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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 837/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
30/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7740/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Società_3 S.p.a. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5079/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 02/04/2024 Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 21994 RU DOGANE-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5660/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Società_3 SpA ha impugnato l'atto di irrogazione della sanzione tributaria dall'ufficio delle Dogane di Napoli 1, in esito all'attività di revisione ex art. 48 del Reg. UE n. 952 del 2013, con cui è stata effettuata la riclassificazione delle merci importate con la dichiarazione IM/A4 nr. 17575Y dell'08/04/21, dichiarate in base all'identità oggettiva di ciascuna tipologia di articolo, in ossequio alla regola di interpretazione della nomenclatura combinata (NC) n.1.
Premesso in fatto che la ricorrente esporta dalla Cina parti di bicicletta, per sottoporle a lavorazione, onde produrre biciclette a pedalata assistita, deduce di avere correttamente dichiarato le merci importate secondo la caratteristica oggettiva dei singoli beni. Di contro l'Ufficio Dogane, applicando la regola 2 A), per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata, aveva ritenuto di riclassificare tutte le merci come biciclette, applicando il relativo dazio compensativo, oltre la sanzione di cui all'art. 303 TULD.
A motivi d'impugnazione deduce:
1. L'inapplicabilità, al caso di specie, della sanzione di cui all'art. 303 TULD, applicabile “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, ed essendo in corso un procedimento penale per i medesimi fatti. La ricorrente sostiene che la rilevanza penale del fatto, essendo stata contestata la contravvenzione del contrabbando di cui all'art. 282 TULD, esclude di per sé l'applicabilità della sanzione tributaria di cui all'art. 303 TULD.
2. Insussistenza in diritto della violazione contestata, in quanto la società ha proceduto a classificare le merci in base alle caratteristiche oggettive, in ossequio al principio espresso dalla CGEU, principio che, invece, l'Ufficio ha disconosciuto, sovvertendo l'ordine gerarchico delle regole per l'interpretazione del
Sistema Armonizzato. Ciò in quanto la RGI n.1 prevede la prevalenza di “quanto legalmente previsto dal testo delle voci”, mentre le Note Esplicative della nomenclatura sono un ausilio interpretativo, nel caso in cui la classificazione non sia agevole in base alla natura del prodotto. Quindi le Note Esplicative non possono porsi in contrasto con la regola nr. 1.
3. Erronea applicazione della Regola Generale n. 2 A, per aver classificato il prodotto come bicicletta elettrica smontata o non montata, in assenza delle caratteristiche di una bicicletta elettrica del prodotto.
La ricorrente ritiene che l'AD avrebbe dovuto provare che gli articoli presentati in dogana presentassero, nello stato in cui si trovavano allo sdoganamento, le caratteristiche essenziali di una bicicletta elettrica.
Invece l'Ufficio, utilizzando in via analogica la Nota Esplicativa relativa alle bicilette muscolari (per le quali il legislatore ha espressamente previsto la deroga alla Regola nr. 1), che non menziona le componenti tipiche delle e-bike, quali motore, batteria e computer di bordo, ha classificato le merci come biciclette con pedalata assistita, senza considerate che il punto VII della Regola 2°, applicata, prevede espressamente che i vari elementi destinati all'assemblaggio “non possono subire alcuna operazione di lavorazione volta a rifinire la loro fabbricazione”. Nel caso in esame si era in presenza di alcune parti di una e-bike, e non di una e-bike smontata da assemblare semplicemente.
4. Violazione della portata classificatoria del Reg. UE 2658/1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e doganale. La ricorrente spiega che, sebbene le componenti siano importate dalla Cina, le lavorazioni sono eseguite da essa, con l'ausilio di personale altamente specializzato, che non si limita ad assemblare le componenti, ma interviene con lavorazioni a mezzo di strumentazione sofisticata. Dunque, le merci in oggetto non potrebbero mai essere classificate come e-bike, perché mancanti di elementi essenziali, come era stato accertato in due precedenti analoghi decisi dalla CTP di Napoli in senso favorevole alla ricorrente.
5. Insussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della sanzione, avendo la società tenuto un comportamento improntato a buona fede.
6. Incertezza della tariffa doganale applicabile, per incertezza interpretativa delle tariffe.
7. Difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane, la quale impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto. L'ufficio narrava la genesi delle contestazioni sollevate alla Società_3, nate da segnalazione dell'OLAF circa possibili elusioni del dazio compensativo e antidumping, in relazione al riscontrato aumento esponenziale di importazioni di componenti di e-bike, con correlativo aumento delle industrie di assemblaggio. Il controllo effettuato in relazione alle merci indicate nella dichiarazione doganale presentata dalla Società_3 mostrava che le merci indicate presentavano le caratteristiche essenziali del prodotto finito di e-bike.
L'Agenzia sosteneva di avere correttamente applicato le Regole Società_2 per l'Interpretazione, sulla base di una recentissima giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che ha affermato che “… la circostanza che talune merci siano presentate in dogana in dichiarazioni separate non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificate come oggetti smontati o non montati, ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione della NC, se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate in un unico apparecchio” (Corte Giustizia 27 aprile 2023, causa C107/22, punto 28). Inoltre,
l'Agenzia evidenziava che vi sono state varie sentenze della Corte Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (sent. nn. 4639/03/2023; 5875/06/2023; 6055/18/2023; 6156/14/2023; 60/20/2024; 61/20/2024) favorevoli all'Ufficio, in procedimento riguardanti proprio la Società_3, nelle quali i Giudici tributari di secondo grado hanno riconosciuto la piena e legittima applicazione della Regola 2A del Reg.
UE n. 2658/1987 per casi similari ed hanno ritenuto non provata la circostanza secondo cui i pezzi importati subivano successivi processi di lavorazione presso gli stabilimenti della società del gruppo.
L'ufficio ha poi precisato che l'attività d'indagine ha condotto all'istaurazione di un procedimento penale, con rinvio a giudizio degli amministratori della Società_3.
La ricorrente presentava memorie illustrative, nelle quali richiamava l'attenzione sulle recenti modifiche apportate dal Reg. UE 2020/1296 del 16 settembre 2020 al Reg. (CE) 88/97, in merito all'esenzione del dazio proprio per le parti di biciclette elettriche, nonché della estrema controvertibilità della materia, che ha portato a decisioni contrastanti della giurisprudenza, sebbene le ultime decisioni della CTP Napoli e del TAR fossero favorevoli alla ricorrente. Evidenziava l'irrilevanza della fotografia prodotta dall'Ufficio, che non dimostrerebbe nulla, e della sottolineatura della unicità del produttore esportatore, che non implicherebbe l'unicità del prodotto.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso.
Avverso detta sentenza propone appello la Società_1 s.p.a., la quale deduce:
1. l'illegittimità della sentenza, per non aver il giudice di primo grado disposto l'inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all'art. 303 TULD alla fattispecie in questione;
2. l'insussistenza in diritto della violazione contestata. La falsa applicazione delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata (reg. UE n. 2658/1987). La violazione dell'ordine gerarchico che governa l'applicazione delle RGI, con conseguente violazione del criterio legale previsto dalla RGI n. 1;
3. La falsa applicazione della regola generale 2 A: l'applicazione di tale regola sarebbe inconferente rispetto al caso di specie, non essendo la merce considerabile alla stregua di bici elettrica “presentata smontata o non montata”, in assenza delle caratteristiche essenziali di una e-bike. La falsa applicazione della nota esplicativa relativa alla VD 8712 00 (per la classificazione delle bici muscolari), priva di pertinenza con la merce oggetto di accertamento;
4. La violazione della portata classificatoria del reg. (UE) n. 2658/1987 relativo alla nomenclatura tariffaria ed alla tariffa doganale, che identifica la merce importata in maniera puntuale e nel pieno rispetto delle caratteristiche e proprietà oggettive dei singoli beni;
5. L'assenza del presupposto soggettivo e, cioè, l'assenza dell'elemento soggettivo minimo della colpa e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997. La società avrebbe avuto una condotta diligente ed improntata alla buona fede ed alla leale collaborazione;
6. L'obiettiva incertezza della tariffa doganale recata dal regolamento n. 2658/87 e ss. e delle note esplicative del Sistema Armonizzato. Violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 472 del
1997;
7. Il difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio. L'illegittimità dell'atto, in relazione all'art. 303 TULD, per l'aumento sino alla metà della sanzione prevista - ai sensi dell'art. 7, comma 3, e - 12, comma 1, d. lgs.
472/1997, quali norme anch'essa violate;
8. La necessità di un rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia dell'UE, formulando il seguente quesito: “se, in un caso quale quello che ci occupa, la corretta applicazione delle regole di interpretazione della Nomenclatura Combinata delle merci di cui al Reg. UE n. 2658/87 osta o meno a che delle parti di bicicletta elettrica come pedali, forcelle, selle, luci e piccole parti varie, ordinate in multiplo e presentate nel tempo e nello spazio disgiuntamente o congiuntamente per gruppi, siano da classificare biciclette finite in quanto delle stesse hanno le caratteristiche essenziali secondo la regola 2 di
Interpretazione della Nomenclatura Combinata, ovvero se siano da classificare secondo la loro voce propria di parti di bicicletta, secondo le regole 1 e 6 di Interpretazione della Nomenclatura Combinata”.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane, la quale ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto e svolgendo le stesse argomentazioni già spese in primo grado.
L'appellante ha presentato memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Va, in primo luogo, disatteso il primo motivo di appello.
Invero, correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che non era possibile nessuna valutazione in merito, poiché la documentazione prodotta non consentiva di comprendere quale era il reato contestato alla Società_3, mancando il capo di imputazione. Inconferente, a tal proposito, appare il richiamo effettuato dalla appellante al cd. principio di non contestazione. Non si tratta, qui, di valutare se l'Agenzia abbia contestato la allegazione della società in ordine alla sussistenza di un procedimento penale per gli stessi fatti. Tale dato, invero, sembra effettivamente incontestato. Si tratta, piuttosto, di verificare se i fatti contestati nel procedimento penale siano gli stessi che vengono in considerazione in questa sede.
Valutazione, questa, che è stata appunto interdetta ai giudici di prime cure, in mancanza della contestazione effettuata in sede penale.
Quanto agli altri motivi di appello, questa Corte ritiene assolutamente condivisibile le argomentazioni già espresse in precedenti sentenze.
L'atto impugnato appare coerente con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in virtù delle regole generali per la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata premesse alla
Tariffa Doganale dell'Unione europea, di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché dell'art. 5 del D.P.
R. n. 723 del 1965, “l'importazione separata di diversi componenti di un prodotto successivamente assemblato comporta l'applicazione dell'imposta doganale dovuta per il prodotto finito, ove l'importazione dei singoli componenti sia avvenuta in un contesto commerciale unitario, non assumendo rilevanza l'originaria volontà dell'importatore” (Cass. sent. n. 28663 del 9.11.2018).
E' vero, poi, che l'ufficio fa riferimento alle Note esplicative che non riguardano le e-bike, ma le “Biciclette ed altri velocipedi …., senza motore”. Tuttavia, poiché la Regola generale 2a) pone quale condizione - ai fini della classificazione dell'oggetto smontato – la presenza delle “caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito”, senza dare ulteriore specificazione di queste ultime, si ritiene che l'Ufficio abbia correttamente operato il richiamo alla succitata nota esplicativa, la quale, pur disponendo in materia di biciclette muscolari, pone dei requisiti analogamente riferibili a biciclette che - in sostanza - differiscono per la sola presenza del motore, rappresentando quindi un valido parametro di equiparazione.
Per ciò che riguarda il motivo di appello relativo alla dedotta assenza dell'elemento soggettivo necessario ai fini della valida irrogazione della contestata sanzione, occorre osservare che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso. (Cass. Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26789;
13/09/2018, n. 22329). Nella fattispecie, la contribuente non soltanto non ha fornito la dimostrazione dell'assenza della sua colpa ma ha fatto richiamo ad una disposizione inconferente, l'art. 13, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1036 del 2016, che disciplina le ipotesi di elusione delle misure antidumping, riguardando il caso di specie l'errata classificazione delle merci importate, e segnatamente, di un accertamento effettuato dalla Dogana al momento dell'importazione, nell'ambito del quale i funzionari verificatori accertavano che le merci importate, classificate come parti di e-bike, in realtà, in applicazione della regola 2a del Regolamento Ue cit., erano da classificarsi alla VD 8711601000, in quanto biciclette elettriche smontate. Si tratta, pertanto,, di un'ipotesi di evasione del dazio antidumping e non di elusione.
Infine, deve essere rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa la corretta applicazione delle regole di interpretazione della Nomenclatura Combinata delle merci di cui al Reg. UE n. 2658/87.
Sul punto, la Corte di Giustizia si è già pronunciata sulla Regola Generale 2a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, con la sentenza 6 febbraio 2014 in causa C-2/13, rilevando che “è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati sia con mezzi quali viti, bulloni, dadi sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio”. Ha inoltre rilevato che “A tal riguardo non si deve prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio. Tuttavia i vari elementi non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione” (v. punto 12) e che “a norma della prima frase della regola generale 2 a) per l'interpretazione della NC, qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. A norma della seconda frase di tale regola generale 2 a), rientra altresì in tale voce l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto della prima frase, quando è presentato smontato o non montato” (punto 30) e che “il punto VII della NESA relativa alla regola 2 a) precisa, in proposito, che
è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio e i vari elementi non subiscano alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione” (punto 31). Inoltre, “dai punti VI e VII della NESA relativa alla regola 2 a) emerge che, nel caso di un oggetto incompleto presentato in stato non montato, il requisito che l'assemblaggio dei vari elementi debba unicamente consistere in operazioni di montaggio, ad esclusione di qualsiasi operazione tale da completare la fabbricazione dei suddetti elementi, si riferisce agli elementi che sono stati presentati alle autorità doganali per il loro sdoganamento” (punto 43).
Sulla questione, si è, poi, nuovamente pronunciata nello stesso senso, la Corte di Giustizia, con la sentenza 27 aprile 2023 in causa C-107/22, secondo cui “la circostanza che talune merci siano presentate in dogana in dichiarazioni separate non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificate come oggetti smontati o non montati, ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione della
NC, se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate in un unico apparecchio”.
In definitiva, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese vanno compensate, in virtù della complessità della materia e delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
30/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7740/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Società_3 S.p.a. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5079/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 02/04/2024 Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 21994 RU DOGANE-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5660/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Società_3 SpA ha impugnato l'atto di irrogazione della sanzione tributaria dall'ufficio delle Dogane di Napoli 1, in esito all'attività di revisione ex art. 48 del Reg. UE n. 952 del 2013, con cui è stata effettuata la riclassificazione delle merci importate con la dichiarazione IM/A4 nr. 17575Y dell'08/04/21, dichiarate in base all'identità oggettiva di ciascuna tipologia di articolo, in ossequio alla regola di interpretazione della nomenclatura combinata (NC) n.1.
Premesso in fatto che la ricorrente esporta dalla Cina parti di bicicletta, per sottoporle a lavorazione, onde produrre biciclette a pedalata assistita, deduce di avere correttamente dichiarato le merci importate secondo la caratteristica oggettiva dei singoli beni. Di contro l'Ufficio Dogane, applicando la regola 2 A), per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata, aveva ritenuto di riclassificare tutte le merci come biciclette, applicando il relativo dazio compensativo, oltre la sanzione di cui all'art. 303 TULD.
A motivi d'impugnazione deduce:
1. L'inapplicabilità, al caso di specie, della sanzione di cui all'art. 303 TULD, applicabile “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, ed essendo in corso un procedimento penale per i medesimi fatti. La ricorrente sostiene che la rilevanza penale del fatto, essendo stata contestata la contravvenzione del contrabbando di cui all'art. 282 TULD, esclude di per sé l'applicabilità della sanzione tributaria di cui all'art. 303 TULD.
2. Insussistenza in diritto della violazione contestata, in quanto la società ha proceduto a classificare le merci in base alle caratteristiche oggettive, in ossequio al principio espresso dalla CGEU, principio che, invece, l'Ufficio ha disconosciuto, sovvertendo l'ordine gerarchico delle regole per l'interpretazione del
Sistema Armonizzato. Ciò in quanto la RGI n.1 prevede la prevalenza di “quanto legalmente previsto dal testo delle voci”, mentre le Note Esplicative della nomenclatura sono un ausilio interpretativo, nel caso in cui la classificazione non sia agevole in base alla natura del prodotto. Quindi le Note Esplicative non possono porsi in contrasto con la regola nr. 1.
3. Erronea applicazione della Regola Generale n. 2 A, per aver classificato il prodotto come bicicletta elettrica smontata o non montata, in assenza delle caratteristiche di una bicicletta elettrica del prodotto.
La ricorrente ritiene che l'AD avrebbe dovuto provare che gli articoli presentati in dogana presentassero, nello stato in cui si trovavano allo sdoganamento, le caratteristiche essenziali di una bicicletta elettrica.
Invece l'Ufficio, utilizzando in via analogica la Nota Esplicativa relativa alle bicilette muscolari (per le quali il legislatore ha espressamente previsto la deroga alla Regola nr. 1), che non menziona le componenti tipiche delle e-bike, quali motore, batteria e computer di bordo, ha classificato le merci come biciclette con pedalata assistita, senza considerate che il punto VII della Regola 2°, applicata, prevede espressamente che i vari elementi destinati all'assemblaggio “non possono subire alcuna operazione di lavorazione volta a rifinire la loro fabbricazione”. Nel caso in esame si era in presenza di alcune parti di una e-bike, e non di una e-bike smontata da assemblare semplicemente.
4. Violazione della portata classificatoria del Reg. UE 2658/1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e doganale. La ricorrente spiega che, sebbene le componenti siano importate dalla Cina, le lavorazioni sono eseguite da essa, con l'ausilio di personale altamente specializzato, che non si limita ad assemblare le componenti, ma interviene con lavorazioni a mezzo di strumentazione sofisticata. Dunque, le merci in oggetto non potrebbero mai essere classificate come e-bike, perché mancanti di elementi essenziali, come era stato accertato in due precedenti analoghi decisi dalla CTP di Napoli in senso favorevole alla ricorrente.
5. Insussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della sanzione, avendo la società tenuto un comportamento improntato a buona fede.
6. Incertezza della tariffa doganale applicabile, per incertezza interpretativa delle tariffe.
7. Difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane, la quale impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto. L'ufficio narrava la genesi delle contestazioni sollevate alla Società_3, nate da segnalazione dell'OLAF circa possibili elusioni del dazio compensativo e antidumping, in relazione al riscontrato aumento esponenziale di importazioni di componenti di e-bike, con correlativo aumento delle industrie di assemblaggio. Il controllo effettuato in relazione alle merci indicate nella dichiarazione doganale presentata dalla Società_3 mostrava che le merci indicate presentavano le caratteristiche essenziali del prodotto finito di e-bike.
L'Agenzia sosteneva di avere correttamente applicato le Regole Società_2 per l'Interpretazione, sulla base di una recentissima giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che ha affermato che “… la circostanza che talune merci siano presentate in dogana in dichiarazioni separate non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificate come oggetti smontati o non montati, ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione della NC, se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate in un unico apparecchio” (Corte Giustizia 27 aprile 2023, causa C107/22, punto 28). Inoltre,
l'Agenzia evidenziava che vi sono state varie sentenze della Corte Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (sent. nn. 4639/03/2023; 5875/06/2023; 6055/18/2023; 6156/14/2023; 60/20/2024; 61/20/2024) favorevoli all'Ufficio, in procedimento riguardanti proprio la Società_3, nelle quali i Giudici tributari di secondo grado hanno riconosciuto la piena e legittima applicazione della Regola 2A del Reg.
UE n. 2658/1987 per casi similari ed hanno ritenuto non provata la circostanza secondo cui i pezzi importati subivano successivi processi di lavorazione presso gli stabilimenti della società del gruppo.
L'ufficio ha poi precisato che l'attività d'indagine ha condotto all'istaurazione di un procedimento penale, con rinvio a giudizio degli amministratori della Società_3.
La ricorrente presentava memorie illustrative, nelle quali richiamava l'attenzione sulle recenti modifiche apportate dal Reg. UE 2020/1296 del 16 settembre 2020 al Reg. (CE) 88/97, in merito all'esenzione del dazio proprio per le parti di biciclette elettriche, nonché della estrema controvertibilità della materia, che ha portato a decisioni contrastanti della giurisprudenza, sebbene le ultime decisioni della CTP Napoli e del TAR fossero favorevoli alla ricorrente. Evidenziava l'irrilevanza della fotografia prodotta dall'Ufficio, che non dimostrerebbe nulla, e della sottolineatura della unicità del produttore esportatore, che non implicherebbe l'unicità del prodotto.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso.
Avverso detta sentenza propone appello la Società_1 s.p.a., la quale deduce:
1. l'illegittimità della sentenza, per non aver il giudice di primo grado disposto l'inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all'art. 303 TULD alla fattispecie in questione;
2. l'insussistenza in diritto della violazione contestata. La falsa applicazione delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata (reg. UE n. 2658/1987). La violazione dell'ordine gerarchico che governa l'applicazione delle RGI, con conseguente violazione del criterio legale previsto dalla RGI n. 1;
3. La falsa applicazione della regola generale 2 A: l'applicazione di tale regola sarebbe inconferente rispetto al caso di specie, non essendo la merce considerabile alla stregua di bici elettrica “presentata smontata o non montata”, in assenza delle caratteristiche essenziali di una e-bike. La falsa applicazione della nota esplicativa relativa alla VD 8712 00 (per la classificazione delle bici muscolari), priva di pertinenza con la merce oggetto di accertamento;
4. La violazione della portata classificatoria del reg. (UE) n. 2658/1987 relativo alla nomenclatura tariffaria ed alla tariffa doganale, che identifica la merce importata in maniera puntuale e nel pieno rispetto delle caratteristiche e proprietà oggettive dei singoli beni;
5. L'assenza del presupposto soggettivo e, cioè, l'assenza dell'elemento soggettivo minimo della colpa e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997. La società avrebbe avuto una condotta diligente ed improntata alla buona fede ed alla leale collaborazione;
6. L'obiettiva incertezza della tariffa doganale recata dal regolamento n. 2658/87 e ss. e delle note esplicative del Sistema Armonizzato. Violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 472 del
1997;
7. Il difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio. L'illegittimità dell'atto, in relazione all'art. 303 TULD, per l'aumento sino alla metà della sanzione prevista - ai sensi dell'art. 7, comma 3, e - 12, comma 1, d. lgs.
472/1997, quali norme anch'essa violate;
8. La necessità di un rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia dell'UE, formulando il seguente quesito: “se, in un caso quale quello che ci occupa, la corretta applicazione delle regole di interpretazione della Nomenclatura Combinata delle merci di cui al Reg. UE n. 2658/87 osta o meno a che delle parti di bicicletta elettrica come pedali, forcelle, selle, luci e piccole parti varie, ordinate in multiplo e presentate nel tempo e nello spazio disgiuntamente o congiuntamente per gruppi, siano da classificare biciclette finite in quanto delle stesse hanno le caratteristiche essenziali secondo la regola 2 di
Interpretazione della Nomenclatura Combinata, ovvero se siano da classificare secondo la loro voce propria di parti di bicicletta, secondo le regole 1 e 6 di Interpretazione della Nomenclatura Combinata”.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane, la quale ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto e svolgendo le stesse argomentazioni già spese in primo grado.
L'appellante ha presentato memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Va, in primo luogo, disatteso il primo motivo di appello.
Invero, correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che non era possibile nessuna valutazione in merito, poiché la documentazione prodotta non consentiva di comprendere quale era il reato contestato alla Società_3, mancando il capo di imputazione. Inconferente, a tal proposito, appare il richiamo effettuato dalla appellante al cd. principio di non contestazione. Non si tratta, qui, di valutare se l'Agenzia abbia contestato la allegazione della società in ordine alla sussistenza di un procedimento penale per gli stessi fatti. Tale dato, invero, sembra effettivamente incontestato. Si tratta, piuttosto, di verificare se i fatti contestati nel procedimento penale siano gli stessi che vengono in considerazione in questa sede.
Valutazione, questa, che è stata appunto interdetta ai giudici di prime cure, in mancanza della contestazione effettuata in sede penale.
Quanto agli altri motivi di appello, questa Corte ritiene assolutamente condivisibile le argomentazioni già espresse in precedenti sentenze.
L'atto impugnato appare coerente con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in virtù delle regole generali per la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata premesse alla
Tariffa Doganale dell'Unione europea, di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché dell'art. 5 del D.P.
R. n. 723 del 1965, “l'importazione separata di diversi componenti di un prodotto successivamente assemblato comporta l'applicazione dell'imposta doganale dovuta per il prodotto finito, ove l'importazione dei singoli componenti sia avvenuta in un contesto commerciale unitario, non assumendo rilevanza l'originaria volontà dell'importatore” (Cass. sent. n. 28663 del 9.11.2018).
E' vero, poi, che l'ufficio fa riferimento alle Note esplicative che non riguardano le e-bike, ma le “Biciclette ed altri velocipedi …., senza motore”. Tuttavia, poiché la Regola generale 2a) pone quale condizione - ai fini della classificazione dell'oggetto smontato – la presenza delle “caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito”, senza dare ulteriore specificazione di queste ultime, si ritiene che l'Ufficio abbia correttamente operato il richiamo alla succitata nota esplicativa, la quale, pur disponendo in materia di biciclette muscolari, pone dei requisiti analogamente riferibili a biciclette che - in sostanza - differiscono per la sola presenza del motore, rappresentando quindi un valido parametro di equiparazione.
Per ciò che riguarda il motivo di appello relativo alla dedotta assenza dell'elemento soggettivo necessario ai fini della valida irrogazione della contestata sanzione, occorre osservare che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso. (Cass. Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26789;
13/09/2018, n. 22329). Nella fattispecie, la contribuente non soltanto non ha fornito la dimostrazione dell'assenza della sua colpa ma ha fatto richiamo ad una disposizione inconferente, l'art. 13, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1036 del 2016, che disciplina le ipotesi di elusione delle misure antidumping, riguardando il caso di specie l'errata classificazione delle merci importate, e segnatamente, di un accertamento effettuato dalla Dogana al momento dell'importazione, nell'ambito del quale i funzionari verificatori accertavano che le merci importate, classificate come parti di e-bike, in realtà, in applicazione della regola 2a del Regolamento Ue cit., erano da classificarsi alla VD 8711601000, in quanto biciclette elettriche smontate. Si tratta, pertanto,, di un'ipotesi di evasione del dazio antidumping e non di elusione.
Infine, deve essere rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa la corretta applicazione delle regole di interpretazione della Nomenclatura Combinata delle merci di cui al Reg. UE n. 2658/87.
Sul punto, la Corte di Giustizia si è già pronunciata sulla Regola Generale 2a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, con la sentenza 6 febbraio 2014 in causa C-2/13, rilevando che “è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati sia con mezzi quali viti, bulloni, dadi sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio”. Ha inoltre rilevato che “A tal riguardo non si deve prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio. Tuttavia i vari elementi non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione” (v. punto 12) e che “a norma della prima frase della regola generale 2 a) per l'interpretazione della NC, qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. A norma della seconda frase di tale regola generale 2 a), rientra altresì in tale voce l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto della prima frase, quando è presentato smontato o non montato” (punto 30) e che “il punto VII della NESA relativa alla regola 2 a) precisa, in proposito, che
è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio e i vari elementi non subiscano alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione” (punto 31). Inoltre, “dai punti VI e VII della NESA relativa alla regola 2 a) emerge che, nel caso di un oggetto incompleto presentato in stato non montato, il requisito che l'assemblaggio dei vari elementi debba unicamente consistere in operazioni di montaggio, ad esclusione di qualsiasi operazione tale da completare la fabbricazione dei suddetti elementi, si riferisce agli elementi che sono stati presentati alle autorità doganali per il loro sdoganamento” (punto 43).
Sulla questione, si è, poi, nuovamente pronunciata nello stesso senso, la Corte di Giustizia, con la sentenza 27 aprile 2023 in causa C-107/22, secondo cui “la circostanza che talune merci siano presentate in dogana in dichiarazioni separate non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificate come oggetti smontati o non montati, ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione della
NC, se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate in un unico apparecchio”.
In definitiva, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese vanno compensate, in virtù della complessità della materia e delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.