubblica istruzione, con proprie ordinanze, da portare a conoscenza del personale inserito nel contingente di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988, per il triennio 1988-1990, comunicano l'esistenza dei posti disponibili ed invitano gli interessati a presentare domanda di trasferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, all'ufficio del personale delle amministrazioni presso le quali vi sia disponibilita' di posti nelle strutture provinciali o subprovinciali.
3. I trasferimenti vengono disposti, con effetto dal 1 settembre di ogni anno, con l'osservanza delle disposizioni previste, per la mobilita' a domanda, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, di cui al comma 1 .
4. Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, i trasferimenti per il personale soprannumerario saranno disposti d'ufficio, all'interno del comparto del personale della scuola, dal Ministro della pubblica istruzione secondo i criteri definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola.